TITOLO II.

Del diritto di cittadinanza.

4.

Ogni figlio di un cittadino, purchè dimori nel territorio della repubblica, divenuto maggiore, acquista i diritti di cittadinanza.

5.

Lo stesso diritto si accorda a qualunque forestiero che, possedendo nel territorio della repubblica una proprietà fondiaria, ovvero uno stabilimento d'industria o di commercio, vi abbia dimorato per sette anni consecutivi, e dichiarato di volerne essere cittadino.

6.

Indipendentemente dal requisito di domicilio, la legge accorda la naturalizzazione a coloro che possono giustificare o una possidenza insigne nel territorio della repubblica, o un'abilità straordinaria nelle scienze od arti, ancorchè meccaniche, o finalmente servigi importanti resi alla repubblica.

7.

Le naturalizzazioni accordate per lo passato non hanno effetto prima che sieno verificate le suddette condizioni.

8.

La legge determina il limite dell'età minorile, quello della proprietà necessaria ad acquistare per diritto la cittadinanza, e le cause per le quali si sospende o si perde l'esercizio de' diritti di cittadino.

9.

Regola pure la formazione del registro civico; i soli cittadini descritti in questo registro sono eleggibili alle funzioni costituzionali.

TITOLO III.

Dei collegi.

10.

Tre collegi elettorali, cioè il collegio dei possidenti, quello de' dotti e quello de' commercianti, sono l'organo primitivo della sovranità nazionale.

11.

Sull'invito del governo i collegi si radunano almeno una volta ogni biennio per completare i loro corpi, e per nominare quelli della consulta di stato, del corpo legislativo, dei tribunali di revisione e di cassazione, e i commissarj della contabilità. Le loro sessioni non durano più di 15 giorni.

12.

Deliberano senza discussione e a scrutinio segreto.

13.

La seduta d'ogni collegio non è legittima senza l'intervento di più d'un terzo de' suoi membri.

14.

Ad ogni sessione ordinaria de' collegi, il governo presenta a ciascuno di essi la lista de' posti vacanti e le notizie relative alle nomine da farsi. I collegi possono ricevere direttamente i ricorsi di chi allega qualche titolo per aver luogo in alcuno di essi.

15.

Approvano o rigettano le denunzie che loro vengono fatte, come agli articoli 109, 111 e 114.

16.

Pronunciano sulla riforma di qualunque articolo costituzionale che loro vien proposta dalla consulta di stato.

17.

I membri di ciascun collegio debbono avere non meno di 30 anni, e sono eletti a vita.

18.

Si cessa d'esser membro de' collegi, 1.º per fallimento doloso legalmente provato; 2.º per un'assenza prolungata per tre sessioni consecutive dal proprio collegio senza legittima causa; 3.º per servigio accettato presso d'una potenza straniera senza permissione del proprio governo; 4.º per assenza dalla repubblica, continuata sei mesi dopo il legale richiamo; 5.º finalmente per tutte le ragioni per cui si perde il diritto di cittadinanza.

19.

Ciascun collegio prima di separarsi trasmette alla prossima censura il processo verbale della sua seduta.

TITOLO IV.

Del collegio de' possidenti.

20.

Il collegio de' possidenti è composto di 300 cittadini scelti fra tutti i proprietarj della repubblica che hanno in beni stabili una rendita annua non minore di sei mila lire. La sua residenza pei primi dieci anni è in Milano.

21.

Ogni dipartimento ha diritto di avere nel collegio de' proprietarj per lo meno tanti membri, quanti in ragione d'uno per ogni trenta mila abitanti corrispondono al totale della sua popolazione.

22.

Se non si trovano in un dipartimento tanti cittadini forniti della rendita prescritta dall'articolo 20, il numero si completa sopra una lista quadrupla de' maggiori possidenti dello stesso dipartimento.

23.

In ogni sessione il collegio completa sè medesimo sugli stati di possidenza fondiaria che ha diritto di chiedere al governo.

24.

Elegge nel suo seno nove membri a formar parte della censura.

25.

Forma a maggiorità comparativa de' voti una lista tripla per l'elezione de' funzionarj pubblici indicati all'art. 11, e la presenta alla censura.

TITOLO V.

Del collegio de' dotti.

26.

Il collegio de' dotti è composto di 200 cittadini scelti fra gli uomini più celebri in ogni genere di scienze o di arti liberali e meccaniche, od anche fra' più distinti per dottrina nelle materie ecclesiastiche, o per cognizioni morali, legali, politiche ed amministrative. La sua residenza pei primi dieci anni è in Bologna.

27.

In ogni sessione il collegio trasmette alla censura una lista tripla de' cittadini forniti de' suddetti requisiti, sulla quale la censura rimpiazza i posti in esso vacanti.

28.

Elegge nel suo seno sei membri per far parte della censura.

29.

Forma a maggiorità comparativa de' voti una lista dupla per l'elezione de' funzionarj pubblici indicati all'art. 11, e la presenta alla censura.

TITOLO VI.

Del collegio de' commercianti.

30.

Il collegio de' commercianti è composto di 200 cittadini scelti fra i negozianti più accreditati, e i fabbricatori più distinti per l'importanza del loro commercio. La sua residenza nei primi dieci anni è in Brescia.

31.

In ogni sessione il collegio si completa coll'appoggio de' lumi che ha diritto di domandare al governo.

32.

Sono comuni a questo collegio gli articoli 28 e 29.

TITOLO VII.

Della censura.

33.

La censura è una commissione di 21 membri, nominata da' collegi nel modo e nella proporzione indicata agli articoli 24 e 28. La sua residenza pei primi dieci anni è in Cremona.

34.

Si aduna necessariamente non più tardi di cinque giorni dopo le sessioni de' tre collegi.

35.

Non istà raccolta più di dieci giorni, e le sue sedute non sono legittime senza l'intervento almeno di 17 de' suoi membri.

36.

Sulle liste de' tre collegi elegge agl'impieghi costituzionali indicati all'articolo 11 alla pluralità assoluta de' voti.

37.

Proclama eletti quelli che si trovano nominati da tutti tre i collegi, pure con pluralità assoluta.

38.

Elegge ai posti vacanti nel collegio dei dotti, come all'articolo 27.

39.

Compie necessariamente tutte le nomine affidatele dalla costituzione nel termine prefisso alle sue sessioni.

40.

Esercita le funzioni attribuitele dalla costituzione agli articoli 109, 111 e 114.

41.

La censura si rinnova ad ogni sessione anco straordinaria de' collegi elettorali.

42.

Gli atti della censura vengono presentati ai collegi nella prossima loro sessione.

TITOLO VIII.

Del governo.

43.

Il governo è affidato ad un presidente, ad un vicepresidente, ad una consulta di stato, a dei ministri e ad un consiglio legislativo nelle loro rispettive attribuzioni.

44.

Il presidente dura in carica 10 anni, ed è indefinitivamente rieleggibile.

45.

Il presidente ha l'iniziativa di tutte le leggi, come all'articolo 76.

46.

Ha pure l'iniziativa di tutte le negoziazioni diplomatiche.

47.

È incaricato esclusivamente del potere esecutivo ch'esercita per mezzo dei ministri.

48.

Nomina i ministri, gli agenti civili e i diplomatici, i capi dell'armata e i generali. La legge provvede per gli ufficiali di rango inferiore.

49.

Nomina il vicepresidente che in di lui mancanza prende il suo luogo nel consiglio legislativo, e lo rappresenta in tutte le parti ch'egli vuole affidargli. Nominato una volta, non può esser rimosso durante la presidenza di chi lo ha eletto.

50.

In qualunque caso di vacanza della presidenza passano in lui tutti gli attributi del presidente sino all'elezione del successore.

51.

I sigilli dello stato sono presso il presidente. Un segretario di stato da lui eletto, che ha il grado di consigliere, è incaricato sotto la sua personale risponsabilità di presentargli entro il termine di tre giorni le leggi sanzionate dal corpo legislativo, di apporvi il sigillo dello stato e di promulgarle.

52.

Lo stesso segretario di stato contrassegna la firma del presidente, e tiene il registro particolare de' di lui atti.

53.

Il trattamento del presidente è di lire 500,000 di Milano; quello del vicepresidente è di lire 100,000.

TITOLO IX.

Della consulta di stato.

54.

La consulta di stato è composta di otto cittadini, d'età non minore di 40 anni, eletti a vita dai collegi, e distinti per segnalati servigi resi alla repubblica.

55.

Presiede alla consulta di stato il presidente della repubblica. Uno de' suoi membri, a scelta del presidente, è ministro degli affari esteri. Questi presiede la consulta in mancanza del presidente.

56.

La consulta di stato è specialmente incaricata dell'esame de' trattati diplomatici, e di tutto ciò che ha rapporto agli affari esteri dello stato.

57.

Le istruzioni relative alle negoziazioni diplomatiche sono discusse nella consulta; e i trattati non sono definitivi, se non approvati dalla maggiorità assoluta de' suoi membri.

58.

Se il governo per motivi di sicurezza della repubblica ha ordinato l'arresto di qualche persona sospetta, deve il presidente entro il termine di 10 giorni o rimetterlo ai tribunali competenti, o in vista delle particolari circostanze dello stato ottenere dalla consulta un decreto di proroga a tradurvelo. Questo decreto debb'essere sottoscritto dal presidente e dalla maggiorità dei membri della consulta.

59.

Un somigliante decreto è pur necessario quando occorra di allontanare dalla centrale della repubblica qualche cittadino che ne turbi la quiete.

60.

Tutte le misure particolari non appoggiate dal testo di veruna legge generale, ma però reclamate dalla sicurezza dello stato, formano necessariamente l'oggetto di un decreto speciale della consulta.

61.

Allorchè la sicurezza dello stato esigesse di metter fuori della costituzione un dipartimento, o quando l'insurrezione di qualche corpo armato o la condotta di qualche gran funzionario richiedesse alcuna misura straordinaria per la salvezza della repubblica, questa debb'essere autorizzata da un preventivo decreto della consulta di stato.

62.

Ogni decreto della consulta è sempre ristretto al caso speciale che lo ha determinato.

63.

Il presidente ha esclusivamente l'iniziativa di tutti gli affari che si propongono nella consulta di stato, ed il voto preponderante in parità di suffragi.

64.

La consulta di stato ne' casi di cessazione, rinunzia o morte del presidente elegge a pluralità assoluta de' voti il successore nel termine di 48 ore, nè può separarsi prima di aver compita la nomina. A questa sessione, in mancanza del presidente, presiede il vicepresidente.

65.

Il trattamento de' membri della consulta di stato è di lire 30,000.

TITOLO X.

De' ministri.

66.

I ministri sono eletti dal presidente, e rivocabili dal medesimo.

67.

Il presidente può nominare un gran giudice nazionale: questi è necessariamente il ministro della giustizia. La carica di gran giudice non si perde che per rinunzia o condanna.

68.

Gli attributi particolari del gran giudice sono: 1.º lo stabilire i regolamenti d'ordine pei tribunali; 2.º la facoltà di sospendere per un semestre qualche giudice negligente o di una condotta che offenda la dignità della sua carica; 3.º il diritto di presedere, quando il governo lo ricerca, il tribunale di cassazione, con voce preponderante.

69.

Allorchè il governo crede opportuno il nominare un segretario di stato della giustizia, e confidargli questo dipartimento, il gran giudice conserva bensì il suo titolo, ma cessa da tutte le sue funzioni. Il segretario di stato della giustizia esercita le funzioni del ministro della giustizia, ma non gode le prerogative di gran giudice.

70.

Il ministro delle relazioni estere è necessariamente tolto fra i membri della consulta di stato, a scelta del presidente il quale lo nomina e lo dimette a suo piacere.

71.

Un ministro è specialmente incaricato dell'amministrazione del tesoro pubblico. Egli veglia sulle riscossioni, ordina il giro dei fondi e i pagamenti autorizzati dalla legge; ma non può permettere verun pagamento se non in virtù, 1.º di una legge e fino alla concorrenza de' fondi specialmente assegnati ad un determinato oggetto di spesa; 2.º di un decreto del governo; 3.º di un mandato firmato da un ministro.

72.

Dee sotto la propria risponsabilità far presentare ogni anno il conto generale del tesoro pubblico ai commissarj della contabilità, entro l'ultimo semestre dell'anno successivo.

73.

I conti dettagliati della spesa di ciaschedun ministro, sottoscritti da lui medesimo, vengono ogni anno pubblicati.

74.

Nessun atto del governo può aver effetto se non è firmato da un ministro.

TITOLO XI.

Del consiglio legislativo.

75.

Il consiglio legislativo è composto per lo meno di 10 cittadini, d'età non minore di 30 anni, eletti dal presidente, e rivocabili dal medesimo dopo tre anni.

76.

I consiglieri danno il loro voto deliberativo su i progetti di legge proposti dal presidente, che non vengono approvati se non a maggiorità assoluta de' suffragi.

77.

Hanno voto consultivo in tutti gli altri affari ne' quali il presidente lo ricerca.

78.

Sono specialmente incaricati della redazione de' progetti di legge; dell'esposizione de' motivi che gli hanno determinati; delle conferenze cogli oratori del corpo legislativo, e delle discussioni relative in contraddittorio de' medesimi; decidono su le quistioni di cui all'articolo 100.

79.

I ministri possono intervenire al consiglio legislativo in conseguenza dell'invito del presidente.

80.

Il trattamento di ogni consigliere è di lire 20,000.

TITOLO XII.

Del corpo legislativo.

81.

Il corpo legislativo è composto di 75 membri, d'età non minore d'anni 30. La legge determina il numero de' membri che debbono scegliersi da ciascun dipartimento in ragione di popolazione. Almeno la metà debb'essere tolta fuori de' collegi.

82.

Si rinnova per terzo ogni due anni. La sortita del primo terzo e del secondo viene determinata dalla sorte. In progresso l'anzianità regola il turno.

83.

Il governo convoca il corpo legislativo e ne proroga le sedute. Esse però non possono durare meno di due mesi all'anno.

84.

Non può deliberare senza l'intervento di più della metà de' suoi membri, non compresi gli oratori.

85.

I membri de' collegi, quelli della consulta di stato, quelli del consiglio legislativo e i ministri hanno diritto di assistere alle sedute del corpo legislativo dalla tribuna loro specialmente destinata.

86.

Il corpo legislativo nomina nel suo seno una camera di oratori in numero non maggiore di 15. A questa commissione viene comunicato ogni progetto di legge trasmesso dal governo.

87.

La commissione lo esamina, conferisce in segreto coi consiglieri del governo, e porta al corpo legislativo il suo voto d'approvazione o di rifiuto.

88.

Il progetto si discute alla presenza del corpo legislativo fra due oratori e due consiglieri del governo.

89.

Il corpo legislativo delibera senza discussione a scrutinio segreto e a maggiorità assoluta dei suffragi. Gli oratori non hanno voto.

90.

La promulgazione della legge si fa dal governo tre giorni dopo la decisione del corpo legislativo.

91.

Durante questo intervallo, la legge può essere denunziata come incostituzionale.

92.

La denunzia sospende la promulgazione e l'effetto della legge.

93.

Il trattamento de' membri del corpo legislativo è di lire 6000 di Milano; quello degli oratori è di lire 9000.

TITOLO XIII.

De' tribunali.

94.

Le differenze fra privati possono terminarsi per mezzo d'arbitri. Il loro giudizio è inappellabile e senza ricorso alla cassazione. Vi sono in materia civile de' conciliatori e de' giudici di prima istanza, dei tribunali d'appello, due tribunali di revisione ed uno di cassazione.

95.

Non si dà appello da due sentenze conformi. La revisione ha luogo nel solo caso di due sentenze discordanti.

96.

Il tribunale di cassazione, 1.º annulla i giudicati inappellabili ne' quali sono state violate le forme, o che contengono una manifesta contravvenzione alla legge; 2.º pronuncia sulle domande di remissione da un tribunale all'altro per causa di sospetto legittimo o di sicurezza pubblica; 3.º pronuncia pure sulle quistioni d'incompetenza delle cause criminali, e sugli atti d'accusa promossi contro qualche tribunale; 4.º denunzia ai collegi gli atti del corpo legislativo o del governo, che importano usurpazione del potere giudiziario, o frappongono impedimento al libero di lui esercizio.

97.

In materia di delitti vi sono de' tribunali criminali. Pei delitti soggetti a pena afflittiva o infamante, un primo giurì ammette o rigetta l'accusa. Se questa viene ammessa, un secondo giurì riconosce e verifica il fatto, e i giudici applicano in seguito la legge. Il loro giudizio è inappellabile.

98.

La legge stabilisce l'organizzazione, la competenza, la giurisdizione territoriale, le funzioni de' tribunali e il trattamento dei giudici.

99.

La legge fissa l'organizzazione dei giurì e l'epoca in cui debbono essere attivati, non però più lontana di dieci anni.

100.

Le quistioni di pubblica amministrazione sono di privativa competenza del consiglio legislativo.

101.

Le camere di commercio pronunciano sommariamente nelle cause mercantili.

102.

I delitti militari sono giudicati da' consigli di guerra, a norma del codice militare.

103.

I membri dei tribunali di cassazione e revisione sono eletti dai collegi. Quelli dei tribunali d'appello, i giudici ordinarj e i conciliatori sono nominati dalla consulta di stato sopra le liste che vengono loro presentate dai tribunali di cassazione, di revisione e d'appello. La legge regola la formazione di queste liste.

104.

I giudici sono eletti a vita. Non vengono destituiti che per mancanze relative al loro ufficio, e per tutte le cause per le quali si perde il diritto di cittadinanza.

TITOLO XIV.

Della risponsabilità de' funzionarj pubblici.

105.

