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VENERE ED IMENE

AL
TRIBUNALE DELLA PENITENZA

MANUALE DEI CONFESSORI

per
Monsignor BOUVIER
vescovo di Mans.

Traduzione dal latino di O. Gnocchi Viani

U. BASTOGI EDITORE LIVORNO

Ristampa anastatica dell'edizione di Roma, 1885.

*INDICE*

AVVERTIMENTO

PARTE PRIMA—Dissertazione sul VI comandamento del decalogo

CAPO I—Della Lussuria in genere

» II—Delle diverse specie di lussuria consumata

Articolo I—Della fornicazione

§ I—Della fornicazione semplice

§ II—Del concubinato

§ III—Della prostituzione

Articolo II—Dello stupro

» III—Del ratto

» IV—Dell'adulterio

» V—Dell'incesto

» VI—Del sacrilegio

Appendice—Dei preti provocatori di turpitudini

CAPO III—Delle diverse specie di lussuria consumata contro natura

Articolo I—Della polluzione

§ I—Della polluzione volontaria considerata in se stessa

§ II—Della polluzione volontaria considerata nella sua origine

§ III—Della polluzione notturna

§ IV—Dei movimenti disordinati

§ V—Norme dei confessori verso coloro che si dànno alla polluzione

Articolo II—Della sodomia

» III—Della bestialità

CAPO IV—Dei peccati di lussuria non consumata

Articolo I—Diletti voluttuosi del pensiero

» II—

§ I—Dei baci

§ II—Dei toccamenti impudichi

§ III—Degli sguardi impudichi

§ IV—Dell'abbigliamento delle donne

Articolo III—

§ I—-Dei turpiloqui

§ II—Dei libri osceni

§ III—Delle danze e dei balli

§ IV—Degli spettacoli

CAPO V—

§ I—Delle cause della lussuria

§ II—Degli effetti della lussuria

§ III—Dei rimedi della lussuria

PARTE SECONDA—Supplemento al Trattato sul Matrimonio

QUESTIONE I—Dell'impedimento per impotenza

Nozioni preliminari

QUESTIONE II—Del debito coniugale

CAPO I—Del debito coniugale chiesto e reso

Articolo I—Dell'atto coniugale considerato in se stesso

§ I—Dell'accoppiamento per sola voluttà

§ II—Dell'atto coniugale compiuto per evitare l'incontinenza

Articolo II—Della richiesta del debito coniugale

§ I—Di coloro che peccano mortalmente esigendo il debito coniugale

§ II—Di coloro che peccano venialmente esigendo il debito coniugale

Articolo III—Del ricambio del debito coniugale

§ I—Dell'obbligo di rendere il debito coniugale

§ II—Dei motivi che dispensano dal rendere il debito coniugale

§ III—Di coloro che peccano mortalmente rendendo il debito coniugale

§ IV—Di coloro che commettono il peccato di Onan

§ V—Di coloro che peccano venialmente rendendo il debito coniugale

CAPO II—Dell'uso del matrimonio

Articolo I—Quando i coniugi peccano usando del matrimonio

» II—Dei contatti fra coniugi

CAPO III—Norme dei confessori verso le persone coniugate

AVVERTIMENTO

In questo libro, destinato esclusivamente ai preti e ai diaconi, noi abbiamo tentato di raccogliere ciò che sarebbe pericoloso ignorassero i sarcerdoti, esercenti il ministero della confessione, e ciò che non può essere spiegato negli atti pubblici dei seminarii, nè confidato indistintamente a giovani alunni senza peccare di indecenza. Questo trattato si svolge intorno al VI comandamento del Decalogo e ai doveri matrimoniali, e contiene una quantità di questioni di pratica quotidiana che non di rado lasciano indecisi e inquieti i più dotti confessori, i quali non le han mai finora trovate esposte e discusse con ordine e lucidità: gli autori di teologia morale che fino ad oggi essi hanno potuto avere fra le mani, o sono troppo rigidi, o sono incompleti e insufficienti. Perciò abbiamo stimato far cosa utile ai giovani preti e ai diaconi il trattare dei peccati contro la castità e dei mutui doveri degli sposi.

Dopo aver letti molti libri di teologia su queste materie, ci proponemmo di contenerci su una via di mezzo tra la soverchia severità e la soverchia indulgenza. Nè agimmo in ciò a capriccio, ma abbiamo specialmente fatto fondamento sui giudizii dei migliori autori. Perciò chiunque non volesse sottoscrivere alle nostre sentenze, potrà consultare altre opere, bilanciare le diverse opinioni e scegliere con cognizione di causa quanto gli sembrerà più probabile.

Ciò che è certo, è che i nostri intendimenti sono ispirati da retto fine; e ne chiamiamo giudici i lettori. Ci affrettiamo però a pregarli di non accusarci di mollezza nè di voler abusare delle nostre decisioni, de' nostri principii, delle nostre eccezioni, nè di favorire una perniciosa rilassatezza nei costumi.

Raccomandiamo ai lettori cautela e specialmente la prudenza, che è l'occhio di tutte le altre virtù: pesino bene con maturo giudizio motivi e circostanze. Del resto, li supplichiamo instantemente, in nome della verità, a indicarci gli errori, nei quali possiamo essere caduti.

Molti ci hanno espresso il desiderio di vedere questo nostro libro, annesso alle nostre opere complete che portano il titolo Istituzioni teologiche. Ma la grave ragione che ce lo fece pubblicare separato fin dal principio, sussiste sempre per indurci a mantenere questo Manuale diviso da Opere destinate a correre liberamente fra le mani di tutti i seminaristi senza distinzione alcuna.

PARTE PRIMA

DISSERTAZIONE

Sul VI Comandamento del Decalogo

Questo lubrico argomento essendo sempre, per la nostra fragilità, pericoloso non lo si deve studiare che per necessità, con animo vigilante, con retto fine, e invocando la suprema assistenza di Dio. Chiunque facesse troppo a fidanza colle proprie forze, e si gettasse perciò in questo argomento senza discrezione e senza prudenza, non ne uscirebbe certamente illeso, poichè dice la Scrittura (Eccl. 3, 27): Chi ama il pericolo, in esso perirà.

Conviene invocare frequentemente il patrocinio della Vergine Santissima, specialmente al primo insorgere delle tentazioni, e usare una giaculatoria come la seguente:

«O Vergine purissima, monda il mio cuore e la mia carne colla tua santissima verginità e la tua immacolata concezione. Così sia.»

Il sesto e il nono precetto del Decalogo, espressi in testa al 20. dell'Esodo, v. 14 e 17, evidentemente equivalgono, e perciò giudicammo di trattarli sotto uno stesso titolo.

Come si proibisce, sotto il titolo di furto, qualsiasi usurpazione della cosa altrui, così sotto il titolo di lussuria[1], si condanna ogni azione ogni peccato contro la castità.

[1] Il testo latino ha moechiam, che letteralmente vorrebbe dire adulterio, vocabolo che quì, in italiano, non possiamo usare imperocchè il nostro adulterio ha un significato speciale e determinato, mentre il moechia della lingua latina ne ha uno molto ampio e generico, corrispondente precisamente alla nostra parola impudicizia, o meglio ancora a lussuria. Ecco perchè adoperammo nella traduzione quest'ultimo vocabolo. (Nota del traduttore).

La castità detta cosi perchè proviene dal verbo castigare, che indica freno alle concupiscenze (dice S. Tomaso, 22, q. 151, art. 1), è una virtù morale che modera i diletti venerei a seconda dei dettami della ragione.

Essa è una virtù speciale, imperocchè ha un oggetto distinto: le è annessa la pudicizia, che deriva dal pudore la quale per un verecondo rispetto della dignità umana rifugge talora anco da cose che potrebbero essere lecite.

