IL PROCESSO DI VERRE
IL PROCESSO DI VERRE
UN CAPITOLO DI STORIA ROMANA
DI
ETTORE CICCOTTI
MILANO
ÈDITO A CURA DELL'AUTORE
1895
PROPRIETÀ LETTERARIA
Prato, tip. Giachetti, Figlio e C.
I. LVXVRIA INCVBVIT VICTVMQVE VLCISCITVR ORBEM
Le conquiste oltremarine di Roma.
Quando Aristagora di Mileto si recò a Sparta, per ottenere ch'essa prendesse a sostenere la causa degli Ioni contro i barbari, buon parlatore e facondo, com'era, cercò sopra tutto lusingare gli Spartani, col mettere ad essi sottocchio le smisurate ricchezze dell'Asia, che loro senza molta pena sarebbero venute in mano, e gli avrebbero condotti al punto di contendere di ricchezza con Zeus; essi che per poca terra guerreggiavan con Messeni ed Arcadi ed Argivi. Quali cupide voglie e quali speranze destasse quel lieto miraggio nella folla degli ascoltatori, Erodoto non dice; ma l'impressione dovette ben essere intensa, se Cleomene volle rimandata la risposta a tre giorni. E il terzo giorno venuto, con ispartana brevità, altro Cleomene non domandò fuori di questo: quanta distanza separasse gli Ioni dal re; a che con inganno Aristagora rispose: un cammino di tre mesi. La qual cosa udita, Cleomene più non volle ascoltare, ed interrompendo gridò: O straniero di Mileto, sgombra da Sparta prima che cada il sole; poichè non dici cose buone per i Lacedemoni tu che vuoi condurli per una via, che si dilunga di tre mesi dal mare[1].
Forse Cleomene, dando la sua fiera risposta al tiranno di Mileto, non pensava in quel punto che a' disagi, a' pericoli, alle incertezze di una spedizione tanto lontana; ma per un buono Spartano maggiori anche de' pericoli dell'impresa di guerra, se anche più remoti, doveano apparire quelli che avrebbero minacciata l'indole e la consistenza delle instituzioni spartane.
Agli Stati, che hanno il vanto d'instituzioni guerriere, meno è da temere la guerra e più le conseguenze della vittoria. Alcune instituzioni severe od una rigorosa semplicità di costumi non possono serbarsi che in un ambiente, ove niente vi sia che desti sentimenti di bisogni nuovi ed alletti nuove cupidigie con la stessa facilità di appagarle. E se improvvisamente gente avvezza ad una primitiva austerità e semplicità di vita si trovi a un tratto sobbalzata tra gente e costumi d'indole più progredita e pel progresso stesso fatta più raffinata e corrotta, il mutamento è d'ordinario fatale. Un popolo sperimentato in imprese guerresche, una gente guerriera, a causa della vita stessa che è costretta a menare, non può, per la difficoltà di soddisfarli, alimentare nuovi bisogni; ma l'amore dell'ornamento, il pregio della ricchezza serpono in esso segretamente, se anche non pienamente sviluppati, perchè male adatti alla semplice vita agricola ed alla vita del campo; poco utili se non nelle manifestazioni più rudimentali e semplici, e, come soddisfazione dell'amor proprio e della vanità, messi in seconda linea dalla manifestazione più alta del valor personale. Ma per poco che il cerchio magico, ond'esso è cinto, sia rotto, e l'ambiente, in cui questo popolo è costretto ad aggirarsi, si muti, ne nasce un effetto impensato, eppur consentaneo alla natura delle cose e di quegli uomini. L'ardore indomito che irruppe tante volte nel tumulto delle battaglie, si muta in una smania irrefrenata di godimento; la prepotenza guerriera, lo spirito di distruzione, quasi che, mutando di campo, tendano ad esercitarsi non più sugli uomini, ma sulle cose, si convertono in una prodigalità quasi pazza, in un fasto insolente; e la stessa emulazione del valore diviene un'emulazione di lusso e di opulenza.
Un oracolo aveva detto come null'altro che la φιλοχρηματία[2] avrebbe potuto perdere Sparta, e questa fu tra le cause che la dissolsero; nè alcuna cosa l'alimentò più delle imprese lontane, de' suoi rapporti con le popolazioni dell'Asia minore; e fu proprio sotto Lisandro che, con la fama delle riportate vittorie, v'irruppero più che mai la pompa asiatica e gli usi orientali. E quello ch'era accaduto di Sparta, accadde in più larga misura -- nè forse è la sola analogia tra i due paesi[3] -- di Roma dal soggiogamento d'Italia e più anche dalla seconda guerra punica in poi.
Quando Polibio[4] iniziava le sue storie, accostandosi pieno di reverenza e di maraviglia, come ad un santuario, a questo spettacolo del mondo intero, com'egli diceva, che in cinquanta e tre anni, non anco compiuti, era caduto tutto sotto la sola signoria romana, avea già un'intuizione, fors'anche men che vaga, della fine remota di quell'immensa fortuna[5]. Altre volte, prima di Roma, era stato sognato e messo ad effetto l'impero del mondo, ma, anche più che nel disegno, nell'adempimento quell'impero non fu mai così vasto, come riescì a Roma formarlo; ed era stata l'opera di un braccio valoroso o di un uomo di genio, ch'era durata quanto la vita che avea animato quel braccio e quella mente, o poco più. Era invece questa la prima volta che non un uomo, ma una città, uno Stato libero, menava a buon fine quell'impresa, che veniva così sin dall'origine acquistando una forza ed una consistenza di cosa non legata ad una breve e precaria vita umana. Il mondo più antico, in un ambito così vasto, non aveva conosciuto se non le signorie personali, nel cui centro vivente trovavano la loro unità tutte le parti dell'imperio. La Grecia avea aggiunto la nozione dello Stato, più astratta e complessa nella sua forma impersonale; ma, sì nella speculazione de' filosofi che nella storia, lo Stato libero non avea sorpassato i limiti di una città, ed ogni più grande compagine riposava sopra legami troppo lenti e materiali. Fu Roma che, preludendo in certa guisa e formando un anello di passaggio tra l'antico ed il nuovo, compose in forma più ordinata, più intima ed organicamente fusa una più grande compagine. Ed a questo giunse per gradi. Come l'aquila, appresso fatta sua insegna, che tenta da prima incerta i primi voli, indi da quelle prove fatta sicura ed incitata, spiega le ali fin dove ala d'emulo non può raggiungerla, nè può seguirla occhio umano; così Roma nelle sue conquiste. La storia è l'opera di tanti e sì diversi elementi, ed è il risultamento di così molteplici cause, in parte poste fuori di ogni previsione, e di un'azione reciproca così varia, che non vi è mente, come si voglia vasta, alla quale sia lecito prevedere in forma distinta e particolareggiata quale sia per essere nell'avvenire, a grande distanza di tempo, la condizione e l'ordinamento di tutto un diverso stato sociale e l'effetto ultimo degli stessi atti compiuti sotto i propri occhi giorno per giorno. E tanti di quelli, che davano a volta a volta la spinta alla nuova politica romana dovettero in ultimo essere essi stessi sorpresi degli effetti di un movimento, che per quanto non rivelasse completamente la sua natura se non a qualche distanza di tempo, pure si chiarì quale nè essi avrebbero voluto che fosse, nè avrebbero mai osato neppure immaginare; tanto in tutte le sue parti fu vario e grandioso. Quando per la prima volta un esercito romano varcò i confini dell'Italia peninsulare, non già la conquista del mondo[6], ma neppure quella della Sicilia, era tra i disegni del popolo e della classe dirigente romana; ma gli eventi, che traggono spesso fino i timidi ed i riluttanti, spingendo anche gl'interessi di classe, condussero all'una cosa ed all'altra. E poichè fatti di tanto momento non potevano seguire senz'esercitare un'azione notevolissima sullo stesso Stato conquistatore, accentuarono le trasformazioni già iniziate e determinarono il più radicale mutamento in tutta la vita pubblica e privata, politica ed economica di Roma.
La nuova vita romana.
L'ambiente, in cui lo Stato di Roma era sin qui stato costretto a muoversi, il suo campo di azione sia fisico che morale, i suoi fini, il suo indirizzo, le sue tendenze, le sue condizioni di vita; infine, come oggi si direbbe, i mezzi onde sin allora avea combattuta, entro e fuori del suo dominio, la lotta per l'esistenza, mutarono in tratto relativamente breve di tempo ed in guisa che ne seguì la più profonda rivoluzione. Una rivoluzione che trasformò radicalmente, con la fisonomia stessa della società e dell'urbe, l'economia pubblica e privata e gli ordini dello Stato, e fecondò e schiuse i germi di tutto il restante sviluppo dell'impero romano; così che, maggiore forse di quelle che mutarono in maniera più appariscente la forma dello Stato, contenendo in sè virtualmente tutto l'avvenire, chiuse il ciclo dell'antica e costituì come la palingenesi della nuova Roma. Ben potevano appresso e scrittori e poeti rimpiangere la Romana paupertas[7], o l'antica semplicità di costumi[8]; l'ala del tempo ed il turbine degli eventi l'avean portate via per sempre, assai più che incendi e commovimenti terrestri non avessero fatto dell'antica città.
Per cinque secoli circa dalla sua fondazione Roma era sempre ascesa per la via della potenza e della vittoria: avea consolidati i suoi ordinamenti, sviluppate le sue forze ed affermata la supremazia del suo nome e delle sue insegne nella penisola. Ma l'incremento che n'ebbe, fu lento e sicuro, i suoi passi misurati e giusti e, per quanto si spingesse innanzi, si trovava pur sempre in paese, la cui civiltà, le cui usanze ed il cui costume non le potevano essere stranieri. Il suo era il progresso naturale di un organismo forte che cresce e si espande, assorbendo gli elementi vitali dell'ambiente che lo circonda, commisurando lo sforzo all'energia, l'assimilazione al bisogno: un progresso insomma calmo e forte, come appunto un grande poeta si piacque di chiamare e figurarsi il progresso. Essa, prima combattendo con i popoli vicini una naturale lotta per l'esistenza, poi cercando appagamento a' suoi bisogni interni ed impiego alle sue energie, avea progredito verso l'egemonia d'Italia, di cui, se la potenza politica ne faceva la signora, la comunione di stirpe e di civiltà e la sua posizione topografica ne doveano fare la capitale. E nelle lunghe lotte, che avean preluso al grandioso destino, Roma avea fatto come la prova delle sue instituzioni civili e militari, e l'ambiente, in cui d'ordinario avea dovuto trovarsi e la maniera e l'indole delle lotte durate, erano stati tali che ne' suoi ordinamenti essa avea dovuto piuttosto riformare e correggere che trasformare; nè la sua indole e la sua vita cittadina, per quanto modificate, aveano potuto esserne mutate radicalmente. Le guerre sostenute co' suoi avversarii d'Italia se, quando aveano avuto una durata assai lunga, aveano scosso, non aveano mai potuto sconvolgere le condizioni interne e l'economia di Roma come quelle che sopravvennero di poi. Gente agricola l'una e l'altra parte, in ugual modo doveano assoggettarsi a certi bisogni e risentirne i danni, e la loro condotta bisognava pure che s'informasse agli uni e agli altri. E i frutti della vittoria si riducevano a prede, quand'anche abbondanti, non opulente; sopratutto ad acquisti di terre, che distribuite alla classe povera romana, sedavano nelle città il fomite di tumulti, e lontano formavano come de' posti avanzati a guardia, a tutela ed incremento del nome e della potenza di Roma. La guerra, malgrado il nuovo ordinamento tattico, non esigendo ancora quelle speciali attitudini e quella genialità che, trasportata in più largo campo, chiese di poi, non contribuiva ancora a creare poteri personali ed era condotta dai consoli in carica, successivamente; sicchè, compiuta, era la vittoria non di questo o di quel generale, ma del popolo romano. Tutto invece mutò con l'allargarsi dell'imperio di Roma; e la guerra con Taranto e Pirro fu come dire l'anello di passaggio tra l'uno e l'altro periodo. La seconda guerra punica specialmente, che pose in tanto pericolo le sorti di Roma, rese necessario il discostarsi straordinariamente e tumultuariamente[9] dalle regole fin'allora serbate nel conferimento e nell'esercizio delle cariche supreme e de' comandi militari. Gli avvenimenti che indi seguirono, guerre lunghe, ostinate, combattute in lontane regioni resero tali eccezioni sempre più frequenti, ed il potere personale de' capi, illimitato insieme e soggetto a scarso controllo per lo stato di guerra e per la distanza, schiudeva l'adito a quelle preponderanze ed egemonie, che in Roma stessa posero termine, prima di fatto e poi anche di nome, alla libertà repubblicana. E co' poteri prorogati, durava ancora prorogata la milizia de' soldati, malcontenti dapprima e reclamanti, come in Ispagna, a gran voce il ritorno, poi placati e lusingati anche dalla speranza delle prede e talvolta anche della nuova vita contenti, congiunti al generale da' vincoli saldi, che creano la vita del campo ed i comuni pericoli; nè d'altro desiderosi che di levarlo sugli scudi, anche sopra la legge e sopra la patria, per partire con lui il frutto delle vittorie cittadine, come avean fatto già delle oltremarine. E intanto l'agricoltura in Italia languiva: i campi già orgoglio e sostentamento de' liberi cittadini, fatti prima deserti cadevano a poco a poco nella voragine de' latifondi; nè altra mèsse portavano, se non coltivata da schiavi, nè per altri l'alimentavano che per opulenti signori, anelanti a profonderne il prezzo in breve ora nel lusso della capitale e delle magnifiche ville. Poichè era tutto che si snaturava; l'antica vita pubblica, l'antica economia e, con esse e con l'antica morale, la vecchia parsimonia romana. Bene l'Epimenide romano, sotto cui Varrone[10] in una delle sue satire nascose forse sè stesso, ben avea ragione di volgersi intorno in tuono di rampogna al trovare intorno a sè tutto mutato. Ma Varrone stesso, il quale scrivea quando già quelle tendenze avean tanto progredito, vedeva a quanto poco approdasse la rampogna che al suo Epimenide altro guiderdone non concedeva se non quello di essere, per far onore al nuovo costume e ad un vecchio proverbio, gittato dal ponte.
La rivoluzione economica.
Roma era sorta e si era sviluppata, come un paese essenzialmente agricolo, e la sua economia era stata delle più semplici. Le prime monete d'argento coniate in Roma rimontano all'anno 485 o 486 (268 av. C.) secondo che si sta alla fede di Plinio o degli annalisti[11]. La questione concernente il didracmo di Servio Tullio ha un valore più numismatico che economico. Monete d'argento, sopratutto de' paesi vicini, dovettero già da lunga pezza innanzi per rapporti commerciali penetrare in Roma; ma si può ritenere che a Roma, come nel Lazio, nel Piceno e nell'Italia settentrionale, era la moneta di rame, che avea corso legale e costituiva la base de' calcoli. «Una linea che andava dall'imboccatura del Liri al Monte Gargano separava il dominio dell'aes grave da quella ove si fabbricavano le belle monete d'argento di Cuma, di Napoli e delle repubbliche della Magna Grecia. Quando Roma ebbe sorpassato questa linea, la moneta d'argento cominciò sempre più a penetrare in Roma prima da Capua, che ne fabbricò anche per conto di Roma; poi dal Sannio nel suo trionfo Papirio Cursore ne fe' portare una notevole quantità (Liv. X, 46) e, quando vennero conquistati Taranto e la Magna Grecia, già una rivoluzione economica si annunziava»[12]. Gli avvenimenti che seguirono poi e fecero affluire a Roma i tesori del mondo, l'affrettarono e le dettero una portata che altrimenti non avrebbe potuto avere. La grande quantità di numerario, che così improvvisamente sopravveniva, congiunta alla rapida e continua circolazione[13], fece sì che il valore ne scadesse, portando necessariamente come corrispettivo un rincaro nel prezzo delle merci. Questo popolo che prima era stato avvezzo a considerare come la maggiore e quasi unica sorgente di ricchezza la terra, da cui in fondo derivavano anche i capitali dati ad interesse, si vide innanzi agli occhi l'altra inesausta e seduttrice fonte de' traffici, delle imprese più o meno grandiose, delle speculazioni di banca e di borsa. Il secolo nostro è fatto appunto per farci intendere, meglio che ogni altro forse non avrebbe potuto, questo periodo della vita romana. L'elemento economico è quello che forma il sostrato della vita sociale, onde, in varia maniera alimentate, emergono le varie manifestazioni e tendenze; varie nell'aspetto e nella forma e pur congiunte in una sola radice. Questa febbre di subiti guadagni, che a tratti a tratti si manifesta in grado più alto, che Dante sfolgorò a' suoi tempi, che noi abbiamo vista invadere a dirittura la Francia sotto la monarchia di luglio ed il secondo Impero, allargarsi poi alla vita tedesca dopo le vittorie degli ultimi anni ed alla vita italiana e divenire caratteristica dell'epoca nostra; invase Roma, piegando sotto l'alito suo tutta la vita cittadina.
Una nuova funzione si forma un nuovo organo, e la nuova corrente economica se non creò già una nuova classe, le seppe infondere uno spirito, un'indole, un indirizzo ed un atteggiamento diverso. Del grande mercato del mondo che ora si apriva all'attività romana, le due classi, che sin qui aveano l'una contro l'altra lottato, non potevano avvantaggiarsi: non la plebe, per mancanza di capitali esclusa da' grandi commerci e, dopo essere stata un po' scossa dalle guerre antecedenti alle puniche, rovinata addirittura da queste; non i nobili, che divisi fra il desiderio del lucro, la tradizione e l'orgoglio nativo, aveano, in apparenza almeno ed in virtù di legge, dovuto veder prevalere la considerazione di questi ultimi, aspettando con raffinata ipocrisia di poter comporre insieme, come poi fecero, le tre forze cozzanti.
I cavalieri.
Vi era una instituzione che, cominciata come un'istituzione di indole assolutamente militare, si era sotto l'azione del principio timocratico ogni dì prevalente, ampliata sempre più e costituita sotto forma di ordine della cittadinanza, che dell'antica sostanza non conservava omai se non il nome e le insegne. Il censo, che da prima non avea servito se non a costituire una delle condizioni necessarie per l'adempimento dell'ufficio dallo stesso nome designato, avea finito per costituire da sè solo il fondamento del nuovo ordine ed insieme la ragion d'essere e l'arma dalla classe. Roma, nell'estendere la sua potenza sull'Italia, con le concessioni di cittadinanza, con le colonie, con tutte le altre sue ramificazioni era divenuta più che la soggiogatrice, la metropoli di molta parte d'Italia; e la parte migliore della cittadinanza delle città italiche di diversa denominazione, rifluiva a Roma, quasi come nuovo e giovane rampollo che s'innesti su di un forte tronco, ed a mezzo appunto dell'ordine equestre entrava a partecipare più direttamente alla vita pubblica un così forte elemento rinnovatore com'era quello che si sarebbe potuto chiamare della nobiltà italica.
Ma questo elemento, prima di assorgere al maggior grado di forza, non faceva parte per se stesso; esso corrispondeva agli homines novi, capi della plebe rurale[14], che con questa facevano causa comune e combattevano sotto una bandiera nel comune interesse. Quest'ordine, che il Belot compara alla classe de' francs-tenanciers, a quella borghesia campagnuola dell'Inghilterra, ove Cromwell reclutò i suoi squadroni di ironcoates[15]; venuto anch'esso dalle aziende agricole, dalla sana, dalla rude, dalla semplice vita campagnuola, si distingueva da prima per un attaccamento alla probità, al valore, al buono ed onesto vivere civile: ma, distolto dal quel primo genere di economia, fu preso nel giro della nuova speculazione e ne uscì esso stesso trasformato. La speculazione bancaria e gabellare fu, è vero, esercitata d'ordinario da corpi collettivi, da grandi società in accomandita[16]; ma il nucleo principale di essi era pur sempre rappresentato da cavalieri, divenuti così i gestori privilegiati della grande speculazione, di buoni campagnuoli fatti sagaci mercanti, di modesti proprietari fatti arditi banchieri e di temperanti paesani fatti pubblicani e spesso avidi e sfrontati pubblicani. Erano essi che schiudevano e chiudevano i rivoli d'oro, i soli atti omai a fecondare la nuova vita cittadina: e s'imposero. Quel senso dell'opportunità, o come bruttamente è stato chiamato di poi l'opportunismo, quell'arte fatta d'interessi e di espedienti, che tutto mette a partito e tutto fa valere ed ogni cosa riduce a spiccioli; essi la trasportarono spesse volte dal mondo degli affari in quello della politica; ed il loro ausilio e il poter loro, abilmente negati o concessi, promessi o distolti, furono come la spada che, nelle aspre e diuturne contese politiche, gittata nella bilancia, la fece traboccare da una parte o dall'altra. E tutto ebbero: il fasto, la ricchezza, il potere: anche quello che negli Stati antichi era stata la maggiore manifestazione del potere, il diritto di giudicare, ch'essi fecero pendere come la spada di Damocle sul capo di amici e nemici.
Il nuovo costume.
Notevole analogia, il χρήματ' ἁνήρ[17] (l'uomo val quel che possiede), che aveva designato il tralignamento di Sparta, ricomparisce meno laconicamente in un verso di Lucilio[18]: «Tantum habeas, tantum ipse si es, tantique habearis.» Compagni e forieri della mutata vita economica erano stati i nuovi andazzi de' costumi, delle fogge, delle maniere di vita. Con l'eco delle vittorie e con l'oro de' vinti erano penetrati in Roma, a frotte, tutta la corrotta genìa di parassiti, tutto quel nugolo di artefici della corruzione, che si erano schiusi dal seno della decadente civiltà greca, ed al rustico Lazio apportavano tutti i più raffinati amminicoli di un'età corrotta, tutti i più fieri veleni della vita, larvati sotto le più liete apparenze. L'elemento greco certamente aveva avuto sempre, a mezzo delle colonie italiche, contatto con la vita romana, e non avea potuto non esercitarvi la sua azione[19]; ma ora addirittura v'irruppe, e con le sue correnti meno sane, fatte per giunta tramite di tutta la corrotta vita orientale.