Le funzioni di membro de' collegi e della censura, di presidente e vicepresidente del governo, di membro della consulta di stato, del consiglio legislativo, del corpo legislativo, della camera degli oratori, de' tribunali di revisione e di cassazione non danno veruna risponsabilità.

106.

Per delitti personali e non derivanti dall'esercizio delle suddette funzioni, i prevenuti sono rimessi ai tribunali competenti dai corpi cui appartengono.

107.

I ministri sono risponsabili, 1.º degli atti del governo da loro sottoscritti; 2.º della inesecuzione delle leggi e dei regolamenti d'amministrazione pubblica; 3.º degli ordini particolari che avessero dato contrarj alla costituzione e ai regolamenti veglianti; 4.º della malversazione della sostanza pubblica.

108.

Il governo, la camera degli oratori, il tribunale di cassazione, per gli oggetti di loro rispettiva competenza, denunziano ai tre collegi gli atti incostituzionali e i dilapidatori della pubblica fortuna. Se due collegi dichiarano che la denunzia merita di essere posta in considerazione, viene rimessa alla censura.

109.

La censura, dietro il voto de' due collegi, esamina i fondamenti della denunzia, sente i testimonj, cita gli accusati, e quando crede fondata l'accusa, rimette l'accusato al tribunale di revisione che lo giudica inappellabilmente e senza ricorso alla cassazione.

110.

Indipendentemente dell'esito del giudizio, il decreto con cui la censura ammette l'accusa, priva il funzionario della sua carica, e l'inabilita per quattro anni ad ogni pubblico impiego.

111.

Oltre i casi di denunzia degli articoli 108 e 109, la censura può direttamente far conoscere al governo che qualche funzionario ha perduta la confidenza della nazione, ovvero che ha dilapidata la sostanza pubblica. Questa partecipazione è segreta.

112.

Il governo o destituisce il funzionario denunziato, ovvero con messaggio partecipa ai collegi le ragioni per cui non ha potuto convenire nell'opinione della censura.

113.

I collegi, se aderiscono al parere del governo, passano all'ordine del giorno sulla denuncia: se a quello della censura, rimettono il messaggio del governo all'esame della censura prossima.

114.

La seconda censura, dopo il voto dei due collegi, prende ad esame i fondamenti della denunzia, sente l'accusato e i testimonj, e quando crede l'accusa fondata, rimette il prevenuto al tribunale di revisione. Questa remissione produce gli effetti indicati all'articolo 110.

115.

I giudici civili e criminali sono pure rimessi al tribunale di revisione da quello di cassazione pei delitti relativi alle loro funzioni.

TITOLO XV.

Disposizioni generali.

116.

La costituzione non riconosce altra superiorità civile fuor di quella che nasce dall'esercizio delle pubbliche funzioni.

117.

È libero ad ogni abitante nel territorio della repubblica l'esercizio privato del proprio culto.

118.

L'arresto senza mandato preventivo di un'autorità che abbia diritto d'ordinarlo, è nullo, a meno che il delinquente non sia stato sorpreso in flagrante delitto; ma questo arresto può essere convalidato dal decreto posteriore d'un'autorità competente, motivato sopra sufficienti indizj.

119.

La repubblica non riconosce altri privilegi nè altri vincoli all'industria e al commercio interno ed esterno, fuor di quelli che la legge stabilisce.

120.

Evvi in tutta la repubblica uniformità di pesi, di misure, di monete, di leggi criminali e civili, di catasto prediale e di sistema di pubblica istruzione elementare.

121.

Un istituto nazionale è incaricato di raccogliere le scoperte, e di perfezionare le scienze e le arti.

122.

Una contabilità nazionale regola e verifica i conti dell'entrata e delle spese della repubblica. Questa magistratura è composta di cinque membri scelti da' collegi. Si rinnova mediante la sortita di uno de' suoi membri di due in due anni. Essi però sono indefinitamente rieleggibili.

123.

La truppa assoldata è subordinata ai regolamenti d'amministrazione pubblica. La guardia nazionale non lo è che alla legge.

124.

La forza pubblica è essenzialmente ubbidiente. Nessun corpo armato può deliberare.

125.

Tutt'i debiti e crediti delle diverse province le quali in oggi formano parte della repubblica, appartengono alla nazione. La legge determina le disposizioni relative a quelli dei comuni.

126.

L'acquirente de' beni nazionali di qualunque provenienza che ne gode dietro una vendita legalmente compita, non può per alcun titolo essere turbato nel pacifico possesso dei beni comprati, salvo al terzo reclamante, qualora vi sia luogo, il diritto d'essere indennizzato dal tesoro pubblico.

127.

La legge assegna sui beni nazionali invenduti una conveniente rendita ai vescovi, ai loro capitoli e seminarj, ai parochi e alla fabbrica delle cattedrali. Questa rendita è intangibile.

128.

Quando dopo l'intervallo di tre anni la consulta di stato riconosce necessaria la riforma di qualche articolo costituzionale, la propone ai collegi che ne giudicano.

BONAPARTE. MELZI. MARESCALCHI.

Per copia conforme;

Il Consigliere Segretario di Stato, =Guicciardi=.

Certificato conforme; Il Consigliere Segretario di Stato, =A. Strigelli=.

LA CONSULTA DI STATO AI POPOLI DEL REGNO D'ITALIA.

Uno stato nuovo, creato in mezzo a tante commozioni politiche, non poteva tutto ad un tratto salire ad un grado tale di consistenza, di perfezione, di forza, che assicurarne per sempre potesse l'esistenza, il riposo e la prosperità. Il genio del fondatore, per quanto vasto ed ardito si fosse, doveva pur esso arrestarsi agli ostacoli che si opponevano, e la medesima penetrazion sua doveva consigliargli di non ispingere al di là di quello che permettevano le circostanze. Tale fu la sorte della nostra repubblica, allorchè inaspettatamente la prima volta comparve sull'orizzonte politico dell'Europa.

E la fece al certo un gran passo, quando ne' comizj radunati in Lione, sotto gli auspicj e la mano del suo creatore, rifuse la costituzione, e proclamò un capo, i lumi e il potere del quale l'avrebbero più rapidamente innalzata alla felicità ed alla considerazione a cui le permetteva pretendere il suo destino.

Ma anche questa seconda organizzazione non poteva essere che precaria, onde non fece che conformarsi in quel punto alle combinazioni contemporanee, e commettersi per il seguito alla esperienza. Ha questa di fatti provato che molto mancava ancora al compimento dell'edificio; e per quanto sieno state abili e pure le mani che vi hanno dato opera, la marcia era ancora troppo lenta per non accorgersi che le fondamenta ed i mezzi non erano per anche abbastanza, solide quelle, questi efficaci.

Al fine il grande esempio presentato dalla Francia terminò di convincere i più pertinaci; e l'esito il più felice ci disse ch'era tempo omai ancora per noi d'imitarla.

Da quell'istante la consulta di stato, incaricata per istituto di vegliare alla sicurezza della repubblica, prese ad esaminare con quali modi operare un salutare cangiamento prescritto, non solo da quanto vedevam operarsi d'intorno a noi, ma da un interesse ben anche più grande, quello, cioè, della nostra conservazione.

Già aveva essa comunicati i suoi pensieri, e diretti i suoi voti all'augusto capo dello stato: già gli aveva essa sottomesso il risultato delle sue meditazioni, quando fu invitata di recarsi a Parigi, del pari che una numerosa deputazione, composta di membri tratti da tutte le autorità costituite, onde assistere alla solenne incoronazione di =Napoleone=, imperatore de' Francesi.

Allora fu che, avendo occasione d'osservare più da vicino le opere luminose di questo genio prodigioso; che ammirando lo stato di prosperità e di gloria a cui egli ha d'un lampo di nuovo innalzata la nazione ch'egli governa; che vedendo per tutto regnare la tranquillità e la confidenza, la consulta rivolse lo sguardo sulla patria, e non potette resistere ad invidiare per lei la felicità di cui era venuta ad essere testimonio.

Per altra parte la consulta era ognor tormentata dal pensiero di futuri pericoli, nè poteva dissimularsi quali e quanti si sarebbero sempre uniti per far minaccia. Essa non dimenticava i disegni e gl'interessi d'altre potenze, e il disequilibrio delle forze, e il danno d'una posizione sì esposta, nè quello delle attrattive del nostro territorio.

Giudicò dunque essa del dover suo di riassumere l'incominciato lavoro, e riunendosi ai deputati, distinti tutti egualmente per le cariche da loro sostenute, non che pel loro zelo e pei loro lumi, d'emettere di voce unanime il voto che tutti hanno creduto il più vantaggioso, e che senza fallo era di già formato da tutti i cuori.

Questo voto, che l'amore e la gratitudine dettavano ed inculcavano in oltre con uguale forza, fu accolto. =Napoleone= è Re d'Italia. La corona è ereditaria di maschio in maschio nella sua discendenza diretta e legittima, sia naturale, sia adottiva. Ma egli soltanto potrà riunire nella sua persona la corona d'Italia a quella di Francia; e tutti i successori di lui avranno a risedere costantemente sul territorio della nostra repubblica.

È l'interesse nostro che ha condotto e mosso =Napoleone= ad acconsentirvi. Di fatti, questa corona egli ricusa di ritenerla, nè la riterrà, se non fino a tanto che questo interesse ne imporrà la legge alla sua saggezza ed all'affetto ch'egli ci conserva; moderazione però fatale per noi, che, mentre potevamo lusingarci d'averlo a presidente per sempre, ci pone a rischio di non averlo a re che un istante: poichè se il suo regno va a cessare ogni volta che cesseranno i nostri pericoli, il genio suo e la sua preponderanza non lo lasceranno durar lungo tempo.

Avendo voluto porre un limite alla durata del suo potere, egli ne limiterà di più, e regolerà l'estensione e l'uso. Ci saranno date costituzioni che ci garantiranno la nostra religione, l'integrità del nostro territorio, l'uguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile, l'irrevocabilità delle vendite de' beni nazionali, il diritto esclusivo di coprire le cariche dello stato: che riserberanno alla legge sola l'autorità di stabilire le imposizioni, e che in somma consacreranno, consolideranno tutt'i grandi principj sopra i quali è fondato il vero bene de' popoli e la loro tranquillità. =Napoleone= ne ha assunto l'impegno: chi può dubitare ch'egli non voglia, ch'egli non sappia adempirlo?

Tali sono i risultati dello statuto costituzionale unito a questo proclama, cioè:

NAPOLEONE,

Per la grazia di Dio e le Costituzioni, =Imperatore de' Francesi e Re d'Italia, a tutti i presenti e futuri, salute =

La consulta di stato decreta, e Noi ordiniamo quanto segue:

Estratto dei registri della consulta di stato del giorno 17 marzo 1805.

STATUTO COSTITUZIONALE.

La consulta di stato, veduto il voto unanime della consulta e deputazione unite, del giorno 15 marzo 1805;

Veduto l'articolo 60 della costituzione sulla iniziativa costituzionale,

Decreta:

Art. 1. L'imperatore de' Francesi =Napoleone primo= è =re d'Italia=.

2. La corona d'Italia è ereditaria nella sua discendenza legittima e per retta linea, sia naturale, sia adottiva, di maschio in maschio, escluse in perpetuo le femmine e discendenza loro: il diritto d'adozione non potrà estendersi ad altri che ad un cittadino dell'impero francese o del regno d'Italia.

3. Tosto che le armate straniere si saranno ritirate dal regno di Napoli, dalle isole Jonie e da quella di Malta, l'imperatore =Napoleone= trasmetterà la corona d'Italia ad uno de' suoi figli maschi legittimi, sia naturale o adottivo.

4. Da quest'epoca la corona d'Italia non potrà essere più unita colla corona di Francia nella stessa persona, ed i successori di =Napoleone primo= nel regno d'Italia dovranno stabilmente risedere sul territorio della repubblica italiana.

5. Entro l'anno corrente l'imperatore =Napoleone=, col parere della consulta di stato e delle deputazioni de' collegi elettorali, darà alla monarchia italiana costituzioni fondate sopra le stesse basi di quelle dell'impero francese, e sopra i principi medesimi delle leggi ch'egli ha già date all'Italia.

Segnato NAPOLEONE.

=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi=.

Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello stato ed inserite nel bollettino delle leggi, siano dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il nostro gran giudice, ministro della giustizia del nostro regno d'Italia, è incaricato d'invigilare sulla esecuzione.

Dato dal palazzo delle Tuileries il 17 marzo 1805, e primo del nostro regno.

Segnato NAPOLEONE.

Per Sua Maestà l'Imperatore e Re, Sott. =F. Marescalchi=. L. S. Parigi, il 19 marzo 1805.

Per copia conforme all'originale;

=F. Marescalchi=.

LA CONSULTA DI STATO

Preseduta dal vicepresidente, ed i deputati per i collegi e per i corpi costituiti della repubblica italiana,

Considerando la posizione dell'Europa e quella della patria, sono d'unanime opinione,

1. Che sia giunto il momento di dare l'ultima mano alle istituzioni delle quali furono a Lione gittate le basi, e dichiarare a questo effetto il governo della repubblica italiana monarchico ereditario, seguendo gli stessi principj che costituiscono il governo dell'impero francese;

2. Che l'imperatore =Napoleone I=, fondatore della repubblica, sia dichiarato RE D'ITALIA;

3. Che il trono d'Italia sia ereditario di maschio in maschio nella sua discendenza per retta linea legittima, naturale o adottiva, escluse in perpetuo le femmine e loro discendenza; ben inteso che il diritto d'adozione conferitogli non possa estendersi ad altri che ad un individuo dell'impero francese o del regno d'Italia;

4. Che la corona d'Italia non possa essere riunita alla corona di Francia, se non che nella sua persona: che tal facoltà sia interdetta a tutti e ciascuno de' suoi successori, e che nessuno di essi possa regnare in Italia, se non risiede nel territorio della repubblica italiana;

5. Che l'imperatore =Napoleone=, vita sua naturale durante, possa nominarsi il successore fra i suoi figli maschi legittimi, sieno naturali od adottivi; diritto di cui egli non potrà però fare uso senza compromettere la sicurezza, l'integrità, l'indipendenza di uno stato, l'esistenza del quale è uno de' più bei pregi della sua gloria, sino a tanto che le armate francesi occuperanno il regno di Napoli, le armate russe Corfù, le forze britanniche Malta, e che la penisola d'Italia sarà ad ogni momento minacciata d'avere a servire di campo di battaglia alle maggiori potenze d'Europa;

6. Che la sicurezza dello stato non permette la separazione delle corone di Francia e d'Italia, se non quando queste circostanze si saranno cangiate.

7. Che, regolato che sia il punto più importante per le nazioni, cioè la natura e la fissazione del potere supremo, sia l'imperatore =Napoleone= pregato di recarsi a Milano per assumervi la corona, e dopo avere sentita la consulta di stato e le deputazioni straordinarie de' collegi, dare al regno una costituzione definitiva che garantisca al popolo la sua religione, l'integrità del suo territorio, la uguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile, l'irrevocabilità delle vendite dei beni nazionali; alla legge sola la facoltà di stabilire le imposizioni, ed ai nazionali il diritto esclusivo d'essere chiamati a coprire le cariche dello stato; principi tutti che l'imperatore =Napoleone= ha consacrato colle leggi che ha già date all'Italia, e la proclamazione de' quali fu la prima voce che si fece intendere dalla sommità delle Alpi, tutte due le volte ch'egli ne discese per conquistare e liberare la patria.

8. Che in fine l'Europa dovrà essere convinta che tutte le parti del regno d'Italia sono omai consolidate per sempre, e che nessuna ne può essere separata, senza distruggere il principio sopra cui è fondato il tutto.

Parigi, il 15 marzo 1805, anno IV.

=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi, Guastavillani, Lambertenghi, Carlotti, Dabrowski, Rangone, Caleppio, Litta, Fe, Alessandri, Salimbeni, Appiani, Busti, Giulini, Negri, Sopransi, Valdrighi.=

Popoli d'Italia, aprite i cuori vostri alla speranza e alla gioja. Oggi comincia il corso dei vostri luminosi destini. A quale gloria, a quali beni non avete voi ora diritto di aspirare? Fra poco il vostro RE sarà fra voi. Egli verrà non tanto per aggiungere all'augusta sua fronte il nostro diadema, ma ben più per potere esaminare più dappresso i bisogni vostri, porre egli stesso la mano nelle ferite ancora aperte dalle antiche calamità, e occuparsi definitivamente d'una organizzazione che anche meglio assicuri la vostra felicità.

Voi accorrerete in folla dinanzi a lui. Le vostre acclamazioni, le vostre voci saranno interpreti dei vostri sentimenti, ed egli leggerà in tutti i volti il rispetto e l'ammirazione, l'amore e la riconoscenza, delle quali tutte le anime vostre debbono essere penetrate.

Parigi, 19 marzo 1805.

= MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi.=

Per copia conforme;

L. S.

Il Ministro delle Relazioni estere residente presso S. M. l'Imperatore e Re,

=F. Marescalchi=

NAPOLEONE,

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,

IMPERATORE DE' FRANCESI E RE D'ITALIA,

A TUTTI I PRESENTI E FUTURI, SALUTE:

=La Consulta di Stato= ha decretato e Noi ordiniamo quanto segue:

Estratto dei registri della Consulta di Stato del giorno 28 marzo 1805, in seduta a Saint Cloud.

II STATUTO COSTITUZIONALE.

La Consulta di Stato, veduto lo Statuto costituzionale del 17 marzo,

DECRETA:

TITOLO PRIMO.

Della reggenza.

Art. 1. La maggiorità dei =re d'Italia= è fissata a 18 anni compiti. Durante la minorità vi è un reggente del regno.