Triplice è la castità, cioè: castità coniugale, castità vedovile e castità verginale.

La castità coniugale modera l'uso del matrimonio secondo i dettami della ragione; la castità vedovile consiste nell'astinenza da ogni atto venereo, dopo disciolto il matrimonio; la castità verginale aggiunge alla astinenza perfetta, l'integrità della carne. La verginità dunque può essere considerata come uno stato materiale e come una virtù. Come stato, consiste nell'integrità della carne cioè nel non aver mai consumato atto venereo; come virtù, è la perfetta astinenza da ogni azione volontaria e da ogni diletto opposti alla castità, col proposito di mantenersi sempre in questa astinenza. Lo stato verginale è dunque una cosa molto distinta dalla virtù verginale.

Lo stato verginale può essere rotto da atti involontarii, per esempio, da commercio carnale violento; e una volta distrutto, non lo si può più ristabilire, imperocchè non è più possibile far ritornare la carne nella sua primitiva integrità.

Non si possono chiamare vergini nemmeno i coniugati nè coloro che si corruppero all'infuori del matrimonio, abbenchè sieno poscia diventati penitenti e santi.

La virtù verginale invece, lesa da un peccato che a lei e contrario ma che però non è stato consumato, nè predisposto pel matrimonio, può essere riparata colla remissione del peccato, o colla riassunzione del proponimento di mantenersi per sempre in castità. E siccome la virtù non risiede in una data condizione corporale, ma in una condizione dell'anima, così la virtù della verginità non scompare in forza di atti involontarii, abbenchè questi ledano la carne. Per questa ragione, l'aureola gloriosa destinata in cielo ai vergini non potrà esser mai conseguita da coniugi o da chi, all'infuori del matrimonio, avrà consumato un atto carnale, quantunque costoro possano essere santi; ma otterranno questa aureola di gloria soltanto coloro che avranno sempre conservata la virtù della verginità, ovvero l'avranno ricuperata. Non cessano quindi d'esser virtuosamente vergini coloro, che soggiaciono involontariamente ad una forza, a cui si mostrarono renitenti.

Contraria alla castità è la lussuria, sia essa consumata o non consumata, naturale o contro natura. Perciò parleremo:

1. Della lussuria in genere;

2. Delle specie di lussuria naturale consumata.

3. Delle specie di lussuria consumata contro natura;

4. Dei peccati di lussuria non consumata;

5. Delle cause, degli effetti e dei rimedii della lussuria.

CAPO I.

Della lussuria in genere

La lussuria—che viene dal verbo lussare—è così chiamata perchè la proprietà di questo vizio è quella di indebolire e rompere le energie dell'anima e del corpo: percìò si chiama talvolta anche dissolutezza; e dissoluti appellansi coloro che a questo vizio si abbandonano. Esattamente la si definisce: Appetito disordinato dei piaceri venerei.

Denominansi venerei questi piaceri, perchè si connettono alla generazione, a cui presiedeva, secondo i pagani, la Dea Venere.

PROPOSIZIONE.—La lussuria è per se stessa un peccato mortale.

Questa proposizione viene comprovata dalla Sacra Scrittura, dal consenso dei Santi Padri e dei teologi, e dalla ragione.

1. Sacra Scrittura: Epist. ai Gal. 5, 19 e 21: «É evidente che coloro i quali compiono opere carnali, come la fornicazione, l'impurità, l'impudicizia, la lussuria, e altre cose simili, ch'io vi esposi come or vi espongo, non entreranno nel regno de' Cieli,»

2. Santi Padri e teologi sono unanimi nell'insegnare che il peccato della lussuria è, per natura sua, mortale.

3. La ragione dice che i piaceri venerei furono dalla ment del Creatore unicamente destinati alla propagazione del genere umano; quindi lo invertire la natura è un grave disordine e perciò un peccato mortale. Per cui si domanda: Se la lussuria sia per sè un peccato tanto mortale da escludere, la leggerezza di materia, vale a dire se egli può essere, per pochezza di sostanza, veniale.

R. 1. Le specie di lussuria consumata, sia naturaIe, sia contro natura, a cui accennammo, non ammettono leggerezza di materia.

Infatti, non ripugna forse manifestamente che si possa abbandonarsi a fornicazioni o a polluzioni volontarie, le quali non abbiano in sè che una leggiera sostanza peccaminosa?

R. 2. Il piacere puramente organico, quello cioè che nasce naturalmente dai nostri organi, come sarebbe, per esempio, la soddisfazione di contemplare una bellezza, d'ascoltare una melodia, di toccare un oggetto molle e morbido, ecc., è un piacere ben distinto dal piacere venereo, e può benissimo essere materialmente lieve, imperocchè questo diletto non è in sè cattivo, avendolo lo stesso Iddio annesso ai sensi per un fine legittimo; non può dunque essere un peccato mortale, se non in ragione del pericolo che ne potrebbe risultare insistendo in esso: ma può benissimo darsi che in certe persone cotesto pericolo non sia affatto grave. Così è di quei baci, che non sono che un'innocente soddisfazione organica. Di questo parere sono Sant'Antonino, Sanchez, Henno, Comitols, Sylvius, Boudart, Billuart, Collet contro Cajetano, Diana, la Scuola di Salamanca e San Liguori, l. 3, n 416, ecc.

Dunque, non pecca mortalmente quegli che si diletta soltanto nel contemplare una bella donna, nel toccarle la morbida mano, senza altro sentire, senza esporsi al grave pericolo di andar più in là. Ma ben di rado va immune da peccato chi s'arresta a lungo in tali compiacenze, ordinariamente pericolose, in ispecial modo se provenienti dal tatto. Quegli che si arresta in tali compiacenze non può andare esente da grave peccato, se non nel caso dl inavvertenza o di mancanza di consentimento. Ma vi sono molte persone, siffattamente costituite, che basta loro il menomo piacere organico volontario per essere esposti ad un grave pericolo.

R. 3. Il piacere venereo, può essere destato direttamente o indirettamente, per sè stesso o nella sua causa, come se alcuno compisse un'azione dalla quale scaturisse, indipendentemente dalla sua volontà, il piacere. Generalmente i teologi ammettono che il solo piacere, indirettamente prodotto, possa essere materialmente lieve. Per esempio: non pecca mortalmente chi fa una cosa venialmente cattiva, od anche lecita, dalla quale prevede che gli verranno delle involontarie emozioni carnali, che non saprà efficacemente reprimere. In questo caso, vuolsi che ll peccato sia veniale, non per insufficienza di materia, ma per mancanza di assenso.

R. 4. Il piacere venereo, voluto direttamente, lo si può verificare negli sposi e negli scapoli: negli sposi, è lecito semprechè sia coordinato all'atto coniugale. Se poi avviene all'infuori di codesto atto, e per opera d'uno solo dei coniugi, senza che vi sia grave pericolo d'incontinenza, è reputato comunemente peccato veniale, perchè si mantiene sempre in un ambiente lecito. Ma su ciò ci diffonderemo altrove.

La questione or si riduce a sapere se il piacere venereo voluto direttamente, all'infuori del matrimonio, sia lieve di materia.

Generalmente gli autori sostengono, contro Caramuel e pochi altri, che un tale piacere non è mai peccato veniele per insufficienza di materia, e si sforzano di comprovarlo:

1. Coll'autorità di Alessandro VII, il quale nell'anno 1664 condannò la seguente proposizione: «Si opina probabilmente che un bacio, dato per sentire un diletto carnale da esso proveniente, escluso però il pericolo di ulteriori brame e di polluzioni, non sia che un peccato veniale.» Cotesta proposizione fu condannata, per il motivo che per diletto carnale si suole intendere un diletto o piacere venereo; non è dunque probabile che questo piacere, per quanto sia limitato, sia solamente un peccato veniale.

