LA CITTÀ ITALIANA
NELL'ALTO MEDIO EVO


GUIDO MENGOZZI

La città italiana
nell'alto medio evo


Il periodo langobardo-franco

ROMA
ERMANNO LOESCHER & Cº
(W. REGENBERG)


SIENA 1914 — STAB. ARTI GRAFICHE LAZZERI



[INDICE]


A MIO PADRE

CON AFFETTO PARI ALLA STIMA


INTRODUZIONE

La storia delle condizioni delle città italiane nell'alto medio evo fu oggetto di gravi e fondamentali ricerche, per opera di numerosi storici italiani e stranieri, a cominciare dal Muratori, dal Fumagalli, dal Sismondi, dal Pagnoncelli e dal Savigny. Ai tempi della preparazione del nostro Risorgimento questo tema fu anzi discusso con particolare attenzione dal Manzoni, dal Balbo, dal Troya dal Capponi e da molti altri perchè si volle quasi in quelle remote origini rinvenire l'anima più spontanea della nazione, ricercandovi i diritti della nazionalità.

Ma quelle dotte discussioni non riuscirono ad appagare in tutto i desiderî degli studiosi. Sta di fatto che l'opera di Carlo Hegel fu poco appresso una grave critica di quei risultati: e più tardi tutti gli studiosi, in Italia e fuori, dovettero muovere da ricerche e da argomentazioni nuove e diverse. Il problema delle condizioni giuridiche dei vinti Romani, quello della sorte dei municipii e delle corporazioni, quello dell'organizzazione ecclesiastica, quello dell'origine dei Comuni furono, si può dire, ripresi ex novo, e recarono luce feconda alla storia generale del diritto pubblico italiano del medio evo.

Tuttavia non si è ancora portata la ricerca, in modo abbastanza ampio e profondo, sul punto centrale di tutti questi studii: la città, considerata nelle sue condizioni territoriali, nelle sue divisioni giuridiche, nella sua compagine particolare, per cui si distingue da ogni altro elemento: organizzazione generale, circoscrizione provinciale, circoscrizione ecclesiastica, borghi, pievi, ville, centri rurali: la città, voglio dire, nel suo aspetto geografico, storico, giuridico.

È stato mio proposito di assumere questo tema, di natura intimamente ed esclusivamente giuridica, per esaminarlo con tutte le mie forze, senza pretendere di affrontare e di risolvere tutti quei problemi, che con quel tema stanno senza dubbio in diretta connessione, ma che qualche volta hanno contribuito, con la loro imponenza, a sviare il giudizio degli studiosi. Da una ricerca circoscritta a questo argomento capitale e d'indole schiettamente giuridica, ho creduto che si potesse derivare lume anche su quei problemi, per quanto ciò dovesse avvenire per via indiretta e talvolta soltanto per accenni, che potranno apparire anche incompleti.

Ma in un tema così vasto, che ha domandato alle mie forze una lunga e faticosa indagine, non ho pretesa di aver portato se non un contributo di metodo e di resultati.

Nell'atto di licenziare il mio libro mi rimane tuttavia la convinzione che dai competenti il metodo possa essere giudicato giusto e che i resultati non siano del tutto vani.

PARTE PRIMA La città romana, gota e bizantina[1]

§ 1. L'antica cerchia di Roma primitiva. — § 2. La cerchia murata del IV sec. av. Cr. — § 3. I Mille Passus. Determinazione territoriale. — § 4. Determinazione dei Mille Passus riguardo alle magistrature. — § 5. Mille Passus Urbs e suburbium. — § 6. Differenza fra Roma e le altre città: Pomoerium e Continentia Aedificia. — § 7. Determinazione dei Mille Passus rispetto ai plebei. — § 8. Determinazione dei Mille Passus rispetto ai beni pubblici. — § 9. Determinazione dei Mille Passus rispetto al culto. — § 10. Città e campagna negli ultimi anni dell'impero d'occidente. — § 11. La conquista gota. — § 12. Città e campagna sotto i Bizantini. — § 13. Le divisioni territoriali interne delle città. — § 14. Conclusione.

§ 1.

— Nei primi tempi storici Roma fu costituita dall'esiguo numero delle gentes delle tre tribù dei Ramnes, dei Tities e dei Luceres, costrette più che disposte ad unirsi su di un territorio assai limitato per necessità della comune difesa contro l'ostilità convergente degli elementi circostanti. Ognuna di esse, infatti, conservava inalterato l'assetto genetico interno sotto il potere, più di coordinamento che di effettivo comando, del «rex», insieme col quale cooperavano — per diritto proprio e non per nomina di lui — i capi delle singole «gentes».

Questa condizione di cose fece sì che le linee fondamentali dell'organizzazione politica romana si formassero in modo singolare. Il perdurare delle lotte interne ed esterne indusse a costituire un nucleo più saldo e durevole, favorito dalle condizioni topografiche, nucleo che divenne così capoluogo ad un tempo del territorio e centro di organizzazione della difesa. Ed a questo fenomeno, per cui già si divergeva dal primitivo sistema barbarico, nel quale, pur in sedi relativamente fisse, oltre la rotazione delle terre, troviamo la vita in villaggi facilmente abbandonabili, si aggiunse, come effetto a causa, quello della maggior considerazione della terra stessa. Questa, appunto perchè limitata, ebbe tanta importanza da superare quella dei rapporti familiari, prevalenti nell'organizzazione barbarica, e costituì la base di ogni rapporto giuridico.

Sotto l'auctoritas del pater[2], oltre i parenti, vivevano anche tutti coloro che, per vicenda sfortunata di guerra — deditio — o per patto amichevole — applicatio — si trovavano alla sua dipendenza[3].

Lo Stato primitivo costituisce — si sa — un cielo chiuso entro cui non si entra che attraverso l'«hospitalitas»[4]. Nell'epoca in cui prevale il potere dei capi delle «gentes» di fronte a quello del re, che, in tempo di pace, si limita a regolare i «Sacra» e lo sviluppo edilizio, anche questo diritto di rappresentanza è esercitato prevalentemente dai «patres». Più tardi, però, il potere regio, favorito dalla naturale scissione degli antichi gruppi gentilizi in più piccoli nuclei famigliari riconnessi al capostipite ma da esso distinti e separati, fu avvantaggiato enormemente per il rapido incremento della popolazione. Quest'aumento, dovuto in parte alla necessità di soddisfare bisogni, ai quali il sistema agnatizio non sopperiva affatto o inadeguatamente, e, in parte di gran lunga maggiore, causato dall'immissione di elementi vinti ritenuti meno pericolosi se tolti dal luogo di origine, portò alla costituzione entro la «civitas» di una classe speciale in condizione giuridica inferiore a quella dei «cives» originarii.

E, questa classe si formò sotto la manus del re.

È certo che le leggende dell'«asylum» e del ratto delle sabine, con cui si risolveva il problema dell'aumento della popolazione, sono di origine forestiera e quindi, presumibilmente, ostili ai romani; ma appare altrettanto evidente, dal complesso dei miti con i quali questi ultimi cercarono di modificarle, la modestia delle origini e il lungo perdurare nello stadio primitivo[5]. Di più noi sappiamo per testimonianza concorde delle disposizioni dell'antico diritto quiritario e delle narrazioni degli scrittori[6] che intorno ad ogni «domus» correva un ambitus di origine sacrale[7] che la cingeva da tutti i lati e che l'insula dei quartieri popolari — quel vasto agglomerato di case a diversi piani e a muri comuni — è di epoca posteriore.

Popolazione scarsa, dunque, ed occupante nello spazio limitato della città un'estensione relativamente assai lata.

Si aggiunga che la scienza ha dimostrato — il Vico con meraviglioso genio l'aveva intuito — che le divinità adorate in appositi templi fuori del «pomoerium» non che diverse erano addirittura straniere a quelle adorate in Roma. E se si riconnettono tutti questi dati con la leggenda dell'uccisione di Remo, la cui importanza, notata anche dal vecchio Varrone, consiste nel carattere sacro attribuito alla fossa, destinata a raccogliere la città entro un cinto inviolabile che non può essere oltrepassato se non in luoghi appositamente determinati e cioè le porte; se ne deduce la conseguenza che in immediata vicinanza della città, ma separati dal vallo e dalla fossa, ci dovessero essere quei popoli vinti che per misura di sicurezza Roma strappava al suolo nativo e aggregava a sè collocandoli sotto l'«hospitalitas» del re.

Ho parlato di vallo e di fossa e non di mura perchè la costruzione ed il culto di queste è posteriore: la leggenda parla di Romolo che uccide il fratello per aver superato di un salto la fossa già scavata o il solco dell'aratro che segnava il luogo ove avrebbe dovuto esser quindi scavata[8]. Non si parla affatto di mura. E il contatto continuo del vincitore col vinto, ostile per odio recente e per diversità antica di origine e di culto, spiega perchè fosse considerato come delitto capitale il traversare il vallo fuori che per le porte[9]. I nomi dei luoghi adiacenti alla Roma primitiva, infatti, sono tutti eponimi di genti plebee; stirpi diverse, cioè, da quelle originarie di Roma. Così il Celius, le due Exquiliae, l'Oppius, il Cespius, e così via. Invece entro il «pomoerium» si trovavano in pari condizione giuridica le tre tribù originarie, le cui divinità si mantennero contemporaneamente e con pari vigore fino al tardo prevalere di Giove capitolino, che personifica e rappresenta l'unificazione di Roma.

Ma un allargamento di questo concetto non avviene che nel secolo IV, quando, con la costruzione delle mura, si inizia un'amplissimo movimento di riforme che rinnuova tutta la vecchia Roma. Infatti la definizione del pomerio dataci dai libri auspicali[10] come di un «locus intra agrum effatum per totius urbis circuitum pone muros regionibus certis determinatus, qui facit finem urbani auspicii» è posteriore, come si scorge chiaro dalla menzione delle mura, alla costruzione delle mura stesse ed è stata presa a torto come prova dell'identità del «pomoerium» col cerchio murale. La prova si evince, a mio parere, da una induzione, che ritengo legittima, intorno all'antichissima distinzione degli auspici in urbani e non urbani (ben differente dall'altra «domi et militiae»); poichè se si tien presente che il diritto di consultare la volontà divina spettava esclusivamente ai patrizi[11] si dovrà anche ammettere che tale diritto in origine spettasse soltanto alle «gentes» comprese entro il pomerio. E così si spiega pure come l'Aventino, in tempi posteriori a quelli indicati dalla tradizione, ma anteriori alla costruzione delle mura, rimanesse fuori della cinta per il suo carattere forestiero e plebeo, essendo abitato dai cittadini delle città latine vinte e dagli schiavi che ivi si rifugiavano nell'«asylum»[12]. E si chiarisce l'altro fenomeno, non meno importante, che solo dopo lunghe lotte la triade capitolina riuscì a prevalere sulle altre divinità[13].

§ 2.

— Il nostro Bonfante, con un'indagine tenacemente perseguita, ha dimostrato che nella famiglia romana sui membri che compongono il gruppo familiare vi è un'autorità di natura politica tanto forte da tenere il predominio sull'elemento patrimoniale nel passaggio ereditario: autorità che ha una corrispondenza completa e mirabile nel campo del diritto pubblico e che fa sì che al modo stesso con cui nello Stato il capo apparisce come il rappresentante di un gruppo che non muore mai, così anche la famiglia è un perenne organismo politico il cui capo si perpetua per la designazione del successore fatta dal predecessore[14]. Ma questo stato di cose che poteva prevalere finchè le organizzazioni politiche di ordine superiore erano scarse o fiacche, doveva mutarsi quando le forze centrali dello Stato operarono con efficacia. Ne venne che questo acquistò tanto maggior consistenza quanto più quelle, suddividendosi, formarono nuovi nuclei legati alle «gentes» originarie da vincoli che andarono sempre più indebolendosi fin quasi a sparire del tutto.

Noi sappiamo come di diritto facevano parte del senato quei «patres» che, successori dei capostipiti delle genti originarie, erano i custodi di ciò che costituiva l'anima della gente stessa: i sacra, le feriae, i sepulcra. E ci sedevano — come irrefutabilmente dimostra la mancanza di un sistema di maggiorascato e l'uso assoluto del regime della designazione — appunto perchè tali e non per ragioni di parentela[15]. Il fulcro della gente era costituito dal suo culto interno: chi dal «pater» morente era ritenuto il più atto ed il più degno a succedergli acquistava con la designazione (dopo la relativa accettazione) tutti i diritti annessivi, dai decreta gentilicia all'auctoritas senatoriale. Il tratto caratteristico dell'eredità romana per cui all'erede è imposto ex iure — e questa è la peculiarità — l'onere della custodia e del mantenimento dei «sacra» anche quando, come al tempo di Cicerone, era divenuto gravissimo, non si spiega se non pensando ad un'epoca in cui invece costituiva l'elemento di maggior rilievo di tutta l'eredità medesima, la quale — si badi — era impossibile senza designazione di erede. E quest'epoca, per la natura eminentemente religiosa dei «sacra», corrisponde a quello stadio primitivo in cui l'elemento religioso predomina e, cioè, l'epoca regia.

Era dunque la proprietà dei sacra e dell'hedificium in cui questi si conservavano che dava diritto di partecipare all'assemblea la cui «auctoritas» aveva come scopo precipuo l'osservanza, il mantenimento e sopratutto il contemperamento dei vari mores ritusque majorum[16].

I rami derivati dai ceppi primitivi — patres minores — non potendo vantare eguali diritti, furono logicamente esclusi dal senato. Però, come compievano essi pure funzioni vitali per lo Stato, ottennero di partecipare al pubblico reggimento mediante un'altra assemblea — comitia curiata — cui aprivano l'adito requisiti differenti, adeguati al contributo fisico, intellettuale e finanziario che questi rami portavano a prò della collettività. E come questo non poteva aversi senza la presenza assidua — è il termine usato dalle fonti — nello Stato: e questa, alla sua volta, inconcepibile senza un valido substrato economico, non poteva basarsi che sulla terra, questi requisiti ebbero anch'essi per base l'elemento realistico della proprietà.

Ma intanto ne conseguì che, pur rimanendo inalterata la base realistica dei diritti pubblici subiettivi, accanto ad una proprietà quasi sacrale, cui ex iure essi erano vincolati, se ne ammise un'altra di minor efficienza intima alla quale era necessaria la concomitanza di elementi personali.

Nè l'evoluzione si fermò qui: questi elementi personali, una volta ammessi, agirono con intensità sempre più forte fino al punto di avere a base non più la proprietà ma l'abitazione. Così entrarono i plebei.

Insieme con i plebei vivevano intorno alla città anche quei clienti che per varie e note cause si erano staccati dalle originarie dipendenze patronali e, sempre crescenti di numero, formavano un insieme ben distinto — come lo prova l'esistenza dei concilia plebis — dai «patres» e dai «patricii». I loro nuclei davano luogo, attraverso ad una lenta e faticosa selezione, ad un elemento nuovo, ricco, forte e potente, il quale, per la diversità di culto e di origini, poteva esplicare tendenze disgregatrici. Inoltre i plebei, cooperanti anch'essi alla vita cittadina e alle guerre, erano indotti a ribellarsi — e lo fecero con tenacia e moderazione mirabili — a quella condizione, imposta loro dall'egemonia assoluta delle classi più elevate, per la quale il loro contributo di forze e d'armi era considerato dallo Stato come il correspettivo dell'occupazione del suolo pubblico su cui abitavano[17]. Lungamente vissuti su quelle terre nella stessa posizione di fronte allo stato che i clienti di fronte ai patroni[18] e ormai ignari dei remoti patti con cui i loro progenitori erano entrati nella «civitas», si sentono — e vogliono esser riconosciuti — meritevoli di una maggior tutela giuridica e di un più ampio godimento dei frutti delle vittorie.

Per la pressione delle contingenze esterne, per il timore di un dissolvimento dell'unità così a lungo e con tanta fortuna mantenuta, verso la fine del IV secolo av. Cr. i dominatori, stremati dall'invasione gallica, vennero a patti con i plebei e concordarono con essi una di quelle leggi eminentemente contrattualistiche, la cui natura è stata messa in luce dal Dallari[19].

Da allora, giustamente, il Pais fa datare il risorgimento definitivo di Roma per la sua fatidica missione. La piccola cinta primitiva cede il posto ad un valido muro che racchiude in più ampio giro la cittadinanza rinnovellata da nuova costituzione. Entro il muro furono chiusi anche tutti coloro che, topograficamente, già formavano un tutto unico con la città stessa. Ma neanche così, presumibilmente, si giunse ad aver sufficiente numero di braccia per il compimento impellente di opere pubbliche, sopratutto di difesa[20], e fu necessario attribuire alla città una parte del territorio circostante, il quale venne determinato con l'antichissimo sistema decimale dei latini.

§ 3.

— Documenti sincroni o sicuri che indichino l'estensione precisa della zona esterna attribuita alla città, ma con una serie di caute deduzioni mi sembra di poter giungere ad un'accettabile soluzione del problema.

In primo luogo è pacifico che la prima e principale funzione del pretore plebeo è quella di proteggere la plebe dalle «angariae». Ora è altamente significativo che questo magistrato abbia sempre esercitato la sua giurisdizione oltre che nella città anche mille passi all'intorno. Non solo: la prima magistratura che compare negli albori repubblicani non è costituita dai consoli, ma dal praetor[21] o judex, al quale questi sono succeduti. E questa oscura magistratura di transizione, su cui le successive hanno trovato fondamento, mi pare di importanza peculiare per la storia costituzionale di Roma, perchè, oltre a segnare il passaggio dal sistema monarchico a quello repubblicano, essa indica anche che si è allargata la originaria base del cittadinatico concedendolo anche a coloro che abitavano fuori delle mura purchè a distanza non maggiore di un miglio, con il diritto di partecipare alla vita pubblica nelle assemblee relativamente assegnate.

Già verso la metà del secolo V, epoca presumibile delle leggi delle dodici tavole, la norma in esse sancita, che nessuno sia bruciato o seppellito entro la città, dimostra come sia attenuato il vecchio concetto dei «sacra». La gran comunità cittadina è ormai formata: resta che gli elementi destinati a comporla riescano a trovare un equilibrio più equo ed una compenetrazione più piena ed a questo tendono — e con fortuna — i plebei, sia dentro le mura che fuori fino a mille passi.

Il Mommsen, indagando la struttura del diritto pubblico romano, ne ha indicata con ragione la chiave nella distinzione fra l'«imperium domi» e l'«imperium militiae», ma ne ha trascurato troppo il modo con cui essa si è formata. Se nell'epoca più florida della repubblica il concetto territoriale predomina assoluto senza nessun conto dell'elemento personale (cittadinanza, patriziato, plebe) e della natura dei singoli reati; a questo non si è giunti che per un'evoluzione di cui solo l'ultimo stadio, tipicamente cristallizzato, è stato da lui rilevato. I limiti rigidi segnati all'esercizio del potere assoluto — chè questo è il contenuto dell'«imperium militiae» — significano che originariamente coloro che si trovavano nel territorio sacrato — effatum come dicono i libri auspicali — ed erano ammessi alla cittadinanza, godevano una protezione accordata loro in virtù di un patto giurato da tutti gli ordini dei cittadini — «lex sacrata» — e logicamente negata ai non cittadini. Infatti, costruite le mura e attuata la divisione delle quattro tribù territoriali urbane, se da una parte l'unità della città si rafforzava, dall'altra i nuovi gruppi aggregati, per essere rimasto sempre ai patrizi l'jus auspiciorum, venivano a perdere l'autonomia religiosa e amministrativa mantenuta fino ad allora, si sarebbero trovati in condizione peggiore di prima, se loro non fossero stati accordati congrui compensi e benefici a cominciare da quello della partecipazione alle curie[22].