2. Il reggente deve avere l'età di almeno 25 anni compiti, e risedere nel regno d'Italia. Le donne sono escluse dalla reggenza.

3. Il re può destinare il reggente fra i principi della casa reale che abbiano 25 anni compiti, e, in difetto, fra i grandi ufficiali della corona.

4. In difetto di destinazione da parte del re, la reggenza è deferita al principe della casa reale il più prossimo in grado dietro l'ordine dell'eredità, e che abbia 25 anni compiti.

5. In caso che il re non avesse destinato il reggente, e che alcun principe della casa reale non avesse compito i 25 anni, il senato (o la consulta) elegge il reggente fra i grandi ufficiali della corona.

6. Se, a motivo della minorità del principe chiamato per l'ordine dell'eredità alla reggenza, essa fosse stata deferita ad un parente men prossimo o ad un grande ufficiale della corona, il reggente ch'è entrato in esercizio, continua le sue funzioni sino alla maggiorità del re.

7. Il reggente esercita, sino alla maggiorità del re, e in nome del re minore, tutte le attribuzioni della dignità reale.

Non può, per altro, nominare ai grandi uffici del regno; e le sue nomine a quegli impieghi, le cui funzioni durano a tutta vita, non sono che provvisorie, e non diventano definitive che mediante la conferma data dal re, un anno dopo la sua maggiorità.

8. Il reggente non è personalmente risponsabile degli atti della sua amministrazione.

9. La reggenza non conferisce alcun diritto sulla persona del re minore.

10. La custodia del re minore è conferita a sua madre, e, in difetto, al principe a ciò destinato dal predecessore del re in minorità.

In mancanza della madre del re minore, e d'un principe destinato dal re suo predecessore, la custodia del re minore è deferita al grande ufficiale della corona che sarà il primo nell'ordine qui sotto stabilito dall'articolo XII, e che abbia i necessarj requisiti.

Non posson esser eletti per la custodia del re minore nè il reggente nè i suoi discendenti.

11. Quando un re destina o un reggente per la minorità, o un principe per la custodia del re minore, l'atto di designazione, fatto in presenza de' grandi ufficiali della corona, vien ricevuto dal segretario di stato, e immantinente trasmesso al senato (o alla consulta), per essere trascritto ne' suoi registri o depositato ne' suoi archivj, o soltanto depositato, s'è suggellato.

Gli atti di designazione, tanto d'un reggente per la minorità, che d'un principe per la custodia d'un re minore, sono rivocabili dal re a volontà.

Qualunque atto di designazione o di revoca di designazione, che non sia stato trascritto sui registri del senato, o deposto nel suo archivio prima della morte del re, sarà nullo e di nessun effetto.

TITOLO II.

Dei grandi ufficiali del regno.

12. I grandi ufficiali del regno sono,

In primo luogo. I grandi ufficiali della corona, cioè:

Il cancelliere guardasigilli della corona; Il grand'elemosiniere; Il gran maggiordomo maggiore; Il gran ciambellano; Il grande scudiere.

In secondo luogo. I ministri.

I ministri non sono grandi ufficiali del regno che durante l'esercizio delle loro funzioni.

In terzo luogo. Gli arcivescovi di Milano, di Ravenna, di Bologna e di Ferrara.

In quarto luogo. I marescialli del regno, che verranno scelti fra i generali più distinti, e non potranno oltrepassare il numero di quattro.

Non vi sarà nomina di marescialli del regno prima dell'anno 1810.

Il primo de' capitani della guardia del re.

L'ispettore generale dell'artiglieria.

L'ispettore generale del genio.

In quinto luogo. Sei membri del collegio de' possidenti scelti dal re fra i cinquanta individui che pagano un'imposizione più forte, e siano inoltre più distinti pel loro merito.

13. Con uno statuto del primo re d'Italia, che regola l'organizzazione del palazzo, sono parimente instituiti gli ufficiali ordinarj della corona per il decoro dei varj servigi del palazzo. I successori del re sono tenuti di conformarvisi.

14. I grandi ufficiali del regno sono inamovibili, salva l'eccezione che trovasi all'art. 12, § II. Queste cariche non possono essere conferite che a' sudditi del regno d'Italia.

15. I grandi ufficiali della corona tengono rango immediatamente dopo i principi. Essi sono, a titolo della loro carica, membri del senato e del consiglio di stato.

Essi formano il consiglio del re, quando egli giudica a proposito di chiamarveli.

Essi sono membri del consiglio privato.

16. Quattro commende di trentasei mila lire di Milano di rendita, cioè:

La prima, posta fra la Sesia e l'Adda;

La seconda, fra l'Adda e l'Adige;

La terza, sulla sponda destra del Po;

La quarta, fra il Santerno ed il Rubicone; sono assegnate ed unite, vita naturale durante, alle cariche di cancelliere guardasigilli della corona, di gran maggiordomo, di gran ciambellano e di grande scudiere. Il grande elemosiniere gode d'un beneficio ecclesiastico.

I grandi ufficiali della corona godono in oltre,

1.º D'un assegno sul tesoro della corona, in ragione delle loro funzioni nel palazzo;

2.º Dell'assegno di consigliere di stato e di senatore.

17. Se per un atto della volontà del re, o per qualunque altra causa si sia, un grande ufficiale del regno viene a cessare dalle sue funzioni, egli conserva il suo titolo, il rango e le sue prerogative.

TITOLO III.

Dei giuramenti.

18. Il re, nei due anni susseguenti al suo avvenimento al trono o alla sua maggiorità, accompagnato

Dai grandi ufficiali del regno, presta giuramento a Dio sugli evangeli, ed in presenza

Del senato, Del consiglio di stato, Del corpo legislativo, Dei tre presidenti dei collegi, Degli arcivescovi e dei vescovi, Del tribunale di cassazione, Della contabilità nazionale, Dei presidenti dei tribunali di revisione e d'appello;

Il segretario di stato fa processo verbale della prestazione del giuramento.

19. Il giuramento del re è ne' seguenti termini:

»Io giuro di mantenere l'integrità del regno; di rispettare e far rispettare la religione dello stato; di rispettare e far rispettare l'uguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile, l'irrevocabilità delle vendite dei beni nazionali; di non esigere alcuna imposta, nè stabilire alcuna tassa che in virtù della legge; di governare colla sola vista dell'interesse, della felicità e della gloria del popolo italiano.»

20. Il reggente, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, accompagnato

Dai grandi ufficiali del regno, presta giuramento a Dio sugli evangeli; ed in presenza

Del senato, Del consiglio di stato, Del presidente del corpo legislativo, Del presidente del tribunale di cassazione.

Il segretario di stato fa processo verbale della prestazione del giuramento.

21. Il giuramento del reggente è ne' seguenti termini:

»Io giuro di amministrare gli affari dello stato secondo le costituzioni del regno, i decreti del senato e le leggi; di mantenere in tutta la loro integrità il territorio del regno, i diritti della nazione e quelli della dignità reale; e di rimettere fedelmente al re, al momento della sua maggiorità, il potere di cui mi è confidato l'esercizio.»

22. I grandi ufficiali del regno, il segretario di stato, i membri del senato, del consiglio di stato, del corpo legislativo, dei collegi elettorali prestano il giuramento nei seguenti termini:

»Io giuro ubbidienza alle costituzioni del regno, e fedeltà al re.»

I funzionarj pubblici civili e giudiziarj, e gli ufficiali e soldati dell'armata prestano lo stesso giuramento.

Segnato NAPOLEONE.

=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi.=

Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello stato ed inserite nel bollettino delle leggi, siano dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il nostro gran giudice, ministro della giustizia del nostro regno d'Italia, è incaricato di sorvegliare all'esecuzione.

Dato dal palazzo di Saint Cloud il 29 marzo 1805, e 1.º del nostro regno.

NAPOLEONE.

Per S. M. l'Imperatore e Re,

L. S. =F. Marescalchi=.

NAPOLEONE,

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni, =Imperatore de' Francesi e Re d'Italia=:

La Consulta di Stato, e la Deputazione straordinaria dei Collegi decreta, e Noi ordiniamo quanto segue:

Estratto del registri della Consulta di Stato e della Deputazione straordinaria dei Collegi, del giorno 5 giugno 1805.

III STATUTO COSTITUZIONALE.

TITOLO PRIMO.

Dei beni della Corona.

Art. 1. Le proprietà della corona sono:

1.º Il palazzo reale di Milano e la villa =Bonaparte=;

2.º Il palazzo reale di Monza e sue dipendenze;

3.º Il palazzo di Mantova, quello del The, ed il palazzo in addietro ducale di Modena;

4.º Un palazzo situato in vicinanza di Brescia, ed un palazzo situato in vicinanza di Bologna; questi palazzi saranno al più presto destinati colle convenienti dipendenze;

5.º I boschi di Ticino.

È specialmente assegnato un capitale di dieci milioni in beni nazionali per l'acquisto de' palazzi posti ne' contorni di Brescia e di Bologna, pei fondi necessarj alla formazione dei parchi di Monza e dei boschi di Ticino.

2. Indipendentemente dalle premesse disposizioni, e per provvedere a ciò che esige lo splendore del trono, ogni anno il pubblico tesoro verserà nelle mani del tesoriere della corona una somma di sei milioni di lire di Milano, pagabili per una dodicesima parte di mese in mese.

3. Parimente il tesoro pubblico verserà nella medesima cassa, e per una dodicesima parte mansualmente la somma di due milioni di lire di Milano per il soldo della guardia reale, la qual guardia pertanto cesserà di essere compresa nel budjet del ministero della guerra.

Vi sarà inoltre una guardia particolare nella quale i fratelli, figli, nipoti, pronipoti, cugini germani de' membri dei collegi, o questi membri medesimi avranno essi soli il diritto d'entrare.

4. I beni e le rendite assegnate alla corona dall'articolo precedente saranno amministrati da un intendente generale, e sottoposti alle stesse leggi e formalità de' beni e rendite della corona di Francia.

5. Il re, allorquando le circostanze lo esigano, può fissare sulla lista civile un assegno vedovile alla regina, il quale in niun caso ecceda la somma annua di trecento mila lire. L'atto contenente questo assegno è ricevuto dal cancelliere guardasigilli della corona.

TITOLO II.

Del Vicerè.

6. Durante il tempo in cui S. M. l'imperatore e re Napoleone conserva la corona d'Italia, può farsi rappresentare da un vicerè.

7. Un decreto e delle speciali istruzioni determinano la natura ed estensione delle facoltà che sono delegate al vicerè.

8. Il vicerè, prima di assumere l'esercizio della sua dignità, presta nelle mani di S. M., ed alla presenza dei grandi ufficiali della corona, dei membri del consiglio di stato, il giuramento concepito come segue:

«Giuro di essere fedele alla costituzione e di ubbidire al re; di cessare dalle mie funzioni al momento stesso in cui ne riceverò l'ordine dal re, e di rassegnare immediatamente l'autorità affidatami a chi sarà da esso lui delegato.»

9. Il vicerè risederà negli stati del regno d'Italia.

10. I grandi uffiziali della corona e gli ufficiali del palazzo eseguiranno presso il vicerè le medesime funzioni che loro incumbono presso S. M. l'imperatore e re.

TITOLO III.

De' Collegi.

11. I collegi de' possidenti, dei dotti e dei commercianti si radunano separatamente, e in conseguenza di una convocazione del re, che indica il luogo della loro riunione, per completarsi e nominare i membri del corpo legislativo.

12. Il presidente della censura ed i presidenti dei tre collegi sono nominati dal re.

13. Que' membri dei tre collegi che risiedono nello stesso dipartimento, si uniscono una volta ogni anno in collegio dipartimentale nel capoluogo, e in seguito di una convocazione del re.

14. Essi non formano che una sola adunanza, nella quale i possidenti seggono a mano diritta, i commercianti a sinistra, i dotti dirimpetto al banco.

15. Il Presidente è nominato dal re.

16. Ogni collegio dipartimentale presenta i candidati pei consigli generali di dipartimento, e pei giudici di pace.

Il numero dei candidati presentati è triplo di quello delle piazze vacanti.

Le presentazioni fatte per ciascun dipartimento sono rese pubbliche.

TITOLO IV.

Del Consiglio di Stato.

17. Il consiglio di stato è composto,

I. Del consiglio de' consultori,

II. Del consiglio legislativo,

III. Del consiglio degli uditori.

18. I membri di questi tre consigli sono nominati dal re.

§. I.

Del Consiglio dei consultori.

19. Il consiglio dei consultori è composto di otto consiglieri di stato consultori.

I grandi ufficiali della corona vi hanno voce e seduta.

20. Il consiglio dei consultori conosce, dopo la comunicazione che gliene vien data da un ministro in virtù di un ordine del re,

I. Di tutto ciò che è relativo, sia alla interpretazione di uno o più articoli degli statuti costituzionali, sia a modificazioni da farsi ai detti statuti;

II. De' trattati di pace, di commercio, di sussidj che gli saranno presentati prima della loro pubblicazione.

21. Il consiglio dei consultori nel caso previsto all'art. V del secondo statuto costituzionale, elegge il reggente fra i grandi ufficiali della corona.

22. Nel caso prescritto dall'articolo II del medesimo statuto costituzionale, la trasmissione dell'atto di destinazione sia d'un reggente per la minorità, sia di un principe per la custodia del re, si fa al consiglio dei consultori, che procede come è prescritto nel detto articolo.

23. Il consiglio de' consultori è preseduto da uno de' suoi membri nominato dal re.

§. II.

Del Consiglio legislativo.

24. Il consiglio legislativo è composto di dodici consiglieri di stato al più.

25. Questo consiglio, in seguito di trasmissione fatta per ordine di S. M. dei rapporti e delle proposizioni dei ministri, conosce,

I. Di ogni progetto di legge qualunque siane l'oggetto;

II. Di tutti i progetti di regolamenti di amministrazione pubblica, spiegazioni, sviluppi o interpretazioni di detti regolamenti.

26. Alcun regolamento d'amministrazione pubblica non può stabilir pene maggiori di quelle della giustizia correzionale.

27. Il consiglio legislativo è preseduto da uno de' suoi membri nominato dal re.

§. III.

Del Consiglio degli Uditori.

28. Questo consiglio è composto al più di quindici consiglieri di stato.

29. Questo consiglio, dopo la trasmissione fatta ad esso per ordine di S. M. dei rapporti e delle proposizioni dei ministri, conosce,

I. Di tutti gli affari contenziosi;

II. Di tutte le collisioni di giurisdizione per causa di rivendicazione d'affari, che, inerendo agl'interessi immediati del demanio dello stato, o alle quistioni di pubblica amministrazione, non sono della competenza dei tribunali ordinarj;

III. Delle traduzioni in giudizio degli agenti immediati dell'amministrazione pubblica;

IV. Delle appellazioni dalle decisioni dei consigli di prefettura;

V. Delle domande di concessione di miniere e stabilimenti di officine sui fiumi e canali navigabili;

VI. Delle autorizzazioni da accordarsi, sia ai comuni, sia agli spedali ed altri istituti di pubblica beneficenza, sia agli stabilimenti del culto per l'accettazione di donazioni o legati, per vendite, permute, transazioni e sovrimposte locali;

VII. Delle proposizioni di pensioni e trattamento di ritirata o di giubilazione a favore degli ufficiali e soldati, e degl'impiegati civili.

30. Il consiglio degli uditori è preseduto da uno de' suoi membri nominato dal re.

31. Gli affari contenziosi fra il demanio ed i particolari, e le appellazioni dalle decisioni dei consigli di prefettura, sono accennati sopra una tabella affissa alla segreteria generale del consiglio, affinchè le parti possano esserne avvertite, e produrre le loro memorie per iscritto entro un mese perentoriamente.

§. IV.

Divisione in servizio ordinario e straordinario, e in sezioni. Ordine del lavoro.

32. I membri del consiglio di stato sono divisi in servizio ordinario ed in servizio straordinario.

Le liste del servizio ordinario e straordinario sono fissate da S. M. il re ogni sei mesi.

33. Il consiglio legislativo, ed il consiglio degli uditori si dividono in tre sezioni, cioè:

Sezione di legislazione e del culto. Sezione dell'interno e delle finanze. Sezione di guerra e di marina.

34. Le sezioni fanno l'esame preventivo e lo spoglio degli affari rimessi ai consigli legislativo e degli uditori. Un membro della sezione ne fa il rapporto.

Il consiglio dei consultori, il consiglio legislativo, ed il consiglio degli uditori stendono, in seduta particolare e in forma di progetto di legge, regolamento, decreto o decisione, il loro parere sugli oggetti che loro saranno stati rimessi.

Questi progetti sono presentati dal presidente di ciascun consiglio al re, il quale, pria di adottarli, ne ordina la trasmissione al consiglio di stato.

35. Il consiglio di stato è preseduto dal re, ed in di lui assenza da un grande ufficiale della corona, o da un consigliere consultore delegato a quest'effetto da S. M.

36. Il consiglio di stato non ha che voce consultiva.

37. Allorchè egli delibera sopra progetto di legge o di regolamento di pubblica amministrazione, due terzi de' membri in servizio ordinario debbono essere presenti.

Non può deliberare sugli altri oggetti, che allorquando vi sono almeno diciotto membri presenti.

38. Avvi un segretario generale del consiglio di stato, il quale ha dei sostituti, il di cui numero è determinato in ragione dei bisogni del servizio.

§. V.

Disposizioni generali.

39. Dopo la primitiva formazione niuno potrà esser nominato membro del consiglio legislativo, se non è stato membro del consiglio degli uditori; niuno potrà essere nominato membro del consiglio de' consultori, se non è stato membro del consiglio legislativo.