2. La ragione ci dice che noi siamo così propensi per la nostra indole corrotta al vizio della lussuria che basta spesso una menoma causa per produrre grandi effetti perciò data l'ipotesi di un consenso diretto al piacere venereo, si va incontro sempre all'imminente pericolo di un ulteriore consenso o di una polluzione; cosa che non avviene con altri vizi. Il padre Acquaviva quindi, superiore generale della Compagnia di Gesù, proibiva, sotto pena di scomunica, a tutti i religiosi da esso dipendenti di allontanarsi, nei loro insegnamenti dalla sentenza che ammette non esservi nel piacere venereo leggerezza di materia.

Dunque, è peccato mortale il dilettarsi deliberatamente in qualsiasi emozione carnale, ancorchè eccitata casualmente.

CAPO II.

Delle diverse specie della lussuria naturale consumata.

La lussuria dicesi naturale allorquando non è in opposizione all'umana natura, alla propagazione del genere umano. E' dunque carnale l'accoppiamento dell'uomo colla donna, se compiuto per generare, abbenchè avvenga senza matrimonio, e si consumi, versando il seme dell'uomo nella vagina della donna.

Sei sono le differenti specie di questa lussuria, cioè: la fornicazione, lo stupro, il ratto, l'incesto e il sacrilegio, di cui parleremo distesamente.

ARTICOLO I.—Della fornicazione.—La fornicazione è l'accoppiamento, mutuamente acconsentito, fra un uomo libero e una donna libera che non sia vergine.

Noi diciamo.

1. Fra un uomo libero, cioè, fra un uomo, al quale non viene inibito l'atto colpevole, nè da vincolo matrimoniale, nè di parentela, nè di affinità, nè d'ordine sacro o di voto, ma soltanto dal precetto della castità.

2. E una donna libera che non sia vergine, il che sarebbe una fornicazione semplice, molto diversa dallo stupro, di cui fra poco tratteremo.

8. Mutuamente acconsentito; e perciò la fornicazione si distingue dal ratto.

V'hanno tre specie di fornicazione, cioè fornicazione semplice, concubinato e prostituzione, delle quali parleremo in tre distinti paragrafi.

§ I.—Della fornicazione semplice.

La fornicazione semplice è quella che si esercita transitoriamente con una o con più donne.

Nicolaiti e i Gnostici, eretici impuri dei primi secoli, appoggiandosi a ragioni diverse, proclamavano lecita la fornicazione semplice; Durando, invocando il diritto naturale, la reputava soltanto peccato veniale, che non diventava mortale, se non pel solo diritto positivo; Caramuel, spingendosi piú oltre asseriva non essere essa una cosa intrinsecamente cattiva, ma soltanto proibita dalla legge positiva.

PROPOSIZIONE.—La fornicazione semplice é intrinsecamente cattiva ed è peccato mortale.

PROVA. Questa proposizione, da tutti i moralisti cristiani ammessa, è provata dalla Sacra Srittura, dalla testimonianza dei Santi Padri, dall'autorità dei Concilii e de' Sommi Pontefici, e dalla ragione.

1. Dalla Sacra Scrittura: Fra i molti testi che si potrebbero da noi citare, prescegliamo i seguenti: (I. ai Corint. 6, 9 e 10) Non possederanno il regno di Dio nè i fornicatori, nè gli adoratori degli idoli, nè gli adulteri. Ai Gal. 5, 19 e 21, come sopra. Agli Ef. 55: sappiate che nè il fornicatore nè l'impudico non ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Il beato Giovanni nell'Apocalisse. 21, 8, dice che la vita futura dei fornicatori è in uno stagno di fuoco e di zolfo.

Non v'ha dubbio che, secondo questi testi, le impurità l'adulterio, il culto idolatra, sono intrinsecamente cattivi, e sono peccati mortali.

2. Testimonianza dei Santi Padri: (S. Fulgenzio, Ep. I, cap. 4) Non vi può essere fornicazione senza grave peccato. S. Crisostomo, omel. 22. ai Corint. Quante volte avrai fornicato con male donne tante volte ti sarai da te stesso condannato.

3. Autorità dei Concilii e de' Sommi pontefici: Concil. vien. Clemente, l. 5, tit. 3, cap. 3, condanna questa proposizione del Beghini: «Quando non è suggerito dalla natura, è peccato mortale financo il bacio della donna; ma quando la natura comanda e soprattutto quando la tentazione domina, non è peccato mortale nemmeno l'atto carnale.» Il Concil. Trid. sess. 24, cap. 8 della riform. matr., dichiara grave peccato il concubinato.

Innocenzo VI, nel 1679, condannò la seguente proposizione di Caramuel: «E' chiaro che la fornicazione non ha in se malizia alcuna, ed è cattiva solo perchè è proibita: l'opinione contraria ci sembra in opposizione alla ragione.»

4. La ragione poi dice: L'unione carnale è lecita se coordinata alla generazione della prole; questo è il suo scopo; ma non basta procrear figli, bisogna nutrirli, allevarli, istruirli, da ciò, l'obbligo naturale nei genitori di compiere tutti quei doveri che richiedono una lunga coabitazione. Ora, la semplice fornicazione è evidentemente contraria a questi doveri, imperciocchè, di sua natura, è un atto passeggiero, e non obbliga i fornicatori ad alcun vincolo di coabitazione. Dunque la fornicazione è intrinsecamente cattiva.

Inoltre, il bene della società dipende da una retta istituzione delle famiglie; e la retta istituzione delle famiglie suppone il matrimonio; dunque anco la semplice fornicazione, che distrugge i diritti, i doveri e i vantaggi matrimoniali, è, di sua natura, pessima cosa.

La fornicazione poi con persona eretica o infedele, è peccato ancor più grave, in quanto che ridonda in obbrobrio alla vera religione.

Ma tu dirai, 1.: Dio ordinò ad Osea, c. I. v. 2. di prendere in moglie una donna fornicatrice; e negli Atti Apost. 15, 19, la fornicazione è proibita per la stessa ragione, che è proibito il cibo della carne delle vittime e degli animali soffocati, e del sangue; dunque la fornicazione non è cosa cattiva se non in virtù della legge positiva.

R. Nego la conseguenza. Infatti, 1. Dio ordinò ad Osea non già di fornicare, ma di prendere in moglie una donna che avea fornicato, il che è ben altra cosa. 2. La fornicazione è espressamente proibita dagli Apostoli perchè i pagani pretendevano che fosse lecita, e nei loro Atti non dicono che essa non sia proibita dal diritto divino e naturale: l'antica legge l'aveva già condannata più volte, 1. col sesto comandamento del Decalogo, 2. perchè la giovane che si lasciava togliere la sua verginità veniva lapidata come malfattrice in Israel (Deut. 22, 21,) 3. perchè Dio aveva detto a Mosè: Tra le figlie e figli d'Israele non vi sieno nè meretrici nè fornicatori (Deut. 23, 17).

Tu dirai, 2. Coloro che fornicano volontariamente non fanno offesa ad alcuno; dunque non fanno cosa cattiva in sè stessa.

R. Nego la conseguenza. La fornicazione non è già cosa cattiva perchè rechi offesa a qualcuno, ma perchè viola un ordine istituito da Dio.

Tu obbietterai che meglio è generare colla fornicazione che non generare affatto; e che perciò generando in questo modo, non si viola l'ordine voluto da Dio.

R. Nego la conseguenza. Noi abbiamo già visto che secondo l'intenzione del Creatore, non basta il procrear figli. Di più, l'esposta obbiezione tenderebbe a provare essere lecito l'adulterio, imperocchè meglio sarebbe allora generare figli per adulterio che non generarne punto.