Nel diritto privato, invece, più compenetrato di elementi religiosi e in mano dei soli patrizî, il principio contrattuale della virtù legislativa, che aveva per funzione di creare un vincolo sempre più stretto di interdipendenza fra le varie «gentes» nell'epoca regia e fra le varie classi di cittadini in quella successiva, non si manifestò affatto. E quindi mentre il campo del diritto pubblico fu chiuso ostinatamente agli stranieri, ai vinti, agli alleati: fu aperto loro con gran facilità quello del diritto privato, la cui elaborazione fu abbandonata ai giuristi ed ai magistrati[23].

§ 4.

— L'importanza dei «mille passus» nel campo del diritto pubblico fu già rilevata dagli studiosi, ma restano a mettere in luce alcuni punti fin qui trascurati del tutto o male intesi.

A questo mirò già in parte lo Zdekauer con un geniale e profondo contributo rimasto, pur troppo, interrotto[24]. Egli è riuscito a dimostrare che anche nel diritto privato i mille passus si differenziano dal rimanente territorio e sono uniti alla città, così per l'«actio aquae pluviae arcendae», per la «locatio-conductio», per la dazione dei tutori, per la sorveglianza delle vie da parte dell'edile, per le fontane e per la determinazione del luogo di nascita. E, di più, ha messo in rilievo la esistenza e la natura di una differenza di regime giuridico, fra gli edifici che vi si trovano sparsi irregolarmente e quelli che si staccano dalle mura con contatto immediato formando le vie che partono dalle porte.

La fonte più importante a questo proposito è data da un passo di Emilio Macro, tolto dal primo libro della sua opera sulla vigesima[25], che stabilisce il principio che per Roma «mille passus non a miliario urbis sed a continentibus aedificiis numerandi sunt»; vale a dire che a Roma i «mille passus» si contano non dalle mura (come si faceva in tutte le altre città) ma dall'ultima casa ad esse direttamente congiunta in senso radiale.

Lo Zdekauer, premesso giustamente che tale maniera eccezionale di misura mostra che anteriormente anche a Roma si seguì la regola comune di contare le miglia dal segno infisso nelle mura cittadine presso ogni porta, ritiene che il passo in questione sia da mettersi in relazione con quello di Modestino, il quale fa obbligo al tutore testamentario, che vuole scusarsi, di presentarsi personalmente al giudice entro un termine di tempo fissato in proporzione della distanza[26].

E realmente anch'esso si riconnette alla questione se i «continentia aedificia» sieno considerati o no come facenti parte della città. Non credo, però, che questa sia la disposizione principale.

In primo luogo c'è una diversità non piccola, avvertita anche dallo Zdekauer, ma non spiegata, fra l'uso assoluto che della formula mille passus fa Macro e il modo di esprimersi di Modestino, il quale, illustrando la nota costituzione imperiale, parla senz'altro di miliaria. Nè vale il dire che non conosciamo l'opera dal cui insieme è stata tolta l'espressione: qualunque interpretazione se ne voglia dare, sta il fatto che l'espressione «mille passus» è quasi un anacronismo nel Digesto e che in tutto il titolo «De excusationibus» si parla sempre di «miliaria» e mai di «mille passus». Dal momento che quantitativamente indicavano la stessa misura non mi par ammissibile che in questo titolo se ne debba trovare la spiegazione.

Io credo invece che si debba muovere da un punto di partenza diverso.

Bisogna anzitutto riflettere che i «mille passus» come tali sono una statuizione di diritto pubblico, sulla quale, appunto perchè tale, le modificazioni sono entrate a stento e tardivamente: di più, sebbene rientranti nel disegno del diritto privato con il ciclo evolutivo messo in luce dal Bonfante[27], conservano tracce tutt'altro che scarse della loro origine. Perciò io ritengo che si debba ricorrere all'esame degli istituti di diritto privato che più da vicino si riconnettono col diritto pubblico e cioè l'eredità, la tutela e la curatela.

La Lex municipalis tarentina[28] e la Lex coloniae genetivae juliae[29], fanno obbligo a coloro che vogliono partecipare alle magistrature cittadine di avere un domicilium nella città stessa o nei mille passi circostanti. Il principio, contenuto in germe nella lex Acilia repetundarum del 122 o 123 av. Cr. con l'essere stato applicato a due colonie così diverse fra loro mostra più che probabile che fosse tenuto normalmente a base nell'opera di ricostituzione delle città italiane, iniziata subito dopo la «lex julia de civitate», con la quale si concesse a tutti gli italiani il diritto di cittadinanza romano[30].

Ora tale possesso urbano che dava luogo a così gravi conseguenze politiche ebbe naturalmente una più ferma, quasi direi speciale protezione giuridica.

Fra le imposte stabilite da Augusto ci fu la «vigesima hereditatum», la quale, come si sa, non era variabile a seconda del grado di parentela dell'erede col defunto. Ponendo mente che il passo di Macro proviene da un'opera sulla vigesima e tenendo presente che fino alla fine del sec. IV dopo Cr. gli immobili entro le città furono immuni da imposte[31], e che, d'altra parte, i «mille passus» furono sempre considerati come parte integrante della città murata, io ritengo che tali beni fino a quest'epoca fossero esenti dalla vigesima.

E in quest'opinione mi conforta l'esame del complesso delle norme concernenti l'alienazione, la permuta, l'ipoteca etc. dei beni dei minori. La prima disposizione imperiale che ci interessi è l'orazione di Settimio Severo del 195 con cui si proibiscono ai tutori gli atti dispositivi senza il «decretum judicis». Al suo tempo, si badi, l'antica costituzione municipale era già così profondamente modificata da presentare le stigmate della decadenza ormai vicina e, sebbene non ancora molto esteso il sistema dell'obbligatorietà e dell'ereditarietà delle cariche e degli uffici, più non si avevano gli antichi sistemi autonomici con cui dalla metà del 1.º secolo av. Cr. Roma aveva tentato unificare tutta l'Italia certo e forse tutto l'impero.

Orbene tale orazione[32] si esprime precisamente così: «Praeterea, patres conscripti, interdicam tutoribus et curatoribus ne praedia rustica vel suburbana distrahant, nisi ut id fieret, parentes testamento vel codicillis caverint». E tanto nel principio del titolo, che è un commento di Ulpiano, come in tutte le altre leggi che a questa si riconnettono, troviamo uniti i «praedia suburbana» con i «rustica». Una sola fa eccezione e secondo me, importantissima: la legge con cui l'imperatore Gordiano estende all'agnato del furioso le cautele imposte al curatore ed al tutore, dicendo che non a torto si viene ad estendere il beneficium dell'orazione del divo Severo, per il quale «possessiones rusticas sine decreto Praesidis pupillorum seu adolescentium distrahi vel obligari prohibitum est». Come si vede secondo questo passo l'orazione non si sarebbe occupata dei «praedia rustica et suburbana» in contrapposto ai beni urbani, ma dei soli «praedia rustica». E «praedia rustica», si osservi, non per la loro destinazione, secondo il concetto elaborato dalla giurisprudenza, ma, come è chiaramente indicato dall'unione con i «suburbana», per la loro situazione territoriale.

Ora, poichè la disposizione gordiana del 239 è solo di pochi anni posteriore a quella di Severo, io ritengo molto probabile che il testo primitivo di questa parlasse solo di «praedia rustica» e che si debba ad interpolazioni di poco posteriori l'aggiunta dei «suburbana» passata in tutti i testi successivi.

La regola giuridica che richiede per i soli «praedii» fuori del suburbio l'interposizione del Preside può essere illuminata da un doppio punto di vista. Prima di tutto da quello interno della famiglia. Il capo di essa aveva così ampia sfera di azione che anche dopo la morte la sua volontà aveva valore e quindi la sua designazione si considerava perfetta nella scelta e nella destinazione specialmente per quei beni che costituivano il nucleo più importante dell'eredità. Si sa, infatti, che sotto un certo aspetto si può dire che l'erede continua la personalità del defunto. In secondo luogo può essere interpetrato dal punto di vista fiscale, per l'imposta ereditaria della vigesima la quale, attuata la prima volta da Augusto, sparisce prima della radicale riforma dioclezianea. Ed è logico che sia così: concessa da Caracalla la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero e preso a base degli «honores» il censo determinato in base all'entità e non alla situazione territoriale[33], i primitivi concetti puramente romani, vigenti sopra tutto per l'Italia, andarono in disuso ed ebbero conseguenze del tutto opposte a quelle che si sarebbero potute immaginare. Infatti quei beni urbani e suburbani che lo Stato, in riguardo alla loro funzione lasciava a disposizione più immediata e rigorosa dell'autorità familiare e indenni da gravami ereditari, quando in seguito, i concetti ereditari romani più che trasformarsi si rovesciarono, si trovarono meno tutelati degli altri. Il preside oltre e più dell'esazione, della vigesima, tardi entrata e presto sparita, curava la salvaguardia degli interessi del minore. Si diminuiva la forza creativa della designazione del de cuius ma si aumentava la tutela del patrimonio dell'erede. Anzi, come dapprima questa vigilanza si esercitava solo su i predi rustici, quando su questi venne invece a fondarsi la partecipazione agli «honores», non si capì più — specialmente trattandosi di disposizioni che dovevano aver valore nella immensa varietà dell'impero — il nesso storico che aveva guidato a quel resultato. E come al tempo di Cicerone non si comprendeva l'evoluzione ereditaria nè le fasi per cui la tutela e la curatela da istituti a vantaggio della famiglia si erano capovolti in vantaggio del minore contro di essa; così dopo Alessandro Severo più non si comprese la distinzione originaria dei beni in urbani e rustici e si formò la corrente giurisprudenziale che intese a spiegarla in base alla funzione da loro adempiuta. E come questa era diretta ad uno scopo economico cui servivano senza contingenze di elementi politici, la legislazione si uniformò ai criteri elaborati dalla scienza. Con questo in più: che quei beni rustici, i quali si trovarono più tutelati perchè riguardo a loro lo Stato restrinse gli antichi rigidi vincoli dell'autorità familiare, resultarono più tardi a maggior vantaggio di questa perchè nel periodo di maggior sviluppo economico furono considerati come l'elemento indispensabile per il godimento degli «honores». Ed al legislatore il problema si presentò in maniera del tutto opposta a quella con cui si era impostato, perchè le prime cose che si vendevano oltre i mobili, gli argenti, gli ori e le cose preziose erano le case cittadine, in cui, come dice Costantino[34], era morto il padre e era cresciuto il minore con davanti agli occhi le statue degli antenati. Questo, dove l'eredità romana aveva trovato il suo fulcro genetico, per cui era lasciata libera al padre la «designatio» decisiva, veniva ora ad essere la parte del patrimonio esposta per la prima alla vendita.

E Costantino, che ebbe sacro il culto familiare, insorse contro tali alienazioni profanatrici con una legge basata su criteri di distinzione dei «praedia» in «rustica» ed «urbana» importantissimi per noi. Infatti egli mette insieme «mobilia pretiosa, urbana etiam praedia, et mancipia, domos, balnea, horrea atque omnia, quae intra civitatem sunt», in contrapposto a «mancipia et praedia rustica». Poichè, — come già da più di un secolo Ulpiano aveva insegnato[35], — urbanum praedium non locus facit sed materia, — le «domus», i «balnea», gli «horrea» etc. sono predi essenzialmente urbani, la specificazione di intra civitatem deve avere una significazione speciale e questa non credo possa essere che quella della città insieme col territorio che le è intorno strettamente avvinto e distinto dal rimanente. Ed allora, se solo i «praedia rustica» sono contrapposti a quelli della città ed, anzi, insieme con questi sono considerati i suburbani, si avvalora l'ipotesi da me espressa che Severo ed Ulpiano abbiano parlato di «suburbana» solo per l'interpolazione che i loro passi hanno dovuto subire[36].

La trasformazione sostanziale dei concetti su cui si basava la partecipazione agli «honores» è importantissima per spiegare anche un altro istituto di diritto privato: la fiducia. È noto che l'ipoteca è un istituto di origine piuttosto tarda: le sue parti furono per lungo tempo sostenute dalla fiducia che ne differiva sostanzialmente perchè dava al creditore la proprietà della cosa oggetto del negozio. Ponendo in relazione questo fatto con la norma che a base dei diritti pubblici metteva la proprietà di una «domus», cioè di un palazzo, di una casa signorile[37] appaiono chiare le conseguenze terribili per il debitore fiduciario che, privato della proprietà della sua «domus», si trovava ipso fatto privato del diritto della cittadinanza che garantiva e tutelava più di ogni altro i cives romani. E la fiducia, che si basa su un immobile, serve solo per le classi più elevate — «patres» e «patricii» — mentre per i plebei si ha il nexum che è il titolo esecutivo personale, che dà il debitore insolvente in mano al creditore. Solo più tardi, dopo la lunga lotta dei plebei (nella quale è noto quanta parte avesse la questione dei debiti) così la fiducia come il nexum perdono il loro carattere politico e divengono puri istituti di diritto privato.

La natura oligarchica della costituzione romana, insieme con le condizioni economiche, la maggior garanzia data al creditore e la tendenza conservatrice italica, permise a tale istituto di mantenersi a lungo; ma anch'esso, sebbene non sparisse dal diritto privato, perdette ogni forza nel diritto pubblico quando la magistratura poggiò non più sulla «domus» ma sul «praedium» e non fu più ritenuta come indispensabile la specifica proprietà dell'«hedificium».

§ 5.

— Da quanto si è detto fin qui si apre la via ad una congettura di fondamentale importanza.

Se leggi speciali sanzionano per Roma il principio che i «continentia aedificia» fanno parte della città, se ne può dedurre che per le altre città vigeva il principio opposto, vale a dire la separazione fra la città murata e le costruzioni in immediata vicinanza di essa e, cioè, — poichè queste, per necessità di cose non potevano aggrupparsi che presso le porte — i borghi della città stessa[38].

Lo Zdekauer[39] ha avanzata l'ipotesi che i borghi fossero preveduti nel momento della fondazione della città e non già frutto e conseguenza di un successivo incremento della popolazione. Ed ha perfettamente ragione.

Per quanto sieno scarsissime le fonti a questo proposito, l'importanza del problema che esse concernono è tale che non si può almeno non intravederlo, perchè in questo punto sta la chiave della spiegazione del problema dell'incolato.

Luciano[40], il mordace filosofo eclettico del secondo secolo dopo Cr., con il suo abituale sarcasmo contrappone gli ’επήλυδες καὶ ξένοι dei sobborghi agli indigeni — ’αυθεγευῆς θὲ ούδεις — della città, in cui è cittadino chiunque voglia esserlo. Perciò, egli dice, i barbari sono molti.

E anche più esplicita è l'iscrizione affricana di Sicca Veneria che ci parla di «incolae quae intra continentia coloniae nostrae aedificia morabuntur»[41]. E lo stesso fenomeno è confermato per i sobborghi di Samos[42].

Ora, come si è visto, soltanto a Roma i «continentia aedificia» facevano parte della città. In tutte le altre città, invece, erano compresi nella zona dei «mille passus». Ma non erano in tutto regolati dallo stesso regime giuridico che reggeva le città. Oltre alle magistrature maggiori, la cui autorità si estendeva su tutto il territorio giurisdizionalmente soggetto alla «civitas»[43], ve ne erano delle minori, delle quali alcune esercitavano il loro potere sulla città e sui mille passi adiacenti e altre soltanto entro la cinta murata. Asconio nel commento alla quarta orazione di Cicerone contro Verre distingue nettamente il MAGISTRATUS INTRAMURANUS dal MAGISTRATUS URBANUS[44], mentre due iscrizioni comensi ricordano il SEXVIR URBANUS[45], che non è poi così inaudito e inesplicabile, come è apparso al Mommsen[46], perchè esaminando tutta la scala delle cariche[47], i collegi[48], la popolazione[49], fra la città e i sobborghi si trovano sempre delle differenze: differenze di cui si hanno tracce anche prostazioni finanziarie[50] e nella costruzione dei monumenti[51]. Di più nella generalità delle città, Roma compresa, le divinità del suburbio sono differenti da quelle cittadine[52] e da quelle rurali.

Qualora si metta in rapporto questo insieme di elementi col diritto di cittadinanza romano, si può concludere che originariamente entro la città abitavano solo i «cives», mentre i sobborghi erano rilasciati agli «incolae». Ed è per questo che si spiega come fino da quando una città si fondava, si prevedevano i sobborghi[53].

§ 6.

— La trasformazione del regime giuridico dei beni urbani e suburbani, di cui ho parlato or ora, è relativamente tarda per le altre città, ma antichissima per Roma, la quale si trova ad aver sorpassato questo stadio gran tempo prima che si sia iniziato il movimento di unificazione dei municipi e delle colonie italiane, che, secondo i Gracchi, dovevano costituire con Roma il fulcro organico e congruo dell'impero. Di qui la ragione della permanenza del passo di Macro nel Digesto.

Se il primo miglio da Roma comincia dove i «continentia» aedificia finiscono, questi sono, evidentemente, considerati come un tutto unico con Roma stessa. E questo è tanto vero che chi è nato nei «continentibus aedificiis» è considerato come nato a Roma. Se non erro la chiave per spiegare tale differenza è data dalla disposizione per la quale chi era cittadino di Roma, per nascita o per domicilio — poichè anche per questo valeva la stessa regola — aveva diritto a partecipare alle distribuzioni annonarie ed ai congiaria che, immesse in modo stabile fra le spese pubbliche dalla lex sempronia frumentaria del 133 av. Cr., non furon più tralasciate. Dapprima la distribuzione era fatta dietro un lieve correspettivo; ma verso la metà del 1.º secolo av. Cr. divenne completamente gratuita. È qui che balza fuori l'importanza del «pomoerium», ben differente da quella dei secoli antecedenti. Lo Zdekauer ha dimostrato come non sia accettabile l'opinione del Mommsen che il pomerio si mantenga quel cerchio intramurano che gira intorno città[54]: ma io ritengo che non si debba accogliere nemmeno l'altra accettata dallo Zdekauer, dal Detlefsen[55], dall'Uelsen[56], dal Nissen[57] e dal Merlin[58], che il pomerio si porti avanti non con l'ingrandimento della città, ma quando si allargano i confini dell'impero e che rappresenti presenti una cerchia sacrale e non un limite amministrativo o di diritto privato.