40. Il trattamento de' membri del consiglio degli uditori è fissato in 6m. lire di Milano. Quello de' membri del consiglio legislativo in 15m. lire. Quello de' membri del consiglio de' consultori in 25m. lire.

41. I membri del consiglio de' consultori sono consiglieri di stato a vita: non possono essere rivocati dal re; e se per un di lui ordine o per qualunque siasi altra causa vengono a cessare dalle loro funzioni, conservano il loro titolo, il loro rango, le loro prerogative ed i loro appuntamenti. Essi non li perdono che per le stesse cause che importano perdita dei diritti di cittadinanza.

42. I ministri sono membri nati del consiglio di stato durante l'esercizio delle loro funzioni. Eglino possono intervenire ai consigli, sia de' consultori, sia legislativo, sia degli uditori, a misura che gli oggetti che vi sono trattati riguardano il loro rispettivo dipartimento.

43. Il re affida, quando lo giudica opportuno, ai membri del consiglio di stato, o qualche ramo di pubblica amministrazione, o qualche dipartimento dei ministeri, ovvero delle missioni nell'interno od all'estero.

TITOLO V.

Del Corpo legislativo.

44. Il re fa l'apertura delle sessioni del corpo legislativo.

45. La camera degli oratori è soppressa. I progetti di leggi sono rimessi ad una commissione che il corpo legislativo nomina nel suo seno, e che gliene fa rapporto.

46. Il corpo legislativo ha un presidente e due questori che sono nominati dal re per due anni.

47. Sono di competenza del corpo legislativo

1.º Il conto annuo delle entrate e spese dello stato;

2.º La coscrizione militare;

3.º L'alienazione de' beni nazionali;

4.º Il sistema monetario;

5.º I cambiamenti da introdursi nel sistema delle contribuzioni pubbliche, collo stabilimento, o di nuove imposte, o di nuove tariffe per le imposte esistenti;

6.º Le modificazioni da farsi alla legislazione, sia civile, sia d'alto criminale, sia commerciale.

Tutt'altro oggetto è di competenza della pubblica amministrazione.

48. Ogni anno è fatto sul tesoro pubblico un fondo di trecento mila lire per sostenere le spese del corpo legislativo, sia per le riparazioni ed il mantenimento del suo palazzo, sia per le spese dei di lui uffici, sia per le indennizzazioni da accordarsi a ciascheduno dei di lui membri.

Questo fondo è amministrato dal presidente e dai questori conformemente a un decreto, che sarà fatto ogni due anni in comitato segreto, col quale il corpo legislativo ne regola l'impiego.

Su questa somma è prelevato l'onorario annuo del presidente e dei questori, il quale è fissato pel presidente a 25m. lire, e pei questori a 10m. lire per ciascheduno.

49. Il re può disciorre il corpo legislativo.

Entro i sei mesi che seguono lo scioglimento del corpo legislativo, i collegi sono convocati per procedere a nuove elezioni.

TITOLO VI.

Dell'Ordine giudiziario.

50. I giudici sono nominati dal re; le loro funzioni sono a vita.

51. Tutti i tribunali, eccettuati quelli della giustizia di pace, sono composti di più giudici che deliberano e pronunciano a maggiorità di voti.

52. Le cause criminali sono sempre giudicate da giudici che hanno ascoltati i testimonj. I giudici devono sedere in numero pari.

53. Le sessioni dei tribunali, sia civili, sia criminali, sono pubbliche.

I testimonj e i difensori degli accusati saranno sempre ascoltati nell'udienza.

54. Ogni qual volta il tribunale di cassazione viene in cognizione che il senso di una legge o di un articolo di legge dia luogo per parte dei tribunali ad una falsa interpretazione, ne informa il gran giudice, il cui rapporto su quest'oggetto viene presentato alla discussione del consiglio di stato, in seguito di che il re pronuncia sopra il senso che si deve dare ai termini della legge.

55. Non vi sarà che un solo codice civile per tutto il regno d'Italia.

56. Il codice Napoleone sarà messo in attività, ed avrà forza di legge a datare dal primo gennajo prossimo.

A quest'effetto il gran giudice nominerà una commissione di sei giureconsulti per farne la traduzione in lingua latina ed italiana.

Questa traduzione sarà presentata alla approvazione del re il primo novembre prossimo al più tardi.

Il codice sarà in seguito stampato e pubblicato in latino, in italiano e in francese. La sola traduzione italiana potrà essere citata nei tribunali, ed aver forza di legge.

57. Non vi potrà essere fatto cambiamento alcuno per lo spazio di cinque anni. Dopo questo tempo il tribunale di cassazione e gli altri tribunali essendo stati consultati, il consiglio di stato propone una legge tendente a modificare ciò che sarà ritenuto difettoso nel codice.

TITOLO VII.

Del Diritto di far grazia.

58. Il re ha il diritto di far grazia; egli lo esercita dopo avere inteso il parere di un consiglio privato, composto del gran giudice, di un grande ufficiale civile della corona, d'un grande ufficiale militare, d'un membro del consiglio dei consultori, e di un membro del primo tribunale del regno.

TITOLO VIII.

Dell'ordine della corona di ferro.

§. 1.

Creazione ed organizzazione.

59. A fine di assicurare con dei contrassegni di onore una degna ricompensa ai servizj resi alla corona tanto nella carriera delle armi, che in quella dell'amministrazione, della magistratura, delle lettere e delle arti, sarà istituito un ordine sotto la denominazione di Ordine della corona di ferro.

60. Quest'ordine sarà composto di cinquecento cavalieri, cento commendatori, e venti dignitarj.

61. I re d'Italia saranno gran maestri dell'ordine.

Nulladimeno, l'imperatore e re Napoleone, nella sua qualità di fondatore, ne conserverà, finchè vive, il titolo e le funzioni di cui essi non godranno che dopo lui.

62. Duecento posti di cavalieri, venticinque di commendatori, e cinque di dignitarj sono specialmente destinati per la prima formazione agli ufficiali e soldati francesi che hanno avuto una parte gloriosa nelle battaglie, il cui successo ha più contribuito alla formazione del regno.

§. II.

Decorazioni.

63. La decorazione dell'ordine consisterà nell'emblema della corona lombarda intorno alla quale saranno scritte queste parole: Dio me l'ha data, guai a chi la toccherà.

Questa decorazione sarà sospesa ad un nastro color d'arancio, con istrisce verdi all'orlo.

64. I cavalieri la porteranno d'argento attaccata al lato sinistro.

I commendatori la porteranno d'oro attaccata nella stessa maniera.

I dignitarj la porteranno pendente al collo.

§. III.

Nomina, ricevimento e giuramento.

65. Il gran maestro nominerà a tutti i posti dell'ordine.

66. I commendatori saranno scelti fra i cavalieri, e i dignitarj fra i commendatori. In conseguenza, e per la prima formazione, tutti i membri dell'ordine saranno nominati cavalieri.

67. Ogni anno il giorno dell'Ascensione sarà provveduto alle piazze vacanti.

68. Tutti i cavalieri, commendatori e dignitarj si riuniranno il giorno suddetto in capitolo generale nella chiesa metropolitana di Milano; niuno potrà essere dispensato dall'assistervi senza aver fatti approvare i motivi della sua assenza dal gran consiglio di cui si parlerà in seguito.

69. I nuovi cavalieri presteranno giuramento in capitolo generale, e sarà proceduto alla loro accettazione, conformemente al cerimoniale che verrà regolato.

70. Le notizie storiche dei membri dell'ordine che fossero morti nell'anno, saranno lette in questa solennità. L'oratore farà la storia dei nuovi servigi ch'essi avranno resi dopo la loro nomina. Egli ricorderà i principj sui quali l'ordine è fondato, e le circostanze che hanno preceduto la sua fondazione.

71. Il giuramento de' cavalieri è concepito in questi termini: «Io giuro di dedicarmi alla difesa del re, della corona e dell'integrità del regno d'Italia, e alla gloria del suo fondatore.»

72. I principi della casa del gran maestro, i principi delle case straniere, e gli altri stranieri, ai quali le decorazioni dell'ordine saranno accordate, non si calcoleranno nel numero fissato dall'articolo 62.

§. IV.

Dotazione ed Amministrazione.

73. Sarà applicato alla dotazione dell'ordine un reddito di 400m. lire di Milano sul Monte Napoleone.

74. I membri dell'ordine godranno d'un onorario annuo, cioè:

Pei cavalieri, di lir. 300 Pei commendatori, di » 700 Pei dignitarj, di » 3,000

75. Sul reddito di questa dotazione sarà prelevata una somma annua di 100,000 lire di pensioni straordinarie, che il gran maestro giudicherà a proposito di accordare a dei cavalieri, commendatori o dignitarj. Le pensioni saranno a vita.

76. I gran dignitarj comporranno il gran consiglio d'amministrazione dell'ordine.

Saranno scelti fra i gran dignitarj un cancelliere e un tesoriere dell'ordine.

Fra i commendatori, un maestro delle cerimonie.

Fra i cavalieri, due ajutanti delle cerimonie.

TITOLO ULTIMO.

Disposizioni generali.

77. Le disposizioni della costituzione di Lione che non sono contrarie agli statuti costituzionali, sono confermate.

=F. Merescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Moscati, Guicciardi= Consultori.

=Aldini= Presidente della censura, =Stanislao Bovara, Giovanni Tamassia= Segretarj della censura, =Giuseppe Taverna, Giuseppe Soresina Vidoni, Lorenzo Scazza, Barnaba Oriani, Fè Marc'Antonio, Brunetti Vincenzo, Vertova Giambattista, Conti Francesco, Piazzoni Giambattista, Castiglioni Luigi, Bignami Carlo, Bentivoglio Carlo, Salina Luigi, Peregalli Francesco, Bologna Sebastiano, Massari Luigi, Odescalchi, Bazzetta= Membri della censura.

Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello stato ed inserite nel bollettino delle leggi, siano dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il nostro segretario di stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare sulla esecuzione.

Dato dal nostro palazzo di Milano questo dì 6 giugno 1805, primo del nostro regno,

NAPOLEONE.

Visto da Noi Cancelliere Guardasigilli della Corona, MELZI.

L. S.

Per l'Imperatore e Re, Il Consigliere Segret. di Stato, L. VACCARI.

NAPOLEONE, Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni, =imperatore de' francesi e re d'italia:=

QUARTO STATUTO COSTITUZIONALE.

Visto il primo statuto costituzionale del nostro regno d'Italia, del 17 marzo 1805,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il principe =Eugenio Napoleone=, arcicancelliere di stato del nostro impero di Francia e vicerè del nostro regno d'Italia, è adottato nostro figlio.

2. La corona d'Italia dopo noi e in mancanza de' nostri figli e discendenti maschi legittimi e naturali, è ereditaria nel principe Eugenio e nella sua discendenza diretta legittima e naturale di maschio in maschio con ordine di regolare primogenitura, escluse in perpetuo le femmine e la loro discendenza.

3. In mancanza dei nostri figli e discendenti maschi legittimi e naturali, e de' figli e discendenti maschi legittimi e naturali del principe =Eugenio=, la corona d'Italia si devolverà al figlio o al parente più prossimo di quello tra i principi del nostro sangue che allora regnerà in Francia.

4. Il principe Eugenio nostro figlio godrà di tutti gli onori annessi alla nostra adozione.

5. Il diritto che gli dà la nostra adozione alla corona d'Italia, non potrà mai in verun caso e in veruna circostanza autorizzare nè lui, nè i suoi discendenti a promuovere pretese alla corona di Francia, la di cui successione è irrevocabilmente regolata dalle costituzioni dell'impero.

6. Comandiamo e ordiniamo che le presenti munite de' sigilli dello stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno d'Italia, inserite nel bollettino delle leggi e dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro registri, le osservino e le facciano osservare; e il segretario di stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare sulla esecuzione.

Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo dì 16 febbrajo 1806.

NAPOLEONE.

Per l'Imperatore e Re, L. S. Il Ministro Segretario di Stato,

A. ALDINI.

NAPOLEONE,

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,

=Imperatore de' Francesi, Re d'Italia= E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

QUINTO STATUTO COSTITUZIONALE.

Art. I. Il consiglio de' consultori cessa di far parte del consiglio di stato, e assume il nome di senato consulente.

II. Egli aggiunge alle attuali sue attribuzioni il registro delle leggi, e la repressione di qualunque abuso relativo alla libertà civile.

III. Vi sarà necessariamente nel senato un senatore d'ogni dipartimento. Questi saranno nominati dal re sopra lista tripla formata dai collegi elettorali.

IV. Il senato consulente verrà organizzato per mezzo di statuti speciali.

V. Comandiamo e ordiniamo che le presenti, munite del sigillo dello stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno d'Italia, inserite nel bollettino delle leggi e dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano ne' loro registri, le osservino e le facciano osservare; e il segretario di stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare sull'esecuzione.

Dal nostro reale palazzo di Milano questo dì 20 dicembre 1807.

NAPOLEONE.

Visto da Noi Cancelliere Guardasigilli della Corona, MELZI D'ERIL.

L. S. Per l'Imperatore e Re, Il Ministro Segretario di Stato, A. ALDINI.

NAPOLEONE,

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,

=Imperatore de' Francesi, Re d'Italia= E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

SESTO STATUTO COSTITUZIONALE.

TITOLO PRIMO.

Organizzazione del Senato

Art. 1. Il senato consulente istituito col quinto statuto costituzionale è composto,

1.º De' principi della famiglia reale, i quali sono fuori di minorità;

2.º Dei grandi ufficiali della corona;

3.º Dell'arcivescovo di Milano, del patriarca di Venezia, e degli arcivescovi di Bologna, Ravenna e Ferrara, grandi ufficiali del regno;

4.º Di tanti benemeriti cittadini nominati dal re, guanti in ragione di otto per ogni milione d'abitanti corrispondono alla popolazione del regno.

Il re ne sceglie due di ciascun dipartimento, uno dei quali sopra liste dei tre collegi elettorali.

2. Per la formazione delle liste, il collegio de' possidenti presenta due candidati di ogni dipartimento.

Gli altri due collegi ne presentano un solo per ciascheduno.

Collo stesso metodo si formano le liste per rimpiazzare i posti vacanti, togliendo i candidati da que' dipartimenti relativamente ai quali la vacanza si è verificata.

3. Il re può accrescere il numero dei senatori quando giudichi che il bene dello stato lo esiga, ed in tal caso accresce proporzionatamente la dotazione del senato.

4. Il re presiede il senato, e può anche farlo straordinariamente presedere da qualche grande ufficiale della corona.

Nomina però un presidente ordinario, le di cui funzioni durano un anno.

5. Il presidente convoca il senato, dietro un ordine del re, ovvero su la domanda di qualche commissione senatoria, o di qualche senatore ufficiale del senato per affari interni del suo corpo.

6. Esso rende conto al re dell'oggetto delle convocazioni senatorie fatte sulla domanda di qualche commissione o di qualche senatore e del risultato delle deliberazioni del senato.

7. Un cancelliere, un tesoriere e due pretori sono nominati dal re per sei anni sopra una lista tripla del senato.

8. Il cancelliere ha la custodia dei registri, degli archivj e del sigillo del senato.

Il tesoriere soprintende alla percezione delle rendite ed alle spese.

I pretori sono incaricati di tutto ciò che risguarda la polizia interna ed esterna del loro corpo.

TITOLO II.

Attribuzioni.

9. Tutte le attribuzioni del Consiglio dei consultori passano nel senato.

10. I progetti di statuti e di leggi sono presentati al senato, e discussi avanti il medesimo dagli oratori del governo.

11. Sugli statuti il senato delibera a scrutinio secreto, e alla pluralità di due terzi di voti.

12. Delibera a maggiorità assoluta su i progetti di legge che per istraordinarj bisogni dello stato portassero accrescimento delle imposte attuali.

13. Sopra qualunque altro progetto di legge il senato può presentare al re le sue osservazioni entro dieci giorni dopo la comunicazione che gliene vien fatta.

14. Sono registrati dal senato,

1.º Gli statuti costituzionali,

2.º Le leggi,

3.º I titoli che il re giudicherà conveniente di accordare per maggior lustro della corona,

4.º I maggioraschi che il re permetterà di creare a qualche famiglia benemerita dello stato.

15. Dietro una commissione del re il senato pronunzia,

1.º Sulla incostituzionalità degli atti dei collegi elettorali,

2.º Su i ricorsi per eccesso o abuso della giurisdizione ecclesiastica,

3.º Sulla rimozione de' giudici inamovibili, per titolo di prevaricazione o di altra grave delinquenza in officio.

16. Sono comunicati al senato, prima della loro pubblicazione, i trattati di pace, di alleanza, di commercio, le dichiarazioni di guerra, le convenzioni relative alla cessione o cambio di qualche parte del territorio, e i conti de' ministri.

17. Il senato è autorizzato a presentare ogni anno al re, col mezzo di una deputazione, le sue osservazioni sul conto dei ministri, ed a fargli conoscere i bisogni e i voti della nazione.

18. È creata nel seno del senato una commissione della libertà individuale, per reprimere qualunque abuso relativo alla libertà civile.

19. Un determinato numero di senatori forma parte dell'alta corte reale che risiede nel palazzo del senato.

20. Due senatori sono ammessi nel consiglio privato del re per gli affari di grazia.

TITOLO III.

Dotazione.

21. Il palazzo attualmente all'uso del ministro della guerra è posto a disposizione del senato per la sua residenza.

Sono affetti alla dotazione del senato,

1.º Un annuo assegno di lire 400,000 sul tesoro dello stato,

2.º Tanti beni stabili, quanti diano un'annua rendita di un milione.