Si connettono alla fornicazione la prostituzione ed il concubinato, e perciò ne parleremo ora brevemente.

§ II.—Del concubinato.

Il concubinato è il commercio fra un uomo libero e una donna libera, i quali convivono come se fossero in matrimonio, o sotto lo stesso tetto, o in separate abitazioni.

È certo che il concubinato, inteso così, è un peccato molto più grave della semplice fornicazione, perchè c'è l'abituale disposizione dello spirito a peccare e perciò è questo un caso che dev'essere nettamente svelato nella confessione.

Il Concilio di Trento, sess. 21, c. 8, Della rifor. mat. decretava gravi pene contro i concubinarii, e (nella sess. 52, c. 14 Della rifor.)contro i preti che si danno vergognosamente a questo vizio; ma queste pene devono essere pronunciate con sentenza, e molte fra esse non furono mai accettate in Francia, come, per esempio, quella della espulsione dei concubinarii dalla città o dalla diocesi, invocando, ove il bisogno lo richiedesse, il braccio secolare. Cionondimeno, questo male è presso di noi giudicato tanto grave quanto lo è presso altri popoli.

Si domanda se il concubino può essere assolto prima che lasci la concubina.

R. 1. Se il concubinato è stato pubblico, nè il concubino, nè la concubina possono REGOLARMENTE essere assolti, benchè appaiano contriti, se prima non avvenga una pubblica separazione imperocchè è necessaria una riparazione proporzionata allo scandalo, e questa riparazione non si può regolarmente ottenere che colla separazione.

Per ciò, parecchi autori concludono che quegli il quale è reputato concubinario, benchè tale non sia mai stato, o abbia cessato di esserlo da molto tempo, nondimeno è obbligato, per evitare scandalo, di allontanare o abbandonare la donna sulla quale pesa una pessima fama. Così Billuart, t. 13, p. 351.

E ciò diventa tanto più vero quando si tratta di preti, ai quali deve importare sommamente di conservare buona fama, ed una volta che questa è lesa; non la possono ricuperare se non rompendo immediatamente ogni relazione colla donna sospetta.

Dissi regolarmente poichè se il concubinario, benchè messo alle strette, non possa lasciare la donna, o, lasciatala, è rimasto solo, non abbia chi lo aiuti nelle sue necessità, allora dev'essere assolto, e munito all'occorrenza degli ultimi sacramenti della Chiesa, semprechè sia riconosciuto contrito, e pubblicamente prometta che, appena lo possa, allontanerà da sè quella donna, rompendo con essa qualunque relazione; in questo caso si ripara allo scandalo come si può, imperocchè nessuno è tenuto all'impossibile.

A più forte ragione devono amministrarsi i sacramenti della Chiesa alla concubina pentita della sua vita passata e fermamente deliberata di non più peccare nell'avvenire benchè non le sia ancora possibile lasciare l'abitazione del suo concubino, o perchè inacerbirebbe maggiormente la propria condizione, o perchè si esporrebbe a qualche imminente pericolo, o perchè non troverebbe altrove un rifugio.

Eccettuati questi casi, si deve sempre esigere la separazione, anche in extremis; e la confessione del moribondo non può essere accolta prima che sia stata data a Dio ed agli uomini una soddisfazione col rigetto della concubina, ovvero coll'allontanarsene spontaneamente.

R. 2. Ma se il concubinato è occulto—cessato che sia o no il commercio—si deve innanzi tutto consigliare la separazione, imperocchè è impossibile, perdurando la coabitazione, di non essere indotti in qualche pericolo. Ma siamo d'avviso che non si debba esigere la separazione minacciando il diniego d'assoluzione, specialmente se si prevede con ciò uno scandalo, la perdita della riputazione o qualche altro danno.

Noi supponiamo che il proponimento di non più peccare si ritenga sincero; e che si abbia speranza ch'esso non muti. Così Navarrus, Billuart, S. Liguori, e più altri

Se poi, non ostante questo proponimento, c'è ricaduta, devesi sospendere l'assoluzione, ed ingiungersi ordinariamente la separazione, imperocchè in questo caso non si ritiene più probabile un proponimento perseverante.

Ma se il commercio illecito non è cessato volontariamente, che si deve fare?

R. 1. Se il penitente è agli estremi di vita, e detesta i suoi peccati, dev'essere assolto e munito dei Sacramenti, sotto le condizioni espresse più sopra nella spiegazione data alla parola regolarmente, senza però essere obbligato ad una promessa davanti a testimonii.

R. 2. Se poi la morte non è imminente, il penitente che vive segretamente in concubinato, non può essere ORDINARIAMENTE assolto se prima non compie la separazione, senza la quale egli è sempre nella occasione prossima di peccare, occasione che un alto precetto naturale e divino ci inculca di fuggire. Perciò Alessandro VII condannò la seguente proposizione: «Non è obbligato il concubinario ad allontanare la sua concubina se questa gli fosse tanto utile da abbellirgli il banchetto della vita, se senza di lei trascinerebbe una miserrima esistenza perchè i cibi apprestatigli da altra donna non gli farebbero pro, e perchè assai difficilmente potrebbe trovare un'altra domestica» In questa proposizione si suppone il proponimento implicito di non peccare: ma ciò è falso, imperocchè il pericolo esiste sempre.

Dissi ordinariamente, per la ragione che vi hanno dei casi nei quali si deve impartire la assoluzione sulla sola promessa di separazione ed anche sul solo proponimento di non peccare in seguito; cioè:

1. Se, da speciali indizii, il penitente lo si ritiene contrito, e se egli prometta alla prima o alla seconda ammonizione, di cessare d'aver commercio colla concubina.

2. Se dal rifiuto della assoluzione ne dovesse seguire grave scandalo o grave infamia, come avverrebbe ad una giovane, sospettata disonesta, se non la si vedesse più ad accostarsi alla santa Comunione o come avverrebbe ad un prete se il non vederlo più a celebrare la messa parrocchiale producesse scandalo fra il popolo.—In questi casi, la vera contrizione si presume.

3. Non si deve esigere la separazione se è impossibile come quando per esempio, una figlia od un figlio di famiglia pecca con un domestico od una domestica della casa paterna. Quelli che si trovano in tale condizione devono dapprima essere esperimentati colla sospensione dell'assoluzione; e quand'essi rimovessero da sè l'occasione di colpe prossime, o mostrassero di ritrarsi sinceramente dal peccato, si dovrà loro accordare l'assoluzione.

4. Quando due concubinarii vivono segretamente, ovvero sono solamente sospetti di relazione impudica, non si può pronunciare la loro separazione senza provocate nel tempo stesso uno scandalo e infamarli bisogna allora tentare il ravvedimento, sospendendo loro l'assoluzione, ma concedendola poscia, se perseverano in ogni modo nei loro propositi.

Dice Billuart t. 13. p. 352, che in questo caso, egli non condannerebbe nè il penitente nè il confessore.

Nè io sarei certamente più rigoroso di lui.

§. III. Della prostituzione.

La prostituzione può essere considerata come uno stato o come un atto. Come stato è la condizione della donna pronta per tutti, e generalmente veniale; come atto, è l'unione carnale di un uomo con una tal donna, o di una tal donna coll'uomo che capita.

E' certo che la prostituta pecca più gravemente che la semplice fornicatrice od anche la concubina, tanto riguardo alla disposizione dell'animo, quanto allo scandalo e al nocumento che si reca alla generazione. Perciò le meretrici furono sempre considerate come la feccia e l'obbrobrio della specie umana. Non basta dunque che una meretrice dica al confessionale quante volte abbia fornicato, ma deve dichiarare il suo stato di prostituta.

Silvius, Billuart e Dens ed altri teologi insegnano, come probabile, che l'uomo, il quale usi con una meretrice, non è obbligato a dichiarare questa circostanza, perchè, tutto considerato, tale fornicazione non ha ai loro occhi una gravità più saliente.