Il pomerio, per me, conserva sempre il suo carattere peculiare che è quello di servire a separare i cittadini della città murata da quelli che ne son fuori: esso si allontana dalla sua base primitiva, cioè le mura, quando le condizioni peculiarissime di Roma lo richiedono. Per la parte politica non necessitano trasformazioni, chè la divisione in tribù urbane e rustiche permane fino a che tutto non si accentra nelle mani dell'imperatore. Ma la cosa è ben diversa nel campo amministrativo: per partecipare alle distribuzioni bisognava esser cittadini di Roma città. Ciò è tanto vero che la rubrica VII della legge «julia municipalis», posteriore di un'ottantina d'anni, la quale stabilisce che l'edile debba sorvegliare in egual modo le vie «in urbem Romam propriusve urbem Romam passus mille» non conosce la distinzione dottrinaria fra «urbs» e Roma[59], che non si era ben delineata nemmeno ai tempi di Alfeno[60].

Ora a chi consideri la natura dell'equilibrio delle forze patrizie e plebee nella costituzione di Roma non può sfuggire come la forza del veto tribunizio sia tale da impedire ai patrizi quasi tutto ciò che alla plebe non piace. Quando il sistema repubblicano decade e si prepara l'avvio al principato e la corruzione serpeggia con le fraudolente ed arbitrarie inclusioni di cittadini nelle tribù fatte dai censori e le violenze della «turba forensis» — ben note e frequenti dai tempi di Tiberio Gracco a quelli di Augusto — elemento indispensabile per riuscire a dominare era appunto il favore di questa turba. Favore interessato, ben inteso, che si risolveva nella concessione delle cariche meglio fruttifere ai più potenti e nella distribuzione di pane e di circensi agli altri. Varî erano i modi di contentare i primi; unico quello di soddisfare i secondi: aumentare il numero di quelli che avevano diritto alle distribuzioni annonarie e renderle sempre più abbondanti e gratuite. Si vede bene che il concetto genetico era l'attuazione pratica di un calmiere da parte dello Stato a favore dei meno favoriti suoi membri, per render loro possibile l'acquisto delle derrate alimentari al minor costo che la produzione annuale e le condizioni dell'erario permettevano.

La «lex Octavia» dell'85 av. Cr. ridusse a 5 i modi assegnati a ciascun cittadino, ma lasciò immutato il sistema. Invece Clodio, il turbolento e facinoroso strumento di Cesare, nel 58 av. Cr. introdusse il principio assoluto della gratuità trasformando l'istituzione economico-filantropica in uno strumento di dominio che Cesare ed Augusto non si lasciarono sfuggire di mano. Il primo portò il numero dei partecipanti a 150000, il secondo a 200000. Gli storici son concordi su questo punto.

Si è tentato variamente di spiegare il modo tenuto per arrivare a questo resultato ed il Willems[61] ha messo bene in evidenza il sistema della redazione delle liste che potevano favorirlo: ma queste erano la conseguenza del mezzo adottato per riempirle, non il mezzo stesso.

Questo mezzo era l'allargamento del pomerio.

L'unico storico che si occupi un po' a lungo delle vicende del pomerio è Tacito, che ne parla nei suoi annali[62]. Questi, messi in relazione con le modificazioni più su accennate, concordano perfettamente. Egli dice che il pomerio cittadino fu allargato da Sulla, da Cesare, da Augusto e da Claudio e aggiunge che i termini posti da quest'ultimo e di cui era stato redatto atto pubblico erano visibili ancora ai suoi tempi. È vero che egli dice a proposito di Cesare che questo allargamento fu fatto secondo quel «more prisco quo iis qui protulere imperium, etiam terminos urbis propagare datur». Ma la consistenza di questo antico costume appare evidente nel capitolo successivo nel quale egli descrive il cerchio del pomerio segnato da Romolo e da Tazio dopo le loro vittorie[63]. Nessun rancore si deve tenere al sobrio storico se da buon romano egli accoglie volentieri le magniloquenti leggende glorificanti l'Urbs; ma nessun timore che egli ne tenga a noi, se noi che lo possiamo, vagliamo con critica severa i dati che egli ci somministra. E questi son tutt'altro che da accogliere per l'epoca regia. Tratto in inganno dalla somiglianza delle condizioni nelle quali Sulla, Cesare ed Augusto avevano ampliato il pomerio con quelle attribuite dalla tradizione a Romolo ed a Tazio egli le mette in relazione. Ma, per quanto vi sia una remota corrispondenza di fatti, non sono e non possono essere in relazione.

Queste notizie servono a consentire una determinazione approssimativa per giudicare quando entrò nella legislazione romana la massima che considerava come parte di Roma gli edifici continenti senza soluzione di continuità lungo le strade. Non prima di Claudio perchè egli fissò limiti ben determinati, non dopo Papiniano perchè il passo del Digesto[64] che parifica i nati nei «continentibus aedificiis» a quelli nati entro le mura è tolto dal suo terzo libro «ad legem Juliam et papiam». Dunque fra il 54 e il 212 dopo Cristo e, date le condizioni generali dell'impero, piuttosto più vicino al secondo termine che al primo.

La mia conclusione si allontana alquanto da ciò che resultò allo Zdekauer e agli altri autori ricordati. Se il pomerio include i «continentia aedificia» e questi segnano il limite estremo del diritto dei cittadini alle distribuzioni annonarie e il massimo termine entro il quale il tutore, che vuole scusarsi, si considera come presente entro la città, mi pare che sia da giudicarlo come un limite di carattere amministrativo e di diritto privato insieme.

Così, oltre alle trasformazioni dei domicilia suburbani, son venuto a parlare della condizione speciale dei plebei di Roma.

È tempo di occuparsi della plebe cittadina delle altre città.

§ 7.

— «Plebs», secondo l'opinione concorde di tutte le fonti, di qualunque tempo da Gaio[65], a Paolo[66] a Teodosio il giovane[67] giù giù fino a Giustiniano[68], sotto l'aspetto personale, ha un unico concetto negativo: è costituita dai «ceteri cives sine senatoribus». Secondo alcuni scrittori[69] questa parola, presa in senso più stretto, indica quella parte della cittadinanza che, non avendo alcuna fortuna patrimoniale, è esonerata da ogni imposta[70]: ma siccome, appunto per questo, è esclusa da ogni partecipazione alla vita pubblica attiva, così non ne terrò conto che quando la sua posizione giuridica apparrà modificata.

Sotto l'aspetto della sua connessione territoriale la «plebs» è stata fino ad ora divisa in due grandi categorie: urbana quella entro le mura — fatta eccezione per Roma i cui «continentia aedificia», come vedemmo, sono considerati parte integrante della città; — rustica l'altra.

Questa bipartizione, secondo me, è errata e deve cedere il posto ad una tripartizione così formulata: PLEBS urbana — PLEBS extra muros posita — PLEBS rustica.

Fondamentale a questo proposito è il tit. 55. (Ut rusticani ad ullum obsequium vocentur) del libro XI del codice giustinianeo, che contiene queste due leggi:

«Ne quis ex rusticana plebe, quae, extra muros posita, capitationem suam detulit et annonam congruam praestat, ad ullum aliud obsequium devocetur, neque a rationali nostro mularum fiscalium vel equorum ministerium subire cogatur».

«Si qui eorum, qui provinciarum rectoribus obsequuntur quique in diversis agunt officiis principatus et qui sub quocumque praetextu muneris publici possunt esse terribiles, rusticano cuipiam necessitatem obsequii quasi mancipio sui iuris imponant aut servum eius vel forte[71] bovem in usus proprios necessitatesque converterint [sive xenia aut munuscula quae canonica ex more fecerunt, extorserit, vel sponte haec, quae inprobata sunt, oblata non refutaverit], ablatis omnibus facultatibus, perpetuo subiugetur exilio[72]: et nihilo minus rusticanum, qui se in eiusdem operas sponte propria detulisse responderit, par poenae severitudo constringat. [Eadem vero circa eos censura servetur qui xenia aut munera deferri sibi a possessoribus cogunt aut oblata non respuunt]»[73].

Lo scopo di queste due disposizioni — ce lo dice il titolo — è di impedire le concussioni e le sopraffazioni di cui erano vittime i rusticani e di proteggerli contro le arbitrarie imposizioni di ogni obsequium. Quest'ultima parola ha usi svariatissimi nelle fonti giustinianee e pregiustinianee, nelle quali ora ha significato di officium, ora di munus, ora di ministerium, oscillando da un mero contenuto di prestazione di opera ad uno più ampio di contributo di opera e di materia.

Nel nostro caso però, se non m'inganno, il senso ne è reso chiaro da un'altra legge[74] strettamente connessa con le nostre. In essa s'impone al Prefetto del Pretorio di far cessare quella praebitio operarum, quae inlicite a provincialibus hactenus expetita est.

Ora nella legge di Valentiniano, Valente e Graziano, che è la fonte di questa disposizione e che, oltre ad esser più lunga, è diretta ad un fine diverso, non solo questa «operarum praebitio», è qualificata come un «obsequium», ma è anche specificata: essa si prestava cum animalia, quibus prosecutio debeatur, advenerint.

Ed in questa interpetrazione concorda anche il senso della parola «ministerium» quale la troviamo usata in tutti e due i passi. Essa non indica soltanto l'opera che si presta con l'intervento di una determinata persona, ma anche un certo sacrifizio pecuniario da parte di quest'ultima: sacrifizio che può giungere fino ad una contribuzione vera e propria, strettamente connessa con l'opera prestata come, per esempio, nella legge dell'anno 406 con cui Onorio e Teodosio limitano ai soli Comites e Magistri militum il diritto di pretendere dalle città il riscaldamento dei loro bagni privati (ministerium)[75].

Lo scopo generico delle due disposizioni dunque è eguale: vediamo ora se lo stesso si può dire del fine specifico di ciascuna di esse.

Nella prima si impone ai Rationales di non costringere al «ministerium» delle mule e dei cavalli del fisco la plebe rusticana extra muros posita che adempie a certi obblighi. Nella seconda si proibisce a tutti gli ufficiali sottoposti ai rettori delle provincie di trattare il «rusticanus» come un proprio mancipio e di usare dei servi e dei buoi di lui come di cosa propria.

Intanto mancipes ha qui un senso specifico chiarito da numerose leggi del codice teodosiano[76]: la parola indica coloro che, preposti alle singole stationes e mutationes del cursus publicus, ne curavano il buon andamento guardando che gli animali non fossero rubati, trattati male, troppo percossi, privati del pascolo etc.[77].

La legge dunque vuole che questi magistrati non facciano abuso dei poteri da essi tenuti sui provinciali fino a costringerli a fornir loro tutto il necessario per i loro viaggi, precisamente come per il servizio pubblico erano tenuti a farlo gli appositi mancipi e, sopratutto, non adoperino per loro esclusivo e particolare vantaggio i servi o i buoi di essi, sempre, ben inteso, sotto lo specioso pretesto che si trattasse di un pubblico tributo. Infatti è da tener presente che mentre il «cursus publicus» vero e proprio è un servizio instaurato dagli imperatori[78] e mantenuto con le contribuzioni delle città e dei privati, tali contribuzioni non giungono tuttavia a rivestire un carattere specifico di destinazione esclusiva a quel particolare scopo, come avviene invece per le contribuzioni dell'annona e dell'«hospitalitas»[79].

Ma in breve si aggiunse un sussidiario servizio di trasporto — cursus clabularis — cui erano adibiti i buoi. E questi buoi non erano forniti dallo Stato ma dai proprietari fondiari sicchè tale fornitura gravava sui fondi come un onere reale[80] insieme col «ministerium» occorrente e cioè col mantenimento e con la cura degli animali stessi: cioè la paglia, il fieno etc. ed il servo o i servi necessari. Costantino, che mirava a risollevare le condizioni già tristi dell'agricoltura e a non opprimere troppo i possessori rustici, con una legge dell'anno 315, oltre a proibire che i buoi aratori ed i servi coltivatori potessero essere pignorati per debiti fiscali[81], volle che i primi fossero esclusi dal «cursus publicus» a cui dovevano servire soltanto animali appositamente destinati[82].

Disgraziatamente le condizioni dell'impero, come è noto e come vedremo meglio in seguito, peggioravano sempre più e gli imperatori non avevano ormai altro scopo che di estorcere il massimo denaro dalle provincie. E perciò anche la maggior parte dei saggi provvedimenti del codice teodosiano rivolti al miglioramento ed al progresso dello stato o spariscono del tutto o si trasformano profondamente nel codice giustinianeo. Così avviene della legge tutelatrice costantiniana di cui più non troviamo traccia e così avviene della legge 2 che ho riportato integralmente e della quale le mutilazioni triboniane hanno del tutto cambiato il senso e lo scopo.

Importantissimo per lumeggiare questo fatto è il vedere che i due passi — strettamente connessi l'uno all'altro — non riportati nel codice giustinianeo da una parte ci parlano di «xenia» e di «munuscula» e dall'altra di «possessores», dimostrando così in modo non dubbio — anche se non bastasse il fatto che il titolo sotto cui si trova la legge è «ne damna provincialibus inferantur», — che la legge tratta e si occupa di «provinciales», cioè di «possessores». Invece — e questo è il punto fondamentale — nel codice giustinianeo si occupa dei «possessores», dei «provinciales» la legge unica del titolo «ne operae a conlatoribus exigantur»[83] e la legge teodosiana che prima li regolava, è trasformata completamente. Invece che i «provinciales» e i «possessores» essa concerne quei rustici i quali risiedono su una terra, della quale non sono proprietari, dal momento che la «praebitio operarum» col suo contenuto economico, colpisce questi e non essi, mentre li colpisce invece col suo contenuto di prestazione di opera, con le angariae[84], per usare il termine tecnico delle fonti.

Ma se noi osserviamo da questo lato la prima delle leggi prese in esame, vediamo subito una differenza enorme. Quì la «plebs rustica» paga la «capitatio» e presta l'«annona»: anzi è appunto il soddisfacimento di questi oneri che dá diritto all'esenzione dal «ministerium» delle mule e dei cavalli del fisco, tanto che, argomentando a contrario, si può dedurre che fra quelli della plebe rustica posita extra muros tale imposta grava solamente su coloro che sono esenti dalla «capitatio» e dall'«annona».

Ora nella categoria dei coltivatori di terre altrui, genericamente indicati col nome di «plebs rustica» due leggi del codice teodosiano fanno una distinzione che permane anche nel codice giustinianeo[85], da una parte di coloni originali[86] e dall'altra di «plebs adscripta»[87]; ma quantunque ne costituiscano quasi la totalità sia con l'opera che con i frutti nè questa nè quelli sono chiamati direttamente al soddisfacimento dei «munera», dei quali risponde allo Stato il «possessor». È giusta l'osservazione fatta dal Leicht[88] che in realtà tali tributi, in via ordinaria, erano pagati dai coltivatori, ma non condivido la sua opinione che questi ultimi stieno direttamente di fronte allo Stato in qualità di contribuenti. Un caso in cui ciò sembra avvenire è quello della legge con cui Valentiniano e Valente concedono ai «coloni rei privatae» l'adhaeratio nella conlatio equorum[89] che consisteva nel pagare 23 soldi invece di ogni cavallo da consegnarsi all'esattore[90]. Ma, anche a non considerare che questa legge non è stata accolta da Giustiniano, bisogna pensare che siamo nel caso specialissimo di coloni non già di un privato qualunque ma della res privatae, di fronte alla quale essi per l'indissolubile legame che ormai li avvince al fondo, appaiono nel rapporto più similiare a quello possessorio. E per di più si tratta di coloni dell'Africa, il paese classico del colonato e dei saltus, le cui «leges», come è noto, hanno un processo di formazione[91] ed un'azione rispetto agli abitanti del saltus, paragonabile, almeno in parte, a quella delle leggi ordinarie per i cittadini dello Stato.

E sopratutto poi bisogna tener presente una fondamentale distinzione fra i redditi dei tituli canonici dell'annona e dei tributi amministrati, curati e sorvegliati dal «Comes sacrarum largitionum» e che pervenivano al Fiscus, da quelli dei beni e dei «fundi» della «res privata» che erano amministrati dal «Comes rerum privatarum»[92].

La legge su citata non ha carattere pubblico se non in quanto si possono considerare di diritto pubblico le cose che compongono la «res privata» del principe. In questo caso si tratta dei «saltus» africani di cui il principe è proprietario nè più nè meno di un privato qualunque[93] onde non si può avere che un rapporto puramente privato di natura non diversa da quelli che nascono dalle disposizioni delle «leges saltus».

E questo è tanto vero che l'obbligo della collazione di cavalli, in natura o in moneta, non grava su tutti i coloni del «saltus» ma solo su quelli che, come interpetra acutamente Gotofredo, sono obnoxii et adscripti terrae sotto la vigilanza dei procuratores saltus detti anche procuratores rei privatae.

Qui non si giunge ad un concetto di diritto pubblico se non attraverso la persona di carattere prevalentemente pubblico del principe, ma la natura del rapporto è privata.

L'unico caso in cui si possano veramente vedere i coloni soggetti direttamente all'imposta è dato dai coloni dei praedia fiscalia. Questi appariscono in tale condizione dalla legge che esplicitamente li sgrava dai «munera» della «civitas»[94].

Ma questo caso ha pur esso la sua spiegazione. Ciò avviene perchè, per la mancanza del concetto di persona giuridica dello Stato, concetto limitato al Fiscus, il diritto romano non concepisce dei beni fiscali tributari dello Stato e quindi, mancando il soggetto diretto dell'imposizione, si vuole impedire che questa venga a gravare su coloro che con la terra appartenente al fisco hanno maggiori vincoli e, cioè, per la parte affittata e subaffittata, al colono, al servo della gleba che rimangono sempre vincolati al suolo per quanto gli affittuari cambino; e per la parte dominica al «procurator»[95].

Ora, dunque, nel primo caso s'impone al colono una gravezza che rientra nella categoria di quelle che gli incombono per la natura della sua condizione giuridica. Non si deve, quindi, in questo caso parlare di soggezione all'imposta da parte dei coloni.

Parrebbe invece che legittimamente se ne potesse parlare per il secondo caso; ma qui questo assoggettamento avviene per l'incompletezza della teoria romana in un punto specialissimo, limitato, circoscritto e non estensibile ad alcun altro caso[96].

C'è però una legge importantissima del codice teodosiano[97] che dice: «decurio pro ea portione (sc. tributorum) conveniatur in qua vel ipse vel colonus vel tributarius eius convenitur et colligit (fructus); neque omnino pro alio decurione vel territorio conveniatur». Questa legge è riportata dal Leicht[98] a sostegno della sua tesi e forma, anzi, la base ed il fulcro della sua dimostrazione[99].