22. Le rendite accordate nell'articolo precedente sono impiegate,

1.º Nelle spese di riparazioni, manutenzione ed ammobigliamento del palazzo senatorio,

2.º Nelle altre spese ordinarie e straordinarie del senato,

3.º Nel trattamento de' senatori.

23. Le rendite della dotazione del senato decorrono dal 1.º gennajo 1808.

Il trattamento de' senatori dal giorno della loro nomina.

Gli avanzi sono erogati nelle prime spese del senato.

24. Vi è alla fine d'ogni anno un gran consiglio d'amministrazione preseduto dal re, composto d'un determinato numero di senatori, in cui viene fissato il budjet per l'anno prossimo, e definitivamente regolato il trattamento de' senatori per l'anno cadente. Vengono pure fissate le pensioni alle vedove de' senatori.

25. Il presidente ha un trattamento doppio; il cancelliere, il tesoriere ed i pretori hanno la metà più degli altri senatori.

I grandi ufficiali, di cui all'art. 1, num. 3.º, in luogo di trattamento sono provveduti dallo stato di beneficj ecclesiastici.

TITOLO IV.

Disposizioni speciali.

26. Nessuno può essere senatore prima di quarant'anni compiti.

27. La carica di senatore non si perde se non se per quelle cause per cui perdesi il diritto di cittadinanza.

28. Non è incompatibile colla carica di senatore quella di ministro o di direttore generale di qualsivoglia parte della pubblica amministrazione.

29. Le sessioni del senato sono segrete.

Non sono legittime senza l'intervento di più della metà dei suoi membri.

30. Il senato delibera a maggiorità assoluta di suffragi, eccettuato il caso di cui all'art. 11.

31. I quattro consiglieri di stato consultori passano di diritto nel senato.

Comandiamo e ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno d'Italia, inserite nel bollettino delle leggi, e dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano ne' loro registri, le osservino e le facciano osservare; e il segretario di stato del nostro regno di Italia è incaricato d'invigilare sull'esecuzione.

Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo dì 21 marzo 1808.

NAPOLEONE.

Per l'Imperatore e Re, Il Ministro Segret. di Stato, A. Aldini.

NAPOLEONE,

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,

=Imperatore de' Francesi, Re d'Italia= E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,

A tutti quelli che vedranno le presenti salute:

Volendo noi dare compimento alle istituzioni preordinate al titolo II del sesto statuto costituzionale,

Abbiamo ordinato e decretato, ordiniamo e decretiamo quanto segue:

SETTIMO STATUTO COSTITUZIONALE.

TITOLO PRIMO.

Dei Titoli.

Art. 1. Quegli elettori che per tre volte saranno stati presidenti dei collegi elettorali generali, porteranno il titolo di duca, e potranno trasmetterlo a quello dei loro figli, in favore del quale abbiano istituito un maggiorasco di un annuo reddito di lire 200,000, o in fondi stabili o in rendite sul monte Napoleone rese inalienabili.

2. I grandi ufficiali della corona porteranno il titolo di conte.

3. I figli primogeniti de' grandi ufficiali della corona avranno il titolo di conte, semprechè il padre abbia istituito a loro favore un maggiorasco della rendita di lire 30,000.

Questo titolo e questo maggiorasco saranno trasmissibili alla loro discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, e per ordine di primogenitura.

4. I grandi ufficiali del regno potranno istituire pel loro figlio primogenito o cadetto dei maggioraschi ai quali saranno attaccati i titoli di conte o di barone, secondo le condizioni determinate qui appresso.

5. I nostri ministri, i senatori, i consiglieri di stato incaricati di qualche parte della pubblica amministrazione, e gli arcivescovi porteranno durante la loro vita il titolo di conte.

6. Questo titolo sarà trasmissibile alla discendenza diretta, legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, di quello che ne sarà stato rivestito; e per gli arcivescovi, a quello dei loro nipoti che avranno scelto, presentandosi davanti il nostro cancelliere guardasigilli, a fine di ottenere le nostre lettere patenti, e sotto le condizioni infrascritte.

7. Il titolare giustificherà, nelle forme che noi ci riserviamo di determinare, una rendita netta di trenta mila lire, in beni della natura di quelli che dovranno entrare nella formazione de' maggioraschi. Un terzo di detti beni sarà affetto alla dotazione del titolo menzionato nell'art. 5, e passerà con lui sopra tutte le persone ove questo titolo si fisserà.

3. I titolari menzionati nell'art. 4.º potranno istituire a favore del loro figlio primogenito o cadetto, e quanto agli arcivescovi, in favore del loro nipote primogenito o cadetto, un maggiorasco al quale sarà attaccato il titolo di barone, secondo le condizioni determinate qui sotto.

9. I presidenti de' nostri collegi elettorali del dipartimento, il primo presidente e il procurator generale della nostra corte di cassazione, i primi presidenti e i procuratori generali delle nostre corti d'appello, i vescovi, i podestà delle seguenti città, cioè: Milano, Venezia, Bologna, Verona, Brescia, Modena, Reggio, Mantova, Ferrara, Padova, Udine, Ancona, Macerata, Ravenna, Rimini, Cesena, Cremona, Novara, Vicenza, Bergamo, Faenza, Forlì, porteranno, durante la loro vita, il titolo di barone, cioè: i presidenti dei collegi elettorali, allorchè avranno preseduto il collegio per tre sessioni, i primi presidenti, procuratori generali e podestà, allorchè avranno dieci anni di esercizio, e che gli uni e gli altri avranno adempiute le loro funzioni con nostra soddisfazione.

10. Potranno pure i membri de' collegi elettorali generali prendere il titolo di barone, sopra la dimanda che ci sarà stata fatta, e trasmetterlo a quello dei loro figli in favore del quale avranno istituito un maggiorasco di lire 15,000 di annuo reddito, o in fondi stabili o in rendite sul monte Napoleone rese inalienabili.

11. Le disposizioni degli articoli 6 e 7 saranno applicabili a quelli che porteranno, loro vita durante, il titolo di barone; nondimeno, non saranno tenuti giustificare che una rendita di lire 15,000, il di cui terzo sarà destinato alla dotazione del titolo, e insieme con questo passerà sopra tutte le persone ove lo stesso titolo si fisserà.

12. I dignitarj, i commendatori ed i cavalieri dell'ordine della corona di ferro potranno trasmettere il titolo di cavaliere alla loro discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, presentandosi davanti al cancelliere guardasigilli, a fine d'ottenere le nostre lettere-patenti, e giustificando una rendita netta di tre mila lire.

13. Noi ci riserviamo d'accordare i titoli che giudicheremo convenienti, ai generali, prefetti, ufficiali civili e militari, e ad altri dei nostri sudditi i quali si saranno distinti per servigi resi allo stato.

14. Quelli fra i nostri sudditi, a' quali noi avremo conferito de' titoli, non potranno portare altri stemmi, nè avere altre livree se non quelle che saranno enunciate nelle lettere-patenti d'istituzione,

15. Proibiamo a tutti i nostri sudditi di arrogarsi titoli e qualificazioni che noi non avessimo loro conferito, ed agli ufficiali dello stato civile, notari ed altri, di darli loro, rinnovando, in caso di bisogno, contro i contravventori, le leggi attualmente in vigore.

TITOLO II.

De' maggioraschi.

=Capitolo primo.=

Delle forme da seguirsi per parte di quelli che sono autorizzati a trasmettere il loro titolo formando un maggiorasco.

=Sezione I=.

Formazione de' maggioraschi; modo ed esame della dimanda per l'istituzione.

16. Non potranno entrare nella formazione d'un maggiorasco che beni immobili, liberi da ogni privilegio ed ipoteca, e non gravati da restituzione in virtù degli articoli 1048 e 1049 del codice Napoleone.

17. Le rendite sul monte Napoleone potranno essere ammesse nella formazione d'un maggiorasco, purchè sieno rese inalienabili, nella forma regolata dagli articoli seguenti.

18. Le rendite saranno rese inalienabili mediante dichiarazione che farà il proprietario nella medesima forma che si pratica per le traslazioni delle rendite.

19. Le rendite in tal modo rese inalienabili continueranno ad essere inscritte sul gran libro del debito pubblico per memoria, con dichiarazione della inalienabilità, e saranno in oltre portate sopra un libro particolare.

20. Gli estratti d'iscrizione che ne saranno rilasciati, porteranno un bollo che le annunzierà affette a maggiorasco.

21. Quella parte di rendita d'un maggiorasco che sarà in rendite sul monte Napoleone, verrà sottoposta a una ritenzione annuale d'un decimo che sarà successivamente ciascun anno reimpiegata in rendite sopra lo stato, a profitto del titolare del maggiorasco e dei chiamati dopo di lui. Queste rendite saranno parimente inalienabili.

=Sezione II=.

De' maggioraschi formati da quelli che hanno la facoltà di trasferire il loro titolo.

22. Que' nostri sudditi ai quali il titolo di duca, di conte e di barone sono conferiti di pieno diritto, e che vorranno approfittare della facoltà di rendere il loro titolo trasmissibile, formando un maggiorasco, dirigeranno a tale effetto una petizione al cancelliere guardasigilli.

23. La petizione sarà motivata ed annunzierà,

I. La natura e la durata delle funzioni che rendono il petente capace d'istituire un maggiorasco;

II. La specie di maggiorasco per il quale la domanda è fatta;

III. I beni che il petente intende d'applicare alla dotazione del maggiorasco;

IV. Il prodotto di questi beni;

V. Il certificato del conservatore delle ipoteche che i detti beni non sono gravati d'alcuna ipoteca o privilegio;

VI. Il numero de' figli viventi del petente, distinguendo i maschi e le femmine.

24. Il prodotto de' beni immobili sarà giustificato,

I. Dagli scritti d'affitto per la durata di ventisette anni;

II. Dall'estratto de' registri della imposizione.

In mancanza d'istrumenti, il petente produrrà uno stato estimativo delle rendite, ed un atto di notorietà fatto davanti il giudice di pace od un notajo, da sette notabili del circondario ove i beni sono situati e comprovanti la pubblica fama.

Tutti questi documenti saranno uniti alla petizione.

25. Il cancelliere guardasigilli farà trascrivere la dimanda sopra un registro dal segretario generale del consiglio menzionato qui sotto, e farà rilasciare al petente un bollettino di registro.

26. Il cancelliere procederà all'esame della dimanda, assistito da un consiglio nominato da noi e composto come segue:

Tre senatori, Due consiglieri di stato, Un procurator generale, Un segretario generale.

Il consiglio sarà denominato consiglio del sigillo de' titoli.

27. Il segretario generale terrà registro delle deliberazioni e ne sarà il depositario.

28. Il consiglio delibererà alla maggiorità dopo d'aver inteso il rapporto del procuratore generale fatto sopra la dimanda e i documenti uniti.

29. Se il consiglio non si trova bastantemente istruito, il nostro cancelliere guardasigilli potrà ordinare che sieno prese nuove informazioni dal procurator generale il quale a tale effetto corrisponderà coi magistrati, funzionarj e particolari.

30. Tosto che la dimanda sia registrata, il cancelliere guardasigilli darà la specifica dei beni proposti per formare il maggiorasco.

31. In virtù di quest'atto, incominciando dal quindicesimo giorno dopo la sua trascrizione agli uffici delle ipoteche ove i beni sono situati, i beni che vi saranno descritti, diverranno inalienabili durante un anno, e non potranno essere sottoposti nè a privilegio, nè ad ipoteca, nè a' carichi menzionati negli articoli 1048 e 1049 del codice Napoleone, nè a condizione alcuna che ne diminuisse la proprietà o il prodotto.

32. Il procurator generale del sigillo invigilerà per l'iscrizione sopra i registri del conservatore delle ipoteche, il quale sarà obbligato di dare avviso al procuratore generale delle iscrizioni o trascrizioni che fossero sopravvenute fino alla scadenza dei detti quindici giorni.

33. Nel tempo stesso che il procuratore generale del sigillo farà fare la trascrizione per render liberi i beni dalle ipoteche giudiziarie e convenzionali, metterà altresì ogni diligenza per render liberi i beni dalle ipoteche legali, o per verificarle secondo le forme volute dalle leggi, e ne sarà fatto da lui medesimo un certificato prima di rilasciare il parere di cui si parlerà nell'art. seguente.

34. Se il parere è favorevole alla dimanda, il nostro cancelliere guardasigilli ci presenterà, unitamente ai documenti e al detto parere, un progetto di decreto conferente il titolo dimandato ed autorizzante l'istituzione del maggiorasco.

35. Quando il consiglio sarà di parere che i beni proposti non abbiano le condizioni ordinate per la formazione de' maggioraschi, la dimanda, i documenti prodotti ad appoggiarla e il detto parere ci saranno presentati dal cancelliere guardasigilli. Se noi approviamo il parere del consiglio, la richiesta e i documenti saranno restituiti al petente dal segretario generale.

36. La detta restituzione sarà menzionata nel registro, e il procurator generale indirizzerà ai conservatori delle ipoteche ove sono situati i beni, una istanza, in virtù della quale verrà cancellata ogni trascrizione.

37. Allorchè noi avremo firmato il decreto, l'istanza e i suoi documenti saranno deposti agli archivj del sigillo de' titoli, con una spedizione del decreto.

=Sezione III.=

Rilascio, pubblicazione e registro delle lettere-patenti.

38. Sopra la dimanda dell'impetrante gli saranno spedite le lettere-patenti.

39. A quest'effetto egli sarà obbligato di versare nella cassa dell'ordine della Corona di ferro una somma eguale alla quinta parte d'un'annata delle rendite del maggiorasco.

40. Metà di questa somma apparterrà all'ordine della Corona di ferro; l'altra metà sarà destinata per le spese del sigillo.

41. Le lettere-patenti saranno scritte in pergamena, e munite del nostro gran sigillo.

42. Esse indicheranno,

I. Il motivo della distinzione che noi avremo accordata;

II. Il titolo da noi affetto al maggiorasco;

III. I beni che ne formano la dotazione;

IV. Gli stemmi e le livree accordate all'impetrante.

43. Le lettere-patenti saranno trascritte per intiero sopra un registro specialmente destinato a quest'uso, e che rimarrà depositato agli archivj del consiglio del sigillo de' titoli. Di tutto sarà fatta menzione sopra le lettere-patenti dal segretario generale del sigillo.

44. Il nostro cancelliere guardasigilli, dietro i nostri ordini, si porterà al senato per comunicargli le nostre lettere-patenti e farle trascrivere sui registri, conformemente all'art. 14, § 3 e 4 del tit. II del sesto statuto costituzionale.

45. Le lettere-patenti saranno, ad istanza tanto del procurator generale, quanto dell'impetrante, e sulla requisitoria del ministero pubblico, pubblicate e registrate alla corte di appello e al tribunale di prima istanza del domicilio dell'impetrante e del luogo ove sono situati i beni affetti al maggiorasco.

46. Il cancelliere di ciascheduna di queste corti e tribunali farà menzione sull'originale delle patenti della pubblicazione all'udienza e della trascrizione sui registri.

47. Queste patenti saranno pure iscritte per intiero nel bollettino delle leggi, e trascritte sul registro del conservatore delle ipoteche ove i beni sono situati.

48. Le spese di pubblicazione e di registro sono a carico dell'impetrante.

=Capitolo II.=

Delle forme da seguirsi pei maggioraschi creati, sia di proprio moto, sia sulla dimanda di quelli che non hanno il diritto di ricercare la trasmissione del titolo.

=Sezione I. =

Maggioraschi di proprio moto.

49. Allorchè sarà stata da noi accordata la totalità della dotazione del titolo, il nostro decreto e lo stato de' beni affetti al maggiorasco saranno diretti al nostro cancelliere guardasigilli il quale, sulla istanza dell'impetrante, farà spedire le patenti. Entro il mese dopo la loro spedizione, le patenti saranno registrate, pubblicate e trascritte, come viene ordinato dagli articoli 43 e 44.

50. Allorchè la dotazione del titolo sarà stata fatta in tutto o in parte dal titolare, le patenti non potranno essere spedite se non dopo la verificazione e l'adempimento delle disposizioni prescritte nella sezione II del capitolo II del presente titolo.

=Sezione II. =

Maggioraschi sopra domanda.

51. Quelli fra i nostri sudditi i quali brameranno d'istituire nella loro famiglia un maggiorasco, conformemente all'articolo 14, § 4 del sesto statuto costituzionale, c'indirizzeranno direttamente una petizione a questo oggetto.

52. Questa petizione sarà motivata, e porterà, oltre l'indicazione dei servigi del requirente e della sua famiglia, le diverse dichiarazioni prescritte dall'articolo 23.

53. Allorchè la dimanda ci parrà suscettibile d'essere presa in considerazione, sarà rimessa coi relativi documenti al nostro cancelliere guardasigilli il quale li farà esaminare dal consiglio del sigillo dei titoli, secondo le forme prescritte negli articoli 25, 26, 27 e 28.

54. Il cancelliere guardasigilli ci presenterà le conclusioni del procurator generale, ed il parere del consiglio, non solo sopra i mezzi di formazione del maggiorasco, ma ancora sui servigi, costumi e vita onorevole del petente e della sua famiglia.

55. Lo stesso cancelliere, dietro i nostri ordini, ci presenterà, se vi è luogo, il progetto di decreto, tendente all'istituzione del maggiorasco, alle condizioni che ci piacerà d'imporre.

56. Nel caso in cui la domanda fosse rigettata, il cancelliere ordinerà la consegna delle carte al petente, con annotazione della detta consegna nei registri.

57. Allorchè la domanda sarà accordata, il cancelliere guardasigilli farà spedire le patenti. Se a noi sarà piaciuto d'imporre delle condizioni, il cancelliere guardasigilli, prima della spedizione delle lettere-patenti, ci renderà conto del loro adempimento.