Non è inutile che qui riferiamo quanto il Codice penale (Francese) statuisce contro i corruttori:

«Chiunque avrà attentato ai costumi, eccitando, favorendo o facilitando abitualmente la dissolutezza o la corruzione di giovani dell'uno o dell'altro sesso al di sotto dell'età di 21 anni sarà punito colla prigione da 6 mesi a 2 anni e con un'ammenda da 50 lire a 500.

«Se la prostituzione o corruzione è stata eccitata, favorita o facilitata dai loro padri, madri, tutori o alrre persone incaricate della loro sorveglianza, la pena sarà da 2 anni a 5 anni di prigione, e da 300 lire a 1000 d'ammenda. (art. 334).

Inoltre, a termini del'art. 335 dello stesso Codice, se è reo il tutore, a questi sarà tolta giudicialmente, per un tempo determinato, la tutela ed ogni partecipazione ai Consigli di famiglia; se è reo il padre o la madre, questi saranno privati dei diritti enumerati nel Cod. Civ. l., tit. IX.

Si domanda se è lecito tollerare le meretrici.

R. Due sono i pareri in proposito dei teologi.

Molti dicono che la cosa è permessa affine di evitare peccati maggiori, come sarebbero, la sodomia, la bestialità la incontinenza segreta e le seduzioni a danno di donne oneste. «Togliete dalla società umana le meretrici, e la libidine vi conturberà tutte le cose» dice S. Agostino Dell'Ord. l. 2, cap. 4, n. 12 (t. I, p. 335) Egualmente opina S. Tomaso, Opusc. 20, l. 4, c. 24, ed altri autori non pochi.

Molti altri invece sostengono opinione opposta, asseverando che per esperienza si verifica che la tolleranza delle meretrici è occasione di rovina a molti giovani, eccitando in essi gli ardori della libidine; e così i peccati di lussuria, piuttosto che diradarsi, si moltiplicano. Vedi su ciò Concina. t. 15, p. 238, e S. Liguori, l. 3, n. 434.

Benchè quest'ultima opinione non sembri la più probabile, noi siamo pertanto di parere che devono essere assolti i pubblici amministratori che in buona fede si domandano se è veramente possibile il non tollerare questo male. Nel dubbio, non spetta ai confessori il decidere su ciò che devono fare coloro a cui è commessa la trattazione di pubblici e difficili affari come sarebbero i giudici, i magistrati, i comandanti d'escrcito, re, ministri, ecc.

Nel Trattato dei Contratti, t. 6, p. 316, IV ediz. alla parola Locazione, si discute se sia permesso appigionare locale alle meretrici.

ARTICOLO II.—Dello stupro.—Generalmente si chiama stupro ogni commercio carnale illecito. Perciò nel lib. Levit, 21, 9 e nel n. 5, 13 si qualificano con tal nome tanto l'unione carnale illecita d'una figlia d'un sacerdote[2] quanto l'adulterio. Se poi l'unione avviene per violenza, allora è per noi, un caso riservato, come riferisce Euchir. p. 7, e nel foro civile va soggetto alla pena della reclusione.

[2] Come ognun sa, ai tempi ai quali si riferiscono i Libri citati, i sacerdoti si ammogliavano, e potevano quindi aver leggittimamente dei figli.

Art. 332 Cod. pen. (Francese). «Chiunque avrà commesso il crimine di stupro o sarà colpevole di qualsiasi altro attentato al pudore, consumato o tentato con violenza, contro individui dell'uno o dell'altro sesso sarà punito colla reclusione.

«Se il crimine è stato commesso sulla persona d'un fanciullo al disotto dell'età di 15 anni compiti, il colpevole subirà la pena dei lavori forzati a tempo.»

Art. 353. «La pena sarà quella dei lavori forzati a vita, se i colpevoli appartengono alla categoria di coloro che hanno autorità sulla persona contro la quale hanno commesso l'attentato; se sono i suoi istitutori o i suoi servitori salariati; o se essi sono funzionari pubblici, o ministri d'un culto; o se il colpevole, chiunque sia, è stato aiutato nel suo crimine da una o più persone.»

Lo stupro—considerato come una colpa particolare—è da molti definito come una violenza; e, meglio, da altri come illecita deflorazione d'una vergine.

Per vergine qui non s'intende già una persona che non peccò mai contro la castità, ma bensì una persona che conservò l'interezza della carne, cioè, conservò intatto il segno materiale della verginità. Tutti sanno quanta sia l'importanza che universalmente si dà alla integrità della carne.

Egli è certo che la violenta deflorazione d'una vergine, sia per l'oltraggio che si fa alla castità, sia per la grave malizia e ingiustizia ch'essa implica, deve necessariamente essere precisata nella confessione. Qual è infatti la giovane onesta che non preferirebbe perdere una grossa somma di danaro, piuttosto che essere stuprata?

Se mai accadesse che un uomo fosse a forza sverginato da femmine perdute, ciò pure sarebbe uno stupro o qualche cosa simile, e dovrebbe essere con precisione dichiarato al confessionale. Ma siccome questo caso è appena appena possibile, così parleremo del solo stupro d'una fanciulla.

Col vocabolo violenza non si allude soltanto alla forza fisica, ma benanco alla forza morale, come il timore, la frode, le preghiere importune, le grandi promesse, le blandizie, i contatti voluttuosi, e tutto quanto secondo il giudizio d'un uomo astuto, può far cadere una giovane inesperta in peccato.

I teologi hanno disparate opinioni sul quesito «se lo stupro d'una vergine, liberamente consenziente a lasciarsi deflorare, sia uno speciale peccato di lussuria, distinto dalla semplice fornicazione.» Soto, Sanchez, Lessius, S. Liquori e parecchi altri dicono di no: essi asseriscono che è un peccato di fornicazione, specificato in causa del disonore che ne deriva, e delle angoscie dei parenti, delle risse, dell'odio, dello scandalo ch'esso può partorire.

I più però fra i teologi, e tra questi S. Tommaso, S. Bonaventura, Sylvius, Collet, Billuart e Dens, dicono che questa fornicazione, a parer loro, contiene una malizia che si oppone alla castità in un modo tutto distinto e speciale; e comprovano il loro giudizio così:

1. Essa reca ingiuria ai parenti della fanciulla, l'incolumità della quale era affidata alla loro custodia;

2. La giovane evidentemente si espone al pericolo di non far più un conveniente matrimonio, e pecca perciò contro la prudenza;

3. «Ella si mette sulla strada della prostituzione, dalla quale potevala tener lontana il timore di perdere il distintivo materiale della verginità;» sono parole di San Tommaso, l. 2, q. 154, art. 6;

4. I peccati si specificano contrapponendoli alle virtù contrarie; ora, la verginità è una virtù tutta speciale, ed è un bene annesso specialmente a codesta virtù la incolumità della carne: dunque, ecc., ecc.

Queste ultime ragioni non possono essere distrutte nè dal consenso della giovane, nè dal consenso dei di lei parenti; il che demolisce ogni ragione di fondamento nei sostenitori dell'altra opinione, che è basata sopra questo assioma: Non s'ingiuria chi sa e vuole. Ma è però allora necessario che ci sia in chi sa e vuole la facoltà di rinunciare a un qualche cosa: ora, una zitella non ha menomamente la facoltà di fare una rinuncia contraria alla propria verginità. D'altra parte, il peccato del quale si tratta non si specifica già per l'ingiuria o l'ingiustizia che ne risulta, ma bensì per un disordine tutto particolare, cioè, che si oppone alla virtù in un modo tutto proprio.