La monotona vita romana ne fu come affascinata, e vi si tuffò sitibonda, e tanto più inappagata quanto più ebbra. Dalle statue e dalle tele, di cui non erano capaci d'intendere la suprema bellezza, alle fogge del vestire; dalle più corrotte manifestazioni dell'arte decadente fino alle creazioni più forbite del lusso, tutto essi vollero e a tutto si attaccarono con foga assimilatrice, più della stessa impudica imperatrice nondum laxati sed satii. Oh, la tenue saliera di argento, solo ornamento alla mensa[20], come scomparve sotto l'onda del ricco vasellame! La piena corruttrice ed innovatrice dilagò per tutto, e non ne fu salva, nemmeno nella semplicità sua materiale, la casa. «I nostri vecchi -- diceva un satirico[21] -- dimoravano in case fatte di mattoni con un buon fondamento di pietra per evitare l'umidità;» «canne intrecciate con virgulti sparsi d'argilla facevano le veci di tegole;» «dopo la messe raccoglievano lo strame da' campi per accomodarle.
Disparità delle fortune.
Tempi passati! Ora di fronte a quelle vecchie memorie sorgevano i lussureggianti edificii, la casa di Scauro[22], gli atrî di Crasso[23]. Fu dapprima il bisogno che si sentì di far posto a tutta la popolazione la quale traeva a Roma e di rendere le abitazioni più commode[24]; ma ben presto al puro sentimento dei bisogno si attaccò il lusso e la vinse su quello. «Greci modelli -- dice lo Jordan[25] -- sia della madre patria che delle colonie dell'Italia meridionale e della Sicilia trovarono un terreno fecondo nella nobiltà romana tutta animata da uno spirito di progresso e tutta penetrata dalla civiltà greca; e le casse dello Stato ricolme e le ricchezze private subitamente moltiplicate allettarono a dotare e lo Stato e la casa delle più belle opere ed ornamenti della più avanzata civiltà greca.» Ma, accanto agli alti e splendidi palagi sorgenti maestosi, si restringevano quasi vergognose le antiche case, asilo alla plebe, alla poveraglia che in folla vi cercava ricetto. Strano contrasto che tolse ogni armonico aspetto alla città fino all'incendio di Nerone[26], e che rendeva materialmente immagine della società romana del tempo. Come nell'aspetto materiale della città, così nell'ordine economico e morale quel che più colpiva era la disparità enorme delle fortune. Il criterio della ricchezza era stranamente mutato: il numerario depreziato, gli aumentati bisogni, le merci rincarite di prezzo, il giro rapido de' capitali e la febbre della ricchezza, faceano sì che Varrone[27] poteva dire, accennando a' progenitori che «quod nunc satis sibi vix putant, lautum [habebant].» Lucilio[28] si domandava: Quid vero est, centum ac ducentum possideas si milium; e M. Crasso diceva che quegli solo era al caso di chiamarsi ricco, che era in grado di mantenere un esercito[29].
E questa vita di dissipazione, prodotta in gran parte dal modo stesso di acquisto della ricchezza[30], era come una macchina, che prendeva tutti nel suo ingranaggio, divorando sopra tutto le piccole fortune, poichè un antico adagio diceva che «quando il povero prende ad imitare il ricco, va in malora»[31]. Poche volte forse si ebbe tal cumulo di debiti, quanti ne portavano addosso allegramente i più importanti uomini politici e gli uomini più alla moda del tempo[32].
La classe media rósa da' debiti, sopraffatta dalla grande proprietà, dalla decrescente produzione[33], scompariva portando seco la memoria del buon tempo antico, l'antica temperanza e le antiche virtù. Quella vita di crapule e di disordine, di lusso e di miseria, quel miraggio di oro e quello spettacolo di affamati, aveano finito naturalmente col sovvertire il senso morale, naufrago immane nell'infuriare di sì cozzanti elementi. «Gli avi ed i proavi nostri -- diceva l'eterno ruminatore[34] Varrone -- quand'anche il parlar loro sentisse di aglio e di cipolla, aveano l'anima sana[35].» Ed ora? Si eran fatte inquilinae l'empietà, la perfidia, la impudicizia[36]. Il male pubblico si era insinuato nelle famiglie, sovvertendone la stessa esistenza: «qual bimbo di soli dieci anni non è buono non dico a spegnere, ma a toglier via tranquillamente il padre di veleno?[37]» Al concetto etico della vita s'era sostituito l'ideale del piacere, al criterio morale il senso della più bassa utilità, e sola stella polare, sola bussola e sola guida il danaro. Era l'onda de' piaceri e delle seduzioni che si allargava, invadendo e chiamando, tra una turba opulenta, avida e prepotente, ed una plebe affamata di godimento e di pane.
La vita politica.
La vita politica, che era già da tante cose guasta ed inquinata, risentì tutta l'azione di queste correnti corruttrici e finì di foggiarsi a dirittura sul nuovo stato di cose. Variato era omai il compito della politica romana; variati gli elementi, onde il popolo sovrano ed imperante si componeva. Sino alle guerre puniche il popolo non era stato chiamato a pronunziarsi che sopra cose le quali non potevano di gran lunga oltrepassare la cerchia della sua capacità e delle sue conoscenze. Si trattava di un governo non certo così complicato come si fece di poi e di rapporti con popoli d'Italia, delle cui cose anche il popolo dovea avere men vaga conoscenza che non delle nazioni oltremarine.
Quando invece occorse disporre e regolare le cose del mondo, trattare del contegno da tenere di fronte alle nazioni, di cui il nome si udiva forse a Roma per la prima volta, e del modo di comportarsi in paesi, della cui posizione e della cui natura non era facile nemmeno farsi un'idea; il còmpito era mutato. Alla massa faceva difetto la conoscenza di tutti i fatti, che qui doveano essere presi in esame e la capacità di tirare una retta e sicura conclusione dalla comparazione di rapporti così complicati, ed essa stessa sentiva l'insufficenza delle sue forze a poter formarsi un proprio convincimento sopra cose tanto difficoltose. Era poco lusinghiero, ma non perciò meno giusto, quando il vecchio Catone la paragonava ad un gregge di pecore, di cui ciascuna presa da sola era difficile guidare; ma che messe insieme pecorinamente traevano dietro alla voce del conduttore[38]. E in tutto questo vi era già in germe il fondamento di tutti quei poteri personali che, durati senza interruzione negli ultimi tempi della repubblica ed esercitati solo con maggiore o minore energia, riescirono alla fondazione dell'impero. Nè solo la materia del governo era mutata, ma la natura stessa de' governanti. Il popolo imperante non era più, come un tempo, composto di quegli agricoltori, di que' piccoli proprietari che, insieme alla fierezza del nome romano, aveano vivo il sentimento d'interesse alla cosa pubblica, così intimamente connessa alle loro private fortune. Era questo il tempo in cui traeva in folla alla capitale, oltre a tutti gli avventurieri stranieri, il proletariato d'Italia, sedotto dalle largizioni di frumento, ed a quella continua onda rifluente, la città, in un'esuberanza di crescenza, si espandeva anche oltre la cerchia dell'antico pomerio[39]. Schiavi emancipati a frotte, per motivi specialmente economici se vecchi, ed in ogni modo per l'invalso spirito di prodigalità e per intenti politici, inquinavano la massa del popolo; e il popolo romano, questo popolo innanzi al quale piativano popoli e re, era formato, come ben dice uno scrittore, «di signori del mondo che erano in imbarazzo pel pane quotidiano e doveano appartenere a chi li sfamasse[40]. Di qui quella corruzione elettorale, che assunse proporzioni straordinarie e prima timidamente tentata, si affermò poi sfacciata alla luce del sole.» Che cosa può esservi di più efficace -- diceva Nevio[41] -- quando parla il danaro? -- E Varrone[42]: «Dove prima erano comizii, ora è mercato.» «L'oro annebbia gli occhi non meno del puro vino.»
La corruzione elettorale e la dilapidazione delle provincie.
La corruzione elettorale giunse a tal punto che palesemente venivano mercanteggiati i voti e fatte distribuzioni per accaparrarli: quello di agente elettorale divenne un mestiere e i nomenclatores, i divisores, i sequestres, i deductores divennero una parte integrante della nuova vita pubblica romana[43]. Oltre alle corporazioni già esistenti le quali, come più tardi nelle elezioni municipali di Pompei[44], prendevano viva parte alla lotta elettorale, se ne costituirono delle altre con l'unico scopo di brogliare nell'elezioni, che disciolte sempre ripullulavano.
Dice Carlo Marx: «Col diffondersi della circolazione delle merci cresce la potenza del danaro, omai già compiuta, assoluta forma sociale della ricchezza. «L'oro è una cosa mirabile. Chi lo possiede è signore di tutto quello che vuole. Con l'oro si possono perfino mandare le anime in paradiso (Colombo, Lettera della Giamaica, 1503).» «Poichè non può scorgersi quello che si è trasformato nel danaro, tutto, sia merce o non sia, si trasforma in danaro. Tutto diviene oggetto di compera e di vendita. La circolazione diviene la grande storta sociale, in cui tutto va a finire per riescirne ancora cristallo-moneta. A quest'alchimia non resistono nemmeno le ossa de' santi e meno che mai le meno grossolane res sacrosanctae, extra commercium hominum. Come nella moneta è cancellata ogni distinzione qualitativa delle merci, alla sua volta, come un radicale livellatore, essa cancella tutte le differenze. Ma la moneta è anch'essa merce, una cosa materiale che può divenire proprietà di ognuno. Così la potenza sociale diviene potenza privata di un privato. Perciò la società antica la denunzia come lo strumento del traffico del suo ordinamento economico e morale»[45].
D'allora nessuna colpa fu tanto grave in un candidato quanto la povertà o l'avarizia. L'edilità imposta e richiesta con pari ardore (furiosa aedilitatis expectatio) era la misura della larghezza de' candidati[46]. E dalla lebbra nuova poteva dirsi ormai che nessuno quasi andasse immune; era l'ambiente che s'imponeva e Cicerone cominciava perfino a fare delle distinzioni scolastiche tra beneficenza e corruzione. Una elezione importava una spesa talvolta ingente, capace di assorbire un patrimonio; e non si recedeva innanzi ad esso. Gli è che l'ambizione e l'avarizia si davano insieme la mano, e nel danaro oggi profuso per comprare la carica, i più vedevano la posta che domani avrebbe reso il cento per uno; e le ricchezze profuse nel foro sarebbero tornate in casa centuplicate ne' vascelli carichi di oro e di tesori artistici, che facean vela da' porti delle smunte provincie. Roma ebbe i suoi politicians, che della vita pubblica si facevano una professione, gente che Lucilio[47] vedeva:
a mane ad noctem festo atque profesto
totus item pariterque die populusque patresque
iactare indu foro se omnes decedere nusquam,
uni atque eidem studio omnes dedere et arti
verba dare ut caute possint, pugnare dolose
blanditia certare, bonum simulare verumse
insidias facere, ut si hostes sint omnibus omnes.
La corruzione elettorale e la dilapidazione delle provincie erano come i due estremi di una linea, che ripiegandosi su sè stessa, formava un circolo chiuso ed il più vizioso che mai fosse. Si corrompeva per ottenere la carica e si voleva la carica per fare una fortuna: e si pensava e si diceva palesemente che delle ricchezze smunte occorreva far tre parti: una alle spese fatte per ottenere la carica, un'altra a' giudici per ottenere l'impunità ed una terza per serbarla a sè stesso. Per il ceto senatorio poi l'una cosa e l'altra erano il mezzo non solo di mantenersi al potere, ma di rendere ancora più serrata l'oligarchia, effetto infallibile del nuovo stato di cose.
Il ceto senatorio, escluso da' commerci[48], comunque indirettamente partecipasse alle associazioni assuntrici di gabelle ed imprese pubbliche, pure se voleva rifornire l'esauste fortune, o rendere ancor più opulento l'avito patrimonio, a niente altro e a niente meglio poteva ricorrere che al governo provinciale. La via regia della fortuna, della potenza, che dava amici e stato e mezzi e fastigio e proseliti era quella. Fu dal governo della Spagna, onde Cesare[49] uscì mondo della enorme colluvie di debiti e rifatto a nuovo e provveduto di mezzi per meglio apprestarsi a giocare il suo ultimo dado. Esempi come quelli di Caio Gracco che poteva dire di aver riportati vuoti dalla provincia i sacchi che vi avea portati pieni d'argento[50], o di Catone che partiva per la Spagna accompagnato da non più che tre servi e condivideva il cibo e la bevanda de' barcaiuoli[51]; erano certamente esempii ben rari. Chi poneva invece freno all'avidità di altri, avidità in molti naturalmente fomentata dalle condizioni de' tempi e fatta seconda natura? Era il male comune che, penetrato nell'organismo, si spandeva per ogni sua parte ed in ogni forma, come fatale principio di dissoluzione. Ed invano, invano contro il fato irrompente si agitava il manipolo de' conservatori, di cui il tipo più noto e più rigido è rimasto Catone.
Per noi, cui, a tanta distanza di tempo, è lecito abbracciare i fatti nel loro complesso e col sèguito di tutte le loro conseguenze, questo spettacolo di corruzione e degenerazione non è che uno de' lati di uno de' più grandi fenomeni che mai presenti la storia. A noi Roma, pur in quella sua nuova vita, appare come il gigante, che ad ogni passo si sentiva crescere e fu alfine sì alto che potè abbracciare il sole e confondersi in esso. Mentre la Roma antica innovandosi scompare, noi vediamo alla Roma metropoli del Lazio e d'Italia succedere a poco a poco Roma capitale del mondo. Sotto il velo dell'infinita corruzione vi è Roma che stringe a sè di un infinito e lungo amplesso il mondo per dargli il suo spirito, improntarlo di sè e confondersi in esso. E in questo, che è il necessario prodotto della storia, par quasi di vedere un tratto di consapevole ascèsi; quasi che essa, martire volontaria, accogliesse in sè tutti i vizî, tutte le corruttele, tutti i germi di perdizione dell'universale, per improntarlo in cambio di sè e infondergli il forte suo alito vitale e fonder meglio le divise nazioni spargendo il seme raccolto della antica civiltà. Sicchè quanto vi era di basso e d'impuro passa e scompare nel tempo, e nel tempo cade quanto vi era di vecchio; e quel che era imperituro rimane, e dalla solenne comunione si schiude il tempo novello.
Ma a chi allora si guardava d'intorno, senza la visione del futuro, ed avea occhi per abbracciare tutto il complesso dello immenso baccanale, quello spettacolo di decadenza dovea sembrare la fine di tutto, dove tutto irrimediabilmente andava a perire. Quello spettacolo dovea sembrare, come parve più tardi a Giovenale, l'ultima orgia gigantesca, in cui il mondo soggiogato, come il dèmone della voluttà, si vendicava del conquistatore soffocandolo nell'estasi stessa del piacere. Ed era l'indignazione, fatta verso, che prorompeva dal cuor de' poeti; la rampogna che si faceva via nella voce degli oratori allo spettacolo della patria decadenza, od un supremo movimento di disprezzo, che di fronte alla indegna prepotenza, alla forza cinica soverchiante, era ultima arme all'oppresso, e faceva sì che in una rivolta dell'orgoglio impotente, cui la speranza del trionfo vien meno, Giugurta, volgendo le spalle alla città odiata, tutta avvolta nell'ebbrezza della vittoria e del piacere, gettasse al vento, come la freccia del Parto, le memorande parole: «O città venale, che venderesti te stessa, se trovassi un compratore[52]».
II. PRAEDIA POPULI ROMANI
La formazione delle provincie.
L'impero romano, quale noi abbiamo imparato a conoscere e studiare nella sua immensa compagine, è creazione tanto vasta che nè un uomo nè una generazione poteva concepirlo; ed anche un uomo di genio qual'era Publio Cornelio Scipione[53], per altra politica non combatteva, se non per dare a Roma, piuttosto che il dominio, l'egemonia degli Stati che cingevano il bacino del Mediterraneo. All'impero del mondo i Romani giunsero in parte inconsapevoli, o tratti dagli eventi[54]. Guerre o intraprese sotto l'impero della necessità, o sorte d'improvviso, e le une e le altre vittoriosamente compiute avean dilatata la potenza romana. Per ciò stesso uno stabile impero, una vera amministrazione provinciale tardò ancora a sorgere. Quel vasto ordinamento, quella organica irradiazione del potere di Roma per tutti i paesi del suo dominio, che ridotto poi in forma più perfetta ma non diversa, durò sì lungo spazio di tempo, si venne formando qua e là, senza un preconcetto disegno, volta per volta, per assicurare le conquiste, mantenerle, stabilire un ordine nel paese. La stessa parola provincia, adoperata poi nell'uso comune e non altrimenti intesa se non come una regione con certi confini soggetta all'amministrazione di un magistrato ad essa preposto, era già nella lingua latina, e veniva adoperata per indicare l'insieme delle funzioni il cui adempimento era affidato ad un dato magistrato. Ed appunto col ridursi sotto la stabile competenza di uno speciale magistrato, le regioni conquistate usurparono più particolarmente quel nome.
Il diritto di guerra.
La guerra, tristissima delle eredità a noi trasmesse a traverso i tempi, ha nondimeno mutato d'indole e di forma, e con l'indole e la forma son mutate anche le sue conseguenze. La guerra è oggi per noi, almeno nella maggior parte de' casi e nelle sue cause apparenti, l'effetto di una triste ed inevitabile necessità, l'ultima ratio, cui è giocoforza ricorrere per dirimere una controversia, che altrimenti non ha potuto essere sciolta. E la guerra non è diretta ad altro che a costringere l'altro stato belligerante a rispettare un diritto conteso o fare l'ammenda della sua violazione; e come tale la guerra si fa tra uno Stato ed un altro, rispettando, come più e fin dove è possibile, tutto ciò che è di diritto privato. Tutt'altro era la guerra nell'antichità. Essa era un mezzo legittimo di acquisto, una naturale esplicazione di una esuberanza di forze e di vitalità, che cercava fuori l'appagamento ad essa non più consentito nel ristretto suo campo. Questo diritto del più valente e più forte ad esercitare la signoria sul più debole e meno capace, era così naturalmente insito nella civiltà antica, ch'essa ne informò la sua religione ed i suoi miti, ne trasse il primo fondamento delle sue leggi e l'elevò a teoria per bocca del più grande de' suoi filosofi[55]. Lo svolgimento naturale dell'umanità, del diritto naturale e delle genti modificò in qualche modo, a lungo andare, la figura più arcaica della guerra, in quanto era una pura ed arbitraria impresa di briganti o di pirati; ma la modificò in un certo senso soltanto. La necessità di assicurare le proprie cose indusse ad assicurare quelle di altri contro ogni minaccia di propria violenza; ed una guerra non potè a questi essere più indetta se non con forme determinate od in virtù di motivi, almeno in apparenza, giusti. Ma con coloro, con cui non si era mai venuto ad accordi e per questa semplice ragione erano hostes, il caso era diverso; ed in ogni modo, entrati una volta in guerra con chiunque si fosse, tanto poteva acquistare una parte, tanto ritener l'altra, quanto a ciascuno consentisse la propria forza; ed altro schermo non v'era. La guerra era di popoli contro popoli, d'individui contro individui: la condizione giuridica, la buona norma della guerra era questa che a lotta finita le persone de' vinti, i loro beni, il loro territorio, tutto divenisse preda del vincitore.
I Romani poterono nel muovere guerra, anche rinnovando spesso per proprio conto la favola del lupo e dell'agnello, dare apparenza di guerra giusta alle loro imprese; ma è sotto l'impero di que' principii che governarono la guerra, nè parve mai che la vittoria desse loro meno diritti di quelli, che da quei principii scaturivano. I paesi conquistati divennero null'altro che praedia populi Romani[56], e il diritto della conquista fu così intimamente sentito e così inflessibilmente applicato fino alle sue ultime conseguenze giuridiche, che un diritto di proprietà da parte de' provinciali sul suolo propriamente provinciale fu ritenuto impossibile; chi l'avea, dovea considerarsene semplicemente possessore od usufruttuario, perchè il dominio era, prima del popolo romano soltanto, poi del popolo romano e dell'imperatore[57]. Perfino le terre rivendute per conto dello Stato erano rivendute sotto tale espressa condizione che potessero trasmettersi od anche alienarsi, ma un vectigal reale o nominale era l'impronta del dominio dello Stato[58].
Se la conquista avesse avuto luogo su campo meno vasto e i Romani si fossero trasportati, come popolo, sulle terre de' vinti, i provinciali sarebbero stati mutati in tanti servi della gleba.
Ma la vastità del nuovo dominio, l'organismo dello Stato romano non permisero già di porre in atto fino alle ultime loro conseguenze que' principii, che pure astrattamente si mantennero per tanto tempo inflessibili. Oltre di che, ciò era consigliato anche da una buona politica, ed i Romani amavano in certo modo, più che seguire, ostentare come un senso di giustizia superiore, un sentimento di generosità e di cavalleria. Proprio come disse di poi il loro poeta nazionale, nel portare intorno la guerra avean l'aria di volere imporre il regno della pace, debellando i superbi, essendo buoni con gli umili. Ne' discorsi di Livio è una costante preoccupazione quella de' generali romani di far sì che a tutti sembri come le armi del popolo romano non portano a' liberi la servitù, ma rendono a' servi la libertà[59]. Il primo atto de' romani riguardo agli Illirii ed a' Macedoni è quello di dichiararli liberi[60]. Scipione in Africa, pur dicendo di aver la vittoria in pugno, non rifugge dalla pace «perchè tutte le genti sappiano che il popolo romano con senso di giustizia imprende e similmente compie le guerre»[61]. Quindi anche a far meglio dimenticare gli orrori della guerra, i saccheggi, il pingue bottino viaggiante alla volta di Roma, se casi speciali non imponevano esempii di solenne severità, si faceva uso di magnanimità (mansuetudo et abstinentia): si faceva di più; perchè con l'apparenza della libertà il giogo de' nuovi padroni sembrasse meno gravoso di quello de' vecchi, si lasciava questo immutato od anche si alleggeriva[62], sicchè diventasse anche più sopportabile la soma dalla speranza e dal cambiamento fatta più lieve.
Le conseguenze della conquista.