58. Le forme da seguirsi per la consegna, la pubblicazione e il registro delle patenti, saranno quelle prescritte al capitolo I, sezione III del titolo II.

=Capitolo III.=

Degli effetti della creazione de' Maggioraschi.

=Sezione I.=

Degli effetti della creazione de' maggioraschi rispetto alle persone.

59. Il titolo che ci sarà piaciuto di conferire a ciascun maggiorasco, sarà affetto esclusivamente a quello in favore del quale ne avrà avuto luogo la creazione, e passerà alla sua discendenza legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura.

60. Niuno per altro de' nostri sudditi, investito d'un titolo, potrà adottare un figlio maschio, secondo le regole determinate dal codice Napoleone, o trasmettere il titolo che gli sarà accordato, o pervenuto ad un figlio adottato prima che egli sia investito del titolo, se ciò non è con nostra autorizzazione enunciato nelle patenti rilasciate a questo effetto.

Quegli che vorrà ottenere una tale autorizzazione, si presenterà davanti il nostro cancelliere guardasigilli il quale prenderà a questo riguardo i nostri ordini.

61. Quelli fra i nostri sudditi ai quali saranno conferiti di pieno diritto i titoli di duca, di conte, di barone e di cavaliere, e quelli che avranno ottenuto in loro favore la creazione d'un maggiorasco, presteranno entro il mese il seguente giuramento:

Io giuro d'essere fedele al re ed alla sua dinastìa, d'ubbidire alle costituzioni, leggi e regolamenti del regno, di servir S. M. da buono, leale e fedel suddito, e di educare i miei figli negli stessi sentimenti di fedeltà e d'ubbidienza, e di marciare alla difesa della patria ogni volta che il territorio sarà minacciato, e che S. M. anderà all'armata.

62. Lo stesso giuramento verrà prestato entro tre mesi da quelli che saranno chiamati a ricevere un maggiorasco.

63. I duchi e i conti presteranno il giuramento nelle nostre mani, e ci saranno presentati dal cancelliere guardasigilli. I baroni ed i cavalieri lo presteranno nelle mani di quello o di quelli che noi avremo delegati a quest'oggetto.

=Sezione II=.

Dell'effetto della creazione de' maggioraschi relativamente ai beni che li compongono.

64. I beni che formano i maggioraschi, sono inalienabili; non possono essere nè ipotecati nè sequestrati.

Nondimeno i figli del fondatore, i quali non fossero provveduti della loro legittima sui beni liberi del padre, potranno domandare il compimento sui beni dati dal padre per la formazione del maggiorasco.

65. Ogni atto di vendita, donazione od altra alienazione di questi beni fatta dal titolare; ogni atto che desse loro privilegio od ipoteca; ogni giudizio che convalidasse questi atti, eccetto i casi qui sotto espressi, sono nulli di pieno diritto.

66. La nullità dei giudizi sarà pronunziata dal nostro consiglio di stato, nella forma regolata dal terzo statuto costituzionale relativamente agli affari del contenzioso dell'amministrazione, sia ad istanza del titolare del maggiorasco, sia del procurator generale del sigillo de' titoli.

67. Proibiamo ai notari di ricevere gli atti enunciati nell'articolo 65; agl'impiegati dell'ufficio del registro di registrarli; ai giudici di pronunziarne la validità.

68. Proibiamo parimente a tutti gli agenti di cambio, sotto pena di destituzione, ed anche di pene più gravi, se occorre, e di tutti i danni e spese delle parti, di negoziar direttamente nè indirettamente le iscrizioni del monte Napoleone marcate col bollo stabilito dall'articolo 20.

69. I beni de' maggioraschi non potranno essere aggravati d'alcuna ipoteca legale nè giudiziaria.

70. Nondimeno, se, in virtù d'un'ipoteca legale acquistata anteriormente alle formalità enunciate negli articoli 30, 31, 32 e 33, e dalla quale i beni non fossero pur anche stati liberati, a termini del codice Napoleone, vi fosse luogo a diminuzione del valore dei beni del maggiorasco, il titolare dovrà, se ne è ricercato, compiere o rimpiazzare i fondi affetti al suo titolo, e che ne fossero stati stralciati per effetto della detta ipoteca.

71. Il godimento de' beni seguirà il titolo sopra tutte le teste che lo porteranno, secondo le disposizioni dell'art. 59.

72. Alla morte del titolare, sia ch'egli lasci una posterità mascolina, sia che, per mancanza di posterità mascolina, il maggiorasco si trovi estinto o trasportato fuori della discendenza mascolina, la sua vedova avrà diritto ad una pensione, che verrà presa sul reddito de' beni affetti al maggiorasco.

73. Questa pensione sarà della metà del prodotto, se il maggiorasco è estinto o traslocato; e del terzo, se il maggiorasco sussiste ancora: in quest'ultimo caso la pensione non sarà dovuta,

I.º Se la vedova abbia ne' suoi beni particolari un reddito eguale a quello che dato le avrebbe la pensione;

II.º Se si rimaritasse senza nostra permissione.

74. Il titolare del maggiorasco sarà tenuto,

I.º Di pagare le imposizioni ed altri carichi reali;

II.º Di mantenere i beni da buon padre di famiglia;

III.º Di pagare la pensione alla vedova del titolare precedente;

IV.º Di pagare i debiti del titolare pei quali, a termini dell'art. 76, avessero potuto essere delegati i redditi, senza però che il titolare attuale sia obbligato d'impiegarvi più del terzo del prodotto dei beni, duranti i due primi anni;

V.º Di pagare, in difetto d'altri beni sufficienti, i debiti della natura di quelli che sono enunciati nell'art. 2101 del codice Napoleone, e che fossero stati lasciati dal padre e madre defunti del titolare attuale.

Questi pagamenti non sono forzati che fino alla concorrenza d'un'annata del reddito.

75. I redditi del maggiorasco non saranno soggetti a sequestro che nel caso e nella proporzione in cui avrebbero potuto essere delegati.

76. Essi non potranno essere delegati che pei debiti privilegiati, indicati dall'art. 2101 del codice Napoleone, e dai numeri 4 e 5 dell'art. 2103; ma la delegazione non sarà permessa, per quest'ultimo caso, se non in quanto che le riparazioni non eccedessero quelle che sono a carico degli usufruttuarj.

Nell'uno e nell'altro caso, la delegazione non potrà aver luogo se non per la concorrenza della metà del reddito.

77. Ove sopravvengano de' casi ch'esigano dei lavori o delle riparazioni considerabili agli edifici o proprietà componenti il maggiorasco, ed eccedenti le somme la cui disposizione è qui sopra autorizzata, vi sarà provveduto da un decreto fatto da noi in consiglio di stato sulla domanda del titolare e sul parere del consiglio del sigillo de' titoli.

=Capitolo IV.=

Dell'autorizzazione d'alienare i beni affetti ai maggioraschi, delle forme di quest'alienazione, e del reimpiego.

=Sezione I. =

Dell'autorizzazione d'alienare i beni affetti ad un maggiorasco.

78. Potranno i titolari che avranno formato essi stessi la dotazione, ottenere, se vi è necessità od utilità, l'autorizzazione di cambiare in tutto o in parte i beni che la compongono.

79. Nell'uno e nell'altro caso, i titolari indirizzeranno la loro domanda coi documenti giustificativi, voluti dagli articoli 23 e 24, al cancelliere guardasigilli il quale prenderà i nostri ordini per farla esaminare, se vi è luogo, dal consiglio del sigillo dei titoli.

80. Il consiglio procederà sulla domanda nella forma prescritta dagli articoli 28 e 29.

Se il suo parere è favorevole, il cancelliere guardasigilli ci presenterà, col detto parere e rapporto del procurator generale, un progetto di decreto tendente ad autorizzare l'alienazione od il cambio, e specificante il modo e le condizioni della vendita, ed ordinando, se vi è luogo, il deposito del prezzo alla cassa d'ammortizazione, fino al compimento del detto reimpiego.

81. La vendita potrà esser fatta amichevolmente o all'incanto.

82. Fino a che la vendita sia consumata, il titolare continuerà a percepire i redditi del maggiorasco.

83. L'impetrante sottoporrà al consiglio del sigillo de' titoli il progetto, sia di vendita, sia di cambio, o il libro dei carichi.

84. Il consiglio, dopo aver preso i rischiarimenti necessarj, darà, sulle conclusioni del procuratore generale, il suo parere che ci sarà presentato dal cancelliere guardasigilli.

85. Quando noi crederemo di dover approvare il parere, saranno spedite delle patenti le quali verranno rilasciate, pubblicate e trascritte, com'è detto nel capo I, sezione III, titolo II.

Da questo momento i beni di cui sarà permessa l'alienazione, rientreranno nel commercio.

86. Il contratto di vendita o di cambio, o l'aggiudicazione avrà luogo in presenza del procuratore generale del consiglio del sigillo dei titoli, o di un suo delegato.

87. Ogni aggiudicazione, vendita o cambio in cui non fossero state osservate alcune delle formalità stabilite negli articoli precedenti della presente sezione, saranno nulli e di nessun effetto.

88. Le nullità saranno pronunziate dal nostro consiglio di stato il quale, sull'istanza del procuratore generale, decreterà nelle forme stabilite dal terzo statuto costituzionale, relativamente alle vertenze contenziose d'amministrazione.

Proibiamo alle nostre corti e tribunali di mischiarsene.

89. L'acquirente dovrà di pieno diritto al titolare gl'interessi del prezzo fino al pagamento, ancorchè non fossero stati stipulati, e senza che vi sia bisogno di sentenza.

Egli non ne sarà dispensato, se non col versarne il prezzo, a' termini convenuti, nella cassa d'ammortizazione, la quale ne pagherà l'interesse al titolare.

=Sezione II. =

Del reimpiego del prezzo de' beni alienati.

90. Il reimpiego del prezzo dei beni alienati sarà fatto entro sei mesi dall'alienazione in beni della natura di quelli che secondo gli articoli 16 e 17 devono formare i maggioraschi.

Esso verrà effettuato nelle forme e modi seguenti.

91. Il titolare, s'egli si propone di fare il reimpiego in immobili reali, presenterà al consiglio del sigillo dei titoli,

I.º Lo stato de' beni ch'egli desidera di acquistare;

II,º I titoli che ne fanno constare la proprietà ed il valore;

III.º Le carte che ne giustificano il prodotto;

IV.º Le condizioni del contratto.

92. Il consiglio, dopo aver preso i rischiarimenti necessarj, stenderà il suo parere che ci sarà presentato dal cancelliere guardasigilli, per essere da noi definitivamente decretato come sarà di ragione.

93. Nel caso in cui noi non giudicassimo a proposito di autorizzare l'acquisto, ci riserviamo di prorogare il termine ch'è accordato al titolare per trovare un reimpiego.

Nel caso contrario, il nostro decreto di approvazione sarà munito di patenti le quali saranno rilasciate, registrate, pubblicate e trascritte, com'è detto nel capitolo I, sezione III, titolo II.

94. I beni ammessi in reimpiego vestiranno la natura e la condizione che avevano i beni che rimpiazzeranno, prima che fossero stati rimessi nel commercio.

95. Allorchè, a termini del decreto di alienazione, o per decreto susseguente, il reimpiego sarà stato permesso in rendite sul monte Napoleone, il prefetto del monte darà al titolare che avrà fatto l'acquisto delle rendite per la somma del reimpiego, la dichiarazione della loro inalienabilità, secondo le forme prescritte nella sezione I del capitolo I, titolo II.

96. Una dupla di questa dichiarazione sarà deposta negli archivj del sigillo, per essere unita allo stato dei beni del maggiorasco; e sulla rappresentanza dell'altra dupla il prefetto del monte Napoleone farà eseguire il pagamento fino alla concorrenza del valore delle dette rendite, corrente al momento del loro acquisto.

97. Le proprietà possedute in maggiorasco non avranno e non conferiranno a quelli, in favore de' quali sono eretti, alcun privilegio relativamente a' nostri sudditi ed alle loro proprietà.

In conseguenza i titolari resteranno soggetti alle leggi civili e criminali, ed a tutte le leggi che reggono i nostri stati, in quanto non v'è derogato delle presenti; essi sopporteranno le contribuzioni personali, mobiliarle ed immobiliarie, dirette ed indirette nella stessa proporzione degli altri cittadini.

98. Se la discendenza mascolina e legittima di un titolare che avrà fornito i beni componenti la dotazione, si estinguerà, il titolo resterà soppresso; i beni affetti al maggiorasco diverranno liberi nella successione dell'ultimo titolare, e passeranno ne' suoi eredi. Noi ci riserviamo però, secondo le circostante, e sulla domanda del titolare, di trasportare il maggiorasco sulla testa d'uno de' suoi generi, ovvero, s'egli non ha figli, d'uno de' suoi eredi collaterali, senza che la presente disposizione pregiudicar possa ai diritti di legittima che potrebbero essere dovuti sui beni componenti la dotazione.

99. Allorchè la dotazione del maggiorasco sarà stata in tutto od in parte da noi accordata, a condizione della reversione nel caso d'estinzione della discendenza mascolina e legittima, occorrendo il caso, la condizione si adempirà sopra questi beni o sopra quelli che avessero potuto essere acquistati in reimpiego, ed il nostro procurator generale al consiglio del sigillo dei titoli, i nostri procuratori generali presso le corti, i nostri procuratori presso i tribunali, e i nostri agenti del demanio ne sorveglieranno l'esecuzione.

Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno d'Italia, inscritte nel bollettino delle leggi, e dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro registri, le osservino e le facciano osservare.

Dato dal nostro palazzo imperiale di S. Cloud questo dì 21 settembre 1808.

NAPOLEONE.

Per l'Imperatore e Re, Il Ministro Segretario di Stato, =A. Aldini.=

NAPOLEONE,

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,

=Imperatore de' Francesi, Re d'Italia= E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,

Visto il settimo statuto sopra i titoli e maggioraschi del nostro regno d'Italia,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

TITOLO PRIMO.

Modo di far gli atti per le dimande relative ai maggioraschi.

Art. 1. Le domande per la creazione dei maggioraschi da formarsi in virtù dell'art. 23 del settimo statuto, quelle per l'alienazione e pel reimpiego, e in generale tutte le domande relative a' maggioraschi, da esaminarsi nel consiglio del sigillo de' titoli, sia direttamente, sia dietro nostro decreto, saranno formate, istradate e condotte a termine col mezzo di uno degli avvocati presso la corte di cassazione.

Lo stesso si praticherà per tutti gli affari in cui il consiglio del sigillo de' titoli è chiamato a deliberare.

2. Saranno egualmente forniti dagli avvocati presso la corte di cassazione gli schiarimenti che il procurator generale del consiglio del sigillo de' titoli dimandar potrebbe all'impetrante od al titolare, e le giustificazioni che gli uni e gli altri sono tenuti di fare, senza però che sia derogato all'articolo 29 del settimo statuto, in ciò che riguarda la corrispondenza del procurator generale colle autorità locali per questi medesimi oggetti.

3. Allorchè sarà stata da noi accordata la dotazione d'un titolo, sia in totalità, sia in parte, e si tratterà di procedere all'atto di costituzione dei beni affetti al maggiorasco, il titolare sarà assistito da uno de' sopraddetti avvocati, o potrà anche farsi rappresentare dal medesimo coll'autorizzazione del cancelliere guardasigilli. In quest'ultimo caso il titolare sarà tenuto di fare una procura speciale in cui egli dia all'avvocato da lui costituito la facoltà di sottoporsi in suo nome all'adempimento delle condizioni che ci sarà piaciuto d'imporre.

4. La spedizione ed il rilascio di tutte le patenti potranno soltanto addimandarsi ed ottenersi col mezzo degli avvocati presso la corte di cassazione, i quali però non potranno in alcun caso unire alla loro domanda il progetto delle patenti.

5. Allorchè le patenti conterranno l'istituzione d'un maggiorasco, il segretario generale ne rilascerà una spedizione certificata dal cancelliere guardasigilli all'avvocato costituito il quale sarà personalmente tenuto di fare in nome dell'impetrante le diligenze necessarie pel registro delle dette patenti nelle corti di appello e nei tribunali di prima istanza, come pure per la loro trascrizione sul registro del conservatore delle ipoteche.

6. Se l'avvocato costituito non giustifica nello spazio di due mesi che le patenti sono state registrate, presentandone al nostro procurator generale copia certificata con menzione che sono state pubblicate, registrate e trascritte, si procederà all'adempimento delle dette formalità per officio del procurator generale ed a spese dell'avvocato costituito, salvo il suo ricorso contro il suo commettente.

7. Le disposizioni dei due precedenti articoli sono applicabili agli atti di costituzione dei beni affetti ad un maggiorasco.

8. La deputazione dell'avvocato ed il deposito delle domande, carte e memorie saranno fatti nella segreteria del sigillo dei titoli nella forma prescritta dal terzo statuto costituzionale, § 3, relativamente agli affari contenziosi portati al consiglio degli uditori.

9. Il segretario generale del consiglio del sigillo de' titoli presenterà al nostro cancelliere guardasigilli le dimande che debbono essere dirette in tutt'i casi previsti dal presente nostro decreto, e rimetterà al procuratore generale l'ordine del cancelliere guardasigilli, le dette richieste, come pure le carte e le memorie fornite dagl'impetranti o dai titolari, allorchè vi sarà luogo alla comunicazione.

TITOLO II.

Dei diritti da percepirsi per gli atti relativi ai maggioraschi.

10. L'atto indicativo dei beni ordinato dall'articolo 30 sarà fatto sopra carta bollata e verrà registrato. Non si pagherà pel registro che il diritto fisso d'una lira, e per la trascrizione alle ipoteche il salario del conservatore.