Ma a me sembra, che l'interpetrazione più piana debba considerare il «convenitur» come riferentesi al decurione, ed il «colligit» a «colonus vel tributarius» onde l'espressione significhi che il decurione è responsabile del pagamento dei soli tributi delle terre che gli appartengono e di quelle di cui gode i frutti attraverso l'opera della «plebs rustica». Ora la natura di questa «plebs» ci è chiarita dalle fonti che ce la mostrano assegnata, distribuita e vincolata alla terra[100] e comprendente tutta quella scala sociale di individui che dal servo addetto ai lavori rustici, saliva attraverso al colonato, fino a quegli inquilini e subaffittuari sui quali specialmente, dovevano gravare le conseguenze della scarsa certezza del diritto, sopra tutto per il fatto che risiedevano su terra altrui[101]. Tutte queste persone non giungevano al diritto pubblico che attraverso al «dominus» della terra e di fronte a questo dal servus, che non aveva affatto personalità, si andava fino al colonus che ne aveva una così distinta da poter annullare in parte il contenuto dispositivo della proprietà dominica e fino al tributarius personalmente ancor più indipendente e libero del colono. Per ciò a me pare esatta l'espressione della legge «colligit fructus»: tanto il colono, quanto — e più — il «tributarius» hanno una sfera di attività e di produzione indipendente o almeno autonoma di fronte all'attività dominica; ma lo Stato ritiene responsabile il «dominus» del pagamento delle imposte di ogni terra da cui tragga vantaggio chiunque è legato a lui e al suo fondo.

Stando così le cose, se si mettono a confronto le due leggi del titolo 48, salta agli occhi una differenza importantissima: quella plebs rustica che è extra muros posita paga la capitatio e presta l'annona direttamente; l'altra no: la prima è soggetto, la seconda oggetto dell'imposta.

E, spingendo anche più avanti l'indagine, vediamo sorgere evidente anche un'altra differenza fra i due passi: nel primo l'imperatore si rivolge al «Rationalis», nel secondo al «Rector provinciae».

Il Rationalis, detto nei primi tempi dell'impero Procurator Caesaris[102], prima aveva la cura della sola «res privata» del principe, ma, quando la fortuna del capo dello Stato s'ingrossò del fisco[103], anche per esso si ebbero dei «rationales». detti rationales summae, o summarum. Non è facile distinguere con precisione le funzioni degli uni da quelle degli altri: entrambi sono egualmente ricordati nella Notitia imperii come ufficiali del comes sacrarum largitionum e del comes rei privatae[104]. Quel che a noi importa osservare è che essi sono ben distinti dai presidi e dai rettori delle provincie: a questi era affidata l'administratio, a quelli l'actus.

Ora qual'è la ragione per cui, mirando ad uno stesso scopo generico, il codice giustinianeo per alcuni incarica il «rationalis» e per altri «il rector provinciae»? Non perchè si tratti di cosa del fisco — il «cursus publicus» era «fiscalis» — tanto l'un servizio con i cavalli e le mule quanto l'altro con i buoi lo erano. — Non perchè si tratti di opere e prestazioni di natura diversa: in tal caso, (ne abbiamo un esempio nella legge teodosiana accolta da Giustiniano) il legislatore si sarebbe rivolto contemporaneamente a tutti e due, perchè, — è bene ricordarlo — Triboniano modifica la legge teodosiana in modo da adattarla a quella «plebs» che giustamente Gotofredo equipara ai coloni[105]; mentre qui invece abbiamo proprio una «plebs» distinta dai «possessores» di cui si occupa un'altra legge e questa «plebs» appare di condizione ben diversa a seconda che sia indicata o no come extra muros posita. E, di più, questa differenza di opere è legata con una differenza giuridica rilevantissima, riguardo alla soggettività; soggettività equiparabile e simile, ma certo non identica a quella dei «possessores», dal momento che di questi si occupa una legge a parte. L'aver potuto riconoscere che esiste una speciale categoria di «plebs rustica» direttamente assoggettata all'imposta è cosa di importanza rilevante, che dà a questa categoria una fisonomia singolare ed una autonomia tutta propria così di fronte alla città come di fronte al resto della plebs rustica del contado, in un ambito che tutto porta a credere essere stato quello dei Mille Passus. Questo riconoscimento modifica, se non m'inganno, ciò che fino ad ora si è ritenuto in proposito e mostra come la concezione della città e del suo territorio avuta fino ad oggi non sia stata completa. E siccome uno studio delle nostre città medioevali deve muovere da un esame accurato della città romana, ognun vede l'importanza di questa constatazione. Essa sarà ancor meglio messa in evidenza nel corso del lavoro.

Intanto vediamo se si hanno altre prove dell'esistenza di una zona di territorio intorno alla città governata da un regime giuridico diverso da quello del restante territorio e i limiti e l'estensione di essa.

Vediamo dei beni pubblici.

§ 8.

— Senza scendere ad un esame della distinzione fra la «res publica» e la «res in patrimonio fisci»[106], che non c'interessa ex professo, vediamo come gli scrittori hanno distinto i beni comuni pubblici.

Unico, si può dire, che abbia tentato una classificazione in questa materia, è il Rudorff[107], alla cui opinione hanno acceduto tutti gli scrittori successivi dal Brugi[108], al Roberti[109], al Calisse[110], al Finocchiaro-Sartorio[111]. Secondo il Rudorff tali beni si possono distinguere in tre categorie. La prima comprende tutti i beni che appartengono al municipio come persona giuridica ben distinta dai suoi componenti e che — e questa è considerata come caratteristica — non possono essere alienati. Tali sono, per un verso, le strade, le piazze, le mura, le porte e gli edifici pubblici, «theatra, stadia et similia» e dall'altro quelle terre, quei pascoli e quelle «silvae» che «in tutela rei urbanae adsignatae sunt». Nella seconda categoria sono i beni — anch'essi generalmente pascoli e boschi — appartenenti alla comunità non come ente, ma come aggregato di persone che di essi potevano godere dietro il correspettivo di un canone. La terza era costituita dai beni appartenenti non a tutti i cittadini, ma ad un gruppo di essi, con un rapporto di diritto prevalentemente pubblico, quantunque non scevro di infiltrazioni, talvolta molto forti, di diritto privato. I beni di queste due ultime categorie, a differenza di quelli delle prime, erano alienabili.

Secondo il Rudorff, dunque, i beni dell'«universitas» sono inalienabili.

Io non condivido la sua opinione.

Beni comuni a tutti i cittadini, intanto, sono soltanto le cose «publicatae, ab eo qui jus publicandi habuit»[112], sulle quali tutti i cittadini hanno «iure civitatis», non «quasi propria cuiusque»[113], diritto di uso conforme alla destinazione e limitato in modo da rendere possibile uguale uso da parte degli altri. Ma non erano inalienabili: le fonti ci mostrano la procedura facile e piana con cui si toglievano all'«usus publicus» e si alienavano[114]. Non era il carattere di uso pubblico che ostasse, ma il consenso dell'imperatore, rappresentante della volontà preminente del popolo romano. E quando, dopo Caracalla, ogni predominio di Roma fu giuridicamente spento nell'equiparamento comune, anche il consenso imperiale, poggiato soltanto su ragioni finanziarie, per il fatto che ogni bene delle città fu considerato come la garanzia delle imposte, non tardò a sparire. Teodosio e Valentiniano nel 443 autorizzano espressamente le città a vendere i loro beni in caso di bisogno[115].

Nè meno impreciso è il carattere preso a distinzione fra i beni della prima e della seconda categoria. È vero che per i beni della seconda specie si ha il pagamento di un «vectigal»[116]; ma questo non può essere preso come criterio distintivo. Lo stesso Igino, che chiama «vectigal» il canone pagato, distingue in diverso modo gli «agri vectigales», i quali, secondo lui, «sunt obligati quidam reipublicae populi romani, quidam coloniarum aut municipiorum aut civitatum aliquarum». Egli, dunque, distingue i «bona vectigalia» dello Stato romano da quelli delle città suddistinte alla lor volta in «coloniae», «municipia» e «civitates»[117].

In realtà, se non m'inganno, a base della teoria del Rudorff sta un equivoco causato dalla tendenza a trasportare idee moderne sulle condizioni antiche troppo naturalmente diverse.

Nell'epoca nostra, quantunque tale materia presenti difficoltà non lievi[118], si hanno sicuri elementi di giudizio. Lo Stato nostro non è più costituito da un insieme di classi o di persone una sola delle quali domina e governa; ma risulta dalla stretta unione di un nucleo di abitatori con un determinato territorio, su cui si aderge un governo che è l'emanazione della volontà di questi e che ha per mira il bene di tutti con il minor sacrificio possibile dei singoli. E questo grande concetto è mirabilmente servito dal duttile istituto della persona giuridica, che, teoricamente perfezionata da Savigny, ha preso ora larghissimo e degno sviluppo. Ne consegue che criterio di distinzione fra i diversi beni sarà, oltre l'appartenenza, la destinazione; e a questo criterio potrà tener dietro, sebbene non sempre, ed in ogni modo sempre come effetto non necessario, anche l'amministrazione.

Nel diritto romano manca il grande concetto delio Stato moderno e di più nell'antichità, quantunque lo Stato sia un'entità concreta, mirabilmente perfetta, della fenomenologia sociale, non è un'entità di diritto. Lo Stato, come soggetto di diritto, coincide con il «populus romanus» e tutto ciò che a questo appartiene e che lo concerne, fu considerato come parte integrale della sua natura pubblicistica, così per le cose, come per i crediti e le obbligazioni patrimoniali e per l'acquisto dei diritti[119]. Inoltre nell'antico diritto romano ogni istituto di diritto pubblico trova il suo substrato in un istituto di diritto privato, poichè rami interi di questo, originariamente estranei al diritto pubblico, vi sono col tempo trapassati[120]. Si deve anche aggiungere che l'elemento, più che principale, unico, considerato dal diritto romano nelle persone giuridiche è quello personale; l'«universitas», il «collegium»[121]. E così se originariamente pubblici erano solo i beni del popolo romano[122], come pubblico era solo il diritto che «ad statum rei romanae spectat»[123], più tardi, essendosi l'imperatore considerato come il rappresentante del popolo romano, i beni di lui, appunto perchè suoi, furono investiti di carattere pubblico anche se per destinazione e per uso non erano tali. Invece sotto altri aspetti si faceva una deviazione a questo principio. Infatti come conseguenza dell'applicazione del sistema di autonomia così usato dai Romani nelle conquiste, a poco a poco, più o meno intensamente nei diversi casi, si equipararono le singole città all'«Urbs» e si finì col chiamare pubblici, sebbene impropriamente, anche i beni di queste.

E, inoltre, la teoria rudorffiana pecca anche per altre inesattezze non lievi. Non tien conto del fatto, rimarcato per la prima volta dal Niehbur e confermato dalle indagini successive[124], della gran varietà di condizioni di elementi e di vita delle città, ammessa e consentita da Roma che si limitò, anche in seguito, ad adattarlo e generalizzarlo[125]. E, per di più, ha raccolto indifferentemente materiali di ogni tempo e di ogni provenienza senza esaminare se l'uno poteva essere accoppiato con l'altro.

Quel «vectigal» — prendo l'esempio più alla mano — sul pagamento o meno del quale egli fa gran conto, indica propriamente il reddito ricavato dai beni pubblici e riscosso per mezzo dei pubblicani[126]. Invece più tardi da Ulpiano[127] esso ha avuto il significato di reddito di beni pubblici comunque pagato e riscosso. E tale cambiamento di significato fu, come ben si comprende, la conseguenza delle modificazioni subite da quei beni che, tolti ai vinti e dichiarati suolo pubblico, formarono la parte più importante e più produttiva dei beni dello Stato durante la repubblica e furono poi in massima parte distribuiti ai privati con le leggi agrarie del settimo secolo[128]. Considerare il pagamento del «vectigal» come peculiarità di certi beni — come fa il Rudorff — non è giusto per un duplice ordine di ragioni: anzitutto perchè il concetto l'estensione ed il valore se ne modifica rapidamente col modificarsi della costituzione di Roma e poi perchè non tutte le città, quando furono assoggettate all'egemonia di Roma, furono trattate alla stessa maniera[129]. E — aggiungo — anche se lo fossero state, beni pubblici delle città non furono mai quei «bona vectigalia» che furono, come si sa, distribuiti ai privati[130]; mentre invece ad esse fu conservata un'aliquota o la totalità dei beni, che già erano goduti in comune dai cittadini fino dalla fondazione della città stessa. Questi beni, in quanto avevano subìto più o meno intense modificazioni nella natura e nella funzione, si trovavano ad essere in condizioni diverse e, conseguentemente, sotto un regime giuridico differente da quello che regolava i beni comuni delle colonie, sia che fossero fondate «ex novo» oppure con una «deductio».

E così il Rudorff non tien conto, da una parte, della mancanza di uniformità nei concetti giuridici sostanziali, dall'altra dei criteri differenziali portati dalla varietà dei tempi.

Per quest'ultimo riguardo si potrebbe fare a mio parere una distinzione in tre periodi: uno (da suddividersi in altri minori, a seconda delle vicende della città presa a studiare) fino agli imperatori; un altro dal secolo primo alla fine del quinto e l'ultimo che comprenda le modificazioni apportate dagli ultimi imperatori romani di occidente e quelle ancor più gravi della legislazione gota e bizantina.

Data la differenza enorme su accennata fra lo Stato romano ed il moderno, io non credo che la destinazione abbia in quello l'importanza che ha in questo e che, invece, criterio distintivo peculiare debba essere il sistema di amministrazione, che è, nel diritto attuale, un criterio quasi tutto affatto secondario.

Non bisogna dimenticare, però, come la deficiente costituzione giuridica dello Stato romano impedisca che questo, come ogni altro sistema di distinzione, vada esente da qualche deviazione.

Nell'anno 372 Valentiniano Valente e Graziano inibirono ai curiali la facoltà «conducendorum praediorum et saltuum reipublicae»[131]; ventotto anni dopo ne completarono la disposizione con la legge «de locatione fundorum iuris enfiteutici et reipublicae et templorum»[132]. Dal confronto di queste leggi si vede l'errore del Rudorff nel comprendere fra i «communia» delle città, considerate come persone giuridiche, le porte, le strade, le mura et similia; e le terre, i pascoli e le selve assegnati «in tutela rei urbanae».

Nella seconda di queste leggi si considerano i «loca reipublicae, quae aut includuntur moenibus aut pomeriis sunt connexa», insieme con i «praedia» ed i «saltus» di cui parla la legge del 372, proibendo degli uni e degli altri la «conductio» ai curiali. Questi ultimi beni vengono distinti dalle mura, porte, strade, piazze, teatri e stadi, di cui parla Marciano[133], ossia «omnia aedificia publica sive iuris templorum intra muros posita vel etiam muris coherentia», i quali, nel caso che «nullis censibus patuerint obligata», Arcadio e Onorio stabilirono nel 401 che «curiales et collegiati teneant atque custodiant»[134].

E ciò, si badi, senza che manchi un esatto criterio di distinzione fra le due prime specie di beni: nell'un caso si parla di «loca», nell'altro di «praedia» e di «saltus». «Locus», ce lo dice Fiorentino[135], «sine aedificio in urbe area, rure autem ager appellatur»: esso non è un «fundus,» come nota Ulpiano[136], «sed portio aliqua fundi». Ed è chiaro anche il processo di modificazione del concetto delle mura e delle porte. Da prima, per il simbolico e religioso modo con cui erano costruite, si consideravano come sante e pubbliche in quanto edifici destinati al culto, il quale era considerato come funzione di Stato. Più tardi un logico senso di differenziazione, senza far loro perdere il carattere religioso, li separa dagli edifici più propriamente destinati al culto, riconnettendoli ai beni pubblici ai quali erano da ascriversi per l'appartenenza, per la destinazione e per l'amministrazione.

Arcadio e Onorio, con le due leggi del 400 e del 401, disciplinano nuovamente il regime dei beni pubblici, con la mira di stringere ancor più il cerchio di ferro, che univa le persone al luogo di origine[137]. Essi vogliono che i beni enumerati vengano affidati in perpetua conduzione, mediante il pagamento di un annuo canone congruamente determinato, ai municipes collegiati et corporati[138]. Gotofredo, nel commento a questa legge, ritiene che «municipes» indichi i curiali, i decurioni; ma io penso invece che la parola abbia proprio il senso originario ristretto di «muneris participes recepti in civitate»[139]. Contro l'interpetrazione comune data da Paolo[140], a me sembra che urti la lettera della legge: penes municipes corporatos et collegiatos URBIUM singularum conlocata permaneant. Ora urbs, lo sappiamo, ha un significato tecnico che ne circoscrive l'ambito al cerchio delle mura[141]. E sappiamo pure che base esclusiva dell'organizzazione agraria dei romani era la città, e che solo in essa i cittadini abitavano e risiedevano[142], con esclusione, come ho cercato di dimostrare, anche dei sobborghi[143].

E c'è di più.

Costantino proibisce ai curiali la conduzione dei PRAEDIA e dei SALTUS reipublicae, Onorio e Arcadio prima vogliono che i «LOCA reipublicae quae (si noti) aut includuntur moenibus aut pomeriis sunt connexa penes municipes corporatos et collegiatos conlocata permaneant»; e l'anno dopo danno delle norme per l'amministrazione di tutti gli AEDIFICIA PUBLICA intra muros posita vel etiam muris coherentia, i quali «aedificia», se «nullis censibus patuerint obligata», «curiales et collegiati teneant atque custodiant».

Anche non ponendo mente che gli imperatori medesimi, regolando la stessa materia, non potevano dimenticare la norma emessa pochi mesi prima — onde si può credere che avrebbero usata la stessa frase se avessero voluto esprimere lo stesso concetto —; vi è un altro argomento che porta, se non erro, un valido sussidio alla mia ipotesi; ed è la clausola che non fossero obbligati a nessun censo, clausola che non può indicare se non l'occupazione di suolo pubblico permessa ad un privato, dietro il correspettivo di un canone, il cui nome tipico è appunto censo.

Ed allora, se non m'inganno, scaturisce chiara una triplice distinzione dei beni comuni delle città:

1) praedia[144] e saltus, cioè appezzamenti di terreno coltivabile o ad uso di pascolo da essere locati al migliore offerente;

2) terre, aree, appezzamenti di terreno[145] entro la città o riconnessi al pomerio[146], da locarsi a cittadini collegiati o corporati;

3) aedificia entro la città o ad essa ricongiunti, i quali, fatta eccezione di quelli vincolati a privati dietro il pagamento di un censo, devono essere tenuti e custoditi dai curiali.

I primi, del cui reddito i cittadini godevano solo indirettamente, potevano essere liberamente locati al miglior offerente. Ma gli altri beni, che si trovavano entro la città o in immediata vicinanza e ne toccavano più da presso la vita, potevano esser locati soltanto a cittadini («omnis venientis extrinsecus... ademptatione remota»), i quali offrissero serie garanzie, evitandosi modi di «occultae conductionis». Si richiedevano cittadini collegiati e corporati, uniti, cioè, in quei collegi ed in quelle corporazioni che, per la loro importanza, erano giustamente detti membra urbis[147]. Ad essi soli, che sostenevano carichi e pesi pubblici, si concedeva il vantaggio dei redditi di questi beni, dietro il correspettivo di un canone, che il ristretto numero dei concorrenti rendeva assai tenue; mentre se ne escludeva quella plebs urbana, che Costantino aveva dichiarata immune dalla capitatio[148] e che veniva a goderne indirettamente a traverso al censo annuo riscosso dal municipio ed adoperato a comune vantaggio. E, finalmente, gli edifici in città o nella cerchia del pomerio — rispettate le concessioni già perfette al momento della promulgazione della legge — non potevano essere ceduti; ed i decurioni, come rappresentanti della città, dovevano esercitare l'ufficio di vigilanza e di custodia di questi beni, che formavano parte integrante della città e dei quali tutti i cittadini godevano. Dunque, accanto a fondi comunque appartenenti alle città e dovunque situati, si distinguono le terre e gli edifici che sono entro le città stesse o sono ricongiunti ai loro pomerii.