Tutto il territorio in generale diveniva proprietà dello Stato, ma in realtà lo Stato non riteneva per sè, sotto il nome di ager publicus populi Romani, che il territorio già di proprietà del governo locale cui succedeva, di città che, per aver opposta assai fiera resistenza od aver mancato di fede, venivano in pena private di tutto. Tale territorio distribuito in parte a' coloni Romani, come fu il caso di quelli dedotti in Africa da C. Gracco, o venduto, come è cenno nella lex agraria del 643, diveniva ager privatus con le sue varie classificazioni e modalità; mentre un'altra parte, rimanendo sempre di proprietà pubblica, veniva poi locata nell'interesse dello Stato da' censori[63].
Fuori di questi casi, il territorio diveniva e veniva dichiarato, soltanto per la sua definizione giuridica, proprietà del popolo romano; ma questo lo rendeva, lo restituiva[64] agli antichi proprietari, sottoponendolo ad un tributo di forma diversa, che, oltre a' suoi vantaggi economici, rimaneva come il segno del diritto di proprietà del popolo romano ed era la caratteristica del suolo provinciale. La teoria astratta di questi rapporti giuridici è di posteriore formazione; ma essa tende a spiegare, legittimare e completare tutto uno stato di fatto, da cui si sviluppa.
La lex provinciae.
Questa in genere la condotta tenuta da Roma di fronte alle provincie; ma non è già ch'essa emanasse da una regola fissa ed universale. L'uniformità nel governo e nell'amministrazione delle provincie fu una mèta, cui tendette l'impero; ma sotto la repubblica, costituite le provincie in tempi diversi ed in diverse condizioni, venivano ordinate in maniera meglio rispondente alle necessità presenti ed alle convenienze locali. Solitamente, di volta in volta, soggiogata una regione, veniva colà mandata una Commissione composta di dieci senatori[65], perchè, secondo le istruzioni del senato, insieme al comandante locale pacificasse ed ordinasse in forma di provincia il paese. Il compito di questa Commissione era quello di costituire le basi della vita amministrativa della provincia, e nell'adempierlo essa dovea esercitare, come è dire, un'alta giustizia e provvedere a supreme necessità politiche. Si trattava non solo di ricompensare le città sperimentate amiche, usar riguardo alle benevole, mostrarsi severi verso le nemiche ed infide; ma eziandio di ripartire le regioni in modo che non fosse agevole tramar congiure ed ordire sollevazioni contro il nuovo dominio. Ed a ciò si giungeva, non solo rendendo più difficili i contatti e la fusione delle diverse popolazioni, ma eziandio deducendo colonie che stessero come a presidio, o largendo privilegî che, con lo spargere i semi della gelosia e crear de' fautori, dividendo, assicuravano meglio l'impero. Di qui la divisione in civitates foederatae, immunes et liberae sine foedere, coloniae, municipia, civitates semplicemente stipendiariae[66].
Le civitates foederatae e le liberae immunes, distinte in quanto la loro condizione giuridica nasceva da un foedus ovvero da un riconoscimento od una largizione del popolo romano, erano in ugual modo autonome, indipendenti da' governatori provinciali[67], esenti da imposte verso lo Stato, soggette soltanto ad alcune contribuzioni straordinarie[68] e conservavano il dominium del loro territorio ex iure peregrino, altra divisione questa del suolo delle provincie.
Le coloniae (sempre che non avessero avuto il ius italicum, parola dell'età imperiale adoperata ad indicare un privilegio già noto all'età repubblicana)[69] ed i municipia pagavano regolarmente le imposte allo stato di Roma, e soltanto, siccome città di costituzione romana, aveano un'amministrazione simile a quella delle città italiane di uguale denominazione e, durante il periodo della repubblica almeno, sembra che fossero sottratte al controllo diretto del governatore.
Di contro a queste stavano le città stipendiariae, i cui cittadini non solo, rimanendo sul loro territorio come possessores od usufruttuari, erano obbligati al pagamento del tributo; ma erano costituzionalmente privi di franchigie locali. Non è che anch'essi non avessero un'amministrazione propria locale: che anzi per lo più avean questa ed esercitavano anche facoltà maggiori[70]; ma tutto ciò non costituiva per essi un vero diritto. In fondo per gli stessi Romani era anche, più che utile, necessario ne' rapporti amministrativi avere a trattare con qualcuno che fosse rappresentante degli enti locali; ma queste rappresentanze non aveano un riconoscimento legale e la loro attività era subordinata al beneplacito del governatore, da cui dipendeva non solo la validità, ma il compimento di ogni singolo atto.
Sistema d'imposizione.
Distribuite press'a poco in queste categorie le città che componevano o doveano comporre la provincia, non senza fare anche in que' limiti straordinarie concessioni di privilegi e particolari distinzioni, si passava ad imporre il contributo che la provincia dovea dare a Roma. Il punto di partenza nello stabilirlo, sia per la sua quantità che per il modo di pagamento, era, in quanto specialmente era conciliabile co' bisogni di Roma, l'antico sistema d'imposizione, cui i popoli già da prima soggiacevano; ed assunse due forme, quello della decuma, e dello stipendium. La decuma, che fu la forma di contribuzione della Sicilia ed anche dell'Asia da C. Gracco a G. Cesare, consisteva nel pagamento in natura di un decimo di ciascun prodotto del suolo. Lo stipendium, che fu la forma di contribuzione imposta a tutte le restanti provincie, consisteva nel pagamento di una somma stabilmente fissata sulle norme delle antiche contribuzioni, che colpiva complessivamente l'intera regione e, soltanto per la riscossione, ripartita ne' diversi distretti, si risolveva anch'essa secondo le anteriori maniere di tassazione in un tributum soli ed in un tributum capitis insieme[71]. Lo stipendium era pagato in moneta d'argento ed anche in natura talvolta, mediante sostanze anche non alimentari, ma inservienti ad usi diversi, specie militari[72].
A questa ch'era la contribuzione fissa e certa bisognava aggiungere altre contribuzioni straordinarie di vario genere, o dettate dalla difesa stessa del paese o da' bisogni di Roma, o de' magistrati inviati nelle provincie[73]. Onde p. es. la Sardegna, oltre allo stipendium, dette anche un contributo di frumentum[74].
Vi erano finalmente, le dogane (portoria)[75] dazî d'entrata, ed altre imposte indirette e tasse.
Il complesso di tutte queste norme, che regolavano lo stato delle diverse città e delle contribuzioni, prendeva il nome di lex provinciae; lex data e non rogata, che nondimeno costituiva lo stabile sostrato della vita amministrativa provinciale, la costituzione della provincia.
L'ordinamento delle provincie venne fatto in base a criterî di buona politica, ed era in complesso tale che tanto Roma quanto i paesi soggetti, tenuto conto della loro condizione, potevano non esserne affatto scontenti. Il contributo da Roma imposto alle provincie era stato come una taglia di guerra, e la stessa sua durata indefinita era come l'equivalente delle spese, cui Roma stessa andava incontro per mantenere le conquiste ed il suo impero con lo scopo ultimo di tenere il mondo pacificato, imponendo sotto la sua egemonia la pax Romana.
Tale imposizione avea permesso che sin dal 167 av. C. il territorio d'Italia fosse dichiarato esente d'imposte, che il tesoro s'impinguasse del ricco bottino ed un largo provento si schiudesse alla capitale per la soddisfazione de' suoi bisogni e per l'appagamento delle classi povere.
D'altra parte le popolazioni vinte aveano visto in genere stabilito un ordinamento, che il più delle volte non le gravava più del precedente e non faceva che sostituire un signore ad un altro. Ed avrebbero le provincie fors'anche potuto chiamarsi contente, se la legge data fosse stata pienamente osservata. Ma gli è che la legge non faceva se non determinare i loro rapporti con lo Stato, e non lo Stato solo essi dovevano appagare.
Le provincie e i magistrati.
La legge era quella, ma a quanti abusi ed a quante vessazioni non avrebbe essa schiusa la via! Avevano un bel chiamarli socii ed amici i Romani; ma in fondo essi finivano col vedere ne' provinciali nient'altro che i soggetti, i vinti, rimpetto a cui ogni loro arbitrio poteva esser lecito e ch'erano come le genti feudali taillables et corvéables à merci. Su questi popoli che la civiltà greca avea ingentiliti, che le mollezze asiatiche aveano effeminati, che i danni e le rapine della guerra non avean fatto cessare di essere opulenti, che la corruzione, l'abitudine della servitù e la nuova fiorente potenza romana facevano umili ed inchinevoli; su queste genti si riversavano i Romani co' loro magistrati e co' loro pubblicani, co' loro funzionari ed i loro usurai, forti del sussidio delle armi e di tutti i privilegi, siccome in mezzo ad un gregge inerme, considerato dalla legge solo in quanto era capace di essere ben tosato.
La nuova lussuriosa e scialacquatrice vita romana avea dato fondo a' patrimoni e questi erano i praedia del popolo romano, ove fioriva la messe compensatrice e promettente: i piaceri della capitale non avean fatto che acuire le voglie e tentare le brame; e questo era il campo per appagare le une e saziare le altre. Questa era la terra promessa che dovea colmare le voragini aperte dalla corruzione elettorale e schiudere la via a nuove e crescenti fortune. Alla fonte inesausta dunque, ricca di promesse e di gioie, era un esodo continuo di gente avida di ricchezza e di piacere, che non si dipartiva se non per far luogo ad un'altra folla più avida e sitibonda. Ed eran gente che veniva armata di tutti i poteri, che lo Stato poteva concedere, investiti d'autorità per eseguire quella legge ch'essi volevano violare.
Chi contro di loro?
Con la costituzione della Sicilia (513=241) e poi della Sardegna (516=239) in provincie romane, s'intese il bisogno di mandarvi speciali magistrati che l'amministrassero, e, nel 527 probabilmente portato da due a quattro[76] il numero de' pretori, alla testa di ciascuna provincia fu messo un pretore. Il rapido e continuo crescere delle provincie obbligò ad accrescere ancora il numero de' pretori che giunse così sino a sei.[77], il qual numero rimase fermo sino a Silla, che lo portò ad otto. Ma essendo i pretori adibiti anche per dirigere le quaestiones nuovamente instituite, si giunse a tale che le competenze cittadine e provinciali erano assai maggiori del numero de' pretori scelti annualmente. Si presentò quindi come ovvio l'espediente già noto della prorogazione dell'ufficio, e così i pretori eletti disimpegnarono in un primo anno le funzioni cittadine loro delegate, ed in un secondo anno tennero il governo delle provincie, condividendo anche talvolta quest'ufficio con quelli che aveano coverta la carica di console. Era questa la via necessaria a tenere ad un popolo, che procedendo con uguali norme nella conquista e nell'ordinamento, di volta in volta sopperiva, secondo il momento dettava, all'urgenza del caso. Silla nel suo desiderio di tutto regolare, tenendo conto della più matura esperienza de' tempi e del maggiore sviluppo dell'imperio romano, volle dare all'amministrazione più stabile assetto: e vi provvide portando ad otto il numero de' pretori ed erigendo a norma costante la prorogazione dell'ufficio non solo pe' pretori, che vennero adibiti a dirigere le quaestiones cresciute, ma anche pe' consoli, che fino allora soltanto in via eccezionale aveano ottenuto il governo delle provincie.
Ma il dilatarsi della potenza romana ed il continuo crescere ed ampliarsi delle giurisdizioni non permise nemmeno all'ordinamento di Silla una più lunga durata, e toccò al Senato mediante tutto un sistema di prorogazioni ed espedienti provvedere all'esigenze dell'amministrazione e della giustizia, finchè Cesare non credette di provvedere portando a sedici il numero de' pretori, ed il governo di Augusto e poi quello de' suoi successori non sopravvennero in ultimo a dare un assetto più stabile ed anche meglio rispondente al vantaggio delle provincie ed a' bisogni dell'amministrazione.
Il governatore della provincia e i suoi dipendenti.
Così durante l'età repubblicana a capo della provincia si trova un magistrato che è prima un pretore, poi un pro-pretore od un pro-console, affidando a quest'ultimo, più per uso che per regola, la provincia, ove una guerra, od una guerra di maggior importanza dovesse essere sostenuta. Il governatore della provincia era il depositario dell'imperium delegatogli dallo Stato sovrano ed era la viva immagine di questo presso i provinciali. Tutti i poteri si raccoglievano in lui: le funzioni civili, le militari e le giudiziarie; ed egli era insieme giudice, comandante supremo e governatore. Quel limite che in Roma veniva sia dalla collegialità che dall'incontrarsi della sfera di azione delle varie magistrature[78], mancava qui dove il governatore non pure raccoglieva in sè tutti i poteri, ma era solo. Egli, come potere esecutivo, poteva liberamente muoversi nel campo della legge e metterla in atto, con una libertà ed autonomia, che spesso menava all'arbitrio; ma avea di più la facoltà di fare a sua volta la legge. Il jus edicendi, ad esso concesso, e che da principio era stato contenuto ne' limiti della pura necessità, fu, per ambizione e per favorire abusi, così malamente usato ed esagerato, che la legge Cornelia del 687 credette dovervi mettere un argine[79]. Ed era questa la peggiore delle ironie, che il governatore non solo commettesse delle iniquità, ma desse loro la forma di una norma legale.
L'amministrazione delle provincie non era stata che una trasformazione dell'occupazione militare, foggiata perciò sul modello stesso dello esercito. Avea quindi il governatore al suo seguito, che col tempo divenne sempre più numeroso, quello stesso stato maggiore, che avrebbe avuto uscendo ad una impresa di guerra. Avea così de' legati di un numero vario, determinato dal Senato secondo i bisogni, ma prescelti da lui; che lo coadiuvavano nelle imprese militari; o, se di queste non era a parlare, sparsi per la provincia lo aiutavano nell'amministrazione. Si davano inoltre al governatore due questori per la Sicilia ed uno per ogni altra provincia, che doveano avere il maneggio del denaro; e ciò sopratutto per mantenere questo come un fatto distinto, conforme alla pratica costituzionale romana.
Il questore avea anch'esso attribuzioni militari e giurisdizionali, che crescevano talvolta con la delegazione che gliene veniva fatta dallo stesso governatore. A questi bisognava aggiungere i prefetti, littori, interpreti ed altri ufficiali subordinati; ma non si arrestava qui il seguito del governatore. Scipione, nel partire per la Spagna, ove andò ad assumere il comando, sopratutto per le condizioni anormali in cui si trovava quello esercito, volle circondarsi come di una guardia del corpo, che prendendo nome di comites, cohors amicorum, stesse a guardia della sua persona e lo coadiuvasse insieme in alcuna delle sue operazioni militari ed amministrative[80]. Ora l'esempio di Scipione non solo trovò imitatori, ma si convertì in una regolare instituzione. L'assunzione del governo di una provincia divenne in campo più ristretto a Roma qualcosa di simile a quello che è in America l'ascensione al potere di un partito. Tutti quelli che erano stati gli agenti elettorali del governatore, che ne aveano formato il circolo urbano, ne aveano seguito le parti, ora pigliavano la via della provincia con lui per pigliar parte al lauto banchetto, o raccogliere, alla peggio, le bricciole.
In un paese, ove le cariche erano gratuite e la vita pubblica era divenuta il dominio, anche più che de' partiti, delle fazioni, questo era un comodissimo espediente nell'interesse dei beneficanti e dei beneficati, di cui gli uni e gli altri avevano il vantaggio ed i provinciali facevano le spese. Questi così non avevano solo a soddisfare il governatore, ma con lui tutta una turba di gente di varia condizione e tutta egualmente affamata, cui la provincia doveva fare o rifare un patrimonio e per cui doveva rappresentare quasi un'oasi, nella quale non solo si aveano a godere tutti i possibili diletti, ma si doveano eziandio fare le provvisioni ed i rifornimenti per proseguire a miglior agio il lungo viaggio della vita pubblica e dell'esistenza. È vero, videro anche le provincie governatori che non le considerarono almeno come una preda privata loro e de' loro satelliti; uomini che come i Gracchi e Catone spesero del loro, e, dando esempio di straordinaria parsimonia di abitudini e di vita, lasciarono nome onesto e buona memoria tra i provinciali. Ma i buoni esempi andarono in disuso, e li resero ancora più rari le condizioni stesse della vita privata e pubblica romana e delle provincie. La corruzione crescente, nelle abitudini e nel sistema elettorale, il danaro fatto signore delle une e dell'altro, elevarono a conseguenza sempre più necessaria le dilapidazioni provinciali, solo mezzo a tutta una classe di arricchire. Le nuove provincie, per il crescente numero e per la positura lontana, messe sempre più fuori di ogni controllo, le rendevano sempre più facili. I governatori, allogati in quelle che erano state già residenze reali, corteggiati ed inchinati con tutte le arti che l'esperienza dell'adulazione sapeva suggerire, aveano l'illusione di credersi sovrani e come tali si conducevano. «I casi d'insubordinazione di arbitraria condotta dei consoli, pro-consoli e pretori, che stavano in lontane provincie, si moltiplicarono in grado sorprendente, senza che il Senato avesse mostrato il volere o la forza di chiamare a render ragione quelli che avevan provato ad invadere i suoi diritti sovrani[81]. Il potere di trattare con popoli e governi, conferito ne' limiti necessari al governo della provincia, veniva, spesso non per altro scopo che quello dell'ambizione ed ancor più dell'avidità, convertito in un vero esercizio del diritto sovrano di pace e di guerra e gli ultimi due secoli della repubblica ne offrono frequenti esempi[82]. E per governatori che non si peritavano di trascinare arbitrariamente la repubblica in una guerra, qualunque procedimento ed aggravio contro i propri amministrati dovea sembrar cosa di poco.
I pubblicani
Ma la categoria de' vampiri delle provincie non si restringeva semplicemente ai governatori ed agli altri magistrati. Vi era qualcosa di peggiore ancora che, come una piovra gigantesca, le avvolgeva tutte e ne suggeva implacabilmente la vita, ed era tutta una numerosissima classe di speculatori, appaltatori, banchieri, usurai, che sparsi per tutto il dominio romano spellavano fino al sangue quel gregge de' vinti, che lo Stato si era contentato di tondere soltanto.
In prima linea erano i publicani. Anche prima che l'economia romana avesse un così rapido e vertiginoso sviluppo, l'uso prevalente nell'amministrazione Romana di dare in appalto opere pubbliche, imposte, fondi pubblici, avea sviluppato questa classe, cui era venuto il nome appunto dell'assumere che faceva pubbliche imprese[83]. Essa non avea acquistato nulla del potere, che le venne dipoi dal prevalere della ricchezza mobile sulla fondiaria e dalla maggiore importanza delle sue speculazioni; ma in cambio avea già data tale prova di sè[84], da essere guardata come gente trista e pericolosa al punto che, all'inizio dell'amministrazione provinciale, quando lo Stato mostrava aver di questa altra cura, si rinunziò a sfruttare le miniere della Macedonia e locare i fondi rustici, per non introdurvi la peste dei pubblicani. Senza pubblicani -- dice Livio[85] -- non potevano essere usufruite, e, dove entrava il pubblicano, ivi o il diritto pubblico svaniva, o i soci del popolo romano finivano di esser liberi.
I pubblicani restarono quali erano; anzi furono peggiori: solo gli scrupoli de' Romani passarono. Il concetto che i Romani aveano per un momento avuto della funzione delle provincie mutò subito con gli avvenimenti e i tributi superiori all'aspettativa, ed altro pensiero non vi fu se non quello di sfruttarle nel miglior modo, che era poi anche il peggiore. La plebe le volle per isfamarsi, la nobiltà per impinguare i suoi magistrati, ed i cavalieri per creare o sviluppare fino all'inverosimile la potenza economica e politica dell'ordine sorgente a nuove fortune; e le provincie divennero così un elemento integrante ed importantissimo della politica interna Romana. La plebe le abbandonò ai cavalieri, pur di aver parte alla preda ed averli alleati nello strapparle alla nobiltà, che volea goderle da sole, e nello abbattere il nemico secolare. Così sul fôro, in veste di cittadini e come partito, i cavalieri combatterono per ampliare il dominio romano e fiaccare e distruggere i concorrenti del loro commercio: poi in veste di publicani e negotiatores, si gettarono sul mondo caduto vinto ai piedi di Roma, per trar loro pro, fino all'ultimo, della vittoria.
Innanzi agli eserciti romani, insieme ad essi, al seguito loro si erano diffusi pel mondo tutti questi speculatori[86], invasi dal desiderio di far fortuna ed intraprendenti abbastanza per dar compimento al desiderio. Erano gente appartenente all'ordine de' cavalieri, di cui Cicerone diceva che: omnes vias pecuniae norunt[87], che varcavano monti e mari (mare -- dice Lucilio -- metitur magnum et se fluctibus tradit) assorti sempre nel loro disegno. Cicerone, o che li considerasse come classe in genere, o piuttosto perchè spinto da ragione politica aveva interesse di renderseli benevoli[88], ha spesse volte nelle orazioni o negli scritti destinati alla pubblicità, lusinghiere parole per loro, ma egli stesso ne parla ben più rimessamente nelle lettere[89], e l'opinione generale ne era ben più triste.
Dovunque il pagamento non avea luogo direttamente, costoro prendevano in appalto l'esazione, come delle decime in Sicilia ed in Asia; ed assumevano del pari la locazione de' fondi rustici. La loro impresa, in teoria, importava un rischio; ma in pratica ne era allontanata fin la possibilità per le soperchierie, le violenze, gli abusi che commettevano nella percezione. Chi avrebbe dovuto reprimere questi loro abusi era appunto il governatore; ma la vendetta de' pubblicani, sorretti dall'ordine de' cavalieri, di cui erano tanta parte e che per tanto tempo ebbero in mano i giudizi, era implacabile e sicura[90]; ed i governatori, or per paura finivano per chiudere gli occhi sulle loro magagne, ora per avidità cominciavano dal divenirne i complici. Il contegno rimpetto a' pubblicani era delle cose, che rendevano più scabroso ed imbarazzante il compito del governatore di provincia[91]. «Avversarli -- dicea Cicerone al fratello Quinto[92] -- è come render contrari a noi ed al Senato un ordine di noi assai benemerito e per mezzo nostro congiunto al Governo; lasciar loro briglia sciolta, è come lasciar che vadano in completa rovina coloro, di cui dobbiamo avere a cuore non solo la salvezza, ma anche il vantaggio. «Questa -- soggiunge Cicerone -- a dirla schietta, è la sola difficoltà del tuo uffizio:» e conchiudeva: che sapeva di virtù quasi divina il riescire accetto a' pubblicani, sopratutto quando l'appalto fosse fatto a cattive condizioni, ed insieme non lasciar rovinare i provinciali, socios come egli li chiamava.