11. Dovendo le nostre patenti d'istituzione di maggioraschi essere registrate nelle corti e nei tribunali, i transunti che ne saranno rilasciati a quest'oggetto, non saranno soggetti al bollo e al diritto di registro.

Si percepirà al punto del loro registro nelle corti d'appello,

Pei maggioraschi-ducati lire 72. Pei maggioraschi-contee » 48. Pei maggioraschi-baronie » 24.

Due terzi del diritto saranno pel registro; l'altro terzo per la cancelleria.

Non si pagherà pel registro ne' tribunali di prima istanza che metà del diritto suddetto.

Al punto della trascrizione delle patenti sui registri delle ipoteche si percepirà un diritto eguale a quello attribuito alla cancelleria dei tribunali di prima istanza pel registro.

12. L'atto di costituzione, ovvero il processo verbale di designazione de' beni componenti i maggioraschi di proprio moto, così quelli di cui l'intera dotazione sarà stata da noi accordata, come quelli la cui dotazione non sarà stata da noi fatta che in parte, sarà sopra carta bollata, e non pagherà alcun diritto di registro. La trascrizione ai registri delle ipoteche non sarà soggetta che al salario del conservatore, e il registro nelle corti e nei tribunali che al pagamento dei diritti ordinarj di cancelleria.

13. Nel caso che avesse luogo un processo verbale d'accettazione delle condizioni che ci piacerà d'imporre al momento dell'erezione d'un maggiorasco sopra domanda, sarà un tal processo steso sopra carta bollata e soggetto al diritto fisso d'una lira.

14. Le mutazioni, a motivo di morte, dei beni componenti un maggiorasco non daranno luogo che ad un diritto eguale a quello che si percepisce per la trasmissione di semplice usufrutto in linea diretta. Questo diritto è a carico del maggiorasco, e sarà pagato dal chiamato e dalla vedova in proporzione, senza che possa essere riclamato contro la successione del titolare defunto.

15. Il ministro delle finanze del nostro regno d'Italia è incaricato, per quella parte che lo riguarda, dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi.

Dato dal nostro palazzo imperiale di S. Cloud questo dì 21 settembre 1808.

NAPOLEONE.

Per l'Imperatore e Re, Il Ministro Segret. di Stato, =A. Aldini.=

NAPOLEONE,

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,

=Imperatore de' Francesi, Re d'Italia= E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,

Visto il sesto statuto costituzionale, Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO PRIMO.

Comunicazioni del governo al senato.

Art. 1. Il re ordina la convocazione del senato, o con lettera chiusa diretta al presidente o con decreto.

2. Allorchè un grande ufficiale della corona è destinato a presedere il senato, riceve la sua missione con un decreto reale.

3. Le comunicazioni di governo al senato, in presenza del re, si fanno dai ministri alla tribuna; in assenza del re si fanno dal grande ufficiale che presiede, a meno che il re ordini altrimenti.

4. I progetti di statuti, i progetti di legge e di senatoconsulti sono presentati al senato dagli oratori del governo che ne espongono i motivi.

5. I conti de' ministri sono trasmessi al senato con decreto reale.

6. Allorchè il senato è chiamato ad esercitare le funzioni attribuitegli dall'art. 15 del sesto statuto, il re trasmette un progetto di senatoconsulto.

7. Le deliberazioni del senato sul progetto di statuti, di leggi, di senatoconsulti sono trasmesse al re con messaggio.

8. Le osservazioni del senato sui conti dei ministri e sui bisogni e i voti della nazione sono portate al re da una deputazione.

TITOLO II.

Deliberazioni del senato.

9. I progetti portati al senato, a norma dell'art. 4 del presente decreto, sono rimessi ad una commissione speciale di cinque membri nominati a maggiorità assoluta di voti, per farne rapporto al giorno fissato dal re per la discussione.

Il presidente dichiara prorogata la seduta a quel giorno.

10. Sull'istanza della commissione, il presidente del senato può chiedere al re che la commissione sia autorizzata ad una conferenza cogli oratori del governo o coi ministri, indicandone i motivi e l'oggetto.

Il segretario di stato fa conoscere al presidente il decreto del re, il giorno e il luogo della conferenza, e il giorno in cui dovrà esser fatto dalla commissione il rapporto al senato, quando questo rapporto non possa aver luogo nel termine indicato all'articolo precedente.

11. Nessuna commissione può deliberare se non è presente più della metà de' suoi membri. Le commissioni discutono in comitato segreto.

12. Il rapporto della commissione è letto alla tribuna del senato da uno dei membri della commissione.

13. Il rapporto della commissione sui progetti di statuto o di legge, menzionati negli art. 11 e 12 del sesto statuto costituzionale, terminerà colle seguenti parole: La commissione pensa che il senato consulente possa votare per il progetto, ovvero: La commissione pensa che il senato consulente possa supplicare il re di ordinare un nuovo esame del progetto.

14. Sopra qualunque altro progetto di legge, il rapporto della commissione terminerà colle seguenti parole: La commissione pensa che non vi sia luogo a presentare al re osservazioni sul progetto, ovvero: La commissione pensa che vi sia luogo a presentare al re, sul progetto, le osservazioni esposte nel presente rapporto.

15. Dietro il rapporto della commissione è libero ad ogni senatore di esporre il proprio parere. Gli oratori del consiglio di stato possono prendere parte alla discussione, e danno gli schiarimenti di cui fossero richiesti.

Appartiene al presidente di chiudere la discussione e di mettere in deliberazione il progetto.

16. Pei progetti di legge pronunciati all'art. 13 del sesto statuto costituzionale, la discussione e la deliberazione del senato non versano se non sulle osservazioni che vi sia o no luogo di presentare al re.

17. Nella votazione sui progetti di statuto che a termini dell'articolo 11 del detto statuto costituzionale è a scrutinio segreto, si osserverà il seguente metodo:

Uno de' segretarj del senato fa l'appello nominale dei votanti; a misura che questi si presentano per votare, viene loro consegnata una palla. Un'urna coperta che sta sulla tavola del presidente, è destinata a raccogliere i voti in un recipiente distinto in due parti dalla diversità del colore, e dinotanti il ed il no. Terminato l'appello nominale, il presidente pubblica il numero de' voti ritrovati nell'una e nell'altra parte.

18. Se vi è per il progetto la pluralità di due terzi di voti, il presidente dichiara: Il senato consulente vota per il progetto. Se non vi è per il progetto detta pluralità di voti, il presidente dichiara: Il senato supplica il re di ordinare un nuovo esame del progetto.

19. Negli altri casi in cui il senato non delibera a scrutinio segreto, la votazione si farà alzando le mani.

20. La deliberazione del senato è trasmessa lo stesso giorno al re con un messaggio.

21. Il decreto del re che costituisce statuto o legge i progetti proposti alla deliberazione del senato, e contemplati negli articoli 11 e 12 del sesto statuto costituzionale, è intestato come segue:

( Il nome del re )

»Vista la deliberazione del senato in data del…………………….. sul progetto di (statuto o legge) statogli presentato l……………………. e discusso in conformità degli articoli 10 e (11 o 12) del sesto statuto costituzionale,

»Abbiamo decretato e decretiamo: ……………………….. ………………………..

»Comandiamo e ordiniamo che……. presente…………… (statuto o legge), munito dei sigilli dello stato, sia registrato dal senato, pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi.»

Se trattasi di statuti, si aggiungerà:

»Ed inoltre comunicato ai collegi elettorali del nostro regno e diretto ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè lo trascrivano nei loro registri, l'osservino e facciano osservare; e il segretario di stato del nostro regno è incaricato d'invigilare sull'esecuzione.»

22. Il decreto del re è comunicato al senato. Il presidente ne fa fare la lettura da uno de' segretarj, e immediatamente dopo pronunzia: Il senato ordina che lo statuto costituzionale (ovvero la legge), di cui è stata fatta la lettura, sia trascritto ne' suoi registri e depositato ne' suoi archivj.

23. Sui progetti di legge indicati all'art. 16 del presente decreto, se il senato pensa non essere luogo a presentare osservazioni, il presidente ordina che la legge sia trascritta ne' registri e depositata negli archivj del senato. Se il senato pensa essere luogo a presentare osservazioni, sono queste trasmesse nello stesso giorno al re con messaggio.

24. Il decreto del re che costituisce legge il progetto della natura di quelli contemplati nel precedente articolo è intestato come segue:

( Il nome del re )

»Visto il progetto di legge stato comunicato al senato l…… in conformità degli articoli 10 e 13 del sesto statuto costituzionale,

»Abbiamo decretato e decretiamo: …………………. ………………….

»Comandiamo ed ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello stato, sia registrata dal senato, pubblicata ed inserita nel bollettino delle leggi.»

25. Detto decreto è comunicato al senato che ne fa seguire la registrazione in conformità dell'art. 22 del presente decreto.

26. I conti dei ministri trasmessi dal re al senato sono rimessi ad una commissione speciale composta di sette membri.

Questa commissione è incaricata di esaminare se vi sia o no luogo a presentare osservazioni al re sui conti de' ministri e sui bisogni e voti della nazione.

La commissione farà il suo rapporto nel giorno fissato dal re, come all'articolo 19.

27. Se il senato pensa non esservi luogo a presentare osservazioni, il presidente ordina in presenza del senato che i conti comunicati sieno depositati negli archivj. Nel caso opposto, la commissione viene incaricata di estendere l'indirizzo al re.

28. Questa deliberazione presa nel modo indicato dagli articoli precedenti, è trasmessa con messaggio al re, che farà conoscere al presidente del senato i suoi ordini su tutto ciò che può essere relativo alla deputazione cui fosse luogo; a mente dell'articolo 17 dello statuto.

TITOLO III.

Ufficiali del senato.

29. Il cancelliere appone il sigillo a tutti gli atti ch'emanano dal senato, rilascia i certificati di vita e di residenza, ed i passaporti ai senatori che ne hanno bisogno.

30. Amministra le proprietà del senato, prende possesso in di lui nome dei beni di dotazione, e nomina gli agenti che amministrano sotto i suoi ordini e con sua procura.

31. Dirige le liti che possono insorgere relativamente ai beni che compongono la dotazione del senato.

32. In ogni affare in cui sia compromessa la proprietà de' beni, il cancelliere non può nè intentare un'azione, nè difendersi, nè transigere, senz'aver fatto prima rapporto al senato che nomina per ciaschedun affare una commissione di quattro membri. Questa commissione, di concerto col cancelliere, determina le misure da prendersi.

33. Le transazioni fatte dal cancelliere non sono valide se non dopo di essere state approvate dal gran consiglio d'amministrazione.

34. Il cancelliere ha sotto i suoi ordini il segretario archivista e suoi aggiunti, e il numero d'impiegati necessarj per le diverse sue attribuzioni.

35. Il tesoriere soprintende alla contabilità del senato e procura il regolare introito delle somme dovute dagli affittuarj e debitori del senato.

36. Ha sotto i suoi ordini un cassiere e il necessario numero d'impiegati.

37. I pretori sono incaricati della polizia e delle cerimonie del senato.

38. Hanno sotto i loro ordini due messaggieri e quattro uscieri, e il necessario numero di guardie per la polizia del palazzo.

39. Travagliano col re almeno una volta ogni trimestre.

40. Il segretario archivista è nominato dal re, sopra lista dupla del senato; gli altri impiegati sono nominati dal senato, sulla proposizione degli ufficiali senatori dai quali immediatamente dipendono.

TITOLO IV.

Gran consiglio d'amministrazione.

41. Il gran consiglio d'amministrazione è composto di cinque membri nominati dal senato nel suo seno e dei due segretarj senatori in esercizio.

42. Si raduna dietro ordini del re e necessariamente almeno una volta all'anno.

TITOLO V.

Commissione della libertà individuale.

43. La commissione della libertà individuale è composta di cinque membri nominati dal senato nel suo seno; si rinnova per quinto ogni quattro mesi.

44. Dietro comunicazione dei ministri ordinata dal re prende cognizione degli arresti eseguiti per motivo di pubblica sicurezza, quando le persone arrestate non sono state rimesse ai tribunali nel termine di dieci giorni.

45. Tutte le persone arrestate e non rimesse ai tribunali dieci giorni dopo l'arresto possono ricorrere direttamente o per sè, o col mezzo dei loro parenti o rappresentanti, in via di petizione alla commissione della libertà individuale.

46. Se la commissione giudica che la detenzione prolungata al di là dei dieci giorni non sia giustificata dall'interesse dello stato, invita chi ha ordinato l'arresto a far mettere in libertà la persona detenuta o a rimetterla ai tribunali ordinarj.

47. Se dopo tre inviti consecutivi rinnovati nello spazio di un mese, la persona detenuta non sia posta in libertà o rimessa ai tribunali ordinarj, la commissione dimanda un'assemblea del senato che viene convocato dal presidente, e che dichiara, se vi è luogo, esservi forti presunzioni che N……. sia detenuto arbitrariamente.

Questa dichiarazione è comunicata con messaggio al re.

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

48. Senza ordine del re non può essere convocato il senato che dal presidente ordinario, sulla dimanda in iscritto di qualche commissione senatoria per gli oggetti demandati all'esame della stessa commissione, o sulla dimanda in iscritto di qualche senatore ufficiale del senato per affari interni del corpo.

La dimanda esprime l'oggetto della convocazione; il presidente ne previene il re, ne dimanda l'autorizzazione per convocare il senato, e gli rende in seguito conto della deliberazione.

49. Il senato non permette che vi si tratti d'oggetti estranei a quello per cui è convocato.

50. I ministri possono assistere alle sedute del senato, ma non vi hanno voce deliberativa, se non sono senatori. Il gran giudice ha un posto distinto.

51. Uno statuto determinerà la giurisdizione e l'organizzazione dell' alta corte reale.

52. Il presente decreto sarà registrato negli atti del senato, pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi, ed il segretario di stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare sull'esecuzione.

Dato dal nostro imperial palazzo di Fontainebleau questo dì 9 novembre 1809.

NAPOLEONE.

Per l'Imperatore e Re, Il Ministro Segret. di Stato, =A. Aldini.=

NAPOLEONE,

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,

=Imperatore de' Francesi, Re d'Italia,= PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO E MEDIATORE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

Vista la deliberazione del senato, in data del 26 febbrajo 1810, sul progetto di statuto statogli presentato il dì 22 detto mese e discusso in conformità degli articoli 10 e 11 del sesto statuto costituzionale,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

OTTAVO STATUTO.

Estratto de' registri del senato consulente del giorno 26 febbrajo 1810.

Il senato consulente, riunito nel numero dei membri prescritto dall'art. 29 del sesto statuto costituzionale,

Visto il progetto dello statuto, e inteso sui motivi del medesimo gli oratori del governo ed il rapporto della commissione speciale nominata nella seduta del 22 febbrajo 1810;

Essendo stata deliberata l'adozione col numero di voti prescritto dall'art. 11 del sesto statuto, decreta quanto segue:

TITOLO PRIMO.

Della dotazione della corona.

=Sezione prima.=

Art. 1. La dotazione della corona è composta dei palazzi, case, parchi, demanj, rendite e beni compresi nelle disposizioni del terzo statuto, e dei decreti 11 giugno e 18 luglio 1806, 11 gennajo e 5 ottobre 1807, e 19 settembre 1808.

2. Lo stato dei beni componenti la suddetta dotazione sarà trasmesso al senato e annesso alla minuta del presente statuto.

3. I diamanti, le perle, gioje quadri, statue, pietre incise ed altri monumenti delle arti che trovansi nei palazzi reali, fanno parte della dotazione della corona. Ne sarà fatto l'inventario e trasmesso al senato per essere annesso alla minuta del presente statuto.

4. Le suppellettili, le carrozze, i cavalli ecc. fanno egualmente parte della dotazione della corona, sino alla concorrenza di una somma di 5,000,000.

I re possono però aumentare, sia per testamento, sia per donazione fra vivi, le suppellettili della corona.

=Sezione II.=

Della conservazione dei beni che formano la dotazione della corona.

5. I beni formanti la dotazione della corona sono inalienabili e imprescrittibili.

6. Non possono essere nè dati in pegno, nè aggravati di pesi e d'ipoteche.

7. La permuta degl'immobili affetti alla dotazione della corona non può aver luogo che in vista di un senatoconsulto.

=Sezione III.=

Dell'amministrazione dei beni che formano la dotazione della corona.

8. I beni della corona sono amministrati da un intendente generale il quale esercita le azioni giudiziarie del re, e contro del quale vengono dirette tutte le azioni a carico del re, e pronunziate le sentenze.

9. I beni stabili fruttiferi che trovansi affetti alla dotazione della corona, possono essere affittati, a condizione che la durata delle locazioni non ecceda il tempo prefisso dagli articoli 595, 1429, 1430 e 1718 del codice Napoleone. Si eccettua il caso in cui una locazione enfiteutica fosse stata autorizzata con decreto deliberato in consiglio di stato.

10. Il taglio dei boschi dipendenti dalla corona è regolato conformemente alle discipline vigenti pei boschi dello stato.

=Sezione IV.=

Dei carichi della dotazione della corona.

11. I beni che formano la dotazione della corona soggiacciono a tutti i carichi civili della proprietà, ma non sono soggetti alle pubbliche imposte.

12. I beni della corona non rimangono gravati dai debiti del re defunto; tali debiti vengono pagati sul demanio privato.

13. Tutte le pensioni accordate dal re defunto non possono essere pagate che sul demanio privato. In mancanza o in caso di insufficienza di questo, non saranno pagate, se non vengano confermate dal nuovo re.