Quale sia il limite territoriale di questa ricongiunzione la legge non dice: segno evidente che la teorica e la pratica concordavano a pieno a questo riguardo. E poichè noi non conosciamo altro termine usato dai Romani fuori di quello dei mille passus, ritengo che appunto questo limite fosse pacificamente riconosciuto a base della costituzione dei tempi imperiali.

§ 9.

— Si è visto come la legge di Arcadio ed Onorio accenni anche agli edifici iuris templorum. Nessuna meraviglia che fossero considerati come pubblici in uno Stato in cui il culto era riguardato come una funzione statuale:[149] per il problema nostro importa vedere se abbiano qualche importanza le divisioni territoriali e più specialmente quella dei mille passi. Ammesso come vero ciò che io son venuto fin qui esponendo sulla differenziazione di questa cinta suburbana, nulla impedisce di supporre che il noto adattamento della Chiesa nelle circoscrizioni territoriali laiche non si sia arrestato davanti a quella. Ho già ricordato che i templi fuori delle mura sono così frequenti da essere giudicati di rito fino dalle prime età di Roma. Ma, se non è raro il caso di luoghi ove città suburbio e contado abbiano ognuno divinità differenti, come Roma, Aventicum, Selinunte, Segeste, Taormina, Samo, Fotidea ed altre[150]; le leggi di Arcadio ed Onorio del 400 e del 401, insieme con altri elementi, mostrano che questo stato di cose, fatta eccezione di Roma e, forse, di qualche altra città, col modificarsi della costituzione romana[151], finì col dare il posto ad un altro, nel quale le divinità del suburbio furono accolte fra quelle cittadine e la città ebbe un pagus suburbanus ad essa ricongiunto per ragioni di culto.

Tale è il Pagus Aug. Felix suburbanus di Pompei[152].

Il Mommsen, illustrando le numerose iscrizioni che lo ricordano, non ha creduto di poter giungere ad alcuna conclusione sicura, ed il Voigt non si è occupato di tale questione. Ma, considerando come la Chiesa cattolica si sia fatta un'arma contro il paganesimo soppiantandone le manifestazioni del culto[153] e sostituendo le proprie istituzioni, anche nelle divisioni territoriali già da quello costituite, a me pare che, se fonti più tarde e documenti attendibili mostrano con evidenza che la Chiesa, come norma generale, considerò la città insieme ad un cerchio più o meno esteso di territorio all'intorno[154], lo stesso si debba presumere essere avvenuto antecedentemente. E valga il vero: un documento pontificio interessantissimo toglie ogni dubbio a questo riguardo. Nell'aprile del 596 Gregorio Magno si rivolge a Mariniano «episcopo ravennati cum caeteris fratribus et coepiscopis et sacerdotibus, levitis, clero, nobilibus, populo militibus civitate Ravenna consistentibus vel ex ea foris degentibus»[155]. Numerosi documenti, che appartengono ad un periodo successivo, provano il perdurare inalterato di uno stato di cose da secoli in vigore e spiegano il valore della espressione ex ea foris, che potrebbe essere interpretata in senso più lato che la frase non consenta. Per economia del lavoro e per non ripetermi, dovendo esaminare ad uno ad uno i documenti in parola nella seconda parte, riporterò ivi i testi, dai quali resulterà che l'unica ipotesi accettabile è che il pago suburbano si circoscrivesse nel limite dei mille passus.

§ 10.

— Parlando del limite dei mille passus rispetto al culto, ho accennato ad uno dei mutamenti su essi portati dagli ultimi secoli dell'impero d'occidente. Bisogna ora considerare tale questione in modo più ampio. E perciò è necessario gettare un colpo d'occhio, per quanto rapido, sulla vita cittadina nel suo complesso. Non intendo entrare in un esame minuto, quantunque non le condivida, nè dell'opinione del Declareuil[156], il quale ha sostenuto che la decadenza dell'impero è posteriore di un secolo a quanto si ritiene comunemente; nè di quella del Baudi di Vesme[157], il quale, in antitesi piena col Declareuil, pensa che già alla metà del secolo quarto l'organizzazione sia stata così completamente trasformata da essere del tutto spariti gli antichi duumviri giusdicenti, e sostituiti dovunque da un comes. A me basta considerare le trasformazioni del giuoco delle forze cittadine e le conseguenze che esse hanno avuto.

La plebe, nel senso moderno della parola, cioè i nulla tenenti, non aveva obblighi e non aveva diritti: l'autorità risiedeva nelle curie e nei magistrati. Però, essendo tali organi troppo rigidi; siccome si era venuta formando lentamente una nuova classe, uscita dalla plebe per ragione di aumentate ricchezze, i suoi componenti, che erano i minores possessores[158], mentre venivano aggregati alle curie per tutti gli oneri, non avevano poi alcun vantaggio, nè difesa speciale. Di ciò fu incaricato il defensor[159], che fu istituito come rappresentante e tutore dei loro interessi dagli imperatori, i quali ne rilasciarono la nomina alle città: e queste vi procedettero per mezzo delle magistrature e delle curie, senza partecipazione alcuna della plebe, che, per essere stata esentata dalla capitatio da Costantino e per la sua povertà, non poteva aver bisogno di uno speciale rappresentante, nè, logicamente, partecipare all'elezione di esso. La plebe non partecipava alla vita pubblica che attraverso alla Chiesa. La Chiesa, centro fino dal terzo secolo, di interessi per tutti coloro che dalla potestà laica erano meno favoriti, ottenuto pieno riconoscimento giuridico e politico, avocò a sè a poco a poco le funzioni degli antichi culti, ed al modo di essi fu considerata come funzione pubblica e le fu affidata parte rilevante di quell'azione civile che lo Stato più non poteva espletare. E poichè, come gli antichi canoni sanciscono[160], il vescovo, nominato dal clero e consacrato dal pontefice, deve essere eletto da tutti i fedeli; così anche quella parte della popolazione che ne era altrimenti impedita, riuscì a conseguire una partecipazione, per quanto tenue, alla vita cittadina.

Per necessità di cose, però, la Chiesa, entrata nell'orbita delle istituzioni statuali ed uniformandosi ad esse, aveva ristretto l'originario corpus christianorum nel sacrum venerabile concilium costituito dal corpo dei sacerdoti e l'azione della plebe nella costituzione politica sarebbe stata ben presto ridotta al nulla, se altre e più forti cause non avessero agito vigorosamente. Cominciata verso la fine del secolo quarto la serie delle invasioni barbariche, s'imposero riattamenti di mura e riordinamento dell'esercito. All'una ed all'altra cosa gli imperatori tentarono provvedere. Abolita l'antica libertà di disposizione di cui godevano le città per il riattamento e la conservazione delle mura[161], Arcadio e Onorio nel 395 vollero destinata a tale scopo la terza parte del canone «qui ex locis fundisque reipublicae annua praestatione confertur»[162]: ma, essendosi questo reddito manifestato insufficiente, malgrado che alle città fossero state restituite le «possessiones» tolte ad esse dagli imperatori cristiani e donate alla Chiesa[163], l'anno dopo stabilirono un'imposta apposita, confermata più tardi da Onorio e Teodosio[164], che colpiva tutti indistintamente gli abitanti delle città — ordines et incolae[165].

L'imposta alla quale universi erano soggetti portione suae possessionis et jugationis, era reale e colpiva solo i possessori, compresi quei minori, più su ricordati[166]. Ma non bastava costruire e mantenere le mura: bisognava difenderle. E agli imperatori, riuscito vano ogni tentativo di riforma dell'esercito[167], ormai divenuto una esosa ed obbligatoria contribuzione di uomini e di denaro e precipitato dagli antichi nobilissimi elementi romani in un'accozzaglia spregevole di barbari, di servi, di schiavi e di coloni[168]; come era riuscito vano ogni tentativo di riorganizzare le curie e i collegi[169], non rimase che concedere ai cittadini l'uso, fino allora proibito[170], delle armi[171] ad esortarli a combattere per la difesa delle loro persone e delle loro case. Tale appello muove ad populum[172] Valentiniano, quando nel 440 Genserico si presenta minaccioso in Italia; e lo ripete in speciale modo ai Romani, che le mura aureliane, terminate da Onorio e restaurate da Probo, più non riuscivano a difendere[173], imponendo a tutti indistintamente — «nullus penitus excusetur» — la restaurazione e la «custodia murorum portarumque».

Tutti i cittadini, ormai, anche i nullatenenti dovevano cooperare alla difesa della città: quegli oneri che prima gravavano direttamente sui patrimoni e sulle terre, si trasformano in pesi personali. Non si tratta soltanto di fornire i tironi e i cavalli: occorrono le forze e il braccio di tutti; ed il ferro barbarico, aprendo aspre ferite, pur nello strazio immane che ne consegue, oltre a deporre il germe fecondo del sentimento della necessità che tutti combattano e tutti difendano la propria città portò altre non meno gravi conseguenze.

Prima di tutto si veniva lentamente formando quell'insieme dei meno favoriti, del quale si vede lo sviluppo successivo nell'exercitus cittadino delle città bizantine, che comprende tutti gli armati qui in civitate inventi sunt a puero usque ad senem[174].

Inoltre fin che gli oneri gravavano su coloro che possedevano terre, il diritto di decisione spettava ai curiali, e più tardi, per mezzo del defensor, a tutti i possessores; ed il maggior vantaggio spettava a quei collegiati e a quei corporati che soddisfacevano a tante necessità della vita pubblica: mutate le condizioni e resa necessaria la cooperazione di tutti; anche i minimi, che solo la Chiesa aveva uniti alla collettività cittadina, ebbero diritto alla partecipazione alla vita pubblica. E mentre già dal 443 Teodosio e Valentiniano[175] avevano riconosciuto loro il diritto di decidere in merito all'alienazione dei beni della città, i quali possono essere alienati solo cum communi consensu[176], così da Maioriano li vediamo ammessi all'elezione del defensor: municipes, honoratos, PLEBEMQUE.... adhibito tractatu atque consilio, egli stabilisce, sibi eligant defensorem, factumque dematurent[177].

Ed anche la posizione giuridica di tali beni venne, conseguentemente, a mutare.

Che le alienazioni di questi fossero divenute frequenti è dimostrato dalla costituzione del 443, che le proibisce quando non sieno promosse da uno stato di estrema necessità. Tali beni pubblici segnano ora il correspettivo dei nuovi aggravi militari richiesti ai cittadini, oltre l'obbligo normale imposto dalla costituzione politica. Di fronte allo Stato certe terre rappresentavano un certo contributo di soldati, di annona, di tributi: praebitio tironum, praestatio annonae, tributorum, hospitalitatis etc. Talune, anzi, terrae limitaneae, burgariae, avevano questa sola massima e specifica funzione di servire agli obblighi della milizia. E da un punto massimo, segnato da queste terre limitanee, sulle quali, per l'intensità con cui erano colpite da oneri militari nessun'altra imposta gravava[178], si scendeva ad un minimo in quelle terre che dovevano fornire contributi di varia indole, ciascuno dei quali, e quello militare fra questi, era, necessariamente, meno rigido e meno esteso che nelle terre della prima specie. Oramai anche le città, per le continue esigenze della difesa, venivano accostandosi alla condizione giuridica di quelle colonie militari, per cui il servizio armato era scopo principale, e, come queste, erano obbligate alla munitio[179]. Tale obbligo era generale; sola differenza era che i coloni, appunto perchè tali, erano tutti proprietari di una terra; i cittadini no; e, quindi, nelle città le terre pubbliche dovevano più intensamente servire quasi di correspettivo al servizio personale richiesto ai cittadini. L'economia, ormai poverissima, non s'imperniava più sul denaro, ma sulla terra, che divenne il fattore dominante: e ne conseguì, naturalmente, l'aumento considerevolissimo delle persone risiedenti in terra aliena: come pure altre deviazioni giuridiche, tra cui quella che riconosce l'autorità di scacciare il metator, non soltanto al proprietario, ma anche alla stessa plebe, concepita così come in un rapporto stabile con la terra[180]. Questa ascensione della plebs è importante anche da un altro lato: prima, come abbiamo visto, della tutela della plebs, sia urbana che rustica era incaricato il defensor. Di esso qui non si parla: prova evidente, a mio credere, che esso andava restringendo la sua autorità entro la cerchia delle mura o pochissimo al di fuori, anche prima che Maiorano con la sua costituzione del 458 sanzionasse ufficialmente questo mutamento[181].

Questo forzato equiparamento di tutte le classi, fatta eccezione dei senatores e dei più potenti, porta alla decadenza irrimediabile del defensor, e dà luogo alla trasformazione finale fattane da Giustiniano, il quale, quando riconquistò l'Italia, lo ridusse alla condizione di un semplice emissario del governo centrale[182].

§ 11.

— Tra le disposizioni di Maioriano e quelle di Giustiniano non corre soltanto un secolo: cade fra esse il regno di Odoacre e quello degli Ostrogoti. Nè l'uno nè l'altro furono senza conseguenze sulla costituzione italiana, ma il primo, per la sua corta durata, non segnò che il principio di un sistema, che divenne normale solamente con i Goti.

Odoacre, come è noto, concesse ai suoi soldati il terzo delle terre romane, e queste, dopo la sconfitta di Ravenna, furono date agli Ostrogoti. Siccome questi erano in maggior numero dei primi ed accolsero anche nelle loro file numerosi gruppi dei precedenti conquistatori[183] furono necessarie altre terre, le quali vennero distribuite con equanimità rimasta famosa, dalla tertiarum deputatio presieduta da Liberio e furono assegnate con i pittacii[184].

Le terre pubbliche, nella terribile condizione in cui si trovavano le curie[185], vennero incamerate dal fisco del re, il quale, per mezzo del curator, sotto il controllo diretto del comes Gothorum, invigilò sui prezzi, sulle vendite, sulle distribuzioni dei generi di prima necessità[186].

Ma se questo fu l'andamento generico, noi non sappiamo con precisione le vere condizioni dell'assegnazione. Bisognerebbe conoscere la grande varietà di usi e di consuetudini, che risalivano ai primi tempi della conquista romana; usi che l'Impero non aveva unificato e di cui si intravede l'esistenza in quel diritto romano volgare, formatosi nella pratica accanto al diritto romano classico[187]: diritto volgare che ebbe, come si vedrà, singolari manifestazioni anche nel campo del diritto pubblico.

L'importanza dei Goti non deve essere considerata soltanto per la azione che i resti di questo popolo sopravvissuti alla sconfitta finale e rimasti in Italia, possono avere esercitata, servendo quasi di ponte di passaggio verso la più fiera invasione germanica[188]; bensì deve essere considerata per l'influenza decisiva che la costituzione gotica ebbe in Italia durante il regno barbarico.

È fuori di dubbio che le curie rimasero, benchè in tristissime condizioni. Quanto al rimanente della popolazione urbana, il Gaudenzi, basandosi sul cap. 64 dell'editto teodoriciano, che stabilisce che l'uomo libero nulli obnoxius civitatis, che abbia violata un'ancella altrui vergine, sia sottoposto ad una vigorosa fustigazione e poi vicinae civitatis collegio deputetur, ritiene che lo Stato, obbligando tutti i collegi solidalmente al pagamento integrale della lustralis collatio, li abbia costretti a fondersi in un collegio unico divenuto servo della città[189].

L'idea contiene, secondo me, gran parte di vero; ma non mi pare che quella fusione dei collegi, diversi per attribuzioni, per mansioni e per lavoro ed ognuno dei quali, in quanto «obnoxius civitati», era obbligato a certe peculiari prestazioni, sia avvenuta nel modo indicato dal Gaudenzi. Io ritengo che la diversità etnica dei Goti e dei Romani, la differente condizione sociale ed economica e la differenza di culto, abbiano strette tutte le classi romane meno elevate — non le sole corporazioni — in un rude isolamento. I Goti soli avevano il diritto alle armi, ed essi soli erano esenti da imposte[190]; e, di più, il concetto politico di Teodorico, che giustamente prevedeva nell'affratellamento livellatore della Chiesa cattolica,[191] l'affievolirsi di ogni egemonia del suo popolo, tenne lontani i vincitori dai vinti, dei quali, come abbiamo veduto, anche gli infimi erano entrati a far parte della vita cittadina. Oltre le imposte in denaro ed in natura, bisognava richiedere di continuo le prestazioni personali, per la necessità della difesa, delle fortificazioni, dei trasporti, dei servizi sussidiarï, delle opere pubbliche[192]. E come da un lato la popolazione diminuiva sempre più[193] e dall'altro l'artigianato andava ognor più disgregandosi[194], gli Eruli prima ed i Goti dopo, furono tratti a considerare la città tutta — corporati e non corporati compresi — come solidalmente responsabile delle imposte e delle prestazioni, ed ogni individuo come legato ad una determinata città: obnoxius civitati, come dice Teodorico[195].

Già le fonti romane degli ultimi anni del secolo quarto parlano del consortio cittadino ad portus et aquaeductus instaurationem, ed al tempo di Giustiniano lo si vede esteso alla murorum extructionem, da cui nessuno può essere scusato[196]. Teodorico, parlando delle persone che potevano esser possedute per un trentennio ricorda i curiali, i collegiati ed i servi[197]. Ma, a provare che con la parola collegiati non s'intendono solo i corporati, ma tutti i cittadini vincolati alla città, mi sembra decisivo il raffronto col Breviario Alariciano[198], il quale conserva la disposizione del Codice Teodosiano,[199] con cui si richiamano alla loro città i collegiati fuggitivi, mentre non conserva alcuna delle molte costituzioni che concernono le corporazioni.

Dunque collegium indica tutti i vinti legati alla città, non i soli corporati.

Di più i Goti portarono una modificazione sostanziale che, se ebbe poca efficacia dove la dominazione bizantina potè cancellarne gli effetti, ne ebbe però grandissima nel territorio conquistato dai Langobardi. Essendo stato tolto ai Romani l'uso delle armi, ma non gli aggravi accessori ed annessi al servizio militare, questi, uniti agli altri obblighi finanziarî ed amministrativi ed ormai consuetudinarî, si fusero e si confusero con essi, e gli oneri delle albergarie, dei trasporti, del rifacimento e costruzione delle mura, delle strade, degli edifici pubblici[200] etc., per i quali occorreva così il materiale, come la mano d'opera, cambiarono la loro natura giuridica.

Per il fatto che tutti vi erano sottoposti, sparì l'antica massima romana che distingueva gli oneri rurali dai cittadini, per ragione della sostituzione possibile solo nei secondi: per il fatto che vi erano astretti anche i nullatenenti, venne una limitazione al tradizionale concetto dei munera patrimoniorum[201], dalla quale scaturì un sistema che ebbe a base l'ibrido concetto dell'abitazione.

E così fu ristretto ancor più l'elemento personale poggiato su una capacità che già da tempo si era venuta ognor più limitando nel diritto di mutar sede, ed il quadro fu completato: soggetto all'auctor il commendato, soggetto al proprietario il residente in terra altrui, vincolato il colono alla terra, legato l'operaio alla corporazione, il decurione alla curia e, ora, anche il cittadino alla città.