I negotiatores.
A' publicani, quasi che questi non bastassero, si aggiungevano i negotiatores, appartenenti anch'essi d'ordinario alla classe de' cavalieri, banchieri per la massima parte, ma non banchieri soltanto, che esercitavano[93] l'industria del prestar danaro, preferibilmente in provincia, dove meglio potevano esercitare l'usura, repressa in qualche modo in Roma. Costoro facevano considerevoli imprestiti a re[94], a città, si rendevano cessionari, specialmente contro di queste, di rate d'imposte non soddisfatte, e con tutti gli espedienti ed i tormenti, che uno Shylock romano potesse escogitare e mettere in pratica, si adoperavano non solo per essere pagati, ma per avere il cento per uno. Spesso erano coadiuvati da' governatori, che mettevano a loro disposizione anche la forza[95], ed è così che Scaptio, un prestanome di Bruto, per essere pagato dalla città di Salamina, cui aveva fatto un imprestito, tenne assediato con una schiera di cavalieri, ottenuta da Appio governatore, nella stessa curia il Senato di Salamina, sì che cinque senatori morirono di fame[96].
La praefectura e la legatio libera.
Per meglio opprimere i provinciali i negotiatores, come Scaptio aveva appunto fatto, si facevano affidare una praefectura[97], che, con la veste pubblica dava loro maggior potere. Cittadini d'ordine più elevato ottenevano la legatio libera, che dava loro modo di viaggiare stando a carico de' provinciali, di essere ospitati e di gerire con maggior comodità i loro affari personali[98].
Così il danaro spremuto dalle provincie per opera di magistrati e pubblicani vi veniva riportato, perchè ritornasse a Roma centuplicato, dagli usurai. E sotto gli artigli di magistrati e di privati, di senatori e di cavalieri, le provincie languivano dolorosamente soffrendo, levando or alti or sordi, sempre inutili lamenti, nella lunga penosa attesa di qualcuno o di qualche cosa, che non togliesse, ma allievasse loro la grave soma.
III. PATRONA SOCIORUM
Roma e gli stranieri.
Il diritto romano, al pari del diritto di tutti gli altri popoli, cominciò ad imperare come un diritto personale, non territoriale, e tale si mantenne fin quando la qualità di cittadino romano non fu estesa a tutti gli abitanti dell'impero. Tutto il sussidio quindi, che dalle leggi poteva venire, era accordato semplicemente a' cittadini, e solo questi potevano farlo valere. Lo straniero, che a quella compagine non apparteneva, era privo di diritti, di ogni modo di far valere le proprie ragioni. Se non che, i bisogni crescenti ed i rapporti che ogni giorno divennero più frequenti tra Romani ed altri popoli, rendevano necessario la stipulazione di trattati, onde fossero possibili i commerci e dessero reciprocamente modo a chi li esercitava di garentire i suoi diritti anche fuori del proprio paese. È così che si diffondono le mutue concessioni del commercium ed anche del connubium e, come corrispondente al primo di questo, l'altra concessione, che ad esso si accompagna, della recuperatio o reciperatio. «Reciperatio -- dice Festo[99] -- est, ut ait Gallus Aelius, cum inter populum Romanum et reges nationesque et civitates peregrinas lex convenit, quomodo per reciperatores reddantur res reciperenturque, resque privatas inter se persequantur.» L'instituto, come si vede dalla stessa parola, è de' più semplici, e conserva nell'espressione tutta la forma rudimentale che dovette avere ne' primi tempi.
Secondo i concetti originariamente dominanti nei rapporti con gli stranieri, tutto ciò che a loro si toglieva, anche con la violenza, era legittimamente e bene acquistato.
Ora la reciperatio, verso popoli con cui si contraevano rapporti di amicizia, era una via aperta a riavere, recuperare, quello che fosse stato malamente tolto ed era un complemento necessario del commercium, il solo mezzo di renderlo praticamente possibile. Il primo esempio di tale concessione si trova nel trattato di Roma con la lega latina del 261 a. u. c.[100] e successivamente fu come un elemento integrante de' trattati con i popoli italici che entravano in rapporti di amicizia col popolo romano, e divenne come il germe del jus gentium e delle disposizioni che da quello emanarono[101]. Il commercium e la recuperatio ricorrono pure ne' trattati co' popoli non italici, ma semplicemente sino alla fine del quinto secolo: dal sesto secolo in poi ne' trattati co' popoli non italici quelle stipulazioni scompaiono ed il trattato con Massalia è il solo, ove perdurarono per tutto il periodo repubblicano[102].
«Gli stessi rapporti di vita -- come dice il Voigt[103] -- entro i diversi Stati e le condizioni sociali e politiche, onde erano sorti il bisogno di una protezione giuridica contrattuale e con essa il commercium e la recuperatio, si erano essenzialmente cambiati: era inoltre subentrato un nuovo ordine di cose, pel quale clausole di reciproca protezione giuridica si erano chiarite inutili ed in parte anche completamente inapplicabili ed erano state quindi eliminate da' trattati.»
Sopratutto l'aspetto sotto il quale i Romani si erano mostrati agli altri popoli, aspetto di vincitori e conquistatori, e la posizione che aveano assunto rispetto ad essi, facea sì che, anche senza reciproca concessione di diritti, erano ben garentiti ne' loro commerci ed in tutta l'esplicazione della vita civile. Da questa nuova piega de' rapporti internazionali nacque uno stato di cose, che dette il più vigoroso impulso allo sviluppo del jus gentium ed esercitò una grande azione sul diritto e le istituzioni romane. Ma intanto si attraversava un periodo di transizione, in cui molti diritti erano sprovveduti di tutela, molti bisogni privi di soddisfazione, e la vita pubblica e privata sentiva tutte le conseguenze di queste condizioni anormali, che, se finirono per essere la causa prima delle nuove instituzioni, facevano passare i contemporanei attraverso un penosissimo stadio di vita.
Tutti questi provinciali, che nominalmente erano chiamati socii ed amici del popolo romano, in fatto si trovavano nella più sfavorevole condizione; fuori della cittadinanza romana, non messi da alcun trattato a paro de' cittadini romani per far valere i loro diritti, erano in realtà privi di qualunque tutela, e per quanto taglieggiati, oppressi, spogliati da' magistrati romani non aveano rimedio di sorta, perchè mancava loro la capacità di poter proporre un'accusa, mancando di veste giuridica per poter legalmente dinanzi ad un magistrato ripetere il mal tolto. Non restava loro che una sola via di uscita.
Il Senato era quello che ormai regolava la sorte delle provincie, menava innanzi le trattative con i popoli stranieri, ricevendo ambascerie; dunque altro mezzo non v'era che denunziare al Senato i soprusi patiti, invocando riparo e giustizia; ed è questa la prima via, per cui i provinciali si misero, e che poi portò a più regolari istituzioni e più speciali provvedimenti. Il primo esempio noto è dell'anno 171 av. G. C., in cui delegati delle provincie di Spagna si presentarono a Roma per muovere querele degli abusi patiti per opera di tre governatori romani[104]. Il Senato, come sembra, in questi casi faceva un esame preliminare delle accuse, che venivano mosse, e quando le trovava fondate, dava incarico, come fece appunto per i deputati spagnuoli, ad un pretore di menare avanti il giudizio mediante l'opera di recuperatores tratti dal Senato. Era un provvedimento straordinario quello seguito dal Senato, che non rientrava precisamente in alcune delle sue sfere di attribuzione[105], ed era, in parte un'esplicazione del potere ad esso inerente sull'amministrazione delle provincie, in parte uno di quei mezzi indiretti, con i quali i Romani, ampliando un ordine di competenza, applicando per analogia rapporti analoghi a casi consimili provvedevano, in mancanza di norme speciali, ad emergenze non prevedute e non regolate anticipatamente. Il mezzo adottato dal Senato giungeva in fondo a mettere i provinciali nella condizione stessa in cui si sarebbero senz'altro trovati, se invece di essere venuti, come erano, in un rapporto di soggezione verso i Romani, si fossero trovati in grado di potere dimandare, in virtù di un trattato, il giudizio de' recuperatores. Abilitati così a stare in giudizio, sorretti da patroni concessi dal Senato, si riparava all'incapacità giuridica de' provinciali; ed essi per l'esperimento delle loro ragioni potevano valersi di tutti i sussidi concessi dalla legge. Le forme del processo recuperatorio non ci sono ben note; ed in molta parte doveano, quando esso avea origine da trattati, dipendere da clausole in questi stessi stipulati[106]. Di solito i recuperatores venivano in numero pari proposti dalle due parti contendenti, ed il tribunale così composto veniva poi completato dal pretore coll'aggiungervi un altro di sua scelta[107].
L'indole del processo recuperatorio era quello di essere sopra tutto sommario[108], quale si conveniva agli interessi delle parti litiganti.
Nel trattato tra Roma e la lega latina il termine assegnato allo espletamento de' giudizi era di dieci giorni[109] nei quali vi è chi vorrebbe comprendere anche il periodo esecutivo[110]. Col processo recuperatorio ad altro non si approdava che alla restituzione del mal tolto a favore degl'interessati, e tutta la causa si fondava sopra un'azione privata, nè perdeva nel corso del giudizio questo suo carattere per acquistare quello di un'azione penale. Poteva ben sorgere dall'operato de' governatori un'azione penale; ma allora si trattava di cosa del tutto diversa; c'era un mutamento completo di giurisdizione, di accusatori, di procedura, di tutto. I provinciali, gli offesi scomparivano per far posto a' tribuni, i quali assunta in proprio nome l'accusa, portavano l'accusato innanzi al suo giudice naturale, al popolo raccolto in comizio, ed, indipendentemente da ogni interesse privato offeso, ne ottenevano la condanna. E fu questo il caso di C. Lucrezio, che accusato dai tribuni M. Juvenzio Talva e Cn. Aufidio, venne unanimemente condannato da tutte le trentacinque tribù ad una grave multa[111].
Era uno stesso rapporto, che, presentandosi sotto diversi aspetti, veniva diversamente trattato, con criteri pubblici o privati, e gli uni e gli altri incerti, instabili e malsicuri, poichè si era in presenza di fatti e persone di condizione giuridica non ben definita, ed i provvedimenti che si adottavano, anche più che carattere giuridico, aveano un carattere politico, presi com'erano per soddisfare nuovi bisogni e non lasciare negletti alti interessi morali e materiali dello Stato.
L'origine delle leges de repetundis. La lex Calpurnia
Intanto il dilatarsi dell'impero, la corruzione crescente, ed il moltiplicarsi delle prevaricazioni, faceva sì che più frequenti e rinnovati giungessero i lagni delle popolazioni, il male apparisse più grave e più imperioso s'imponesse il bisogno di provvedere a così gravi fatti e ricorrenti con tanta frequenza, mercè una norma stabile e generale. Questa alfine venne, prima di tutta una serie che le fece seguito poi, e fu la lex Calpurnia dell'anno 149 av. G. C.[112].
Della legge Calpurnia noi non abbiamo che una conoscenza indiretta, superficiale, quale possiamo desumere da poche testimonianze d'autori e dalla traccia che ne rimase nelle leggi posteriori.
La grande innovazione della legge Calpurnia sembra sia stata l'aver creato una giurisdizione speciale, innanzi alla quale potevano esser tratti in giudizio i governatori, senza il mezzo indiretto cui prima si dovea ricorrere, rivolgendosi al Senato. La nuova giurisdizione consistette in un collegio presieduto dal pretore e composto di membri scelti nel Senato[113] e fu chiamata quaestio perpetua; un'istituzione che poi rappresentò tanta parte nello svolgimento del dritto e della procedura penale romana. Il procedimento penale di un magistrato inquirente circondato da un consiglio ed il procedimento recuperatorio del diritto privato si fusero insieme; il magistrato assunse la direzione, il consiglio, il voto deliberativo ed entrambi insieme espletavano il processo. È questa la procedura mista, che preferibilmente va compresa sotto il concetto di quaestio. La recisa distinzione tra il procedimento in iure ed in iudicio veniva qui per la prima volta a cessare ed era una nuova forma di giurisdizione e di processo che con essa s'inaugurava[114].
Con tutto ciò l'azione data a' provinciali non venne a mutare, e solo, a grado a grado, a partire dalla Lex Acilia, assunse, per la condanna nel doppio ed un più efficace intervento dello Stato, un carattere pubblico. Il semplice rifacimento del danno patito, l'impiego della legis actio sacramento, la natura delle funzioni del magistrato chiamato a presiedere la quaestio, la presenza delle parti in giudizio, tutto conservò all'azione ed al processo, sotto la lex Calpurnia il suo carattere privato[115].
Il maggiore de' vantaggi che da essa venne a' provinciali fu questo, che ottennero in maniera ordinaria e fissa quell'adito all'esperimento de' proprî diritti che prima aveano avuto in linea puramente straordinaria e graziosa. E la lex Calpurnia attese probabilmente più a regolare il procedimento che a stabilire il vero concetto che dovea informare l'azione pecuniarum repetundarum, dette luogo piuttosto ad una valutazione di fatto in base alle leggi che regolavano i poteri del governatore, il valore delle esazioni e gli obblighi de' provinciali.
La lex Junia.
La lex Calpurnia, come primo passo nella via delle repressioni, era stata notevolissima, ma tuttavia essa era per vari aspetti disadatta a garantire completamente gl'interessi de' provinciali, ed altre leggi dovettero seguire ad essa, per correggerla e renderla più adatta allo scopo. Quella che prima le tenne dietro fu la lex Junia, di cui noi nulla sapremmo, se non ne trovassimo fatta menzione nella lex Acilia[116]. Autore ne fu M. Junio figlio di Decimo, tribuno della plebe, che vien creduto lo stesso M. Junio Silano console nel 645 a. u. c.[117]. La data della legge è parimenti incerta ed unico criterio per determinarla in qualche modo è il porla tra la data della Lex Calpurnia (605-149)[118] e quella della lex Acilia (632-122). Su quello che fosse il suo contenuto, per quanto si siano proposte molte ipotesi[119], non ve ne è alcuna, a cui si possa aderire per la mancanza assoluta di ogni dato intorno ad essa. Sappiamo soltanto dalla lex Acilia che in base ad essa si agiva anche con la legis actio sacramento ed il carattere che la procedura aveva con la lex Calpurnia non era probabilmente mutato con la lex Junia.
Sotto l'impero della lex Calpurnia ebbero luogo varî processi[120], i quali, se se ne tolga quello del 148 in cui fu condannato L. Cornelio Lentulo, finirono tutti con assoluzioni[121].
La lex Acilia.
Ma è con la rivoluzione portata da C. Gracco nelle instituzioni e nella politica romana che la lex repetundarum va soggetta a notevoli mutamenti. Nel 122 (632), epoca del suo tribunato, C. Gracco, con una lex iudiciaria, che fu per l'ordine senatorio un colpo mortale, tolse ad esso col privilegio la facoltà di giudicare ne' giudizi penali, trasferendola a' cavalieri[122]. Ed è contemporaneamente, nell'anno 631 o 632 a. u. che riproducendosi la lex repetundarum, si faceva di essa addirittura un'arma contro l'ordine senatorio; perchè sanzionata in essa l'incapacità a giudicare di tutto l'ordine senatorio insieme a quello de' magistrati minori e de' figli stessi de' senatori, si rese più rigorosa la legge e se ne allargò l'azione, assai più che innanzi non fosse stato fatto. Questa legge è giunta sino a noi e fu per molto tempo ritenuta come la lex Servilia; ma oggi essa è riconosciuta come la lex Acilia[123], e non si può più fondatamente ancora sostenere la prima opinione. Uno de' caratteri distintivi della lex Servilia dall'Acilia è che quella introdusse la comperendinatio, dove l'altra stabiliva l'ampliatio ne' giudizi, e la legge a noi giunta, rettamente supplita, non contiene la comperendinatio, bensì l'ampliatio. Inoltre questa legge, appunto come l'Acilia faceva, concedeva in premio di aver fatto condannare un magistrato prevaricatore la cittadinanza anche al peregrino, che avesse sporta l'accusa, dritto che per la legge Servilia fu limitata a' soli Latini. Questa legge ebbe ad autore un Acilio Glabrione, di cui altro non si sa se non che fu genero di P. Scevola console dall'anno 621 e padre di quel Manio Acilio Glabrione che in qualità di pretore presiedette alla quaestio nel giudizio di Verre[124]. L'indole della legge, la vis et acrimonia, che Cicerone attribuisce al suo autore, fanno ritenere che Acilio la proponesse, mentre era tribuno della plebe; e, poichè essa andò in vigore tra la lex Sempronia iudiciaria e la lex Rubria, non può essere attribuita che all'anno 631 o 632[125]. L'autore di essa quindi, se la propose e la fece approvare mentre era tribuno, fu collega di C. Gracco, e la legge in parola non potette non essere promulgata sotto l'azione di C. Gracco, al cui movimento generale di riforma ed alla cui politica si ricollega.
Questa legge avea importantissime prescrizioni sia in ordine al contenuto stesso dell'azione pecuniarum repetundarum, che alla procedura da seguirsi nel relativo giudizio, ciò che a torto ha suggerito al Zumpt[126] l'idea di classificarla tra le leges iudiciariae, piuttosto che tra quelle repetundarum. Questa legge sopratutto segna un passo notevole nella via di mutare il giudizio pecuniarum repetundarum di giudizio privato in giudizio pubblico, rendendo maggiore la partecipazione ad esso dei pubblici poteri, variando le conseguenze della condanna. E tutto ciò senza sopprimere l'altra forma di giudizio; così che i provinciali potevano seguire la via ch'era loro aperta dalla nuova legge, od anche sperimentare una semplice azione civile, come per l'innanzi, ciò che in molti casi dovea riuscire per loro più spedito e più comodo[127]. La nuova legge fissava i dati perchè un giudizio pecuniarum repetundarum potesse aver luogo e stabiliva che non vi potesse essere sottoposto se non chi si fosse reso colpevole mentre teneva la carica di dittatore, di console, di pretore, magister equitum, censore, edile della plebe, questore, triumviro capitale, triumviro a(gris) d(andis) ad(signandis), tribuno militare delle prime quattro legioni, od era figliuolo d'uno di questi magistrati o di un senatore in generale[128]. La legge, come si vede, era diretta contro tutte le magistrature maggiori, che si ricollegavano all'ordine senatorio, e comprendeva alcuni dei minores magistratus, cui anche il patriziato avea accesso. Vi era pure fissata la somma, a partire dalla quale vi poteva esser luogo all'applicazione della legge e la cui menzione non è conservata nel bronzo, ma che, come si ha da altri dati, era infra IIII M sestertium[129].
Inoltre la legge dette un carattere più propriamente penale all'azione, portando per tutte le prevaricazioni posteriori alla legge la condanna al doppio, mentre per quelle commesse anteriormente ad essa la condanna non superava il valore indebitamente procurato[130]. Poi, per rendere più facile a' provinciali, l'esperimento non solo, ma anche il conseguimento de' propri diritti, fece del giudizio estimatorio del danno patito dal querelante un sèguito e come un'esplicazione[131] del giudizio principale, col quale si era assodata la reità dell'incolpato, ed affidò la stessa esecuzione del pronunziato giudiziario al potere pubblico, rendendo così più facile e più sicuro quel risarcimento, a raggiungere il quale i mezzi privati del querelante a grande stento e non tutte le volte avrebbero potuto giungere. Per effetto di tali disposizioni il quaesitor, il capo della quaestio, dietro il parere del collegio giudicante, imponeva al colpevole l'obbligo di una cauzione[132], che, secondo il rito giudiziario romano[133], benchè qui la legge espressamente non lo dica, era data con l'offerta di fideiussori. Se a ciò egli non avesse adempiuto, i suoi beni erano pegnorati, forse anche venduti, secondo è stato supplito; ma ciò è fortemente contrastato[134]. Assicurato così il risarcimento e fatta l'estimazione del debito, il questore, che avea in consegna la data cauzione, ne' tre giorni successivi dovea pagare, cui spettassero, le somme dovute[135]. Era preveduto anche il caso che il danaro tratto da' beni del condannato non bastasse a risarcire il danno per intero; ed allora, secondo le disposizioni sancite nella legge, si facea luogo ad una ripartizione per contributo[136].
Queste erano le norme, che costituivano, come è dire, il contenuto della legge, la essenza del reato di prevaricazione. Ma la legge, insieme ad esse, avea stabilite molte regole relative alla procedura del giudizio ed alla costituzione del collegio giudicante che, tendendo ad assicurare la retta applicazione della legge, non erano di minore interesse. Noi sappiamo che, sino a questa legge, la direzione della quaestio repetundarum era affidata al pretore peregrino: a chi fosse affidata secondo questa legge, è cosa che è tra le lacune del testo. Nondimeno si sa per un dato epigrafico[137] che anche prima di Silla, fuvvi un apposito pretore destinato alla quaestio repetundarum, e vi è tutta la ragione di credere, comparando due luoghi della stessa legge[138], che proprio nell'anno in cui questa fu promulgata e per effetto di una disposizione in essa contenuta, venne creato il praetor repetundis[139].