Dunque lo stupro, ancorchè volontario, è uno speciale peccato di lussuria che sta da sè. Ed avendo il Conc. Trid. sess. 14, can. 7 definito essere necessario, per diritto divino, dichiarare al confessionale le circostanze che mutano specie al peccato, sorge qui quest'altra questione di pratica giornaliera, cioè, se coloro i quali sono colpevoli di stupro volontario, sia di fatto, sia col desiderio, o pel piacere, sieno tenuti di manifestare la circostanza della verginità. Generalmente i teologi affermano essere ciò necessario come conseguenza del principio ammesso.

«Nonpertanto—dice Sylvius, t. 13, p. 835—l'opinione contraria non manca di probabilità, e perciò non reputiamo da condannarsi coloro che non chiedono, ad una giovane penitente, se essa sia vergine o deflorata.»

Billuart, e con esso, t. 13, p. 357, Wiggers, Boudart e Daelman, sostengono che la circostanza della verginità nello stupro volontario non aggiunge una speciale malizia alla fornicazione, ma è solamente una malizia veniale, che non è quindi necessario di svelare nella confessione. Infatti se questa malizia fosse, di sua natura, mortale, a più forte ragione sarebbe tale in questo caso in cui—come dice S. Tommaso—la perdita dell'imene della verginità mette la giovane sulla via della prostituzione, e reca grave offesa ai suoi parenti. Ma la fanciulla non sembra, per questo solo fatto, messa in prossimo pericolo di prostituirsi; e se, ignari e consapevoli i parenti, essa acconsente liberamente al suo sverginamento, nessuna ingiuria vi ha in ciò per essi.

Inoltre se la malizia dello stupro volontario fosse semipre mortale la ragazza, accusando se stessa di godimenti venerei, sarebbe tenuta di dichiarare se fosse o no vergine, in guisa che, nel caso di un peccato puramente intimo e forse dubbio, ella dovesse in qualche modo fare una confessione generale. Similmente, l'uomo che desidera il godimento di una donna, è obbligato di dichiarare s'egli la giudicava vergine o deflorata. Se poi il penitente o la penitente non si spiegassero spontaneamente su di ciò, allora dovrebbe incombere l'obbligo al confessore di interrogarneli; ma siccome ciò è molto increscioso, così i più fra i confessori respingono questa pratica.

Di più, gli autori generalmente insegnano che la circostanza della verginità in un uomo che volontariamente si fa stuprare, non aggiunge malizia mortale alla semplice fornicazione. Nè la differenza fra la perdita volontaria della verginità nella donna o nell'uomo sembra tanto rilevante da essere peccato mortale lo sverginamento in un caso, e nell'altro no.

Billuart, t. 13, p. 360, assevera che prima di abbracciare questa opinione, si trovò in serii imbrogli e diede ad altri non poche molestie interrogando i penitenti su questi casi, e raramente ne riuscì soddisfatto.

Io stesso confesso che nei primi anni del mio sacerdozio mi avvenne la stessa cosa e non una volta sola. Perciò prudentemente ora mi astengo dal movere codeste invereconde domande, quante volte mi sembrano importune, e ciò per le seguenti ragioni:

1. Per la probabilità della opinione or ora esposta;

2. Per la difficoltà di uniformarsi ad altra opinione;

3. Pel timore di scandolezzare i penitenti e di ispirare loro avversione contro il tribunale della penitenza;

4. Per la buona fede nella quale sono i fedeli circa l'obbligo di dichiarare la circostanza di cui si tratta. D'altronde, per volere la pienezza della confessione non si è obbligati ad esporsi a tali inconvenienti.

ARTICOLO III.—Del ratto.—Il ratto, in generale, è il forzare una persona qualunque, ovvero i suoi parenti, allo scopo di saziare su di essa una libidine. Questa definizione si adatta egualmente al ratto per violenza e al ratto per seduzione, ed è in conformità alle nozioni che dell'uno e dell'altro abbiam dato nel nostro Trattato sul matrimonio[3]

[3] La seconda parte di questo volume è precisamente il supplemento del Trattato, al quale qui allude l'Autore. (Nota del traduttore)

Noi diciamo: 1. Non tenendo qui conto della circostanza del trasferimento da un luogo ad un altro (che generalmente i teologi richiedono) imperocchè una donna può essere forzata nel luogo stesso ove si trova, diciamo che la forza, che si può anche dir violenza, può essere fisica (e questa ognuno la capisce) e può essere morale, cioè se fatta ad una minorenne incutendo un timore assolutamente o relativamente grave, o con importune preghiere o con blandizie o incitamenti alla sensualità.

La fornicazione con una minorenne consenziente all'insaputa de' suoi genitori, e senza che vi sia trasferimento da un luogo ad un altro, non è propriamente un ratto, perchè qui non esiste violenza: ma è un oltraggio ai parenti, a cui era affidata la custodia della castità della loro figlia.

Noi abbiam detto: 2.° una persona qualunque, imperocchè ogni essere umano sia vergine o no, sia libero o coniugato, sia laico o consacrato a Dio, sia maschio o femmina, può essere oggetto di ratto.

Similmente, quegli che usasse violenza alla sua fidanzata, o, essendo minorenne, la sottrasse, senza il volere de' suoi parenti, sarebbe un vero ratto, perocchè l'essere fidanzati non conferisce nessun diritto a far ciò.

Abbiam detto: 3.° o i suoi parenti; e con queste parole si allude al ratto per seduzione, come esponemmo nel Trattato sul matrimonio.

Abbiam detto: 4.° allo scopo di saziare una libidine, e non allo scopo di arrivare al matrimonio. Del ratto, considerato sotto quest'ultimo aspetto, abbiamo parlato altrove.

Il ratto, così definito, è una specie distinta di lussuria, e deve essere spiegato al confessore, imperocchè questo peccato, oltre che essere un male contrario alla castità, è anche una grave ingiuria verso la persona a cui si fa violenza.

Esso differisce dall'adulterio, perchè viola la giustizia in un modo ben diverso da quello con cui la viola l'adulterio. E' egualmente un grave peccato contro la giustizia il deflorare una giovane dormiente o ubbriaca; non è questo un ratto, ma è una frode: dicasi pure così, anche della violazione carnale, non violenta, d'una persona non avente l'uso della ragione, oppure che non sa che ciò sia peccato. Dunque, il ratto ha in sè una malignità speciale, e per questo è un peccato speciale contro la castità.

Secondo il Conc. Trid. sess. 24, cap. 6, Della rif. mat., i rapitori e chi li aiuta, incorrono istantaneamente nella scomunica se il ratto è violento; ma no, se il ratto e per seduzione. Questa scomunica vige in Francia.

Il rapitore d'altronde è obbligato per diritto naturale di condurre la giovane in luogo sicuro, se essa lo vuole; o di dotarla decentemente, e di dare inoltre una conveniente soddisfazione ai di lei parenti.

In mancanza del rapitore, coloro che cooperarono efficacemente al ratto sono obbligati, per quanto è possibile, a riparare interamente alla ingiustizia, sia verso la giovane, sia verso i di lei parenti.

Si domanda ciò che far deve una donna, oppressa dalla forza, affine di non peccare innanzi a Dio.

R. 1. Deve, internamente, non acconsentire al piacere venereo, qualunque sia la violenza esterna che su lei si compie: se no, peccherebbe mortalmente.

2. Ella deve difendersi con tutte le sue forze, colle mani, coi piedi, colle unghie, coi denti, o con qualunque altro strumento, in guisa però di non uccidere nè di mutilare gravemente l'aggressore, perchè la vita e i principali membri del corpo valgono in questo caso più dell'onore, che nella donna qui non è infine che soltanto materialmente offeso. Molti altri però affermano il contrario, appoggiati a ragioni esposte nelle Instituzioni della nostra teologia, t. 5, p. 392, quarta ediz.