Il dualismo fra il partito nazionalista e quello romanizzante, scoppiato violento alla morte di Teodorico e terminato con la disfatta finale dei Goti, stremando ancor più l'Italia con rovine e con stragi, ribadì il ferreo anello che strozzava le città.

Le terre comuni cittadine furono incamerate, come ho detto, dal fisco regio, il quale ne ebbe la proprietà fino ad allora goduta dalle città; ma, apparentemente, non si portarono modificazioni gravi allo stato di cose precedente, perchè i cittadini continuarono a goderne. Si instaurò così un diritto d'uso che trovava la sua base nella consuetudine anteriore e i suoi limiti nella volontà regia[202].

§ 12.

— Le prime circoscrizioni ecclesiastiche, le urbane, sostituendosi a quelle pagane, ne avevano calcato le linee. E come queste comprendevano con la città i mille passi, anche la parrocchia cittadina ebbe a conseguire gli stessi confini. Infatti un'antichissima tradizione cattolica, consacrata nei canoni e nei concili, considera il vescovo, oltre che come supremo gerarca nell'ambito della diocesi, anche come titolare della parrocchia della città cui il vescovo è preposto: il pontefice stesso, prima di essere il capo della cristianità, è il parroco di Roma, e come tale, fino al penultimo papa, il primo atto compiuto da lui era la visita alla chiesa di S. Giovanni in Laterano, considerata come la matrice di Roma.

In questo ambito, la Chiesa, come chiesa cittadina, esercitò le sue funzioni religiose e le statuali; ma non riuscì ad equiparare le condizioni della plebe rustica extra muros posita a quelle della plebe cittadina. Due cause egualmente invincibili vi si opposero: da un lato il criterio dell'inamovibilità dal fondo, ormai predominante; dall'altro l'azione del fisco bizantino che subentrò a quello gotico con qualche nuova e maggiore estensione.

Infatti nella costituzione del Codice giustinianeo[203] riportata più su, si mira a proteggere la plebs rustica extra muros posita, sia che risieda in terra pubblica che in privata, dalle angherie del rationalis, mentre quella rustica in genere è tutelata contro le angarie di coloro che «rectoribus provinciarum obsequuntur». E questo e la diversità dell'obsequium, che l'una e l'altra plebe è costretta a fornire, provano come la prima rientrasse nelle grandi linee della plebe rustica piuttosto che di quella urbana: tanto più che la legislazione imperiale mirava a considerarla come assimilabile a quella dei fondi imperiali[204].

Ma se la Chiesa non riuscì a fondere la plebs rustica extra muros posita con la plebs urbana, nemmeno all'impero riuscì ad equipararla a quella colonica. E ciò per varie cause: la mancanza nella nostra Italia del latifondo, nel senso che questa parola ha per l'Africa; il formarsi del colonato dal fissarsi dei patti stabiliti nelle prestazioni coloniche, prima a tempo e poi perpetue; il mantenersi immutato delle circoscrizioni romane, per le quali le terre ove questi abitavano furono sempre distinte dal contado e sottratte all'arbitrio modificatore di un singolo; l'azione coordinante della chiesa per la quale tutti i membri di una determinata circoscrizione sono parificati nel diritto di eleggere il proprio antistite; la breve durata della legislazione bizantina. Tutte queste cause impedirono che la legislazione imperiale avesse il suo effetto e favorirono il mantenersi di questa classe singolare fra la popolazione cittadina e quella propriamente rurale.

Così al quadro delle classi sociali si deve aggiungere una nuova gradazione fin qui ignorata; così al confronto del Beaudoin fra i doveri dei cittadini verso la città e i doveri dei coloni verso il fundus, bisogna immettere un terzo elemento medio — la plebs rustica extra muros posita — alla quale realmente si possono contrapporre gli altri due, perchè quest'ultimo ha diritti ed oneri, che corrispondono alla condizione giuridica degli altri.

§ 13.

— Resta che consideriamo ora le divisioni territoriali interne della città.

La grandezza di Roma cominciò quando le originarie tribù precittadine si fusero in nuovi nuclei legati alle circoscrizioni territoriali, che delle antiche tribù conservarono solo il nome, ciò che è segno dell'armonica e completa fusione degli elementi etnici cittadini. Le tribù cittadine, che per lungo tempo rimasero immutate nel numero e nei confini, erano indicate tutte con nomi locali: suburana, esquilina, collina e palatina. La posteriore divisione del territorio, su diciassette tribù, dà un solo nome locale: clustumina, mentre le altre portano tutte il nome di qualche gente patrizia[205], sotto il patronato della quale si trovavano.

La tribù era insieme una divisione territoriale ed amministrativa, in base alla quale, sotto la direzione dei curatores tribuum, si faceva il reclutamento, il censimento e la percezione del tributum. Per esse si compievano anche offici religiosi, per mezzo di collegi — collegia compitalicia — presieduti dai magistri, onorando i lares compitales con feste annuali che ebbero appunto il nome di compitalia, e si provvedeva alla cura urbis per mezzo dei pretori[206].

L'importanza della tribù aumentò con la repubblica, a tutto scapito dell'elemento strettamente territoriale di essa, poichè, rimasta politicamente intatta, finì con l'essere sostituita amministrativamente dai vici, nati e causati dall'enorme incremento della città.

Il Marquardt[207] sostiene che i vici ricevettero un carattere amministrativo officiale da Augusto, ma a me sembra che il passo di Svetonio, dove si parla del recensum populi ordinato da Cesare come praefectus morum e compiuto nec more nec loco solito sed VICATIM per dominos insularum[208], sia da interpetrare come l'annuncio di un nuovo sistema officiale della distribuzione della popolazione per vici nella costituzione politica. Difatti lo stesso Svetonio, nella vita di Augusto[209], si limita a dire che egli ripetè ciò che aveva fatto Cesare. Non per questo io intendo dire che il concetto del Marquardt sia privo di base; ma esso va inteso nel senso che Augusto, iniziatore del principato, attuando questo sistema, ne rendeva normale l'uso per i propri successori.

È logico ammettere che, anche prima del loro riconoscimento giuridico, questi vici compissero funzioni necessarie alla vita sociale del tempo e, verosimilmente, funzioni religiose.

Festo conosce tre specie di vici: i rustici, aggregati di case in campagna; i suburbani, aggruppamenti di edifici, «continentia» alle mura della città che «itineribus regionibusque dissimilibus discriminis causa sunt dispartita»[210] e, finalmente, gli urbani propriamente detti, i quali originariamente erano costituiti dal pervium per il quale «habitatores ad suam quisque habitationem habent accessum». Il Digesto ha appunto un passo in cui si delimitano i casi, in cui questi vici debbono essere considerati come viae publicae e come viae privatae[211]: e da esso appare come questi strettissimi vicoli, angustissimae semitae, come dice Cicerone[212], o tenues vici, come li chiama Marziale[213], erano contrapposti alle viae, dette anche plateae dal glossario latino parigino[214], che erano le viae latae a porta in portam, e che, secondo l'antichissimo sistema latino accolto da Roma e da questa applicato in tutte le colonie, dividevano, intersecandosi perpendicolarmente nel forum, la città in quattro parti.

I vici, come istituzione amministrativa, erano una specialità di Roma e forse, ma è molto discutibile, di qualche altra città. Cesare, nelle prescrizioni di edilizia e di viabilità della sua lex Julia municipalis, non parla mai di vici, ma sempre di viae. Il De Marchi[215], che tende a non far distinzione fra Roma e le altre città, crede che queste ultime, infinitamente più piccole della metropoli, — come conosciamo dall'estensione, molto ristretta, del loro circuito — non avessero altra divisione che quella in quartieri e che questi fossero delimitati dalle viae. Infatti delle grandi città solo la notitia urbis di Costantinopoli nomina per quartiere un certo numero di «collegiati qui e diversis corporibus ordinati, incendiorum solent casibus subvenire». Ma anche ammettendo — e non si può farlo senza grandi riserve — che qui per quartiere si intenda proprio la quarta parte della città, il Declareuil[216] fa giustamente osservare che altri passi[217] fanno ritenere che questo fosse l'eccezione e non la regola. Ed in realtà solo a Bisanzio, a Roma, più tardi a Ravenna e a Napoli, troviamo la divisione in regiones: divisione di cui non si ha traccia quasi in nessun'altra città[218].

Attribuzioni specifiche di vero interesse municipale non vengono affidate a questi quartieri durante la repubblica ed i primi secoli dell'impero: ma non per questo debbono essere rimasti senza importanza per la popolazione cittadina, specialmente plebea, per ragioni del culto speciale che in essi si celebrava. Lo dimostra il fatto che hanno continuato a sussistere per tutto questo tempo; e più tardi, quando, forse per l'avvento del cristianesimo, stavano per perdere la loro ragione di essere, furono rinvigoriti dal sistema delle distribuzioni granarie.

Si è molto discusso se tali largizioni, almeno come istituzioni normali e periodiche, avvenissero in tutte o almeno in gran parte delle città dell'impero[219]. In realtà i municipi non erano obbligati a nutrire la plebe e fare ad essa distribuzioni gratuite[220]: i rescritti imperiali di Marco Aurelio e di Vero stabilivano i prezzi cui si poteva e doveva vendere il frumento[221], ma lo zelo dei particolari vi suppliva così spesso che le fonti stesse parlano di queste elargizioni e le disciplinano. Inoltre se varii indizi fanno pensare che queste costituzioni imperiali sieno decadute nell'osservanza durante il corso del terzo secolo, come si dovrebbe indurre dal passo di Erodiano in cui si parla delle casse frumentarie della città della Gallia, di cui si impadronì Massimino: la presunzione diviene sempre più sicura quanto più, coll'avanzarsi della decadenza, si trasforma la costituzione politica, e la plebe, caduta nella desolazione generale, entra a far parte della cittadinanza.

Come dissi, il suo primo ingresso essa lo fa indirettamente attraverso la Chiesa, la quale, con quella virtù di adattamento splendidamente lumeggiata dal Fustel de Coulanges, si appropriò quanto più potè degli ordinamenti laici statali. A quel modo stesso che, come risulta certo, fu affidata al vescovo la sorveglianza sulla vendita del pane e degli altri commestibili[222], possiamo presumere che, quando la miseria impose le distribuzioni gratuite[223], queste fossero fatte, con tutta probabilità dal vescovo[224]. E dato che tutte le classi della città erano chiuse nei rispettivi collegi, ordini e numeri, fatta eccezione della parte della cittadinanza a cui queste particolarmente si rivolgevano e che pure doveva esser determinata, la divisione unica possibile sembra essere stata quella dei quartieri, i quali — mantenutisi sempre — si rendevano ora necessari anche per la difesa e la manutenzione delle mura imposte a tutti i cittadini. Oltre alle conseguenze già accennate, ne scaturì il bisogno di una divisione territoriale della città più consona ad accogliere il nuovo sistema dell'exercitus civium. Nei grandi centri, dove la costituzione corporatizia perdurò più a lungo, l'influenza della schola bizantina si fece assai sentire, anche nella distribuzione territoriale delle regiones. Così a Roma, a Ravenna, a Napoli ed in qualche altra città. Negli altri luoghi, dove il centro urbano non si era scostato molto dalla primitiva distinzione in quartieri, questi restarono a base di tutto l'ordinamento.

I corpora, gli ordines, i numeri, ormai stremati, erano incapaci di un'azione salda e forte; e così furono assegnate alle divisioni territoriali tutte quelle incombenze di cui la città, auspice ormai la Chiesa, era tuttora capace. Ed era pur fatale che fosse così! Ormai tutto faceva pernio sulla terra ed anche le divisioni delle città subirono la prevalenza dell'elemento terriero.

La venuta dei Goti, più che modificato, sembra che abbia aggravato e reso più rigido questo sistema, il quale serviva mirabilmente a fondere la città nell'unico collegium civitatis.

Nè diversamente agì la breve dominazione bizantina. Ma questa, però, portò una modificazione sostanziale, di cui le fonti gotiche non ci danno nessun indizio e che, quindi, si deve attribuire esclusivamente al sistema tributario bizantino.

Sappiamo che il fisco del re goto si era appropriato la massima parte delle terre pubbliche, ma non pare che toccasse la posizione giuridica della plebs rustica extra muros nella sua relazione con la città e più propriamente col vescovo: tanto più dato il sistema di tolleranza adottato da Teodorico.

Giustiniano, invece, col sostituire il fisco suo a quello dei Goti, non riuscì ad eguagliare le terre intorno alla città alle altre terre fiscali, come era sua intenzione, nè a staccarle dalla città, cui la parrocchia cittadina ed i diritti di uso le legavano, ma privò coloro che vi risiedevano dei vantaggi inerenti alla città stessa e cioè della partecipazione alle distribuzioni ed alle elemosine, che il vescovo faceva alla plebe delle città, preparando così il terreno a successive modificazioni ancor più gravi, delle quali studieremo lo svolgimento nel capitolo seguente.

§ 14.

— In conclusione, mentre nella città la popolazione, tradizionalmente divisa negli antichi nuclei, si polarizza verso le nuove più pratiche e più feconde divisioni territoriali, le quali, pur senza acquistare per varî secoli ancora consistenza giuridica, esercitarono tuttavia notevole azione sulla vita cittadina; al di fuori, in contatto immediato, si mantiene una classe che non è più di liberi, ma non è nemmeno di coloni. Ed a questa classe è dovuta in gran parte, come vedremo, la meravigliosa fioritura dei nostri comuni medioevali.

La vecchia Roma, negli ultimi suoi secoli, preparava il terreno agli istituti che, rinsanguati dai Germani, formarono poi il sistema dello Stato barbarico; ma quella fatidica fattrice di civiltà non dimenticò il mezzo perchè anche il feudo, con l'evolversi dei tempi, avesse a cadere, e perchè su di esso si formasse una nuova e più elevata civiltà. Ed attorno alla città, dove restò la culla delle manifestazioni civili, pose una mirabile cinta contro cui si spuntò l'ira rapace dei dominatori terrieri e si infranse l'azione torpida del sistema curtense. E come già dalla fine del secolo quinto aveva dato il nome all'elemento fondamentale del feudo, — il beneficium — alla fine del sesto non mancò di darlo a questo circuito. E l'una e l'altra volta con la voce dell'organo allora più vitale della romanità: la Chiesa. Come Pietro Crisologo ricorda il «beneficium»[225], così Gregorio Magno parla della massa nel senso di quella parte più aderente alla città e pur fuori di essa, che serve a nutrir questa e ne forma quasi una necessaria appendice.[226]

PARTE SECONDA La città langobarda-franca

§ 1. Territorium. — § 2. Suburbium. — § 3. Campanea. — § 4. Bona publica e arimanniae. — § 5. Il populus cittadino. — § 6. I suoi elementi: pars ecclesiae, pars publica, cives. — § 7. La Chiesa come istituzione cittadina. La pieve: origine, elementi (territorio, clero, parrocchiani, decime, oblazioni, beni) e sviluppo. Modificazione di essa e origine della parrocchia a tipo moderno; le chiese cardinali. — § 8. Il mercato cittadino. — § 9. Il centro urbano e la sua natura giuridica. — § 10. L'assemblatorio cittadino. — § 11. L'assemblea regionale langobarda. — § 12. Azione dell'uno e dell'altra nella costituzione della città. — § 13. Le divisioni territoriali interne della città. Conclusione.

§ 1.

— Ai tempi della discesa dei Langobardi, il territorio giurisdizionalmente soggetto ad ogni città era, adunque, costituito dal territorium, dal pagus suburbanus e dall'urbs.

Bisogna ora vedere se la nuova invasione abbia portato cambiamenti e quali.

Cominciamo dal territorium.

Per il primo il Muratori suppose che, pur con qualche eccezione[227], le circoscrizioni ecclesiastiche normalmente coincidessero con quelle civili[228] e, più tardi, le giuste osservazioni del Beretta[229], confermate da buone ricerche particolari[230] e completate dall'esauriente indagine del Pabst[231], ne convalidarono l'opinione con prove così sicure, che un insistervi da parte mia sarebbe completamente superfluo, se con il problema da essa prospettato non fosse intimamente connessa un'altra questione, sulla quale, per la sua importanza, da gran tempo s'affaticano gli studiosi, senza essere riusciti fino ad ora a conclusioni soddisfacenti: la questione, notissima, delle controversie vescovili per l'estensione del territorio diocesano.

Gli scrittori ammettono tutti come sicuro che prima dei Langobardi i confini ecclesiastici coincidessero perfettamente e dovunque con quelli civili e che ai Langobardi si debba il perturbamento di cui le controversie in parola sono la manifestazione. Qualcuno[232], più radicale, sostiene senz'altro che i Langobardi non assegnassero ai distretti amministrativi gli stessi confini delle diocesi: altri, seguito dai più, ha ritenuto più probabile che i Langobardi, per sistema, mantenessero le antiche divisioni territoriali e che le vertenze vescovili sieno nate dal fatto che nei luoghi dove l'invasione proruppe più cruenta e si mantenne più feroce, alcuni vescovi furono costretti a fuggire e l'amministrazione spirituale dei loro fedeli fu affidata ad antistiti vicini, i quali, in buona o mala fede, ritennero alcune pievi, anche quando la primitiva sede episcopale fu ricostituita[233].

Come si vede, causa unica ed assoluta del perturbamento — diretta o indiretta che sia — è da tutti ritenuta l'invasione langobarda.

Non è improbabile, invece, che le cause si debbano rintracciare in una condizione di cose preesistente rimasta immutata — salvo le poche ed inevitabili perturbazioni inerenti ad un così brusco e rude passaggio[234] — anche con i Langobardi.

La lex julia municipalis[235] ricorda solamente municipia, coloniae, praefecturae, fora, conciliabula, vici e castella, e queste furono certamente le sole divisioni amministrative romane da Cesare in poi: ma, d'altra parte, è altrettanto certo che fra le indicazioni topografiche richieste dalla forma censualis[236] c'è anche quella del pago, e i monumenti romani, che ancora possediamo, a cominciar dalla tavola alimentaria velleiate[237], ci attestano la persistenza del pagus. Il pagus — è merito del Voigt l'averlo dimostrato[238] — ente a base prevalentemente religiosa, sotto la direzione dei magistri pagorum, curò anche gli interessi più strettamente locali affidatigli dal municipio, nel largo sistema di autonomia proprio della costituzione romana fino al terzo e quarto secolo dell'impero. Più tardi, sparita l'autonomia, questo agglomerato di tradizioni religiose e di bisogni comuni servì alla pubblica amministrazione come efficace strumento per le cure dell'esazione finanziaria.