14. Tutte le pensioni di ritirata accordate ad impiegati nel servizio della casa del re, sono pagate col fondo di ritenzione fatto sul trattamento dei detti impiegati. Questo fondo non può ricevere alcun'altra destinazione, ed è posto sotto l'amministrazione e la risponsabilità dell'intendente generale.

TITOLO II.

Del demanio straordinario.

15. Il demanio straordinario è composto dei beni mobili ed immobili che il re acquista, esercitando il diritto di pace e di guerra, in virtù di conquiste o di trattati, siano pubblici, siano segreti.

16. Il re dispone del demanio straordinario, .

1.º per sovvenire alle spese delle armate; 2.º per ricompensare i soldati ed i grandi servigi civili e militari resi allo stato; 3.º per innalzare monumenti, eseguire opere pubbliche, incoraggiare le arti ed accrescere lo splendore del regno.

17. I beni appartenenti al demanio straordinario sono soggetti a tutti i carichi della proprietà ed a tutte le contribuzioni pubbliche imposte, come i beni dei particolari.

18. Vi sarà un intendente generale ed un tesoriere del demanio straordinario.

19. L'intendente generale esercita le azioni giudiziarie del re. Tutte le azioni a carico del re sono dirette contro l'intendente, e contro il medesimo ne sono pronunziate le sentenze.

20. La contabilità del tesoriere sarà verificata ciascun anno da una commissione del consiglio di stato.

21. Il re dispone del demanio straordinario mobile od immobile per decreto o per decisione.

22. Se la disposizione cade sui beni mobili, l'intendente rilascerà in favore del donatario un ordine sopra il tesoriere generale. Senza quest'ordine niun assegno gli sarà fatto buono nei suoi conti.

23. Se la disposizione cade su di un immobile, l'intendente formerà lo stato dei beni e lo invierà al cancelliere guardasigilli il quale farà fare l'atto d'investitura dal consiglio del sigillo dei titoli in favore dei donatario. Nell'investitura sarà sempre espresso il caso di reversione dei beni dati dal re.

24. Ogni disposizione fatta o da farsi dal re sul demanio straordinario è irrevocabile.

TITOLO III.

Del demanio privato del re.

25. Il re ha un demanio privato proveniente, sia da donazioni, sia da successioni, sia da acquisti, conformemente alle regole del diritto civile.

26. I beni del demanio sono amministrati da un intendente generale ch'esercita le azioni giudiziarie del re. Contro dell'intendente sono dirette le azioni e pronunziate le sentenze a carico del re.

27. Tutti i mobili della corona al di là del valore di cinque milioni, fissato dall'articolo 4, appartengono al demanio privato.

28. Il demanio privato sopporta tutti i carichi della proprietà, tutte le contribuzioni ed i pesi pubblici, come i beni dei particolari.

29. Il danaro contante ed i valori di ogni specie che trovansi depositati nelle casse della corona e del demanio privato, allorchè si fa luogo alla successione, appartengono al demanio privato.

30. Il re dispone del suo demanio privato, sia per atto tra vivi, sia per ultima volontà, senza essere legato da alcuna delle disposizioni proibitive del codice Napoleone.

31. Le disposizioni tra vivi dei beni del demanio privato sono fatte con un decreto reale contraffirmato dall'intendente generale.

32. Se la disposizione è fatta sui beni mobili, si procede come all'art. 22.

33. Se la disposizione è fatta sui beni immobili, l'intendente formerà lo stato dei beni, ed il donatario n'entrerà in possesso adempiendo le formalità prescritte dalle leggi.

34. Le disposizioni testamentarie, in virtù delle quali il re dispone dei beni del suo demanio privato, sono ricevute dal cancelliere guardasigilli, assistito dal segretario di stato, nelle forme determinate dagli art. 23 e 24 dello statuto dell'impero del 30 marzo 1806.

35. Il re non può prima dell'età d'anni venticinque disporre per atto tra vivi del suo demanio privato.

36. Il re all'età di anni sedici potrà disporne per atto di ultima volontà sino alla somma di due milioni.

37. In caso di morte del re senz'aver disposto in tutto o in parte del suo demanio privato, la successione sarà regolata come segue.

38. Se il re non lascerà che un figlio maschio, questi succede in tutti i beni del demanio privato.

39. Se il re lascia più figli maschi, o maschi e femmine, essi divideranno egualmente tra di loro i beni, siano mobili, siano immobili, del demanio privato sino alla concorrenza di un capitale di cinquecento mila lire di rendita per ciascuno di essi, e ciò indipendentemente dal loro appannaggio, caso ne siano forniti. Il soprappiù apparterrà al primogenito.

40. Se il re non lascia che delle principesse, succedono come i principi e sino alla stessa concorrenza. La primogenita di dette principesse potrà ereditare fino alla concorrenza di un milione di rendita.

Il nuovo re avrà i medesimi diritti come se fosse figlio del re defunto, ed erediterà come all'articolo 39.

41. I principi e le principesse chiamate a qualche regno straniero sono esclusi dalle eredità. Per altro le principesse in caso di vedovanza, i principi secondogeniti, le principesse ed i loro discendenti possono essere repristinati dal re nella loro eredità.

42. I beni immobili e i diritti appartenenti al demanio privato del re non sono in alcun tempo, nè sotto qualsivoglia pretesto riuniti di pieno diritto al demanio dello stato. La riunione non può farsi che per istatuto.

43. La riunione dei beni non è presunta neppure nel caso in cui il re avesse giudicato a proposito di farli amministrare confusamente col demanio dello stato o della corona e per mezzo degli stessi ufficiali.

44. Il demanio privato resterà obbligato al pagamento delle somme cui il re defunto lo avesse affetto per pubblici servigi, come costruzione di edifici, monumenti, strade, canali ed altre spese.

45. Qualunque diamante e pietra preziosa, intagliata o incisa del valore al di sopra di trecentomila lire, ogni pittura di artista famoso, ogni statua, medaglia o manuscritto antico, sono riuniti di diritto alla suppellettile della corona.

46. I beni appartenenti al re, dati col patto di reversione, ritornano al demanio privato o straordinario, secondo che dall'uno o dall'altro provengono.

47. Le regole stabilite da questo statuto per l'acquisto, godimento e disposizione del demanio privato saranno osservate non ostante qualunque disposizione contraria delle leggi civili.

TITOLO IV.

Del vedovile delle regine e degli appannaggi dei principi italiani.

=Sezione prima.=

Disposizioni generali.

48. Il vedovile delle regine è a carico dello stato. Il quantitativo del vedovile è fissato da un senatoconsulto all'atto del matrimonio del re o del principe reale, o all'avvenimento al trono del principe secondogenito, se ha preso moglie avanti l'epoca in cui ha acquistato la qualità di erede presuntivo della corona.

49. Gli appannaggi sono dovuti, 1.º ai principi figli secondogeniti del re regnante o del re e del principe reale defunti; 2.º ai discendenti maschi di questi principi, quando non sia stato accordato verun appannaggio al loro padre od avo.

50. Non è dovuto appannaggio alle principesse ed ai loro discendenti. Esse però hanno i diritti espressi nel titolo V.

51. Gli appannaggi dei principi sono formati per la maggior parte di beni stabili situati nel territorio del regno.

52. I beni immobili del demanio straordinario o privato del re servono di preferenza a formare gli appannaggi dei principi. In caso d'insufficienza, vi è provveduto da un senatoconsulto.

53. I beni particolari dei principi appannaggisti non si confondono coi beni formanti il loro appannaggio.

54. I principi appannaggisti posseggono i loro beni particolari patrimonialmente, ne godono e ne dispongono conformemente alle regole del diritto civile.

=Sezione II.=

Della trasmissione degli appannaggi.

55. Dopo la morte dei principi appannaggisti, il figlio primogenito eredita l'appannaggio.

56. In caso di estinzione della linea mascolina, l'appannaggio ritorna, sia al demanio dello stato, sia al demanio straordinario o privato del re, secondo che ciascuno di essi lo abbia somministrato.

57. Non si fa luogo all'esercizio del diritto agli appannaggi che allorquando i principi ai quali appartiene, si ammoglino o siano giunti all'anno diciottesimo.

58. In caso di mancanza di uno o più rami mascolini della linea appannaggista, l'appannaggio passa nel ramo mascolino più prossimo sino alla totale estinzione della discendenza mascolina.

59. I beni appannaggiati sono trasmessi ai principi di ogni grado, chiamati a succedervi, liberi da debiti, obblighi od ipoteche contratte dai precedenti appannaggisti, salve le locazioni fatte nei termini degli articoli 495, 1429, 1430 e 1718 del codice Napoleone, e gli affitti enfiteutici fatti conformemente alle disposizioni dell'articolo 9.

60. Le contestazioni sull'ordine dell'eredità degli appannaggi, o sulla loro trasmissione e conservazione sono decise dal consiglio di famiglia.

=Sezione III.=

Della concessione degli appannaggi.

61. Gli appannaggi, sia sul demanio straordinario, sia sul demanio privato, sono fatti con decreto del re e registrati negli atti del senato. Gli appannaggi sullo stato non sono concessi che in virtù di un senatoconsulto, dietro proposizione fatta in nome del re, dopo l'epoca in cui si fa luogo al diritto di ottenerli.

62. Può il re differire, finchè lo giudica conveniente, la proposizione dell'appannaggio, senza che il ritardo possa mai essere riputato rinunzia.

63. Il re può proporre e costituire l'appannaggio in più volte e per parti. Se l'appannaggio è costituito sullo stato, non si presume che il re abbia rinunziato al diritto di addimandare il compimento, senza una espressa rinunzia.

64. Se il re muore prima di aver fatta o esaurita la costituzione o la proposizione dell'appannaggio, usano dei di lui diritti i re successori, nei limiti determinati dall'articolo seguente.

=Sezione IV.=

Della fissazione degli appannaggi.

65. La fissazione degli appannaggi non è uniforme. Viene determinata dal re entro i limiti di un'annua rendita di un milione.

=Sezione V.=

Dei carichi che sopportano gli appannaggisti.

66. La rendita degli appannaggi è affetta,

1.º per l'educazione dei principi e principesse, figli naturali e legittimi dell'appannaggista;

2.º pel loro mantenimento sino al loro matrimonio e stabilimento;

3.º pel vedovile che sarà stato costituito alle vedove.

Non potrà però il vedovile oltrepassare la terza parte della rendita.

67. A qualunque grado della discendenza mascolina sia pervenuto l'appannaggio, le principesse, figlie di alcuno degli appannaggisti attuali, caso non siano maritate, hanno diritto, maritandosi, al conseguimento di una congrua dote, da determinarsi dal consiglio della famiglia reale.

Il capitale della dote è pagato o dal demanio straordinario o privato, o in sussidio dallo stato, mediante un senatoconsulto.

68. Gli appannaggi sono trasmessi ai principi chiamati a succedervi, liberi da ogni debito ed ipoteca dei precedenti appannaggisti, all'eccezione del vedovile, com'è detto all'articolo 66. Tuttavia l'erede dell'appannaggio è obbligato di pagare i debiti del suo antecessore, sino alla concorrenza della metà di un'annata del reddito, prendendo quelle dilazioni che saranno fissate dal consiglio di famiglia.

=Sezione VI.=

Della conservazione dell'appannaggio.

69. Sono comuni ai beni stabili componenti gli appannaggi le disposizioni portate dagli articoli 5, 6 e 10.

70. Non possono essere permutati che in virtù d'un senatoconsulto. Qualunque permuta altrimenti fatta è nulla.

71. È proibito alle corti ed ai tribunali di conoscere della nullità. Viene questa pronunziata dal consiglio di stato, sopra denunzia del gran giudice, ministro della giustizia.

=Sezione VII.=

Dell'estinzione degli appannaggi.

72. Gli appannaggi si estinguono, 1.º per la mancanza della discendenza mascolina del primo concessionario, salvi però i vedovili di cui trovansi affetti; 2.º per la vocazione dell'appannaggista attuale ad un regno estero, allorchè non esistono principi collaterali dello stesso ramo, chiamati a succedere nell'appannaggio; 3.º per la sortita del principe appannaggista dal territorio del regno, senza la permissione del re, allorchè non esiste alcun principe chiamato dopo di lui all'appannaggio. In questi due casi l'appannaggio passa al principe collaterale chiamato ad ereditarlo, in difetto del principe appannaggiato e dei suoi figli.

73. I principi, il cui appannaggio è o sarebbesi estinto per la vocazione ad un regno estero, possono essi o i loro discendenti essere spropriati, mediante indennizzazione dei loro beni patrimoniali, situati nel regno, al momento della loro assunzione al trono.

74. I beni dei principi in tal modo espropriati rimangono nella famiglia reale, e sono riuniti di pieno diritto al demanio privato del re: l'indennizzazione dovuta ai principi espropriati vien regolata dal consiglio di famiglia, e pagata sul tesoro della corona o pure sul demanio privato.

75. I discendenti maschi e le figlie dei principi espropriati non sono esclusi dalle donazioni che il re può far loro dei beni che compongono il suo demanio privato o il demanio straordinario.

76. La proprietà dei beni che il re loro concede, rimane nelle loro mani, sino al quinto grado inclusivamente della loro discendenza, sotto le condizioni stabilite dagli articoli della sezione V del presente titolo per gli appannaggi. Dopo il quinto grado i beni sono affrancati da queste condizioni, ed i concessionarj acquistano i diritti di prima ed assoluta proprietà.

77. Se fino al quinto grado inclusivamente i concessionarj vanno a stabilirsi nell'estero senza la permissione del re, la concessione cessa di pieno diritto, e i beni ritornano al demanio privato o al demanio straordinario, secondo provengano dall'uno o dall'altro.

TITOLO V.

Della dotazione delle principesse.

78. Le principesse figlie del re regnante o defunto e le figlie dei principi, figli dell'uno o dell'altro, quando queste hanno perduto il loro padre, o che il padre non ha appannaggio, sono dotate dal re sopra il suo demanio privato o sopra il demanio straordinario; e nel caso che queste non sieno bastanti, dallo stato, in virtù di un senatoconsulto.

79. Quando la principessa non isposa un Italiano regnicola, la dote non può essere costituita che in danaro.

80. Essa non è accordata che sopra proposizione del re, ed è regolata da un senatoconsulto, nella somma indicata dal re.

81. Le principesse giunte all'età dei diciotto anni compiti e non maritate, avranno diritto ad un'annua pensione.

82. Questa pensione sarà fissata, per ciascuna di loro, com'è detto all'art. 61, sez. III, tit. IV.

83. Il presente statuto sarà trasmesso con messaggio al re.

IL PRESIDENTE E I SEGRETARJ,

Firmat. =Conte PARADISI=, Presidente. Firmat. =Mengotti, Lamberti=, Segretarj.

Veduto e sigillato,

Pel Cancelliere del Senato assente, Firmat. =Mengotti.=

Comandiamo ed ordiniamo che il presente statuto, munito dei sigilli dello stato, sia registrato dal senato, pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi, ed inoltre comunicato ai collegi elettorali del nostro regno, e diretto ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè lo trascrivano nei loro registri, l'osservino e facciano osservare; ed il segretario di stato del nostro regno è incaricato d'invigilare sull'esecuzione.

Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo dì 15 marzo 1810.

NAPOLEONE.

Visto da Noi Cancelliere Guardasigilli della Corona, =Il Duca di LODI.=

Per l'Imperatore e Re, L. S. Il Ministro Segretario di Stato, A. ALDINI.

NAPOLEONE,

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,

=Imperatore de' Francesi, Re d'Italia,= PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO E MEDIATORE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

Vista la deliberazione del senato, in data del dì 2 marzo 1810, sul progetto di statuto statogli presentato il dì 27 febbrajo e discusso in conformità degli articoli 10 e 11 del sesto statuto costituzionale,

Abbiamo decretato e decretiamo:

NONO STATUTO.

Estratto dei registri del senato consulente del giorno 2 marzo 1810.

Il senato, riunito nel numero dei membri prescritto dall'articolo 29 del sesto statuto costituzionale,

Visto il progetto dello statuto, e inteso sui motivi del medesimo gli oratori del governo, ed il rapporto della commissione speciale nominata nella seduta del 27 febbrajo prossimo passato;

Essendo stata deliberata l'adozione col numero dei voti prescritto dall'articolo 11 del sesto statuto, decreta quanto segue:

Art. 1. L'appannaggio del principe Eugenio Napoleone, nostro amatissimo figlio adottivo, sarà formato di tanti beni demaniali, quanti in ragione del cinque per cento diano una annua rendita di un milione di lire italiane.

Apparterrà pure all'appannaggio la Villa Bonaparte.

2. Il predetto appannaggio, sia riguardo alle persone che vi hanno interesse, sia riguardo ai beni che lo compongono, sarà regolato in tutto e per tutto a norma delle disposizioni portate dal titolo IV dello statuto del 26 febbrajo p. p.

3. Il presente statuto sarà trasmesso con messaggio al re.

IL PRESIDENTE E I SEGRETARJ, Firmat. =Conte PARADISI=, Presidente. Firmat. =Mengotti, Lamberti=, Segretarj.

Veduto e sigillato, Pel Cancelliere del Senato assente, Firmat. =Mengotti.=

Comandiamo ed ordiniamo che il presente statuto, munito dei sigilli dello stato, sia registrato dal senato, pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi, ed inoltre comunicato ai collegi elettorali del nostro regno, e diretto ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè lo trascrivano nei loro registri, l'osservino e facciano osservare; e il segretario di stato del nostro regno è incaricato d'invigilare sull'esecuzione.

Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo dì 15 marzo 1810.

NAPOLEONE.

Visto da Noi Cancelliere Guardasigilli della Corona =Il Duca di LODI.=

L. S.

Per l'Imperatore e Re, Il Ministro Segretario di Stato, A. ALDINI.