Il collegio giudicante poi era composto di giudici investiti della giurisdizione secondo la lex Sempronia iudiciaria, e quindi di quelli semplicemente che aveano il censo equestre, come rettamente vien supplito il testo lacunoso in questo luogo, escludendone assolutamente quelli, che secondo le disposizioni precedenti della stessa legge erano soggetti alla sua sanzione, ed inoltre chi aveva militato come mercenario, chi aveva meno di trent'anni e più di 60, chi non avea il domicilio in Roma od in un perimetro di mille passi da essa, chi, per essere stato condannato in un giudizio pubblico, avesse perduta la capacità di divenir senatore e finalmente anche il padre ed il fratello de' magistrati mentovati nella legge siccome punibili a norma di essi, ed in genere il padre ed il figliuolo di qualunque senatore[140]. Fatto così con questi criteri l'albo de' prescelti con il nome del padre, quello della tribù ed il cognome, veniva formato e tenuta a disposizione di chiunque volesse averne notizia. Il numero de' giudici era di quattrocentocinquanta, che il pretore eleggeva sempre secondo le norme della legge, ma essendo libero affatto della scelta e da niente altro vincolato se non dal giuramento, cui era tenuto a prestare, di aver fatta legalmente e pel meglio l'elezione[141]. Questo era il corpo, onde dovea uscire il giury chiamato a giudicare di ciascuna causa repetundarum. Chi agiva in giudizio faceva la delatio nominis del colpevole al pretore, accompagnandola col iusiurandum calumniae[142] ed il pretore gli dava, ove egli li avesse richiesti, de' patroni che non fossero stati congiunti dell'accusato.
Dopo ciò l'accusato dovea fare l'editio di quelli che essendo compresi nell'albo dei quattrocentocinquanta gli fossero congiunti o fossero suoi sodali o collegiali, ed anche tale editio era accompagnato da giuramento. Nel ventesimo giorno della delatio nominis l'accusatore faceva una scelta giurata dall'albo, quale era dopo l'editio dell'accusato, di cento giudici, avendo cura di non comprendervi persone che fossero suoi congiunti, o sodali o collegiali, nè due persone che appartenessero ad una stessa famiglia od altri con cui egli avesse conteso con la legis actio sacramento secondo le leggi Junia e Calpurnia, o che si trovasse sottoposto a processo[143]. Da questi cento l'accusato, e, in caso che egli avesse trascurato di farlo, l'accusatore stesso, sceglieva cinquanta persone che giudicavano della causa[144]. La inquisizione era a carico dell'accusatore ed il pretore gli assegnava un termine per compierla[145]. I testimoni, prodotti in numero non superiore a quarantotto, venivano intesi a volta a volta, secondo i diversi capi di accusa, escludendone, oltre a' parenti dell'imputato, il difensore, il liberto e quelli che o direttamente o per parte dei loro maggiori avevano avuto con l'imputato o con i suoi maggiori quel rapporto che veniva detto: in fide esse[146].
Provate le accuse sia con le testimonianze che con documenti, i giudici che già prima aveano prestato giuramento, secondo i supplementi alla legge, tornavano a giurare e poi si riunivano in consiglio per decidere. Se più di una terza parte credeva che la causa non fosse in istato di venire decisa, si faceva luogo all'ampliatio, ed il pretore fissava il nuovo giorno della discussione; che se più di due volte i giudici avessero voluto rimettersi all'ampliatio, la legge comminava loro una multa. Quando due terzi almeno credevano di potere emettere il loro giudizio, il pretore allontanava quelli che non si credevano in grado di potersi pronunziare e, fatta la votazione mercè tavolette cerate portanti A(bsolvo) o C(ondemno) e lo spoglio de' voti con tutte le garenzie volute dalla legge, l'imputato veniva anche con la semplice parità di voti assoluto[147], nè era per lo stesso fatto soggetto ad altra accusa, a meno che non si trattasse di fatti compiuti dopo, o di prevaricazioni commesse in giudizio, ovvero dell'estimazione della lite fatta in esplicazione della condanna o di altra sanzione della stessa legge[148].
La legge oltre a curare la punizione del reo, voleva assicurare un premio all'accusatore di chi fosse stato riconosciuto reo ed assicurava quindi a lui, a' figli già nati, ed a' nipoti di figli già nati, la cittadinanza romana, o, nel caso che non credesse di accettare questa, il jus provocationis e l'immunità[149]. Quale premio fosse accordato al cittadino romano, ne impedisce di saperlo il testo che qui s'interrompe.
Le leges Serviliae.
Queste erano le garanzie che assicurava la lex Acilia; ma essa, venuta su con il potere di C. Gracco, non potè non risentire il contraccolpo della sua caduta. Che dal 643=111 fosse stata abrogata, si deduce da un argomento esterno, dall'esservi stata cioè sul rovescio incisa la lex agraria di quell'anno[150]; cosa che peraltro non ha un valore assoluto, perchè il bronzo poteva ancora essere adoperato in modo che si leggesse dall'uno e dall'altro lato[151]. Ma certamente la legge giudiziaria di Servilio Cepione, appartenente come pare al 106 av. C.[152], per tutto quanto concerneva la costituzione del collegio giudicante la rese inapplicabile. La legge rogata dal Console Servilio Cepione[153] ridette, secondo vogliono alcuni, all'ordine senatorio l'esclusivo privilegio de' giudizî, e secondo altri tolse semplicemente il divieto della legge Sempronia, così che quello vi partecipò insieme all'ordine equestre[154].
Ma ciò per l'ordine senatorio non fu che un trionfo di breve durata, perchè le nuove fortune della parte democratica la posero in grado di restaurare l'abolito ordine de' giudizî. E questo pure fu il compito della lex Servilia di C. Servilio Glaucia non si sa quando precisamente rogata, ma assai probabilmente mentre egli era tribuno della plebe. Or, poichè di lui si sa che morì nel 654=100 rivestendo la carica di pretore, la sua legge dovette essere rogata prima di quest'epoca, e quindi va ristretta tra il 654 e il 648 epoca della legge di Servilio Cepione. E che sia stata rogata dopo la legge di costui, si desume con molta probabilità da ciò che Cicerone dice di lui, che si era guadagnato l'ordine equestre col beneficio della sua legge[155], e ciò non potea riferirsi se non alle prerogative giudiziarie limitate o tolte all'ordine equestre da Cepione, e da Glaucia restituite nel pieno loro tenore. Onde, considerando la legge proposta da Glaucia nel suo tribunato, non è ardita l'ipotesi di quelli che la collocano nel 104 av. C.[156], quantunque non si possa dire l'anno del suo tribunato. Tutto il contenuto di questa legge Servilia ci è ignoto. Si sa solo di essa che, in genere, era severissima (acerbissima); che conteneva disposizioni per le quali, dopo la condanna del reo, il mal tolto si poteva perseguire non solo presso di lui, ma anche presso coloro ad quos pervenerit[157]; sostituiva all'ampliatio la comperendinatio[158] e limitava a' soli latini la concessione della cittadinanza[159], dalla legge Acilia data ad ogni peregrino, che avesse ottenuto la condanna di un magistrato prevaricatore.
Altro non si sa della legge Servilia; ma, come in parte si vede da questi dati che ci rimangono e dal silenzio serbato sul resto, essa, nel rifiorire delle tendenze democratiche e delle ire civili, che tra poco dovean divampare più fiere che mai, dovè in fondo innestarsi sull'antico tronco delle leges repetundarum, acuendone le sanzioni, portandole a più fiere e più lontane conseguenze e mirando a togliere tutti quegli impedimenti, che altre volte aveano eluso gli effetti della legge. Di qui l'acerbità, ed il perseguimento del mal tolto anche nelle mani di altri che non fosse il concussionario, di qui la comperendinatio. -- Già la lex Acilia con l'irrogare la multa a quei giudici, i quali avessero più di due volte rinnovato il giudizio, avea messo un certo riparo agli eccessi dell'ampliatio, la quale, potendosi ripetere non una ma moltissime volte (e si sa di giudizî ove fu ripetuta ben sette volte)[160], era cagione di perturbazioni gravissime ne' giudizi; perchè, scemandosi a lungo andare l'interesse del processo e potendosi cogliere anche sempre fra tanti mutamenti politici un'occasione favorevole all'imputato, era divenuta la via indiretta ed il preludio dell'assoluzione. La comperendinatio non era, come dice Festo[161], che il iudicium in tertium diem constitutum, ed, in altri termini, era una seconda azione aggiunta alla prima e separata da essa mediante l'intervallo di un giorno libero; ed in cui il giudizio dovea assolutamente aver fine[162]. La differenza tra l'ampliatio e la comperendinatio stava appunto in ciò, che, mentre la prima era una vera riproduzione del procedimento, l'altro non ne era che il proseguimento[163]; e, mentre la prima era un mezzo dilatorio, lasciato in confini indeterminati, l'altro avea luogo in termini ben definiti e toglieva via assolutamente ogni mezzo dilatorio.
La lex Cornelia de repetundis.
Per quale durata di tempo ebbe vigore la lex Servilia, non si sa. Il rimaneggiamento della legislazione romana, che fece Silla, e specialmente l'attribuzione de' tribunali all'ordine senatorio, portò di necessità l'abrogazione della lex Servilia, almeno per la larga parte di norme riflettenti il procedimento che, a somiglianza della lex Acilia, dovea avere. Ed è comune opinione che alla lex Servilia tenne dietro una lex Cornelia de repetundis, dovuta appunto a Silla. Il Zumpt (A. W.)[164], più che metterne in forse, ne negò addirittura l'esistenza. Veramente una espressa menzione di scrittore che parli di una lex Cornelia de pecuniis repetundis, non v'è; ma il luogo, ove Cicerone[165] parla del perseguimento della pecunia presso coloro ad quos pervenerit, siccome comune alla lex Julia, Cornelia, Servilia, fa ragionevolmente indurre, benchè solo come cosa probabile e priva dell'assoluta certezza, che il titolo delle due ultime leggi, siccome il loro contenuto, fosse comune alla prima. Ben più ardito sarebbe volerne determinare il contenuto. Che Silla abbia in qualche modo anche in ciò voluto favorire l'ordine senatorio, ch'egli volle rialzare, può darsi; come lo favorì, oltre che col privilegio del diritto di giudicare, consentendo, e non ne' soli iudicia repetundarum forse, a' membri dell'ordine senatorio un diritto di ricusazione maggiore di quello concesso agli altri e che non andava oltre i tre nomi[166]; ma alcune maggiori larghezze concesse dopo di lui, sarebbero dovute più che alla sua legge, alla desuetudine, in cui caddero disposizioni precedenti[167]. Sembra che dopo Silla non vi fosse un espresso divieto di fare acquisto di opere d'arte e d'altre cose[168]. Similmente si deduce pure da Cicerone[169] che non era vietato raccogliere somme per festività, od altre per erigere statue al governatore: soltanto, se nel quinquennio egli non avesse impiegato queste somme, andava soggetto alla sanzione della lex repetundarum[170]. Era bensì vietato dare ad usura[171] ed anche commerciare[172]; ma ciò dovette far parte meno di una lex Cornelia repetundis e piuttosto di disposizioni diverse. La lex repetundarum, come si vede anche nella lex Acilia[173], allargando successivamente il più ristretto senso della Calpurnia, limitata ad una pura ripetizione civile d'indebito, considerava in genere tutto l'ablatum, captum, coactum, conciliatum, aversum, e mirava, con opportuno procedimento, a favorire la condanna del reo ed il rifacimento de' danneggiati. Il considerare poi tutto quello che dovesse entrare nella categoria del mal tolto, era in parte un giudizio di fatto, in parte una conseguenza che si traeva da altre leggi particolari, ove venivano limitati o determinati i poteri de' magistrati nel pretendere alcune prestazioni od esercitare alcuni diritti.
La pena.
Quanto alla pena irrogata, vi è chi sulla fede del Ps. Asconio[174] ritiene comminato per questi reati l'esilio; ma il tratto stesso di Cicerone citato dal Rein[175] non favorisce tale opinione. Infatti quando Cicerone diceva: retinete, retinete hominem in civitate, non faceva nessuna allusione all'esilio, o meglio, come bene è stato osservato, ad una interdictio aquae et ignis[176]; ma semplicemente intendeva, per via di contrapposizione, alludere all'incapacità civile, di cui un accenno si trovava già nella lex Acilia[177] ed in più larga testimonianza si trova altrove[178]. Assoluto, Verre sarebbe rimasto in civitate, cioè avrebbe, come è meglio spiegato appresso dallo stesso autore, seguitato a covrire tutti gli uffici politici e giudiziari; condannato, invece avrebbe cessato di essere in civitate. È il desinere in civitate esse che ricorre molte volte come formola tecnica[179], cui soggiaceva il condannato in un giudizio repetundarum, ormai già innanzi nella via di trasformazione di giudizio privato in giudizio pubblico. L'espatriazione dunque, anche rispetto a questo periodo, più che un quid iuris, era un quid facti, che avveniva, o prima anche della condanna, come accadde di Verre, o dopo, per isfuggire più tristi conseguenze, cui s'andasse incontro da chi non voleva o non poteva soddisfare interamente l'aestimatio litis.
Nè con maggiore fondamento si può ritenere che dopo Silla fosse elevato al quadruplo il risarcimento del danno. Il caso di Verre[180], dal quale per un danno di 40 milioni di sesterzî veniva chiesto un risarcimento di 100 milioni, ne dimostra l'inesattezza. Non so peraltro se da questo caso possa elevarsi a regola, come è stato fatto[181], che il risarcimento fosse stato per opera di Silla portato a due volte e mezzo il danno. Oltre a trattarsi di un esempio singolo, non si saprebbero ben vedere nè i motivi della crescente ragione di risarcimento per opera di Silla, nè in ogni modo del frazionario aumento; se pure non è possibile, dato che tra le due cifre di Cicerone vi sia un rapporto giuridico, come altri[182] ha sostenuto, che il risarcimento fosse in diversa proporzione stabilito secondo il modo e la natura delle espilazioni, o che il risarcimento chiesto nella Divinatio fosse stato poi ridotto in termini più ristretti nel corso stesso del giudizio.
Le vicende del potere giurisdizionale e de' giudizî.
Tali fino a' tempi di Verre erano state le vicende di questa legge, che, introdotta da prima a beneficio delle provincie (sociorum causa constituta)[183], era enfaticamente chiamata da Cicerone arx, spes, patrona sociorum, ius nationum exterarum. E tale si era inteso che fosse; ma, trasportata in mezzo alla lotta delle parti e delle fazioni romane, se ne erano visti storti e snaturati gli effetti. I giudizî pubblici nella repubblica romana, come in tutto il mondo antico, non rimanevano in un campo strettamente giuridico, ma assumevano un'importanza ed un carattere eminentemente politico; e la prerogativa de' giudizî, da' tempi di Gracco a quelli di Cesare, è il pomo della discordia tra l'ordine senatorio da un lato ed i cavalieri e la plebe dall'altro.
Strappati i tribunali all'ordine senatorio da C. Gracco, riconquistati ad esso da Servilio Cepione, ritolti da Servilio Glaucia, adagiati, come sembra, sopra basi miste da M. Plauzio Silvano[184], furono ricondotti in mano a' senatori con più acrimonia da Silla. Il tentativo di comporre il lungo dissidio, riescito, proprio nell'anno stesso e mentre che Verre era sotto giudizio, con la lex Aurelia iudiciaria[185], la quale rese partecipi della funzione giudiziaria l'ordine senatorio, l'equestre ed i tribuni aerarii, avea costato la vita a M. Livio Druso, il quale in diversa maniera avea cercato di giungere ad un componimento[186]. E nel passare da una parte ad un'altra, i giudizî si erano sempre più andati corrompendo, e, piuttosto che campo imparziale di giustizia, eran divenuti mercato d'illeciti e compri favori od arme d'irose rappresaglie. Mentre erano da prima in mano del Senato, come si vede da processi di cui abbiamo notizie[187], i dilapidatori non trovarono che favore presso i membri del loro ordine; e, poichè furono ad essi ridati da Silla, Cicerone potea chiamare corrotti e contaminati i giudizî, «e si sentiva in grado non solo di rammemorare, ma eziandio di mostrare più determinatamente tutto quanto di nefario e di reo» si fosse compiuto in dieci anni ne' giudizi nuovamente deferiti al Senato[188]. Per l'ordine equestre Cicerone, secondo il suo costume, non ha che parole di lode e dice che «in cinquant'anni circa, mentre l'ordine equestre giudicava, non era sorto nemmeno il più tenue sospetto di danaro ricevuto per giudicare[189]». Ma se anche le parole di Cicerone potessero ingenuamente prendersi alla lettera, e potesse l'ordine equestre andare immune dall'accusa di corruzione, chi lo difenderebbe da quella di prepotenza?
Intimamente stretti con gli assuntori di dazî, di appalti nelle provincie ed assuntori essi stessi, esercitavano una superiorità sopra tutti i governatori e magistrati delle provincie, che si convertiva nella più aperta licenza di commettere e perpetrare quanto loro piacesse. E guai a chi osava ribellarsi! I governatori di provincie finivano per essere i loro alleati nelle dilapidazioni, se inchinevoli, e il loro bersaglio, se recalcitranti. Così dilapidate e strette da tutte le parti, fornite di appoggi e garanzie più nominali che reali, le provincie ruinate, taglieggiate, tiranneggiate non aveano schermo di sorta; poichè quello che avrebbe dovuto essere il loro baluardo, era il fonte di tutti i mali. Il male cresceva ogni giorno, ogni giorno le cose volgevano al peggio. Cesare fin dal 59 volle venire loro in aiuto con una legge[190], e questa fu, come varie volte Cicerone ebbe a dire, insieme acerrima, optima, iustissima. Fu anche l'ultima e servì per tutto l'impero di caposaldo alle penalità imposte a quella specie di reato[191]. Ma, più che da una legge, un po' di tregua le provincie potevano aspettarla da un mutamento costituzionale, che avesse spezzata tutta quella rete di dilapidatori, e reso più facile ed efficace il controllo e sottratta la giustizia al mutevole capriccio de' partiti. E Cesare, che con la sua legge era venuto in aiuto delle provincie, fece anche questo, divenendo l'instauratore dell'impero.
IV. INSULA CERERIS
La conquista e l'ordinamento della Sicilia.
È tradizione che Pirro lasciando la Sicilia dicesse: «quale mai palestra, o amici, noi lasciamo a' Cartaginesi ed a' Romani!» (Plut. Pyr. 23). E divenne infatti, non molto dopo, la palestra degli uni e degli altri; e fu per i Romani il premio della vittoria.
Le guerre puniche, e specialmente la seconda, furono per Roma quel che nella tradizione biblica fu per Giacobbe la lotta con l'angelo: la prova delle proprie forze ed insieme la rivelazione del proprio destino.
La battaglia delle isole Egadi (241 av. C.)[192], che chiuse la prima guerra punica, dette a Roma tutto quanto Cartagine possedeva ancora in Sicilia, con aggiunta l'autorità maggiore, nascente dalla maggiore potenza e dalla recente vittoria.
Restava ancora nella parte orientale dell'isola il regno, probabilmente sminuito già dal secondo anno della guerra (263)[193], di Jerone II, alleato in diritto e in fatto poco men che vassallo; ma la seconda guerra punica e la ribellione del figliuolo di lui Jeronimo offersero il modo di incorporare anche quello al dominio romano, e con la presa di Syracusae (212 av. C.)[194] il maggior baluardo dell'indipendenza siciliana venne meno.
Il Console M. Valerio Levino, succeduto a M. Claudio Marcello nel governo della Sicilia, prese Agrigentum e finì di pacificare l'isola[195].
La Sicilia era così venuta tutta omai in potere de' Romani e, compiuta la conquista, si attese a darle uno stabile assetto. M. Valerio Levino che avea compiuto l'impresa di guerra, attese anch'esso ad esaurir questo compito.
Già, da quando alla fine della prima guerra punica la Sicilia era stata costituita in provincia, avea dovuto esserle dato un particolare ordinamento, ma è ignoto a noi quale precisamente si fosse. Che vi venisse mandato uno speciale annuo governatore sin dal principio, lo dice Appiano[196], ma quale speciale grado egli avesse, non par chiaro. Un pretore, no di certo, quantunque tale apparirebbe dalla parola usata dallo storico greco (στρατηγός); giacchè è noto che solo tra il 525 ed il 529, verosimilmente nel 527[197], si portò a quattro il numero de' pretori, per destinarne uno al governo della Sardegna ed un altro a quello della Sicilia; ed il primo, di cui si sa che andò in tale qualità a reggere la Sicilia, fu C. Flaminio[198]. Sino a quel tempo fu dunque uno dei due pretori in carica ad amministrarla direttamente, o l'amministrò una persona eletta da un d'essi? o eletta dal popolo[199]? e fu un questore[200], o un praefectus iuri dicundo[201]? Ecco tante domande, le cui risposte possono poggiare soltanto sopra più o meno fondate induzioni.
Del resto le condizioni anormali e lo stato di guerra in cui la Sicilia si trovò ancora avvolta dopo il 527, fecero sì che consoli vi prendessero la direzione della guerra, ed allora i pretori, destinati al suo governo, ebbero limitata ad una zona più ristretta la loro attività e dovettero subordinare il loro imperio a quello del magistrato superiore[202]. In virtù di questo suo imperio M. Claudio Marcello[203], espugnata Syracusae, nel ricevere le legazioni di altre città, ne determinò in varia maniera la condizione, prendendo consiglio dall'attitudine da esse tenuta. Ma ordinata definitivamente non avea potuto essere la Sicilia, già neppur tutta riconquistata e sgombra de' Cartaginesi; e, poichè li ebbe scacciati anche da Agrigentum[204] ed ebbe ricondotto l'ordine in tutta l'isola, di nuovo in gran parte turbata e fatta ribelle dopo la partenza di Marcello[205]; fu M. Levino (210 av. C.) che dette alla provincia il suo stabile assetto, la sua forma; e, per chi volesse accettare l'ingegnosa interpretazione fatta da un autore[206] di un noto passo di Livio[207], quell'assetto rimase poi immutato sino a' tempi di Verre e di Cicerone. Tuttavia noi dell'ordinamento di Levino abbiamo così poche notizie e tanto generiche, che non ce ne consentono una conoscenza ampia e sicura; e poichè, per giunta, qui si parla dell'amministrazione della Sicilia solo in via d'introduzione al processo di Verre e per quel tanto che giovi a meglio intendere e chiarire quel fatto storico, non è possibile, e non importa neanche molto, trattar qui alcune quistioni d'ordine assai speciale, che esigono una trattazione indipendente.