Dato l'originario carattere dell'istituzione, ne era a centro un tempio, un luogo sacro, in cui i pagensi convenivano. Si ebbe così una circoscrizione composta di varî territorî, qualcuno dei quali era molto spesso incluso e sottoposto alla giurisdizione di un diverso municipio, ma che pure potevano far capo ad un centro comune tutto loro proprio, distinto dai municipi stessi. Il cristianesimo, divenuto religione ufficiale dell'impero, non mancò di insediarsi anche nei pagi, molto numerosi in Italia; ma portò un'innovazione, di cui non si tardò a sentire le conseguenze. Il pago viveva di propria ed autonoma vita: la pieve, per l'organizzazione sua, non poteva non dipendere direttamente da un vescovo; il primo prescindeva da ogni capoluogo municipale, la seconda doveva far necessariamente capo alla civitas. Criterio distintivo, naturalmente fu tenuto quello della giurisdizione ecclesiastica, e così tali pievi dipendettero dall'episcopio a cui spettava l'ordinazione dei titolari.

La Chiesa stabilì sino dai primissimi tempi — «sicut in regulis contineatur antiquis» — che la diocesi era costituita non dal territorio giurisdizionale della città in cui il vescovo risiedeva — territorium non facere diocesim — ma dalle parrocchie unicuique ecclesiae pristina dispositione deputatae[239]. Poteva avvenire che la pieve fosse costituita da due o più vici di uno stesso territorio, ed allora i parrocchiani si univano pacificamente per la nomina dell'arciprete: tale è il noto caso della pieve di Mosciano, la cui plebs congregata comprende due centene, che compariscono insieme con i loro centenari[240]. La cosa era ben più grave quando i territori erano giurisdizionalmente separati: la pieve legava fortemente alla città, cui faceva capo per l'episcopio, parte del territorio di altra città. Di qui i lunghi ed acri conflitti.

Il Leicht[241] crede che solo all'epoca carolingia, rendendosi frequente la costruzione di nuove chiese, plebs, fundus e vicus venissero regolarmente a coincidere. Si può ammettere che solo in quest'epoca la voce plebs acquisti un carattere non soltanto religioso, come all'epoca langobarda, ma anche pubblico; come è certo dai capitolari franchi che numerose chiese furono costruite al tempo franco, oltre quelle, già frequenti, degli ultimi tempi langobardi. Ed è pure da accettarsi l'idea che il sistema curtense, largamente favorito dall'unione del potere religioso con quello civile, tendesse fortemente a stringere la «curtis» intorno alla chiesa che ne era considerata come il centro. Ma a queste considerazioni non si può rigidamente legare la costituzione di nuove pievi, almeno in linea generale; ce ne accerta l'opposto sistema con cui la legislazione carolingia tratta le chiese battesimali rispetto alle altre (cappelle, oratori etc.). Solo alle prime, sorte sotto il primitivo ordinamento cristiano della quadripartizione (di cui larghe tracce si conservano, però, anche in tempi assai tardi), spettano le decime. E le usurpazioni del feudo tendono più spesso ad una abusiva riscossione di esse, che non ad un frazionamento territoriale a beneficio di una chiesa non insignita di tal diritto[242]. Il moltiplicarsi delle parrocchie rurali si avvera massimamente quando la reazione alla simonia imposta la parrocchia su nuove basi e si vale abilmente della nova consuetudo, invalsa presso i grandi signori nel secolo decimoprimo, di frazionare i loro dominî[243] per suddividere molte delle antiche pievi in un numero più o meno ampio di parrocchie, il cui popolo, per antica tradizione, oltre il nome di plebs, conservò anche quello di populus.

§ 2.

— Ancor più grave, perchè del tutto trascurata dagli storici del nostro diritto, e, pur tuttavia, di anche maggiore importanza, è la questione del suburbium.

Base di ogni ricerca e punto di partenza di ogni indagine mi sembra che debba essere il progetto di divisione dell'impero fatto da Carlo Magno nell'anno 806, e che è, del resto, anche l'unica fonte legislativa che dia luce sull'argomento.

In questo progetto le città italiane vengono specificate così: civitates cum suburbanis et territoriis suis atque comitatibus que ad ipsas pertinent[244].

La voce suburbium, di evidente derivazione, proviene da quel sub urbe romano[245] che si è conservato a lungo intatto in alcune parti d'Italia e specialmente nella regione emiliana[246]; ma, pur mantenendo inalterato il senso generico di vicinanza alla città, riceve vario valore e diversa significazione specifica a seconda del variare dei tempi e dei luoghi, onde l'indagine è resa assai difficile ed è tenuta a procedere con gran cautela ed a far conto anche dei più esigui elementi.

Se numerosi documenti, dovendo indicare il territorio prossimo alla città, invece di suburbium, usano dire prope, extra, iuxta, foris, ad civitatem o ad muros civitatis o adoperano qualche altro termine consimile, ve ne sono altri molto notevoli, per quanto poco numerosi, che adoperano espressioni meno generiche, le quali possono essere prese come esponenti di uno stato di cose generale o, almeno, molto diffuso.

Primo esempio di tale uso tecnico, per ordine di tempo, è il testamento con cui il monaco Grato di Monza dispose nell'anno 769 delle cose sue, curando che tutte capitassero in buone mani, riferendosi specialmente a quelle che aveva «in civitate boloniensi vel foris circa ipsa civitate»[247].

Un secondo esempio ci è dato dal diploma con cui nell'815 Lodovico il Pio conferma al monastero di S. Zenone, «constitutum in suburbium civitatis Verone», le numerose elargizioni di Pipino, e fra le altre la chiesa dei SS. martiri Fermo e Rustico con le decime e le pertinenze, fra le quali l'«horreum infra civitatem Veronam cum suis areis in circuitu (civitatis)»[248].

Anche più evidente, per questo rispetto, è la concessione di alcune terre fatta nell'873 da Gherardo, vescovo di Lucca, a un certo Cristiano, con l'obbligo, fra gli altri, di tre giorni di opere per settimana, «ubique utilitas fuerit in circ[uit]o civitatis»[249]. E più importante ancora è un altro documento lucchese appartenente, secondo alcuni critici, al secolo ottavo o alla prima metà del successivo[250], secondo altri — e forse non a torto — alla seconda metà del secolo nono[251]. È un polittico del vescovado, redatto, molto probabilmente, nel momento burrascoso, in cui numerose liti, destinate a sminuirne il patrimonio, rendevano necessaria una rassegna accurata delle sue terre e delle persone che comunque ne dipendevano. Poichè le varie possessioni, sparse su un esteso raggio di territorio, non furono riunite in un'unica «curtis», si hanno più polittici riguardanti ciascuno una speciale massa di beni. Quello di cui ora si tratta concerne le terre situate nel territorio lucchese e distingue nettamente quelle in circuitu civitatis da quelle esistenti fuori.

Ed altri documenti usano lo stesso termine: sappiamo di un pascolo comune in circuitu Civitatis Nove[252], della chiesa di S. Tommaso apostolo, «que sita est in Regio civis vetere cum suo domocultila intus et foris in circuitu Regio»:[253] pure di Reggio conosciamo delle «res que sunt in circuitu civitatis que vocatur Aemilia»[254] ed abbiamo ricordo delle selve della chiesa cremonese situate in circuitu civitatis[255].

E gli esempi potrebbero susseguire più numerosi, se si scendesse ancora nel tempo: cosa che, per l'esattezza della dimostrazione, non è necessario ora di fare[256].

Accanto a quest'espressione, ce ne è anche un'altra di minore appariscenza e di uso meno frequente; e ciò — io credo — per aver subito più rapidamente dell'altra mutamento di significato. Parlo dell'avverbio infra. Originariamente esso indicava uno spazio fra due punti determinati; ma, nel corso dei secoli, ha subito tali modificazioni che la frase infra civitatem, per esempio — ed è quella che a me preme esaminare — si è intesa come rispondente al concetto: «entro la città». Non nego che, in molti casi, talvolta anche nei documenti anteriori al secolo XI e quasi normalmente in quelli posteriori, tale interpetrazione sia esatta; ma vi sono documenti in cui simile significato è in opposizione diretta con la verità dei fatti. Nella donazione che, nel 767, il re Desiderio fece a sua figlia Angelberga di molinas duas insimul molentes positas in aqua quae exit de cuniculo qui decurrit INTRA SUPRASCRIPTA CIVITATE BRIXIANA FORIS MUROS CIVITATIS ante portam beatissimorum martirum Faustini et Jovite[257], è evidente che intra indica tutt'altro che l'interno del recinto murato. E il famoso monastero di S. Salvatore, sempre detto infra civitatem[258], è fuori delle mura; come sono fuori delle mura un ortellum pertinentem de veronense comitatu situm infra civitatem Veronam non longe a Curte Alta, donato da Berengario I a Ingelfredo[259] ed una casa ed alcune terre «infra civitatem Pistoriensem» donate da Rasperto all'oratorio in onore dei SS. Paolo Pietro e Anastasio da lui costruito «intus Pistoriensem civitatem»[260]. E identico significato ritroviamo in documenti lucchesi, piacentini e bolognesi[261] per l'Italia settentrionale e centrale; e, per il mezzogiorno, nei documenti beneventani, i quali tutti, per indicare un luogo entro le mura, usano in con l'ablativo o intus, e adoperano infra per indicare un luogo fuori delle mura ma vicino ad esse[262].

Mi sembra da escludere che infra nei casi indicati accenni una vicinanza immediata alle mura, e ciò perchè documenti sincroni e della stessa regione in genere adoperano prope: PROPE muros, PROPE civitatem, o qualche altro avverbio consimile. D'altra parte è pure da escludere in modo assoluto il significato di una distanza molto grande.

A spiegare perchè tale voce in alcuni casi eccezionali abbia questo significato è da pensare all'uso che ne fa Costantino nella legge con cui distingue i beni urbani dai rustici in base non alla destinazione, ma all'ubicazione, comprendendo fra i primi, come ho cercato di dimostrare nella prima parte[263], quelli che sono INTRA civitatem: entro la città murata, cioè, e nell'ambito di mille passi. Si può ritenere che ai termini ed agli istituti antegiustinianei, conservatisi a lungo nella nostra Italia, sia da aggiungere anche questo avverbio[264]. Così si vede pure come a produrre la grande varietà dei nostri formularî notarili abbiano contribuito anche elementi che risalgono a tempi non bassi dell'epoca romana. Determinare in quale proporzione ciò sia avvenuto non è facile, perchè più tardi le tracce del tecnicismo dell'alto medio evo, che si ricollega a tradizioni allacciate al diritto teodosiano, furono cancellate dall'opera livellatrice ed in parte distruggitrice del rifiorito studio del diritto giustinianeo: sicuramente non è privo di importanza. Non è, però, compito mio indagarlo: io debbo, invece, ricercare se il medioevo offra altri elementi a provare l'unione giuridica del suburbium alla città.

Oltre alle fonti giuridiche possono essere di grande aiuto quelle ecclesiastiche. L'esistenza di un pago suburbano connesso alla città per ragioni di culto, è accertata in modo inconfutabile per alcune regioni italiane, come Pompei[265] ed è presumibile con molto fondamento per le altre, specialmente dopo il secolo quarto, quando la Chiesa, divenuta organo della religione dello Stato, si adattò alle divisioni territoriali di questo.

Molti documenti di sicura autenticità mostrano il territorio suburbano ecclesiasticamente congiunto alla città e formante con essa un'unica parrocchia, con perfetta continuità con la situazione a noi nota per la precedente epoca romano-bizantina.

Il monaco Giona, originario di Susa, vissuto a lungo nel monastero di S. Colombano e più tardi abate in quello di Enona presso Mastricht, dove morì verso il 670, nella vita di S. Eustasio di Luxeuil[266], narra che questo santo costruì in suburbano Bituricensis urbis molti e floridi monasteri della regola di S. Colombano, cominciando da uno in insula supra fluvium Milmandram.

Un secolo dopo il pontefice Stefano III (768-772) si duole fortemente con Ariberto, vescovo di Narbona, che la «plebs judaica» possegga terre frammiste a quelle dei cristiani «in villis et in suburbanis»[267].

Il primo capitolare di Teodulfo vescovo aurelianense, dell'anno 797[268], stabilisce che i sacerdotes qui IN CIRCUITU URBIS aut IN EADEM URBE sunt, conveniant in unum il popolo ad publicam missarum celebrationem alla chiesa matrice episcopale: e il secondo capitolare, di poco posteriore[269], a togliere ogni dubbio, nel ripetere la stessa disposizione, parla di sacerdoti urbani e suburbani.

E il concilio di Pavia dell'850[270], confortato da documenti che ci attestano altrettanto per Roma[271], Verona[272], Pavia[273], Ferrara[274], Parma[275], Bergamo[276], etc., conferma come regola generale il principio che i singuli urbium vicini et suburbani sieno retti per municipalem archipresbyterum, con netta separazione dai parrocchiani delle singole pievi rurali: suburbane terre que dividuntur a plebibus, dice un atto parmense[277].

Quanto alla estensione di questo territorio suburbano, che non deve essere esigua, se il passo di Giona vi include l'isola del fiume Milmandra; essa è messa ancor più in evidenza dal diploma dell'842 di Ramperto, vescovo di Brescia, al monastero di Faustino e Giovita[278], che include nel suburbio un vico intiero, con le sue terre. E il vico è detto vico suburbano episcoporum, mostrando la generale applicazione, almeno territorialmente, della norma amministrativa della Chiesa romana che distingueva il patrimonio in suburbana, massae et coloniciae[279]. E la vita di S. Ebrulfo, di autore anonimo ma perantiquo, come si esprime il Mabillon, ne narra l'elezione ad abate in suburbanis Ambianensium nel monastero sorto nel luogo «ubi Fulcianus et Victoricus glorioso certaverunt martyrio» e che dista da Ambiano due leghe[280].

E a questi esempi se ne possono aggiungere altri se si ricorre all'aiuto offerto dalla decima. Questa, come è noto, si pagava solo alle chiese matrici[281]. Nella città essendo matrice la cattedrale, tutti i luoghi che appaiono soggetti per la decima alla città fanno parte del suburbio[282]. A Bergamo, per esempio, il territorio soggetto alla decima non si limitava al solo monte su cui la città è situata, ma si estendeva circa quattro miglia[283]. Lo stesso è a dirsi di Brescia, posta anch'essa sopra un monte: «in montem Brixiam civitatis», dice Luitprando[284].

Il Roberti[285], sulla traccia dello Schupfer[286], che giustamente aveva asserito che il «mons Bergomi» era un bene comune della città, volle dedurre di qui una regola generale e affermò che allora ogni città edificata sopra un monte, aveva il monte stesso come bene comune. Tale asserzione, inesatta nel fatto — numerosi documenti provano l'esistenza di non poche proprietà private sul monte stesso — non mi pare giustificata nemmeno come tentativo di spiegare la specificazione possessoria usata dalle fonti, perchè il monte è considerato come spettante alla città non perchè fosse gravato, ammettiamo pure, nella maggior parte della sua estensione da diritti civici; ma perchè incluso in quel suburbio che faceva parte integrante della città in ogni caso: anche — in ipotesi — se i beni comuni ne fossero stati tutti al di fuori.

Molto vasto era pure il suburbio di Verona[287] quale ce lo raffigura un documento dei primissimi anni del secolo IX; e di non piccola estensione dovevano essere quelli di Pavia, di Torino, di Ivrea, di Vercelli, di Reggio, di Città Nuova e di Modena[288].

E non cito qui altri documenti posteriori, perchè il ricorrere indifferentemente a documenti anteriori e posteriori al gran movimento di concessione di terre suburbane ai vescovi, iniziato negli ultimi anni del secolo nono, porterebbe a unire situazioni giuridicamente assai diverse.

Non mi sembra inutile invece un'altra osservazione.

Non si deve credere che il territorio suburbano assegnato probabilmente a tutte le città, fosse delimitato da per tutto con la stessa unità di misura. Fra gli antichissimi usi indigeni accolti dagli agrimensori romani[289], ci fu senza dubbio la lega gallica, che troviamo esplicitamente ricordata dagli agrimensori stessi e da Ammiano Marcellino[290] e che constava di 1500 passi. Il bannilega — giurisdizione su una lega di territorio intorno alla città[291] o al mercato[292] — si basa senza dubbio sulla lega e non sul miglio romano ed era, conseguentemente, più ampio di cinquecento passi del corrispondente pagus suburbanus romano; quando non lo era di molto di più, come ad Ambiano dove il «suburbium» era costituito da due leghe[293].

Considerando che in Francia, sino da antichissimi tempi, questo territorio apparteneva alle città entro gli stessi confini[294] e che in Italia oltre che a Bergamo e a Verona, anche a Lodi e nelle altre città italiane dell'antica Gallia[295] il territorio suburbano appare di un'estensione maggiore che altrove, inclino a concludere che, dove non si hanno speciali condizioni topografiche, ci si trovi dinanzi ad un'antichissima divisione territoriale rimasta inalterata nel passare dei secoli e dei popoli[296].

Vediamo ora in quale rapporto questo suburbio si trova colla città e da quale regime giuridico fu governato: vedremo più tardi — dopo studiate le condizioni interne della città in questo periodo — le modificazioni apportatevi dall'azione reciproca della città e del suburbio.

Il passo del sinodo romano in causa Formosi pape distingue nel patrimonio ecclesiastico tre elementi: i suburbana, le massae e le coloniciae[297]. Se questa originariamente fu una pura distinzione topografica, non credo che tale si mantenesse più tardi. E di fatto, per quale ragione si dovrebbe credere che nel suburbio, che conosciamo assai esteso, non esistessero terre in rapporto massaritico o colonico con la Chiesa? Forse perchè la città era tutta contornata da beni comuni? No certo: il fatto stesso dell'esistenza di beni suburbani di proprietà di una chiesa esclude la possibilità che fossero tutti beni comuni. O forse perchè entro il suburbio non si potevano avere massari o coloni? Nemmeno: nessuna legge, che io mi sappia, contiene simile disposizione, la quale, del resto, sarebbe sempre contradetta da numerosi documenti, che provano l'esistenza di massari e di coloni non soltanto nel suburbio, ma anche entro le mura. D'altra parte la espressione è così chiara che non lascia luogo a dubbi di sorta: i suburbana son differenti dalle massae e tutt'e due dalle coloniciae.

Il diritto romano dei tempi classici, è noto, concepisce la persona fisica nei due soli stati di libertà e di servitù. Invece il diritto germanico — che conosce già quella categoria intermedia degli aldi, così difficile a definire ed a cogliere nella sua vera natura, poichè tiene del libero e del servo ad un tempo — venuto in Italia a regolare i rapporti giuridici di persone vinte e che la residenza in terra altrui, riducendo il rapporto di soggezione da personale in reale, aveva anche prima menomato molto nella libertà personale, finì con l'ammettere infiniti gradi nelle condizioni dei soggetti; onde si venne a costituire una scala, all'ultimo gradino della quale stava il servo, mentre il primo era costituito dal figlio di famiglia e dalla donna[298].

Nel passo del sinodo romano, l'elemento più basso è quello colonico, a cui da quello suburbano si scende non direttamente, ma con il gradino intermedio del massaro. È vero che la posizione giuridica del massaro non è eguale nè da per tutto nè in ogni tempo[299], ma però è certo che, generalmente, era più autonoma se non libera di quella del colono[300]. E, logicamente, i coltivatori delle terre che la Chiesa possedeva nel suburbio, dovevano trovarsi in una condizione giuridica anche migliore. Ma se questo è, si deve anche ammettere che tale fenomeno non poteva esser dovuto unicamente ed esclusivamente alla Chiesa: questa non poteva porre a base una tal distinzione soltanto perchè certe terre erano vicine alla città, mentre altre ne erano lontane. Ci voleva una causa più forte; e questa è da trovarsi nella diversa condizione giuridica delle classi suburbane; diversa condizione giuridica mantenutasi per il consolidamento di una antica consuetudine[301], per la quale i lavoratori delle terre suburbane erano costretti a prestazioni meno onerose, per numero e per quantità, di quelle a cui erano obbligati i massari e, più dei massari, i coloni.