3. Se ella spera di poter essere soccorsa, deve gridare e invocare l'opera altrui, imperocchè se ella non resiste esteriormente il più che può, parrebbe ch'essa acconsentisse. E meglio sarebbe mille volte morire, piuttosto che piegare di fronte a questo pericolo.

Una giovane, ridotta a queste strette, temendo di poter acconsentire al piacere delle sensazioni veneree, deve gridare, anche con evidente pericolo della propria vita, ed in allora ella sarà una martire della castità. Così pensano generalmente gli autori, contro il parere di pochi probabilisti.

Ma, escluso il pericolo prossimo dell'assentimento, generalmente si ritiene che la giovane non deve gridare, se gridando mette in evidente pericolo la vita e la fama, perchè la vita e la fama sono in questo caso beni d'un ordine più elevato. Ma che cotesto pericolo non esista è quasi impossibile, come disse Billuart, t. 13, pag. 368.

ARTICOLO IV.—Dell'adulterio.—«Adulterio, come indica lo stesso nome, è l'uso del talamo altrui» dice San Tommaso, 22, q. 154, art. 8. L'adulterio può essere compiuto in tre modi, cioè:

1. Fra un marito ed una donna libera;

2. Fra uno scapolo e una moglie;

3. Fra un marito e una moglie altrui.

L'adulterio, in tutti tre i casi, è un peccato speciale di lussuria, e gravissimo, come insegnano la Sacra Scrittura, i Santi Padri, la pratica della Chiesa, il consenso dei popoli e la ragione.

1. La Sacra Scrittura: Deut. 22, 23. «Se un uomo avrà giaciuto colla moglie d'altri, entrambi, cioè l'adultero e l'adultera, sieno messi a morte, e si tolga in Israel questo scandalo.» Nei precedenti versetti biblici, nei quali si tratta della semplice fornicazione, che è pure dichiarata una cosa cattiva, non si minaccia una sì grave pena. In molti altri luoghi della Scrittura mostransi i fornicatori e gli adulteri come peccatori speciali e degni di gravissime pene; v. 9, I. ai Cor. 6, 9: «Sappiatelo bene; nè i fornicatori……… nè gli adulteri……… possederanno il regno di Dio.»

2. I Santi Padri sono unanimi nell'insegnare, essere l'adulterio un grave peccato, ben distinto dagli altri peccati di lussuria.

3. Pratica ecclesiastica: La Chiesa decretando le pene canoniche, statuiva doversi esse imporre assai più gravi agli adulteri, che ai semplici fornicatori.

4. Consenso dei popoli: la storia d'ogni nazione attesta che l'adulterio fu sempre e dovunque ritenuto un grande peccato, differente dalla semplice fornicazione.

Così giudicarono i più celebri legislatori, come Solone presso i Greci, Romolo presso i Romani, e gli autori del nostro Codice penale (Francese), i quali all'art. 337 decretarono:

«La donna convinta d'adulterio subirà la pena della prigione per tre mesi, al meno, e due anni al più.» Il complice della donna subirà la stessa pena con la multa inoltre da 100 lire a 200.

Art. 324 Cod. Pen. «L'omicidio commesso dallo sposo sulla sposa, o da questa su quello, non è scusabile, se la vita dello sposo o della sposa che perpetrò l'omicidio non è stata messa in pericolo nel momento stesso in cui avvenne l'omicidio.

«Nondimeno, nel caso d'adulterio, l'omicidio commesso dallo sposo sulla sposa, come anche sul complice, nel momento in cui egli li sorprende in flagrante delitto nella abitazione coniugale, è scusabile.»

Peraltro, l'art. 326 condanna l'uccisore alla pena del carcere da uno a cinque anni.

5. Finalmente, secondo i dettami della ragione, l'adulterio, oltre la malizia annessa alla fornicazione, ne implica un'altra e ben grave, cioè, l'infrazione della fede coniugale, il turbamento portato nella famiglie, e pérciò un,enorme ingiustizia.

Ne consegue che, se un marito si accoppia con una donna libera, compiesi uno speciale e grave peccato di lussuria, ma è ben più grave se si compie da uno scapolo con una donna maritata, imperocchè qui vi ha il pericolo di introdurre dei falsi eredi nella famiglia altrui; ma è ancor molto più grave, se compiesi fra un marito e una moglie d' altri, per la ragione che questo è un doppio adulterio. Tutte queste circostanze devono dunque essere disvelate in confessione.

Si domanda se una moglie la quale, consenziente il marito, si dà ad un altro, sia rea d'adulterio.

R. Alcuni probabilisti dissero di no, o almeno sostennero non essere necessario di dichiarare al confessore la circostanza dell'adulterio. Ma si noti che Innocenzo XI condannò la seguente proposizione: «Il commercio carnale con una donna maritata, consenziente il marito, non è adulterio, perciò basta dire al confessore che si è fornicato.»

Questa decisione pontificia è basata su una ragione evidente, imperocchè il marito, per la forza stessa del contratto e per la ragione del matrimonio, ha il diritto di usare della moglie in relazione alla procreazione della prole, e non può quindi cederla, nè prestarla, nè noleggiarla ad altri senza peccare contro la natura stessa del matrimonio; il suo consenso dunque nulla toglie alla malizia dell'adulterio: precisamente come il prete, che non può validamente rinunciare al privilegio canonico che pronuncia la scomunica contro gli ingiusti percuotitori dei sacerdoti, appunto perchè tale privilegio è insito al carattere sacerdotale.

In questo caso però si ritiene che il marito abbia rinunciato alla reintegrazione a lui dovuta e alla riparazione dell'offesa. Il commercio carnale con una persona fidanzata ad un'altra, o d'una persona fidanzata con una persona libera; non è propriamente un adulterio, perchè qui non esiste violazione di talamo altrui; è però uno speciale peccato d'ingiustizia da doversi determinare in confessione, in riguardo al vincolo iniziato dalla promessa di nozze.

ARTICOLO V.—Dell'incesto.—L'incesto è il commercio carnale, nonmatrimoniale, fra consanguinei ed affini, in gradi proibiti.

Non v'ha dubbio che ai genitori è dovuto un naturale rispetto come pure alle persone che con essi hanno vincoli di consanguineità o di affinità. Per ciò l'accoppiamento illecito fra essi è doppiamente cattivo, primieramente perchè è contrario alla castità, e in secondo luogo perchè viola il rispetto dovuto a consanguinei o ad affini. Questo peccato fu sempre ritenuto come un genere speciale di lussuria, e gravissimo. Nel Levit, 20, è punito colla pena di morte. San Paolo, I, ai Corint, 5, 1, dice: «Vociferasi fra di voi fornicazione, e di tale fornicazione quale si rinviene presso i Pagani, come è quella di giacere colla moglie del proprio padre.» Ecco la ragione per cui questo genere di unioni carnali sono aborrite assai più che la semplice fornicazione.

Disputano i teologi se gli incesti sieno tutti d'una specie o no; molti opinano essere essi di specie diverse imperciocchè nell'unione carnale fra consanguinei v'ha una malizia speciale che non si rinviene nel commercio venereo fra affini. L'accoppiamento, per esempio, colla propria madre o colla propria figlia è ben diverso da l'incesto fra parenti consanguinei o affini d'altri gradi più remoti. Così Concina, t. 15, p. 282, il quale dice che questa opinione è la più comune e la più probabile.

Cionondimeno a noi sembra più probabile e più comune l'altra opinione, imperocchè ogni incesto è contrario alla virtù, cioè, al rispetto dovuto ai parenti: possono quindi diversificare per maggiore o minore gravezza, ma non per speciale malizia: tutti gli incesti quindi sono della medesima specie.