Tra il governo di Levino e quello di Verre nuovamente fu sconvolta la Sicilia, non più da guerre esterne, ma da un moto intestino, dalle due guerre servili di Euno e di Atenione; e, chiusa che fu la prima di esse, secondo la saggia politica romana che non si preoccupava soltanto di vincere, ma ancor più di assicurare i frutti della vittoria, non s'affidava soltanto all'opera breve e violenta delle armi, ma ancora a quella più lenta e durevole di proficui ordinamenti; dieci legati furon dal senato mandati in Sicilia perchè insieme al Console Rupilio, vincitore della ribellione, componessero le cose di Sicilia; ed è la Sicilia, quale uscì riordinata dalle mani di questi suoi legislatori, che noi conosciamo relativamente un po' meglio, grazie a Cicerone; ed è quello che anche a noi importa meglio sapere per il nostro argomento.
A che cosa precisamente si limitasse o si estendesse l'opera di Rupilio e de' dieci commissari, non possiamo in maniera certa trarre dalle fonti che ce ne danno notizia[208]. Per quanto è possibile dedurne, l'opera loro dovette principalmente rivolgersi a regolare la vita giuridica ed economica, sopratutto nell'intento di allontanare quelle cause, che aveano prodotta la prima guerra servile e, non molti anni di poi, benchè per periodo più breve, fecero riardere la seconda.
Secondo un'ipotesi già accennata, potè ben darsi che ne' privilegî delle varie città, nella loro condizione rispetto a Roma non venissero introdotte mutazioni, od almeno mutazioni notevoli.
Non si dovea trattare, infatti, per la natura della guerra, di punire o premiare città, che avessero parteggiato a favore o contro di Roma, ma piuttosto di riordinare i rapporti interni, ed eliminare sopratutto ogni forte ragione di malcontento, e temperare i danni dell'economia servile e scongiurare o frenare i moti minacciosi che ne derivavano.
Ma, che che sia di ciò, come ultime venute nel tempo, sotto il periodo della Repubblica, per quel che poterono innovare e per quello che confermarono, per quello che largirono e per quel che riconobbero, le leges Rupiliae (Lex Rupilia, leges Rupiliae, decretum) valsero come la carta fondamentale della vita pubblica siciliana.
Le città di Sicilia.
Le città di Sicilia possono calcolarsi, anche nel periodo della Repubblica, a sessantotto[209].
Il numero di sessantasette, mentovato da Diodoro[210], sale a sessantotto se vi si aggiunge, come bisogna aggiungervi, Syracusae, ed allo stesso computo si giunge con Livio[211], considerando, come sembra riesca evidente, che nel numero di sessantasei, cui accenna, non ha potuto comprendere Syracusae ed Agrigentum, della cui espugnazione ha subito prima dato conto. Similmente in niente contrasta a tutto questo la menzione fatta da Cicerone[212] di centotrenta censori, eletti, in numero di due per ciascuna, da sessantacinque città; giacchè niente toglie (ed anzi la relazione di que' tratti col contesto lo suggerisce) che siano state lasciate fuori le tre città federate.
Di queste sessantotto città, tre -- Messana[213], Tauromenium[214] e Netum[215] -- erano città federate; cinque -- Centoripae, Halaesa, Segesta, Halicyae e Panhormus -- benchè senza trattato, erano libere ed immuni da tributi (liberae et immunes); trentaquattro comuni -- quelli degli Agyrinenses (Cic. in Verr. A. S. III, 27, 67), Aetnenses (id. 44, 104), Acestenses (id. 36, 83), Agrigentini (id. 43, 103) Amestratini (39, 88), Apollonienses (43, 103), Assorini (l. c.), Catinenses (l. c.), Calactini (43, 101), Coephaloeditani (43, 103), Citarini (l. c.), Capitini (l. c.), Entellini (l. c.), Enguini (l. c.), Gelenses (l. c.), Hennenses (42, 100), Heraclienses (43, 103), Haluntini (l. c.), Helorini (l. c.), Herbitenses (32, 75), Hyblenses (43, 102), Imacharenses (43, 100), Inenses (43, 103), Ietini (l. c.), Leontini (44, 104), Mutycenses (43, 101), Menaeni (43, 102), Murgetini (48, 103), Petrini (39, 90) Soluntini (43, 103), Scherini (43, 103), Thermitani (42, 99) Tissenses (38, 86), Tyndaritani (43, 103) -- erano città decumanae: le rimanenti città erano censoriae. Il numero preciso ed il nome di queste ultime non ci sono stati tramandati; ma, per via indiretta[216], è sembrato poterne fissare il numero a ventisei, anche per argomento di una notizia già citata di Livio[217]; e, quando si ritenessero prive di valore le critiche fatte all'indice pliniano, riescirebbe molto ovvio averne anche il nome, detraendo da quell'elenco le quarantadue città di altra categoria già menzionate. In tal caso le ventisei città censorie dovrebbero riconoscersi in quelle di Megara, Syracusa, Camerina, Lilyboeum, Mytistratum, Acrae, Bidis, Drepanum, Ergetia, Echetla, Eryx, Herbessus, Hadranum, e quelle degli Iponenses, Macellini, Naxii, Noini, Parapini, Phintienses, Semelitani, Selinuntini, Symaetii, Talarienses, Triocalini, Tyracinenses, Zanclaei[218].
La condizione delle città.
Questa varia classificazione delle città siciliane era stata determinata da criterî di governo, tendenti a rompere ogni unità di consenso ed ogni formazione di un maggior senso di solidarietà nella regione, da considerazioni di opportunità rispondenti alla maggiore o minore importanza militare ed economica delle varie città, e, come i fonti, anche frammentarî ed incompleti, sono in grado molte volte di dimostrare specificatamente[219], avea avuto la sua causa immediata e la sua base nel diverso atteggiamento tenuto dalla città durante le due guerre puniche, e nel modo, come erano venute all'amicizia od in potere de' Romani, e ne' diversi servizî che potevano ancora rendere[220].
Città federate ed indipendenti.
Le tre città foederatae, congiunte a Roma da un foedus, e materialmente comprese ne' termini della provincia, legalmente ne erano fuori, e teoricamente formavano come tre distinti stati rimpetto a Roma, con completa autonomia politica e legislativa e proprietà esclusiva del suolo del loro territorio rimpetto a tutti. Messana nondimeno avea l'obbligo di fornire una nave oneraria al popolo romano, la qual cosa, agli occhi di Cicerone, era quasi come un'impronta di servitù (quasi quaedam nota servitutis)[221]. Che quest'obbligo si estendesse anche alle altre due città foederatae ed alle liberae sine foedere, è sembrato a qualcuno[222], ma in realtà nelle orazioni di Cicerone, e negli stessi tratti citati a documento (Cic. in Verr. AS. IV 9, 19; 67, 150; V, 17, 42; 20, 51; 24, 60), si fa riferimento sempre a Messana. Altrove (Cic. in Verr. AS V, 19, 50) si dice espressamente che Tauromenium era stata esentata da quest'obbligo; e quindi, anche a voler ritenere inerente al foedus l'obbligo di contribuire la nave, non si sa se l'altra città ne fosse esentata; e in ogni modo nulla se ne può dedurre riguardo alle città liberae et immunes sine foedere.
Le città libere ed esenti da tributo, benchè non in virtù di trattato (liberae et immunes sine foedere), materialmente erano nella stessa condizione delle alleate, e la differenza vera tra le une e le altre era, anzichè nella loro posizione, nel fondamento di queste, che, non risultando da contratto ma da concessione unilaterale, era necessariamente precario.
L'immunità poi loro concessa, se questa condizione non era limitata alla sola Halicya, non rifletteva tutto il territorio, ma il territorio coltivato da cittadini de' comuni immuni; sicchè gl'incolae pagavano il tributo, se coltivavano parte di quel suolo (AS. III, 40, 91). Ciò spiega e dimostra alla sua volta la natura d'imposta insieme personale e fondiaria della decima in Sicilia (Voigt, op. cit. II, p. 403, n. 475).
A queste, come alle città alleate, era stato imposto, dal 73 a. G. C. con la lex Cassia Terentia, come obbligo straordinario, la provvisione del frumento commesso da Roma e pagato ad un prezzo dallo stesso committente fissato a tre sesterzî il modio per la seconda decima che davano le città decumane, ed a tre sesterzî e mezzo per l'altro che veniva indistintamente prelevato da tutte le città[223].
Città decumane.
Dalle trentaquattro città decumane il Governo di Roma prelevava la decima di tutti i prodotti agricoli, frumento, vino ecc., e da questo sistema d'imposta veniva ad esse la definizione del loro stato legale. Il suolo, o meglio il possesso di esso[224] era stato loro lasciato, o reso, come si amò meglio dire in seguito, riassumendo nell'elaborazione di un concetto giuridico riflesso questo stato di cose[225]; e il tributo imposto era come il segno dell'alto dominio di Roma e ne alimentava l'erario. Queste decime, non esatte direttamente dallo Stato, venivano locate a' pubblicani, od anche alle città che avevano parimenti facoltà di concorrere. Tutto il frumento così esatto o comprato poteva ammontare per la prima decima a tre milioni di modii, ad altrettanto per la seconda e per l'imperatum ad ottocentomila modî; in tutto 6,800,000.
Città censorie.
Restava il reddito delle città censorie. Quanto alle città censorie il loro suolo era più propriamente comparabile all'ager vectigalis. Di questo suolo delle città censorie dice Cicerone[226] che, essendo divenuto suolo pubblico del popolo romano, fu nondimeno loro restituito (illis est redditus), e soggiunge: questo territorio suole esser locato da' censori. E ad evitare ogni contraddizione tra l'una e l'altra cosa, occorre bene ammettere che la locazione avesse per oggetto il tributo (vectigal) imposto a' detentori di campi, non già i campi stessi[227]. Il tributo del suolo censorio si locava a Roma, mentre quello decumano si locava presso i questori di Lilybaeum e di Syracusae; ma sarebbe un errore volere limitare a questo la differenza reale delle due categorie.
L'attribuzione a due diverse competenze indicava meglio la distinzione di suolo semplicemente provinciale e suolo più propriamente e direttamente pubblico; ma la distinzione maggiore doveva consistere nell'entità del tributo che, mentre per l'agro decumano era proporzionale e limitato ad un decimo del prodotto secondo la lex Hieronica, per l'agro censorio invece era qualche cosa di determinato[228], senza che noi siamo in grado di dire a quanto ammontasse.
La differente sede e la diversa competenza della locazione delle decumae e del tributo dell'agro censorio, non fu talvolta con rigidità osservata. Infatti non essendovi stati censori dal 673 al 683 di Roma, la locazione venne fatta da' consoli e nel 679 il Senato[229] permise a' consoli di locare anche le decime de' vini, olii e de' cereali di minore importanza, che regolarmente avrebbero dovuto essere locate da' questori in Sicilia. Che poi, durante l'amministrazione di Verre in Sicilia (681-3), a' questori di Sicilia ricadesse anche la locazione dell'agro censorio, è un errore in cui, mi pare, il Voigt[230] sia caduto, considerando come censorio il territorio di Leontini, ch'era invece decumano[231].
Altri tributi.
Si ha inoltre notizia da Cicerone[232] di un tributo, che sarebbe stato pagato da tutti i Siciliani, in proporzione dell'avere, a norma de' censi fatti da due censori nominati per ogni città. Ma la menzione di questo tributo, dato in maniera indiretta, trattando della creazione dei censori, è la più incompleta ed oscura. Che fosse un tributo dovuto all'erario romano, sembra da escludere, tenuto anche conto che delle accuse fatte a Verre e che riguardano ogni lato del suo governo, alcuna non ve n'è che abbia relazione a questo. Ed inoltre il fatto che l'elezione di questi censori era lasciata alle città (Cic. in Verr. AS III, 53, 131), l'osservazione che il censo fatto da questi censori creati da Verre fu tale che la cosa pubblica di nessuna città poteva amministrarsi con esso (Cic. l. c. 55, 138), e la considerazione che due censori per città, nel numero di centotrenta, importano l'inclusione delle civitates liberae et immunes; tutto induce a ritenere che questo tributo avesse effetto ed impiego tutto locale. Infatti, un'amministrazione comunale ivi sussistente, servizî pubblici, polizia, non possono intendersi senza una finanza comunale.
I redditi de' pascoli, se questi rientravano nel suolo censorio, si ottenevano per mezzo di pubblicani[233]; se erano compresi nel territorio decumano, ignoriamo qual sistema si tenesse. Oltre a questi tributi diretti, vi era il tributo indiretto, che gravava in genere su tutto quanto fosse esportato dalla Sicilia, senza distinzione della persona cui appartenesse, e consisteva nella vicesima, il cinque per cento del valore della merce, che sotto nome di portorio si esigeva come dazio di esportazione[234].
Altri redditi dovevano pure venire da altri cespiti ed imposte indirette, in tutto sei[235], secondo una lettura del testo di Cicerone, ed in cui erano forse compresi diritti sulla pesca, sul sale e l'estrazione de' metalli[236].
Ordinamento locale.
Ma, mentre da una ad un'altra di queste città v'erano così notevoli differenze nella posizione verso Roma e nella misura de' tributi; tutte in genere avevano una loro organizzazione comunale, con magistrati, senati, censori, funzionarî locali.
Si ha menzione del senatus non solo di comunità privilegiate e conosciute come foederatae, liberae immunes, quali Messana, Segesta, Halaesa, Centoripae, Panhormus[237], ma anche di decumanae[238] e perfino di censoriae[239], e di oppida miserrima et desertissima[240], con regolari manifestazioni sotto forma di legationes, mandata, postulata, litterae, testimonia[241]. E col senato naturalmente vi erano del pari magistrati di ordine vario, cui erano affidate le attribuzioni esecutive.
Si hanno così i proagori[242], i censori[243], di cui abbiamo fatto cenno, nominati due per città, edili e questori[244], e poi molteplici altri funzionarî di vario ordine e di varie attribuzioni come τριακάδαρχοι, σιτοφύλαχοι[245] ginnasiarchi[246] oltre ad altri uffici subordinati, come quelli di ὐπογραφεῖς, ὑπηρέτας, κάρυξ[247].
Accanto a questi uffizî civili vi erano poi i sacerdozî[248], i quali alcune volte, come a Gela, ad Agrigentum, a Melitta, a Segesta (ἱεράπολος o ἱέροθύτης)[249] compariscono come eponimi, ed a Syracusae (άμφίπολος Διὸς Ὀλυμπίου)[250] veniva adoperato il nome del sommo sacerdote a controsegnare gli atti pubblici e gli anni.
Ricorre anche la menzione de' decemprimi[251] quinqueprimi[252], che, indicati così distintamente e forse in contrapposizione a' magistrati, denotano probabilmente, più che altro, un grado di anzianità e di maggiore importanza di alcuni senatori.
Sistemi d'elezione.
La nomina a questi diversi uffici aveva luogo in modo diverso.
La loro creazione era regolata da norme spesso diverse da una ad un'altra città, norme spesso date da magistrati romani, anche per facoltà avuta dal senato; come quelle date da C. Claudio Pulcro e da C. Marcello (95 a. C.) ad Halaesa, che spontaneamente ne faceva richiesta[253], da Scipione (207 av. C.) e da P. Rupilio (132 a. C.) nel dedurre coloni ed Agrigentum ed Heraclea[254].
Per tali regolamenti ad Halaesa era stabilita a trenta anni l'età per entrare in Senato ed erano dati altri provvedimenti circa la capacità, il censo ed altre cose[255]: ad Agrigentum e ad Heraclea era provveduto a che vecchi cittadini e nuovi coloni avessero una uguale rappresentanza nel senato locale[256].
Niente conosciamo del numero de' senatori: nella discussione non vi era ordine rigoroso, ma per consuetudine parlava prima il più vecchio, e, tacendo tutti, si traeva a sorte il nome di qualcuno, e quegli era chiamato a parlare[257]. Un indirizzo democratico non era in genere favorito de' Romani, ma in città predilette, come Centoripae (Cic. in Verr. AS II, 68, 163), vi è accenno a deliberazioni popolari dirette.
I senatori venivano creati, sembra, per cooptazione[258]; i censori invece per mandato diretto del popolo[259]; e per voti ed in comizî sappiamo anche più chiaramente ch'erano eletti i sacerdoti[260]. In Syracusae la scelta era limitata a tre, non tribù, come qualcuno vuole[261], ma schiatte (ex tribus generibus)[262].
Tutte queste elezioni, riferendosi ad amministrazioni di ordine interno, avrebbero dovuto restar indipendenti dall'azione del governatore della provincia; ma il diritto di veto, d'intercessio ch'egli avea, e che, naturalmente, trovava la sua ragione d'essere nella tutela della sovranità romana, lo metteva anche in grado di esercitar tali azioni, tali abusi da mettergli in mano come la facoltà stessa della nomina[263].
Le leges Rupiliae.
Il decretum di Rupilio poi, quello che si potrebbe dire la Charta largita alla Sicilia, avea inteso soprattutto a regolare la vita giuridica e giurisdizionale della Sicilia. Ciò ne costituiva, sembra, la parte precipua, od almeno quella di cui, relativamente, noi abbiamo maggiore notizia.
Quanto alle norme giuridiche imperanti in Sicilia, noi non abbiamo conoscenza del loro contenuto e del modo, onde ciascun rapporto era regolato.
Le notizie che abbiamo intorno alle riforme legislative di Diocle nel 339 a. u. c.=416 a. G. C., di Cephalo nel 412=342 sotto Timoleone, e di Polydoro sulla fine del V secolo sotto Jerone[264], sono notizie giunte a noi in forma molto indeterminata: di Diocle legislatore è dubbia fino l'identificazione[265].
Quello invece che sappiamo, è che in Sicilia la vita giuridica funzionava sotto l'impero dello statuto personale.
I Siciliani aveano le loro leggi[266], che erano speciali di ciascuna città e rimasero intatte a regolare i loro rapporti reciproci. Vigeva poi, d'altra parte, riguardo a' cittadini romani o per quella parte che fosse stato imposto, il diritto romano[267], ed accanto all'uno e l'altro diritto particolare vi è accenno a' iura communia[268], pe' quali sembra doversi intendere: iura gentium, quel diritto delle genti, che serviva di complemento all'uno ed all'altro.
Vi erano insomma tutti quegli elementi dalla cui fusione si apprestava ad uscire, come poi uscì, il diritto romano quale noi lo conosciamo.
La lex Rupilia, o meglio decretum Rupilii, per quel tanto che noi ne sappiamo, avea sopra tutto atteso a riconoscere direttamente od indirettamente la validità e l'applicabilità e regolare la coesistenza e l'applicazione di questi varî principî o statuti, specialmente determinando la competenza e la costituzione dell'autorità giudicante.
Il diritto giudiziario in Sicilia veniva così a riposare su questi principî[269]. Il giudizio di un Siciliano con un Siciliano avea luogo nella comune loro città, ed era deciso secondo le leggi, cui entrambi obbedivano; nel giudizio tra due Siciliani di città diverse, il pretore dava esso i giudici secondo le norme del decreto di Rupilio; nella causa di un privato con una città era costituito a giudice il senato di una città estranea a' due litiganti. Nelle cause tra Siciliani e cittadini romani, veniva dato un giudice della nazionalità del convenuto e non dell'attore: romano quindi se la causa era promossa da un Siciliano; siciliano se la causa avea luogo ad istanza di un Romano.
Per le restanti cose dice Cicerone, erano scelti giudici dal conventus[270] de' cittadini Romani; espressione che, usata dapprima per indicare i cittadini romani che convenivano in un luogo per l'esercizio delle loro azioni giudiziarie, acquistò un significato più specifico, secondo alcuni di universitates civium Romanorum, residenti (consistentium) in città le quali non godevano della cittadinanza romana[271] e secondo altri di diocesi giuridiche[272].
Che cosa si dovesse intendere per ceterae res, non è ben chiaro: parrebbe dovesse intendersi di cause non promosse da un privato; ma deve voler avere un significato più comprensivo, nell'intento di abbracciare ogni altro caso non preveduto.
La lex Hieronica.
Un'altra menzione vi era finalmente ed era che i giudizî tra decumani ed agricoltori aveano luogo secondo la lex frumentaria chiamata Hieronica[273].
La lex Hieronica ha la massima importanza nelle Verrine e la sua compiuta conoscenza sarebbe capitale per istudiare tutto quanto concerne Verre.
Ma quanto è grande il bisogno che noi abbiamo di un'estesa ed esatta conoscenza di quella legge, altrettanto è grande la scarsezza di dati per tutto quanto ad essa si riferisce. Noi non sappiamo nemmeno con precisione a chi riferirla, se a Jerone I od al II; ed anzi lo stesso nome può per qualcuno[274] non valere come un indizio sicuro dell'autore della legge, tenuto conto che i riformatori delle leggi di Diocle non furono nè Jerone, nè Timoleone, ma Cephalo e Polydoro.
Il dritto di prelevare una decima parte de' prodotti del suolo può farsi risalire ben alto nella storia de' tiranni siracusani: anche in Atene Pisistrato prelevava una decima[275]. Ma come va spiegato questo suo particolare appellativo e questa sua estensione a trentaquattro città di ogni parte della Sicilia; e si deve dire a tutta la Sicilia, considerando che quella delle città censorie fu una condizione resa deteriore del loro particolare atteggiamento verso i Romani, durante la guerra?
Pur facendo risalire il sistema d'imposizione allo stesso Gelone, fu forse Jerone I, che lo estese a buona parte della Sicilia e gli dette il nome con l'estendere il suo potere ed il suo credito?
Ovvero, in un ultimo rimaneggiamento avvenuto sotto Jerone II, prese il nome da costui, e la sua legge tributaria venne indi da' Romani assunta a base del loro sistema d'imposizione nella fusione delle due circoscrizioni prima distinte e contrapposte di Lilybeo e di Syracusae e nella costituzione della provincia di Sicilia allargata?
Senza documenti, senza dati, senza possibilità d'induzioni sicure, son semplici ipotesi queste, che hanno un valore tutto relativo.
Ma la lex Hieronica, come la troviamo menzionata nelle Verrine[276], non era più semplicemente una legge tributaria, bensì anche una legge giudiziaria. Com'è cosa tutt'altro che infrequente nell'antichità, la legge che stabiliva un rapporto giuridico, essa stessa, come ad integrarlo, determinava i mezzi di esecuzione, la sanzione della sua infrazione e tutta la procedura degli annessi giudizi.