Perchè, bisogna aggiungere, non è la Chiesa di Roma soltanto che usa questo sistema: tutte le altre tengono lo stesso procedimento. Un esempio ne abbiamo da quella di Lucca, che distingue le terre possedute nel territorio lucchese in due grandi categorie, a seconda che sieno poste o no in circuitu civitatis.

Infatti tanto nelle une come nelle altre la popolazione è divisa nelle due categorie dei redditales e degli angariales: i primi obbligati a prestazioni in danaro o in natura, i secondi a queste ed, inoltre, a un certo numero di opere ogni settimana. Ma si hanno differenze notevolissime.

Nelle terre suburbane il vescovado possiede 65 redditales e 25 angariales, mentre nelle terre situate nel comitato la proporzione è del tutto invertita: 50 angariales di fronte a 19 redditales[302]. E, di più, gli angariales in circuitu, oltre ad un numero fisso di angarie — abitualmente tre per settimana — pagano quasi sempre metà del vino e dell'olio; mentre gli angariales delle altre terre sono esenti da queste ultime prestazioni. E differenze sensibili si notano anche riguardo ai redditales, dei quali alcuni di quelli in vicinanza della città davano, oltre al censo abituale, anche un terzo e talvolta perfino la metà «de omne lavoratione» o «de lavore maiore».

A escludere che si tratti di un caso eccezionale, basta la concomitanza col documento bresciano e più ancora con quello romano.

D'altra parte si vede bene, come i redditales, considerati come tali, stanno all'apice della categoria dei non liberi risiedenti su terra altrui, e vi sono vincolati meno strettamente dei massari e, a ragione maggiore, dei coloni. E un'altra cosa che dà da pensare è la differenza fra persone della stessa classe a seconda della loro situazione topografica.

Non si può credere che la prevalenza dei redditales sugli angariales nel suburbio sia dovuta all'azione o all'influenza del mercato cittadino sulle classi servili: noi ci troviamo, nel caso del documento lucchese, davanti ad una percentuale molto forte di redditales, che nulla impedisce di supporre estesa anche alle terre possedute da altri nel suburbio cittadino: se realmente essi avessero a poco a poco migliorato la loro condizione per i benefici influssi del mercato cittadino e della città e, più spesso ancora, del suburbio stesso, come sede di quello, non si arriva a capire come questi angariali, frequentemente ricordati, sieno in peggiore condizione degli angariali comitatini, e come e perchè i redditales che risentono il contatto cittadino si trovino più gravati di quelli che ne sono distanti. In verità apparirebbe — non dico che sia — tutto il contrario.

Dunque la spiegazione di tale stato giuridico deve essere cercata, in un altro campo, quello cui ho già accennato: l'irrigidimento dei vincoli e dei contratti rurali iniziato negli ultimi tempi romani. Io trovo una continuazione diretta con la condizione dei lavoratori della terra nei mille passus romani, quando furono anch'essi travolti nella gran rovina che li privò della libertà e li legò come gli altri alla gleba, lasciando loro l'unico vantaggio di fronte agli altri coloni, a cui la legislazione giustinianea tentò di equipararli, di un quantitativo diverso e meno oneroso di prestazioni; e queste continuarono inalterate nei secoli successivi, in modo che, quantunque i lavoratori, su cui gravavano, fossero, al pari degli altri, chiamati redditales ed effettivamente rientrassero in tale classe, pure se ne differenziarono.

Quanto poi alla coesistenza di un esiguo numero di angariales, mi pare che questo fatto, oltre ad escludere ancora una volta che tutti i dipendenti della Chiesa, solo perchè suburbani, godessero di posizione privilegiata, escluda anche che ciò sia dovuto ad un'azione, comunque esercitata, della parrocchia cittadina (comprendente come sappiamo, anche il suburbio); perchè in tal caso, nè gli angariales sarebbero rimasti più gravati dei loro confratelli comitatini, nè i redditales, che erano anche più numerosi, si sarebbero trattenuti dall'avvantaggiarsi di più.

Del resto il fenomeno mostrato dal polittico lucchese non è isolato: un'altra pagina interessante per la storia della condizione dei lavoratori della terra del suburbio può essere offerta dall'esame comparativo di due diplomi concernenti Asti.

Nell'anno 924 un certo Oberto chiese a re Rodolfo, di cui era fidelis, il castello vecchio di Asti ed alcuni servientes infra eamdem civitatem commanentes, singolarmente nominati, con le mogli ed i figli cum massariciis illorum et omnibus rebus mobilibus et inmobilibus. E il re, con diploma del 5 decembre dello stesso anno[303], gli concesse il castello con le sue pertinenze e cum servis et ancillis et omnibus mobilibus ad eosdem iuste et legaliter pertinentibus.

Basta un'occhiata per accorgersi di un fatto abbastanza strano in un diploma: la dispositio non corrisponde esattamente alla narratio: in questa si domandano dei servientes con le loro massaricie ed i loro beni mobili ed immobili: in quella si concedono degli immobili con i servi e le ancelle che li lavorano e con i beni mobili — i soli beni mobili — che ad essi appartengono legalmente: con tutta probabilità si accenna al peculio.[304]

Ho detto che questa dissonanza è un fatto abbastanza strano (e chiunque conosca un po' le norme delle cancellerie regie ed imperiali, lo sa); ma esso diviene ancor più strano per il ripetersi di questa stessa discrepanza in un altro diploma regio, di poco posteriore a questo, che concerne le stesse precise cose di cui si tratta in questo[305]. È un diploma del 23 luglio 938 con il quale Ugo e Lotario confermarono al vescovo Brunengo questi stessi beni pervenuti al vescovado nel frattempo: sembra per una donazione mortis causa. Nella narratio si parla di massaritia sex cum servis et ancillis ea rettinentibus: nella dispositio si usa la formula consueta in tutte le concessioni: casis massaritiis ac famulis utriusque sexus.

Il contrasto è meno stridente che nel diploma del 924, ma non meno evidente perchè la parola rettinentibus — qualunque significato abbia il verbo retinere — indica pur sempre qualche cosa di diverso da quello che si sarebbe desunto se il diploma avesse detto che quei servi e quelle ancelle pertinebant alle massaricie donate. La correlazione fra i due diplomi impedisce di pensare ad un errore qualunque da parte della cancelleria regia e quindi si deve ricercare per altre vie una spiegazione dell'incognita.

Si può osservare — rifacendo la via a ritroso attraverso ai due diplomi — che la narratio del secondo parte dalla dispositio del primo e che la dispositio del secondo segna l'ultimo punto della trasformazione della condizione di questi lavoratori. Essi da prima appaiono in tale stato che se non possono esser detti veri e propri servi, ci si avvicinano tanto da essere qualificati come servientes: eppure, per un altro lato — quello di esser considerati come soggetti di un diritto su una terra — se ne allontanano così profondamente, che il cancelliere di re Rodolfo, non sapendo come meglio conciliare questi due elementi così profondamente antitetici e per i quali il diritto del tempo non offriva alcun riscontro, li qualifica come veri e propri servi concedendo loro il diritto del peculio. Ugo e Lotario ne peggiorano ancor più la condizione perchè non fanno nemmeno accenno al loro peculio.

Non mi pare si possa negare che il punto di partenza, quale ci è fornito dal diploma del 924, è dato dalla condizione ibrida, che ha del servo e del non servo; fatta di vincoli personali e di diritti d'indole reale che sembrerebbero inconcepibili con i primi. Come è nata e come si è formata tale condizione? Per rispondere a questa domanda il miglior mezzo è, forse, il cominciare col determinare il luogo in cui essa appare.

Questi lavoratori si trovavano nel suburbio della città di Asti. Ciò mi sembra dimostrato dall'espressione infra civitatem usata dal diploma di re Rodolfo: espressione che non può indicare entro la città perchè per indicare il castello vecchio (che si sa di sicuro essere stato situato dentro le mura della città) lo stesso diploma dice in civitate A. L'avverbio infra ha conservato anche qui il suo antichissimo significato e ci offre modo, se non m'inganno, di spiegare come si sia potuto avere fra le varie classi sociali anche quella di questi servientes.

Discendenti da antichi lavoratori di terre suburbane, pubbliche fino dal tempo romano, o divenute tali in seguito: essi, al sopravvenire dei Langobardi, furono considerati come più vicini ai servi che ad ogni altra classe, ma, essendo addetti alla lavorazione della terra, come tutti i lavoratori della terra in genere, ebbero continuate anche in seguito le condizioni antecedenti. Furono, così, chiamati servientes invece che servi ed ebbero riconosciuti consuetudinariamente dei diritti che i veri e propri servi non avevano. Solo quando l'autorità pubblica, nel donarli, si trovò costretta a determinare la loro situazione giuridica, essi rientrarono nel quadro delle classi di lavoratori, quale si concepiva, secondo le leggi, nel secolo IX. e nel X.: e non fu certo a loro vantaggio. Fino ad allora essi avevano continuato a mantenersi, salvo, forse, delle deviazioni che oggi più non si possono determinare, ma che non furono certamente molto sensibili, in uno stadio che solo la speciale condizione giuridica del suburbio al tempo romano aveva potuto contribuire in modo decisivo a far nascere.

A questo modo si può avere un'idea, certo molto approssimativa ma non trascurabile, delle modificazioni che la venuta dei Langobardi portò nel territorio suburbano. Il quale — non va dimenticato — fu soggetto più che ogni altro a perturbazioni, perchè, sia per ragioni strategiche che sociali e politiche, le guerre si risolvevano nella conquista delle città, intorno alle quali veniva necessariamente a decidersi la maggior parte delle battaglie. L'invasione, infatti, diviene conquista, quando, prese le città, i Langobardi ne occupano il territorio e vi si insediano stabilmente.

E perciò io credo che intorno alla massima parte delle città italiane continuasse l'antico suburbio romano e su di esso prevalessero le antiche consuetudini rimaste quasi completamente inalterate.

§ 3.

— Però l'atto di Carlo Magno non parla soltanto di terre suburbane: civitates, dice, cum suburbanis et TERRITORIIS SUIS. Questi territoria non erano quelli dipendenti giurisdizionalmente dalla città: proseguendo, il documento aggiunge et cum comitatibus que ad ipsas pertinent. Come tali territoria non s'identificano con le terre suburbane, distintamente ricordate, così non si confondono con i singoli comitati. Non resta che pensare ai beni comuni, la cui continuazione ininterrotta dall'epoca romana fino al basso medio evo, negata contro il Savigny dal Bethmann Hollweg e dal Roberti, ammessa invece dal Tamassia[306] e vittoriosamente dimostrata dallo Schupfer[307] è stata ormai riconosciuta dalla opinione comune[308].

Questi beni, posti alla dipendenza del duca o del gastaldo insieme con i beni pubblici — publicum — a cui l'autorità suprema li avvicinava con l'equipararli amministrativamente all'organismo della curtis regia, soddisfacevano con i diritti d'uso alle necessità dei cittadini e si distinguevano da quelli più propriamente pubblici, perchè, a differenza di questi, gli utenti ne potevano godere senza l'obbligo di pagarne il canone corrispondente.

Anzi, esaminando più attentamente il noto reclamo dei provinciali istriani contro le usurpazioni del duca franco Giovanni[309], non mi sembra azzardato il pensare che, più che di diritti di uso, si tratti di un vero e proprio diritto di condominio dei cittadini sulle terre del comune[310]: NOSTRAS silvas, unde nostri parentes herbatico et glandatico tollebant, dicono essi, terras NOSTRAS, NOSTRAS runcoras, NOSTRA prada, NOSTRA pascua. E non è a dirsi che si potesse ingenerare confusione per il fatto che queste, come le altre terre pubbliche, si trovavano sotto la dipendenza del duca. Il duca riconosce esplicitamente di aver compiuto gli atti che gli si imputano, ma dichiara di averlo fatto in buona fede ritenendoli beni pubblici. «Istas silvas et pascua quae vos dicitis — ecco le sue parole — ego credidi quod ex parte d. imperatoris in publico esse deberent».

Anche ammesso e non concesso che non si trattasse che di diritti di uso, questi sono tali da incidere così profondamente l'elemento dominico da annientarne quasi il lato dispositivo.

Ma poi, se non m'inganno, la teoria dello Schupfer è sopratutto basata sulla terminologia dei documenti: comunalia, compascua publica, campora comunalia, res comunes, comunes, comunanciae, vicanalia, etc: tutte queste espressioni che richiamano alla mente — è innegabile — l'idea di una compartecipazione.

Ma non sono le sole.

Alcuni nostri documenti, che concernono importantissime città langobarde, a incominciare dalla capitale del regno fino a quella Brescia in cui densi si stabilirono i nobili langobardi[311], ne usano anche un'altra.

Il placito pavese del 14 marzo 914[312], ricorda un hortum suburbium huius Ticinensis, non multo longe a basilica S. Theodori sive et braida una in CAMPANIA huius Ticinensis. E la stessa parola, oltre che nel diploma con cui nel 989 Ottone III concede al monastero di S. Pietro in Ciel d'oro omnem terram in CAMPANIA papiensis urbis[313], la troviamo nel diploma del 1014 di Ottone conte palatino e di Pietro vescovo al monastero del Salvatore costruito foris in CAMPANEA ticinensis civitatis[314].

A Piacenza nel 1085 fu celebrato un «concilium generale» in CAMPANEA civitatis P. ubi est ecclesia S. Victorie martyris et virginis[315].

Qualche decennio prima il vescovo di Brescia Odofredo si era obbligato a non fare alcun «hedificium» in Monacello e nessuna proibizione e interdizione ai bresciani «pasculandi, incidendi et capellandi» sul Monte Degno e sul Monte Canedulo, a cui «coherent ab una parte via q. d. mantuana, ab aliis omnibus campania»[316].

Il primo documento pavese, col simultaneo ricordo del suburbium e della campanea, esclude ogni possibilità di sinonimia tra queste voci.

E un bel documento veronese[317] ce ne mostra l'intima natura. Essendo potestà di Verona Grimerio Visconte piacentino e lamentandosi che, poco tempo prima della sua podesteria, communis campania Veronae «a quampluribus esset capta et caperetur», con tal perdita che «communis utilitas taliter diminui videbatur quod ad maximum universitatis detrimentum spectare posset», pensò di provvedere. E, avuto il consiglio dei suoi giudici ed assessori e dei causidici, dei militi e dei negozianti e in special modo di tutti coloro che avevan giurato di dargli consiglio in buona fede, pose molte persone giurate «ad jam dictam communem campaniam Veronae per suum sacramentum a praediis privatorum hominum discernendam et separandam», e quindi, con queste persone e con molte altre di Verona andava «circumiens eamdem communem campaniam Veronae et eam, secundum juratorum sacramenta, ab allodiis, ponendo terminos, segregans».

Si tratta, evidentemente, di beni pubblici cittadini, per i quali — e per essi soltanto — è da credere perdurasse a Verona, come a Pavia, a Brescia e a Piacenza il termine di CAMPANEA.

Se questa campanea risulta diversa dal suburbio e dal comitato e — come si ammette da tutti — alle città rimasero in proprietà in uso — questo per ora non ci riguarda — dei beni; possiamo pensare che nell'atto di Carlo Magno tale parte del territorio sia indicata dai territoria tenuti distinti dai suburbanis e dai comitatibus. Ma, in quest'atto, di fronte al vincolo più tenue, per il quale il comitato pertinet alle singole città, se ne ha uno più intimo per cui e le terre suburbane ed i territoria sono ambedue dichiarati proprî delle città — civitates cum suburbanis et territoriis SUIS. — Ora se si pensa che le terre suburbane non appartenevano affatto, nella loro totalità e nemmeno nella maggior parte, alle città, in proprietà privata, o ad altro titolo simile, sia pure sotto l'amministrazione ducale o gastaldale; nè vi avevan su, se non in caso eccezionale e fortuito, diritti di uso; bisogna concludere che la triplice distinzione del territorio di fronte alla città, porta al riconoscimento della città — come tale e non come sede di autorità pubblica — al grado di persona giuridica pubblica con facoltà e con diritti distinti da quelli dell'autorità regia e con beni separati da quelli che l'autorità pubblica aveva nell'ambito della circoscrizione territoriale della città. Il documento è chiaro: son proprie delle città — suae — terre di cui i privati non hanno nè proprietà nè uso di natura privata e che non si confondono con le proprietà del publicum, per riguardo al diritto pubblico.

Esaminiamo più da vicino questi due punti: mancanza di diritto di proprietà o di uso e distinzione dai beni del publicum.

Poichè l'atto di Carlo M. chiama proprie delle città — suae — le terre suburbane, di cui la proprietà spettava a chiese o a privati, ed a queste terre equipara senza differenza alcuna le terre appartenenti alle città stesse: esaminando a fondo il documento bresciano, veniamo a concludere che fra le terre, sulle quali il vescovo riconosceva dei diritti ai cittadini, e la campanea circostante c'era sicuramente una differenza. Ammesso che la parola campanea a Verona indica beni della città, — e non c'è nessuna ragione che induca a credere che a Pavia, Brescia, Piacenza etc. avesse significato differente — ne consegue che fra i beni pubblici delle città esistevano distinzioni di vario genere, per il diverso titolo di proprietà, per il diverso uso a cui erano destinate. Nei beni pubblici esaminati dallo Schupfer l'elemento predominante è l'uso comune e lo prova — come ho detto — il complesso dei termini usati per indicarli[318]. Ma nei casi da me raccolti questo concetto dell'uso comune non è indicato nè punto nè poco: eppure resulta che la campanea apparteneva alla città e non al publicum. Infatti nè a Pavia e in un placito, nè a Brescia, in un atto di tanta importanza, si sarebbe mancato di farne risaltare il carattere, se si fosse veramente trattato di terre demaniali, mentre il genitivo possessivo — huius Ticinensis — le dichiara della città.

§ 4.

— Ma oltre a queste terre, nella costituzione langobarda, ve ne sono altre che appaiono collegate a determinati centri abitati, fra i quali anche le città, e che occorre quindi esaminare: le terre arimanniche.

Il Muratori[319] sostenne per il primo, con il suo meraviglioso intuito storico, che si trattava di beni concessi dal fisco; e con lui, più tardi, si sono schierati il Roth[320], il Leicht[321] e il Checchini[322]. Nessuno di questi scrittori, però, ha considerato a fondo quella che mi pare la legge fondamentale in rapporto ai beni arimannici e l'unica che veramente sia di applicazione generale.

Tale legge è la nota costituzione emanata da Federigo I nella famosa dieta di Roncaglia del 1158 e passata poi nel libro delle consuetudini feudali. Con essa, volendo rivendicare i diritti dell'impero, Federigo I determinò la serie delle così dette regalie.