Se non che nella lex Hieronica, quale Cicerone ce la mostra, ricorrono i recuperatores, il vadimonium, il conventus, e se queste parole, come pare, debbono essere prese nel loro significato tecnico e non come espressione approssimativa di istituti giuridici stranieri, ne viene che la lex Hieronica, nella forma approssimativamente a noi nota, più che un'impronta greca, quale conformemente al suo nome, dovrebbe avere, ha una fisonomia prevalentemente romana. E tutto ciò trova la sua spiegazione, quando si consideri che la lex Hieronica, accolta nel suo nome e nel suo fondamento di legge tributaria, venne sotto il dominio romano, trasformata ed ampliata in una legge giudiziaria[277]. Quale fosse tutto l'ordinamento giudiziario voluto dalla legge, è dubbio, oltre che nelle particolarità, anche ne' suoi tratti generali, tanto che è stato possibile ad alcuni scrittori considerare la lex Hieronica semplicemente come tributaria[278], mentre altri ne limitano l'efficacia alla semplice costituzione dell'autorità giudicante[279] ed altri le mette altre arbitrarie limitazioni, circoscrivendo le sue disposizioni procedurali soltanto alle controversie riflettenti le denunzie delle coltivazioni (professiones) ed il pagamento della decima (pactiones)[280].
Il contenuto delle regole di vita giudiziaria contenuto nella lex Hieronica è difficile a sapere, perchè non se ne hanno notizie dirette, ma invece tutto quello che se ne può sapere, bisogna dedurlo dalle violazioni che Verre, secondo Cicerone, ne avrebbe fatte durante la sua amministrazione in Sicilia.
Sembra[281] dunque che a dirimere le controversie tra decumani ed aratores, sotto il quale appellativo vengono compresi possessori del suolo e coltivatori diretti, la lex Hieronica avesse disposto la costituzione di un collegio giudicante, a comporre il quale erano chiamati aratores e negotiatores, non si sa se per giudicare sotto forma di tribunale misto, o alternandosi con vicenda a noi ignota. Probabilmente delle persone abilitate all'esercizio di questo potere giurisdizionale era redatto un albo, che peraltro aveva piuttosto lo scopo di agevolare il compito del pretore e non mai quello di limitare con criteri esclusivi la libertà d'elezione. La natura delle controversie tra decumani ed aratores, sommarie per se stesse e tali da dovere essere sbrigate con sollecitudine, esigeva che le persone chiamate a risolverle vi funzionassero come recuperatores; ed infatti son questi che ordinariamente ricorrono ne' giudizî riferiti di Cicerone. Tuttavia si deduce dal tratto relativo alla lex Hieronica[282] come questa avea norme anche su la scelta di iudices. La distinzione netta tra la competenza de' recuperatores e quella del judex, che è ancora oscura nella sua classificazione generale[283], è anche qui nel caso particolare non chiara.
Suppone qualcuno[284] che l'impiego del judex piuttosto che de' recuperatores potesse dipendere da un accordo mutuo delle due parti, che del resto non ricorreva se non di rado.
Un'altra delle condizioni favorevoli che la lex Hieronica, in concorrenza con altre leggi, garentiva all'arator, era che la competenza fosse determinata dal luogo dell'esazione[285]. La controversia circa il pagamento della decima sorgeva come un incidente dell'esecuzione, ed a ciò principalmente, alla connessione ch'era tra l'una cosa e l'altra, si deve la competenza eccezionale, la competenza del luogo di esazione; e, poichè il luogo di esazione era d'ordinario nelle vicinanze del campo, la competenza veniva a convertirsi in una condizione di favore per l'arator.
Del modo ora come questo giudizio si svolgeva, Cicerone direttamente proprio si limita a dire che la legge era quale un tiranno ed un Siciliano avevano potuto scrivere, acuta e severa e diligente, quale si conveniva a chi non avea altri tributi da esigere[286].
Tale legge, continua Cicerone (l. c.) era fatta in modo che per essa l'arator era assoggettato al decumano con tutte le cure convenienti all'esazione ed in modo che diveniva impossibile all'arator frodare il decumano con l'asportare, o rimuovere o celare il frumento.
I decumani, in fondo, come assuntori dell'esazione de' tributi, venivano ad essere guardati con occhio benevolo dal Governo romano, che in maniera più o meno diretta, avea interessi non difformi da' loro. Onde, in tutto il procedimento dell'esazione de' tributi, si era sempre più venuto insinuando un elemento, che teneva del carattere pubblico più che del privato e che improntava di tale fisonomia la procedura.
Le facoltà intese ad impedire l'amozione e l'asportazione del frumento e poi la stessa esecuzione dovevano risolversi facilmente in un diritto di pegno.
II diritto di pegno, assicurato secondo il diritto ellenico al pubblicano, cominciò a sperimentarsi con l'assistenza del magistrato, ch'era di guarentigia allo stesso arator. La denunzia delle colture (professio), fatta prima dell'appalto, quando il pubblicano non aveva ancora acquistati i suoi diritti, faceva sì che la sua violazione valesse come una violazione di una disposizione d'ordine pubblico. Il pubblicano aveva tre vie innanzi a sè nello esigere le decime e poteva, come spesso accadeva[287], cedere il suo diritto d'esazione alle singole città, che pensavano ad effettuare dal canto loro la riscossione; poteva mettersi, procedendo direttamente all'esazione, d'accordo con l'arator, ed allora il suo diritto veniva a poggiare su di una base contrattuale, alla cui esecuzione era assicurata la protezione del governatore provinciale[288]; poteva finalmente esservi disaccordo tra decumano ed arator, ed allora avea origine una controversia, intorno al cui giudizio si può dire che fosse un giudizio sommario, che stesse di mezzo tra il diritto pubblico ed il privato, e, vertendo tra persone di diversa categoria, alla imparzialità sua doveva vegliare il governatore sopra tutto con la scelta de' recuperatores[289].
La lesione de' diritti de' pubblicani assumeva un carattere pubblico e di qui le multe e l'ampiezza de' mezzi esecutivi.
I poteri del governatore.
Tale era l'ordinamento effettivo, su cui riposava il governo della Sicilia; ma resta ad indicare quale fosse il valore legale di esso. Tutto questo ordinamento, in altri termini, avea l'autorità e la forza di una legge? Domanda interessante questa, la cui risposta ci aiuta meglio a considerare ed a comprendere l'atteggiamento del governatore della provincia rimpetto ad essa.
È sicuro che Cicerone tutte le volte che parla dell'ordinamento dato sotto Rupilio alla provincia, tiene a distinguer bene che non si trattava di una legge; e tale era chiamata solo impropriamente da' provinciali[290].
Il Senato con l'estensione, che veniva sempre più dando alle sue attribuzioni ed a' suoi poteri, era venuto sviluppando questa sua facoltà e questa ingerenza nell'ordinamento provinciale, che avea stretto rapporto con l'amministrazione stessa della provincia e con la sorveglianza su' suoi governatori. E l'ordinamento, infatti, si veniva per molta parte compiendo dal Senato sia sotto forma di delegazione che sotto forma di ratifica di disposizioni adottate dagli stessi governatori[291].
Perciò non si saprebbe rigorosamente determinare quanto tali ordinamenti emanati dal Senato potessero ritenersi efficaci ed obbligatori per i governatori di provincia[292], e non è perfettamente giusto[293] sostenere che avessero interamente il valore di una legge. Bisogna ammettere non solo che doveano cedere il luogo ad una legge, ove questa vi era, ma ancora che «formalmente»[294] il governatore poteva non ritenersi assolutamente stretto da quegli ordinamenti.
A ciò si aggiunga che il potere, nella realtà legislativo, inerente al jus edicendi[295] avea limiti tanto poco precisi, che nella sua esplicazione, specialmente nel campo del dritto privato, si convertiva in una vera fonte legislativa. Perciò è la cosa più ardua il voler decidere in quanto secondo le fondamentali regole costituzionali e in quanto anche, secondo i partiti e le necessità della pratica, poteva ritenersi legato da quegli ordinamenti un governatore, sopra tutto in provincia, dove la preoccupazione di raffermare od estendere il dominio romano e quello di fondere ed armonizzare insieme i diversi statuti personali ed i cozzanti interessi di così varî elementi dovea imporsi al governatore e far sì che, in provincia, forse ben più che a Roma, il suo editto fosse uno strumento di continua evoluzione del diritto.
Le condizioni economiche della Sicilia.
E in Sicilia, anche più che altrove, codesto compito era interessante e difficile.
La sua posizione ne avea fatto l'oggetto di contesa ed il luogo di convegno di tutti i popoli che si erano disputato l'imperio del Mediterraneo; e, pure decisa la lotta a favore di Roma, restavano ancora tutte queste diverse razze, diverse consuetudini, diverse norme giuridiche a fondere insieme, ed intanto occorreva renderne possibile la coesistenza.
Inoltre, ruinato il ceto agricolo romano ed italico, e fattosi vorticoso il crescere del proletariato e dato allo Stato, dopo i Gracchi, quell'indirizzo, che metteva tra i suoi compiti l'alimentazione del proletariato cittadino; la Sicilia, sino alla conquista dell'Egitto uno de' maggiori granai d'Italia, avea per la vita politica ed economica, per la sussistenza stessa di Roma un'importanza capitale. Il particolare sistema di amministrazione della Sicilia (Cicerone non si stanca mai di ripeterlo e di farlo intendere) era in teoria tale che l'interesse suo e quello dello Stato dominante erano intimamente connessi. La prosperità crescente della Sicilia voleva dire una decima più abbondante, il frumento imperatum comperato a miglior prezzo e, con l'aumento dell'importazione e dell'esportazione, una quota più alta di tributi indiretti.
Ma l'ordinamento provinciale della Sicilia, per quanto Roma avesse cercato favorirlo, per necessità di cose e di tempi, non avea punto evitati tanti di quegl'inconvenienti, che ne impedivano il completo sviluppo economico; e, tanto più potea essere naturale l'opera pratica, adattata a' singoli casi, del governatore, che rendeva meno sensibili alcune asprezze, che attenuava o s'ingegnava di eliminare alcuni mali.
Il sistema d'impedire alle diverse parti della provincia di trovare in se stessa un centro, a cui fortemente riconnettersi, e quello di creare barriere tra parti e parti della provincia, per far sì che propositi di autonomia non sorgessero, o non venissero messi in atto; erano cose a cui i Romani non aveano saputo, nè potuto rinunziare interamente nell'amministrazione della Sicilia. Di qui tanti di quegl'inceppi, che non poteva fare a meno di comprimere lo svolgimento di tutte le sue attività.
Benchè ci avvenga d'incontrare un commune Siciliae, è affatto da escludere ogni organizzazione regionale. Tutte le città vivevano ciascuna a sè, trovando il proprio centro, fuori dell'isola, in Roma, e, nell'isola, in colui che ne era il rappresentante, nel governatore.
V'era un più stretto legame tra alcune città, ma erano le diciassette, che s'erano mantenute sempre fedeli a Roma; ed i rapporti più stretti, che le univano, aveano semplicemente carattere e scopo religioso.
A ciò si aggiunga che la classe dominante romana avea vivo l'interesse, chiaro il disegno di attrarre a sè, come più poteva, tutte le fonti di ricchezza e, come meglio le riusciva, di monopolizzarle.
Di tutta l'azione di questi diversi interessi pubblici e privati, la Sicilia sentì vivamente gli effetti e con danno della sua economia.
Se il commercium interdetto ad ogni altro sul territorio di Segesta[296] dipendeva non da altro che dalla sua condizione di città libera, che la facea considerare come uno stato indipendente anche rimpetto a' Romani; quello che lo stesso Cicerone ci dice di Agrigentum[297], mi pare possa ben dar luogo a supporre che tra città e città si erano elevate barriere, ed era impedito o circoscritto il commercio ai cittadini di una in un'altra città. E, pur ritenendo che la natura del suolo provinciale, sia di città censorie che di decumane, non ammetteva ne' detentori un diritto di dominio, non è detto che anche il semplice trasferimento del possesso non potesse essere più o meno limitato dal divieto o dalla mancanza d'ogni riconoscimento giuridico. Ne nasceva allora che, posti tali inceppi, i cittadini romani, che, come tali, aveano il commercium nelle città soggette di Sicilia, poteano vittoriosamente fare agli altri la concorrenza.
È sicuro in ogni modo che campi ed aziende agricole siciliane vennero in buona parte, nelle proporzioni e sotto forma di latifondi, in mano di cittadini Romani, i quali, menandone innanzi la coltura, si avvalevano del lavoro servile, e davano luogo ad una industria agricola, che, diretta ad esaurire gli uomini impiegati ed il suolo, ruinava l'agricoltura e fomentava quel malessere che divampò due volte nelle guerre servili.
La produzione nel primo terzo del primo secolo si è fatta ascendere[298] in tutta la Sicilia ad otto milioni di medimni (ogni medimno siciliano è di litri 52,392)[299] di frumento e quattro milioni di medimni di altri cereali; ma, considerando che la sola decima del frumento delle città decumane ascendeva a cinquecentomila medimni, potrebbe fors'anche il computo portarsi più alto[300].
Intanto, secondo calcoli che naturalmente possono accettarsi solo come approssimativi[301], la popolazione che, tra la fine del quinto e il principio del quarto secolo, ascendeva a circa 800000 abitanti e appresso avea avuto un incremento e sotto Agatocle avea potuto salire ad un milione; colla morte del tiranno avea cominciato a decadere, e se, ristabilita la pace dopo ottanta anni di guerre, la regione riavea sotto i Romani un periodo di relativa risurrezione economica, era il numero degli schiavi che cresceva in proporzione assai notevole, assai più che innanzi non fosse stato, sino a pareggiare il numero de' liberi.
A lenire alcuni inconvenienti, a stornare alcuni mali, ad esercitare in tutto un'azione benefica, potea giovar molto l'opera del governatore, fornito, così com'era, di largo potere; e, del pari, se mosso da impulsi diversi, potea recar molto male.
Di settantasei de' governatori della Sicilia, che esercitarono l'ufficio loro prima di Verre, noi abbiamo notizia[302]; ma dell'opera ivi spiegata da loro, specialmente quando non si riferisce ad imprese di guerra, poco sappiamo. Di M. Valerio Levino, primo tra i governatori dell'intera Sicilia, sappiamo bensì che cercò di svilupparne la produzione anche artificialmente, incitando personalmente[303], alla coltura del suolo.
In questa provincia fu mandato come governatore, settantesimosettimo di quelli a noi noti, C. Verre.
V. HOMO AMENS AC PERDITUS?
Chi era C. Verre?
Le Verrine.
Lo scrittore, il poeta, l'oratore, l'artista sono anche tanti giustizieri. In questo arruffìo quotidiano della vita, mentre essi, gravati dell'incommodo bagaglio delle loro idealità, passano assai spesso punzecchiati, derisi, angosciati; gli uomini piccoli, che per la loro stessa natura non perdono mai di vista la terra, s'insinuano in tutti i meandri del multiforme inganno umano, tendono reti e stanno in agguato, ghignando, sugl'improvvidi che vi cadono, scavano ad altri la terra sotto i piedi; e da questo lavorio di tutti i giorni assurgono pieni di oro e di fango, carichi di uffizî e di onori, e, tra l'incenso, che loro sale alle nari e le maledizioni che si perdono inascoltate nell'aria, arrivano freschi, riposati, sereni al termine della loro giornata terrena.
Ma se essi inciampano il poeta, lo scrittore, l'artista, in un'ora della vita in cui il loro cuore è colmo d'infinita amarezza, il poeta, lo scrittore, l'artista, che sanno anche essere giustizieri, li acciuffano con la mano febbrilmente potente, e sulla fronte, insolitamente rivolta verso il cielo, imprimono come un suggello il marchio della condanna.
Si spengono allora gli echi dolenti delle angoscie che essi suscitarono; scompare fin la traccia delle ville sontuose e de' palagi superbi, onde guardarono con piglio insolente sul mondo e sulla vita; le statue, ch'essi si eressero, vanno in pezzi; ma vive ancora nel verso, nell'orazione, nel libro il povero clandestino epigramma, che anonimamente ronzava intorno a loro; e, raccomandati all'opera di chi li fece eterni, passano alla posterità cinti di un nimbo d'infamia, monumenti vivi dello stridente contrasto tra la gente che impera e quella che langue, esempî di tanti altri, che vissero della loro vita e godettero della loro fortuna.
Tale è la sorte di Verre. Non son molti davvero i personaggi dell'antichità, specialmente di ordine secondario, delle cui gesta possiamo dire di sapere tanto come di Verre. Ma tutto quello che sappiamo di lui, sgorga da una fonte sola, e questa non è una fonte spassionata ed impersonale; anzi è un atto di accusa, dove la narrazione si trova incastrata tra invettive, sarcasmi, dileggi.
E, quasi che ciò non bastasse, l'accusa non è soltanto la reazione di un'anima offesa dallo spettacolo dell'ingiustizia, ma, che che Cicerone faccia per attenuarne l'effetto, è l'assalto di un avversario ed un atto coordinato a tutto un piano di condotta politica e destinato ad avere un'azione immediata sugli avvenimenti politici del tempo.
Pure, benchè la fonte sia così unilaterale e ci manchi generalmente la possibilità del controllo, convenientemente usata ed interpretata, ci dà modo di formarci un concetto non incompiuto dell'uomo e del tempo.
Chi ha qualche volta osservato l'indole e le fasi dello svolgimento de' drammi giudiziari, come usa chiamarli, ha veduto come spesso, nelle mani di chi accusa o difende, i fatti vengano abilmente svisati ed affermati o smentiti secondo un preconcetto disegno. Ma tal'altra volta i fatti son tali, o così provati, che si contende piuttosto della loro importanza e della interpretazione a cui possono andare soggetti, ed allora anche un'accusa od una difesa può esser un documento storico di notevole valore. E questo sembra sia il caso delle «Verrine». In esse per giunta troviamo riflettuto, sia pure per farne strazio, tutto il sistema di difesa di Verre, e di tratto in tratto ci è dato gettare uno sguardo sull'ambiente esteriore, e conoscere ciò che si operava dietro la scena e da quali impressioni era dominata e come si moveva la folla, che, assistendovi, partecipava anch'essa a questo così importante episodio della vita romana.
Accanto a qualche esagerazione ed a qualche interpretazione forzata, da alcuni particolari stessi che non hanno diretto rapporto con l'accusa, balza fuori in qualche modo la figura dell'accusato. Da tutto l'insieme di dati piccoli e grandi, da quella sfida cinica alla giustizia ed all'opinione[304], da quella furberia talvolta sino infantile[305] e da quella cieca e sventata imprevidenza, da quella passione delle opere di arte morbosamente irresistibile[306], da quella sua irritabilità[307] che, eccitata reagisce feroce, da quella sua rapacità che diventa crudeltà, da quel suo furioso entusiasmo della libidine e dell'orgia[308], e da quella sua incontinenza che non conosce confine, si ricompone -- se tutti que' dati son veri -- una figura di delinquente quale la scienza moderna[309] lo concepisce: un tipo di degenerato morale, che da un lato si ricongiunge alla follia e dall'altro presenta come un ritorno atavico dell'uomo primitivo, del selvaggio. Tra la civiltà greca, in mezzo a cui vive, egli appare veramente il tardo nepote de' favoleggiati compagni di Romolo, assertori del diritto della forza, rapitori di donne, banditi; o come un'anticipazione di quello che sarà tra un secolo Nerone, amatore dell'arte cieco ed impotente, che vuol trasportare nella vita un suo grande sogno di lusso e di piacere e, dominato da invincibili impulsi, piega e spezza tutto quanto si para come un ostacolo al suo egoismo armato del potere.
E insieme alla figura di Verre viene a galla tutto un altro gruppo di figure, quale intraveduta appena, quale sbozzata e pur chiara; e tutta una serie di concetti morali dominanti la vita pubblica e la privata, e i buoni e i cattivi istinti della folla e l'ambiente stesso della vita giornaliera de' dominatori e dei soggetti; tutto un momento insomma della vita romana, che il processo di Verre rievoca e ricompone intorno a Verre, fatto centro di tanti interessi, ire e passioni, che, compenetrandosi con la sua sorte e la sua persona, le danno una particolare importanza storica.
C. Verre e la sua famiglia.
Chi egli fosse e da quale famiglia uscisse, non parve sempre, nè a tutti ben chiaro. Il nome romano, che ha la particolarità di determinare così bene un uomo ne' suoi rapporti pubblici e privati, nelle sue relazioni famigliari e di schiatta, appare in C. Verre, piuttosto che monco, suscettibile di ambigue interpretazioni. Fu creduto anche che Verre fosse solo il cognome, e il nome gentilizio, per tutto taciuto, fosse Cornelio; ma è invece il contrario ch'emerge dal testo stesso di Cicerone[310], e si può affermare con sicurezza che quello di Verre fu un nome gentilizio[311], e, cosa del resto non rara, egli non ebbe cognome. Nè il nome stesso ha il carattere eccezionale, che da principio si sarebbe inchini ad attribuirgli, se può ritenersi soltanto come una forma più antica di Verrius[312], della cui schiatta la famiglia di Verre potrebbe così essere stata un ramo, distratto sempre più dal tronco comune.
Vi sarebbe qualche motivo per credere che non potesse già vantare parentele illustri e potenti[313]; in ogni modo era nobile[314]. Suo padre, C. Verre anch'esso[315], dovea aver nome d'insigne manipolatore di elezioni e vivea in una cerchia d'incettatori di voti[316], incettatore egli stesso, addestrando nell'arte, perchè non si perdesse, altri membri di sua famiglia, un Q. Verre[317] per esempio, della tribù Romilia.
Malgrado ciò, o forse per ciò, non gli mancò un posto nel senato.
Sua madre avea comune la schiatta ed il nome con Q. Tadio[318]. Questi i congiunti che avea per parte de' suoi genitori. Il suo matrimonio appresso lo legò con vincoli di affinità a Vezio, cavaliere romano[319]: un legame non sappiamo di qual genere e tra chi, lo rese anche affine de' Metelli, ma solo alla vigilia del suo giudizio[320]. Di qual famiglia fosse il genero non sappiamo. L'anno della sua nascita ci è del pari ignoto, ma sapendo della sua morte avvenuta, e non per causa naturale, nel 43 av. C. e che, pretore in Sicilia era padre di un figlio presso ad uscire dall'adolescenza e di una figliola già fatta sposa[321]; possiamo da tutto ciò argomentare che all'epoca della sua pretura probabilmente egli doveva avere un'età non maggiore o di poco a quella richiesta per covrire l'ufficio.
Egli dunque dovè fare con rapidità e con fortuna la sua carriera, a cui si preparò non con pazienza di studî e nobile esercizio di vita; ma, piuttosto, sulla scorta dell'esempio paterno e, conforme all'indole dei tempi, emergendo nel lieto pandemonio delle gazzarre cittadine.
Non si logorò proprio negli studî; e se Cicerone non lo calunnia anche in questo[322], non trovò nemmeno il tempo di acquistare una conveniente cultura, neppure quello di apprendere il greco, cosa relativamente comune per gli uomini del suo stato. Ma Cicerone certamente esagerò anche questa volta.
In ogni modo da adolescente si sarebbe annunziato, quale sarebbe poi stato maturo. Cicerone fa le viste di non volersi occupare della sua vita di adolescente; ma ciò non è che un artifizio retorico; ricorrendo alla figura della preterizione, trova benissimo il modo di rievocare le orgie notturne e la gioventù spesa tra lenoni, biscazzieri, mezzani, e i buchi fatti al patrimonio paterno; quella sua prima milizia non ricca che d'ignominie, e in cui profuse oro insieme ed onori; tutta insomma l'impura adolescenza che ora si rinnovava nel figliuolo[323].
La questura di Verre.
Questo stesso suo modo di vita non doveva essergli d'impedimento a salire nelle nuove condizioni della vita romana e specialmente nell'infuriare delle dissensioni civili; e lo vediamo infatti entrare nella vita pubblica come questore[324] del console Cn. Papirio Carbone nella lotta della parte mariana e sillana. Cicerone gli fa tener questa carica quattordici anni prima della causa e, benchè, secondo quella che ad alcuni può parere la più usuale maniera di contare, si sarebbe aspettato che avesse detto quindici[325], riesce evidente che intendeva riferirsi all'anno 84 a. C.[326].
Il fatto che Cicerone lo fa restare questore ancora sino al sacco di Rimini[327], il quale non potè accadere che nell'82, e ad anno abbastanza avanzato, ha dato origine ad una viva controversia sull'epoca vera della questura di Verre; onde, mentre qualcuno[328] l'assegna all'anno 84, altri[329] l'attribuisce all'anno 83, ed altri[330] ancora all'anno 82. Che Cicerone assegnasse l'entrata di Verre in carica all'anno 84 è fuor di dubbio e non pare lo facesse per una svista, giacchè egli si ferma molto alle particolarità del fatto, rileva il nome di L. Scipione, siccome quello del console succeduto a Cn. Papirio Carbone e mostra di ben conoscere il seguito de' fatti di quegli anni, che del resto si erano svolti sotto i suoi occhi.
D'altra parte per l'allusione al sacco di Rimini, per la menzione de' conti resi a P. Lentulo e L. Triario[331], questori nell'anno 81, si deve pure ritenere, che nell'anno 82, C. Verre occupava l'ufficio di questore.
Di fronte a questi fatti restano prive di valore le opinioni unilaterali di quelli che vorrebbero far valere la data di un anno o quella di un altro, e pare si debba pensare ad una prorogazione dell'ufficio o ad una rielezione di Verre all'ufficio di questore; cosa tanto più probabile in quanto avrebbe fatto riscontro appunto alla reiterazione del consolato di Cn. Papirio Carbone[332].
Cronologicamente dunque la notizia di Cicerone non offre materia ad appunti: merita bensì di essere accolto con ogni cautela il giudizio che dà del modo onde l'ufficio fu gerito e degli incidenti che l'accompagnarono. Verre infatti nell'anno 82 si staccò dalla parte mariana per aderire alla sillana, e Cicerone non ha parole sufficienti per bollare più e più volte questa sua defezione[333]. A sentire il suo accusatore, prima di tutto C. Verre non fece questa apostasia per considerazioni politiche, ma semplicemente a scopo di rapina. Infatti da' conti resi della sua questura appariva com'egli dovesse avere ancora presso di sè seicentomila sesterzi, quanti costituivano la differenza tra il denaro ricevuto e lo speso, e, intanto, a' suoi successori non seppe darne altra giustificazione se non d'averli lasciati a Rimini, dove a cagione del sacco doveano essere andati perduti[334]. Ora come accadessero le cose, noi non siamo in grado di dire; ma si può ben dire che la giustificazione di Verre non menava univocamente a quell'interpretazione che Cicerone le dava. E tanto più apparisce parziale, quanto più passionato ed esagerato è il biasimo che Cicerone getta su Verre, indipendentemente da ogni ragione di furto, pel semplice abbandono del suo console.
Per averne un chiaro intendimento occorre mettere in relazione quel fatto con altri avvenimenti del tempo stesso. L. Cornelio Silla era da poco sbarcato in Italia e già dalla parte avversa molti cominciavano ad inclinare verso di lui. L'esercito di L. Scipione abbandonava il suo comandante e si rendeva a Silla[335], e colle vittorie de' suoi legati e l'affermarsi della sua fortuna, la demoralizzazione e la sfiducia entravano nel campo nemico; e le diserzioni spesseggiavano tanto più, quanto l'uomo, a' suoi benigno ed a' nemici crudo, sapeva con tutte le arti del fascino personale e con tutte le minacce della più inesorabile vendetta attrarre a sè gli uomini[336]. Se qualche cosa è notevole, è precisamente questo: che Verre potè ancor tanto tempo dopo la venuta di Silla in Italia restare fedele alla sua parte, e non passò all'avversario, se non quando la sua parte si andava ormai dissolvendo senza rimedio e i suoi interessi di Romano e di nobile lo gettavano in braccio a Silla; e probabilmente non si poteva dire ch'egli abbandonava il suo console, ma che il suo console abbandonava lui e l'esercito e la sua parte, cercando in Africa uno scampo[337]. Il peggio che in questo può dirsi di Verre è che, al pari di tanti altri, in questa e nelle posteriori guerre civili, anch'egli finì per obbedire a quel senso dell'opportunità, che, se oggi è perfino il programma e la bandiera di un partito, fu sempre come la bussola de' moltissimi che, nella vita civile e nella politica, in ogni tempo ebbero a supremo scopo all'esistenza il salvataggio della borsa e della pelle.
Verre potè dire d'aver assicurato l'una cosa e l'altra. Silla lo mandò nel Beneventano tra i suoi amici, per diffidenza come vuole Cicerone[338], per ragione di uffizio, se come è lecito dedurre dalla resa di conti fatta a' questori dell'anno successivo, egli tenne la carica sino alla fine dell'anno[339]. Silla in ogni modo, com'era natura dell'uomo, lo beneficò e lo protesse, e Verre potè andare innanzi nella sua carriera. A Roma dopo questa sua questura, rimase appena tre giorni[340], occupato del resto, come sembra, in missioni ed incarichi, probabilmente nel Beneventano.
La legazione e la proquestura di Verre.
Due anni dopo, nell'anno 80, Cn. Dolabella di parte aristocratica, stato l'anno innanzi pretore, va come propretore in Cilicia ed, a proprio legato, non sa eleggersi miglior compagno di Verre, e dopo la morte del suo questore C. Malleolo gli affida anche la gestione della questura in sua vece[341]. Che legazione e che proquestura! Qui Cicerone aggrava la mano e fa Verre responsabile non solo di quello ch'egli potè commettere, ma di quello altresì che commisero il suo capo ed i suoi dipendenti. Che cosa in verità fece di suo proposito e per suo conto, che cosa come ministro del propretore? Noi non lo possiamo sapere completamente. Dolabella era ornai tramontato dall'orizzonte e a Cicerone fa commodo addebitare tutto a Verre, anche quello di cui Dolabella era stato riconosciuto colpevole in giudizio[342], ricorrendo ad induzioni ed illazioni, invocando la testimonianza di gente danneggiata e stizzita, o disposta ad accusare anche per propria difesa[343]. In ogni modo, se anche alcuni fatti non ebbero origine in un preconcetto disegno, ma furono l'incidente di una notte di crapula[344]; se in alcuni atti egli fu il braccio allungato di Dolabella, non bisogna durar molta fatica per ammettere che il suo passaggio, più che quello di un legato del popolo romano, dovè sembrare talvolta quello di qualche infortunio[345]. Soltanto, di questi infortunî in pellegrinaggio si era destinati a vederne più d'uno.
I Dolabella erano di razza rapaci e fraudolenti[346] e C. Malleolo, il questore, era tutt'altro che un puritano[347]. Un uomo dal senso morale molto mediocre, come era Verre, non poteva proporsi altro che di accomodarsi alle leggi dell'ambiente e farne suo pro, e così fece. A quella scuola egli apprese e ritenne per poi, se mai, emulare o superare i maestri. Era, pare, la sua prima scorsa su' poderi del popolo romano ed egli vi faceva, come è dire, il suo noviziato; per non perdere tempo anzi incominciò dal viaggio. La sua casa era ancora poco adorna di statue greche, e la selvetta che la circondava sarebbe stata lieta di porgere le sue ombre alle divinità elleniche[348]; i provinciali aveano ancora molta lana da potersi tosare e, se anche un colpo di forbici arrivava alla pelle, ciò li avrebbe resi più umili; e, finalmente, a lui che usciva dalla guerra sillana, gli ozî di Marte, dio infido e terribile, doveano parere utili a propiziarsi Afrodite, e tutte le avventure galanti della provincia poteano fornire un diletto, lieto a godere oggi e bello a narrare domani.
Il viaggio.
All'opera dunque! A Sicione fa al magistrato cittadino richiesta di danaro. Non si arrende? L'avarizia può più del nome romano e della paura? Ebbene, lo si caccia in uno stambugio e, acceso un buon fuoco di legna verdi, lo si lascia a considerare se ha minor pregio l'oro, o dà maggior molestia il fumo[349]; citra sanguinis effusionem! Di oro intanto sarà meno avara in Atene Minerva, e al magistrato romano che la vide e non ne partì a mani vuote, ne rimarrà due volte grato il ricordo[350]. Sono ancora troppo ricchi, troppo ornati questi templi di Grecia e d'Oriente, pur dopo che vi passò, da tanti anni, il conquistatore romano: ha troppe statue Apollo nel suo tempio, a Delo ove nacque, e nella notte è bene che ne sparisca qualcuna. Ma Apollo è qualche volta un dio iroso e capace di difendere la sua proprietà, come un qualunque avaro mortale, anche invocando da Poseidone un uragano: la tempesta infatti viene e la nave, che porta la sacrilega preda, si sfascia ed il turbato flutto del mare riporta alla riva le statue sacre di Apollo; sicchè -- fu superstizione o necessità di resipiscenza? -- Dolabella deve farle rimettere là donde furono prese e donde il popolo, tacito, ne deplorava la mancanza, pur non avendo il coraggio di reclamarle[351].
Ma non tutti gli dèi sanno o vogliono difendersi come Apollo: a Samo il tempio di Giunone resta a dirittura spogliato[352]; a Tenedo lo stesso dio indigete Tene non riesce a restar fermo al suo posto[353]; Diana di Perga vede depredato non solo il suo tempio, ma sè stessa degli ornamenti muliebri che porta[354]. E invano tentano gli uomini di sopperire alla neghittosità degli iddii; a' legati di Samo, che vanno a muoverne lamento, C. Nerone risponde che vadano a Roma, e Roma è lontana, e, quando essi vi arrivino, potranno avere la sorpresa di vedere che, in prova d'animo generoso, il loro depredatore si è offerto ad ornare per un giorno delle opere d'arte rubate i fòri e le vie[355].
Intanto bellissime statue sono portate via di forza da Chio, da Erythrae, da Alicarnasso[356]; da Aspendo, in cospetto di tutti, su carri tirati da buoi s'asporta tutto quanto stava ad ornamento di edifizî pubblici e di templi e, tra l'altro, quel citarista, che per la perfezione sua era passato in proverbio e si dicea capace di cantare ogni cosa[357].
Non perdona agli dèi il nuovo padrone e tanto meno perdona agli uomini; ma, in cambio, come ama piacere, ad ogni costo, alle donne!
Il suo amore egli lo insinua, lo offre per tutto, più spesso lo impone a dirittura.
L'avventura di Lampsaco.
Vi è una missione per i re Sadala e Nicomede, e Verre fa sì che Cn. Dolabella gliela commetta; una felice occasione a queste spedizioni feconde e senza pericoli. Sulla sua via è Lampsaco, ed egli vi fa sosta con tutto il suo seguito. Dolce e generoso è il vino di Lampsaco e belle ne sono le donne; ma bella più di tutte è la figliuola di Filodamo, bella e pudica. Verre è ospite di Janitore, di cui non gli riesce potere abbandonare la casa, e a Filodamo impone, ospite non desiderato, non accetto, Rubrio, un suo bracco, lo stesso appunto che avrebbe scovata la bella fanciulla. Filodamo tuttavia vuol fare ammenda dell'ospitalità mal concessa, e la casa del ricco anfitrione s'apre per accogliere, convitati da Rubrio, Verre e il seguito suo. Fu intanto pensiero preconcetto, come vuole Cicerone, o fu caso? Ma, libando e crescendo l'eccitazione del convito, Rubrio si rivolge a Filodamo per suggerirgli di chiamar lì la sua bella figliuola e, al timido schermirsi di Filodamo, altre voci si levano più pertinaci invocando la donna, e, tra le insistenze e la minacciata violenza degli uni e la resistenza degli altri, si accende una rissa in cui un littore, Cornelio, viene ucciso e donde lo stesso Rubrio esce ferito[358]. La voce e l'ira del tumulto viene il giorno appresso portata in piazza, e Verre, assalito in casa da una folla furibonda, che minaccia di metter tutto a ferro e fuoco, deve la sua salvezza soltanto all'interposizione de' cittadini romani, che erano colà per i loro commerci[359]. E parte, rinunziando anche per ora a chiedere la punizione dell'offesa fatta alla sua autorità ed alla sua persona[360]; ma la vendetta non scende meno sicura nè meno rapida sul capo di Filodamo e del figliuolo. Cn. Dolabella lascia la sua provincia di Cilicia e l'esercito e la guerra per accorrere in Asia ed indurre C. Nerone, esitante, a punire l'uccisione avvenuta nella sua giurisdizione, e da un tribunale composto di Dolabella, de' suoi prefetti e tribuni, dello stesso Verre e di creditori di Greci sempre ligi a' legati; Filodamo e il suo figliuolo passano nelle mani del carnefice sul fòro di Laodicea[361], dando a tutta l'Asia spettacolo più della vendetta, che della giustizia romana.
Il brigantino di Mileto.
Pur troppo gli Asiatici erano costretti a vederne d'ogni colore. Verre passa per Mileto, ne tratta con alterigia i magistrati, e, mentre si fa ospitare lautamente, li maltratta e taglieggia la città con la richiesta di un contributo di lana; poi, partendo, chiede una nave che gli serva di scorta sino a Myndo, e, subito, con T umiltà di chi serve, gli è dato un brigantino ben allestito, ben armato, scelto tra i dieci che Mileto aveva a servizio della stessa repubblica. Ma il magistrato della repubblica è anche più infido del mare: soldati e marinai tornano, ma a piedi; il vascello non più; venduto a L. Magio e L. Fannio, dichiarati poi nemici di Roma, esso va in corsa da Sinope a Dianium, dalla Spagna al Mar Nero!
E guai a muoverne pure lamento! Lettere di Dolabella arrivano e impongono che non se ne parli, che se ne cancelli la traccia dagli atti pubblici, che tutto insomma torni nel buio[362].
Verre tutore.
Ma Verre andava omai a vele spiegate ed era la fortuna che gli gonfiava la vela. C. Malleolo, il questore, viene ucciso ed è una doppia eredità che tocca a Verre, la proquestura, che Cn. Dolabella gli affida, e la tutela del figliuolo dell'ucciso: doppia eredità; chè anche la tutela può, in certi casi e con certe persone, valere come un'eredità.
Qui, a dir di Cicerone, sarebbero cominciate quelle esimie baratterie nelle compre del frumento a un prezzo designato dalla stessa legge che ne ordinava l'acquisto (emptum, imperatum), e nelle riscossioni fatte in luogo del frumento da fornire al pretore ed al suo seguito (aestimatum), che poi in Sicilia assunsero così larghe proporzioni. Nè si tratta di tentativi tanto timidi, se fu poi addebitato un profitto di tre milioni di sesterzî a Dolabella per frumento, cuoi, sacchi, panni, che avrebbe dovuto prendere e non prese, avendone in cambio danaro[363].
E il tutore del pupillo valeva quanto il pubblico amministratore. C. Malleolo, uomo senza scrupoli, per affermazione dello stesso Cicerone faceva il paio con Verre ed era ricco di masserizie, di servi, di crediti verso le città. In tutto questo panno ora Verre avrebbe tagliato a suo agio, senza discrezione: de' vini, che quegli aveva in gran copia, pensò a rifornire le sue cantine; tutte le argenterie, gli schiavi, o che si raccomandassero per la bellezza dell'aspetto o per particolari attitudini, li prese per sè ed i crediti li fece a poco a poco sfumare tra le sue mani. Egli avrebbe esatto due milioni e cinquecentomila sesterzi, ma di dare i conti non se ne parlava; messo alle strette dalla madre e dall'ava del pupillo, perchè dicesse almeno quanto aveva portato, parlò di un milione, poi, per uno scambietto di cui non possiamo comprendere nulla, come nulla mostrava di comprenderne Cicerone, con una dolosa cancellatura, il milione si trovò ridotto a seicentomila sesterzi, che apparivano dati al servo Crysogono ed accreditati al pupillo Malleolo, senza che nemmeno si fossero integralmente versati[364].
Verre e Dolabella in giudizio.
Quelli della provincia erano i giorni della gazzarra; ma, mentre il lampo dell'oro e lo strepito de' tripudî rendeva il governatore ebbro, e come un ebbro sicuro di sè stesso, quelle lagrime di manomessi, di spogliati, di violate talvolta si addensavano lontano, a Roma, per iscoppiare loro, sul capo, al ritorno. Era il fuoco del purgatorio non acceso, oltre la vita, da una trascendente giustizia divina; ma qui in terra, e non dalla pietà verso i provinciali, ma dall'invidia, dall'avidità delusa, dall'ira di parte, dall'ambizione, da tutto il vento delle passioni insomma, che vi soffiava dentro, facendo di quei giudizî una fiamma da tregenda. Un M. Scauro della famiglia degli Aurelî[365], più probabilmente che di quella degli Emilî[366], è forse quello stesso che Cicerone poco innanzi nomina come questore in Asia[367] e che colà poteva avere avuto notizia de' fatti, giovane d'anni ma astuto e corrivo alla vendetta, si faceva nell'anno 78 accusatore di Dolabella, chiedendogli conto del suo governo di Cilicia.
Quanta parte nel malgoverno aveva avuta Dolabella? quanta ne aveva avuta Verre?
Cicerone tendenziosamente ne vorrebbe addossare tutta a questo la soma, facendone quasi il solo responsabile degli stessi fatti, di cui Dolabella riportò condanna: un'esagerazione, comoda certamente a' bisogni della causa, ma manifesta sì per la diversa posizione de' due e sì per le stesse parole di Cicerone, quando fa intervenire Dolabella a metter la polvere sugli atti di Verre od a sperderne la traccia[368] e quando egli stesso, per induzione, arriva a concludere che se Dolabella ne fu l'autore, Verre ne fu l'esecutore materiale[369]. È chiaro in ogni modo che se il governo della provincia avea dovuto farne due amici e la concordia era sopravvissuta anche alla spartizione della preda, ora nel giudizio l'istinto della propria conservazione dovea farne due avversarî; e M. Scauro, intento sopratutto a colpire Dolabella, trasse naturalmente partito da questa posizione di cose, anche senza quell'anticipato e perverso accordo, che forse può essere una posteriore induzione di Cicerone[370].
Cicerone fa colpa anche a Verre di non aver resi i suoi conti prima della condanna di Dolabella; eppure nulla vi era di più giusto. La responsabilità anche amministrativa di Verre e la sincerità de' suoi conti dipendevano direttamente dal grado di responsabilità di Dolabella e dalla provata verità delle sue attestazioni in giudizio; era impossibile parlare di resoconto, mentre si disputava se Dolabella avesse oppur no ricevuto, e se Verre gli avesse dati cinquecento trentacinque mila sesterzî, e se alla sua volta Verre avesse ricevuto altri duecento trenta duemila sesterzî non riportati ne' suoi registri, e di frumento un altro milione ed ottocentomila sesterzî parimenti non riportati. Può darsi benissimo che ne' suoi registri Verre avesse trascurato d'iscrivere i crediti verso Q. e Cn. Postumio Curzio e che avesse pure in Atene versato nelle mani di P. Tadio quattro milioni di sesterzî[371]: in ogni modo da quel processo, donde correva rischio di riuscire come un accusato, ne uscì immune. Fu a proposito di questo giudizio che Verre dovette trattenersi in Roma tre giorni[372], la sola dimora da lui fatta in città dopo l'esercizio della sua questura, a quanto almeno dice Cicerone; e, se ciò è vero, questa sua breve fermata e la lunga assenza valgono anche a togliere credito a' maneggi che Cicerone gli attribuisce nella causa di Dolabella.
La pretura di Verre.
Dove fu e che cosa fece, dopo ciò, per più che tre anni? Poichè era questo il tempo in cui la parte mariana, rifatta ardita dalla morte di Silla, faceva una nuova levata di scudi in Italia e maggiore anche e più fortunata nella penisola iberica; è probabile che Verre non restò inoperoso e contribuì a sostenere le sorti della parte aristocratica di cui era un campione. È notevole che Cicerone per questo triennio e più non gl'imputa niente di determinato, e, benchè dica che la cronaca cittadina non cessa di occuparsi di lui e non per festeggiarlo, non è improbabile ritenere che, durante la sua lontananza, gli echi di fatti suoi non commendevoli, che aveano potuto ripercuotersi nel processo di Dolabella, si andarono spegnendo, e con essi, come per chi è lontano suole appunto avvenire, molte ire e rancori.