Checchè si pensi teoricamente di codesta controversia, è certo che corre l'obbligo di dichiarare in confessione, se l'incesto avvenne fra affini o consanguinei, in linea retta o collaterale, ed in quale grado; senza di che la peccaminosità di questo atto non sarebbe sufficientemente chiarita. Infatti, chi può credere che il commercio venereo colla madre, colla sorella, ecc., sia abbastanza qualificato colla generale denominazione di incesto? Devono essere ben determinati i gradi di parentela, nei quali non è permesso il matrimonio.

Nonpertanto, parecchi teologi pensano con ragione, non doversi sollecitare il penitente a svelare i gradi più remoti delle linee collaterali, come per esempio, il terzo e quarto grado di consanguineità o affinità, imperocchè questa circostanza non si ritiene mortalmente aggravata.

Vi sono poi gli incesti fra gradi proibiti di parentela spirituale o legale; e non solo differiscono specialmente fra loro, ma diversificano eziandio dall'incesto fra consanguinei e affini; la loro difformità e evidente. L'incesto nella cognizione spirituale è un oltraggio al sacramento del battesimo o a quello della cresima, mentre l'incesto nella parentela legale non ha che una mera somiglianza con quell'oltraggio ai genitori che si rinviene nell'incesto fra gradi proibiti di consanguineità o affinità. Si equipara all'incesto l'accoppiamento carnale fra persone che per impedimento di onestà pubblica non possono congiungersi in matrimonio.

Alcuni vogliono che il peccato carnale d'un confessore colla sua penitente si identifichi all'incesto, altri ciò negano. Ma qualunque sia in proposito il giudizio, è certo che questa circostanza è molto aggravante e che è necessario perciò dichiararla in confessione, sopratutto se il confessore abbia sedotto una giovane (od anche un giovane) amministrando il Sacramento: è questo un orrendo delitto contro il proprio sacro ufficio. Ma un peccato ancor più grave e più oltraggioso alla giustizia egli commetterebbe, se traesse in peccato una sua parrocchiana, della quale gli fosse affidata la cura e la salute dell'anima. Una tale azione è così mostruosa nell'ordine morale delle cose, che, non solo è paragonabile al parricidio, ma lo supera.

Un tutore che corrompesse la sua pupilla, commetterebbe una specie d'incesto, e avrebbe l'obbligo di specificare il caso in confessione.

Finaimente partecipano all'incesto tutti gli atti venerei fra persone dello stesso sesso, collegate da consanguineità, affinità o in altro modo; e le circostanze d'un tale commercio carnale devono essere dichiarate.

Qui giova notare che l'incesto consumato, sia in primo, sia in secondo grado di consanguineità e affinità, è un caso, per la nostra diocesi, riservato, come consta dall'Enckirid p. 7. Di più egli produce affinità.

ARTICOLO VI.—Del sacrilegio.—Il sacrilegio, in quanto si riferisce a lussuria, è la violazione d'una cosa sacra con atto carnale. Non c'è dubbio: esso è una specie distinta di lussuria, perocchè oltre un peccato contro la castità, ne contiene evidentemente un altro contro il rispetto dovuto a Dio.

Per cosa sacra s'intende una persona a Dio consacrata, un luogo destinato al culto divino, ed altri oggetti specialmente santificati.

1. Una persona a Dio consacrata: si consacra una persona a Dio con un voto solenne emesso in una professione religiosa, col ricevimento dell'ordine sacro, o col semplice voto di castità. Quegli dunque che si è così consacrato a Dio, si fa reo di sacrilegio ogniqualvolta, esternamente o internamente, commette un peccato contro la castità: dicasi lo stesso di chi pecca con una persona sacra, ovvero desidera di possederla. Se poi entrambl sono persone sacre, il sacrilegio è doppio, perchè si viola doppiamente il dovece religioso.

I teologi non sono punto unanimi sulla questione, se ci sacerdote che ha fatto anche solenne professione religiosa, commetta doppio peccato di sacrilegio, delinquendo lontro la castità. Molti negano, e dicono che questo religioso viola bensì due voti, ma aventi ciascuno uno stesso scopo, e perciò egli non verrebbe a peccare che contro una sola virtù. Altri non pochi invece affermano che, a seconda appunto di quei voti, egli è obbligato a conservare la castità tanto pel voto solenne quanto per le prescrizioni della Chiesa: Per ciò, se lede con qualche peccato questa virtù, viola contemporaneamente la duplice sua obbigazione e per conseguenza commette doppio peccato. Ciascuna di queste opinioni è probabile: dunque si adotti in pratica quella che sembra meno incerta.

Quegli che ha riconfermato più volte il suo voto di castità, o che ha aggiunto un voto semplice a un voto solenne, non commette, violando, un peccato multiplo, imperocchè l'obbligazione è una sola. Nonpertanto, quegli che emise voto solenne, non si accusa sufficientemente, dicendo di aver fatto voto di castità; per la ragione che la circostanza della solennità del voto, se non muta specie al peccato, l'aggrava però notevolmente. Tale è l'opinione probabile di molti teologi.

Quegli che, direttamente o indirettamente, per esempio, col consiglio, colla persuasione, coi discorsi lascivi o coi perversi esempî induce una persona consacrata a Dio a peccare contro la castità, si fa reo di sacrilegio, benchè con questa persona egli non compia atto di libidine. La commessa violazione del voto viene imputata ad esso, che scandalosamente la provocò: così Dens, t. 4, p. 418.

Se poi una persona sacra fosse la causa per cui una persona libera si è macchiata con peccato di lussuria, essa sarebbe rea di scandalo, ma non di sacrilegio, imperocchè fece voto della propria e non dell'altrui castità. Così Billuart, Dens, ecc.

2. Luogo destinato al culto divino, che dicesi luogo sacro. Per luogo sacro s'intende quel luogo che per autorità pubblica è destinato ai divini uffici o alla sepoltura dei fedeli, come sono le chiese e i cimiteri benedetti.

In questa designazione si comprendono, tutto l'interno delle chiese, come cappelle, confessionali, tribune, ecc., ma non le parti esterne, come le mura, il tetto, le gradinate d'ingresso, i campanili se sono separati dalle chiese o dai cimiteri, e il coro dei frati se è pure separato dalla chiesa: ordinariamente si fa una eccezione per le sagrestie, benchè qualcuno sia di diversa opinione.

Disputano i teologi se gli oratorii debbansi o no annoverare fra i luoghi sacri. Se essi sono pubblicamente destinati alla celebrazione dei divini uffici, se i fedeli al suono delle campane o in altro modo chiamati vi convengono indistintamente, o se non appartengono a privati cittadini, il caso non sembra presentare difficoltà alcuna: devono essere reputati sacri. Così pensano generalmente gli Autori da noi consultati. Altri ancora professano che gli oratorii privati non devono essere annoverati fra i luoghi sacri, perchè:

1. Non sono compresi nella denominazione di chiese;

2. Non godono dei privilegi ecclesiastici;

3. La sola volontà dei loro proprietarî può convertirli ad usi profani.

Cionondimeno, non è facile certamente il concepire come un atto venereo compiuto in uno di questi luoghi non implichi una maliziosità speciale; e noi siamo del parere di Concina, l. 15, p. 287, che una tale circostanza debba essere confessata.

Non devono ritenersi luoghi sacri, relativamente al sacrilegio, di cui or parliamo, altri luoghi benedetti, ma non destinati alla celebrazione degli uffici o alla sepoltura dei fedeli, come abitazioni, monasteri, certi oratorii, ecc.

Ogni atto venereo compiuto volontariamente in luogo sacro, anche in modo occulto, implica la malizia del sacrilegio, perchè, giusta il comune parere degli uomini, è un atto irreverente verso il luogo e quindi verso Dio.

Sarebbe egualmente profanato il luogo da un atto di libidine noto al pubblico, e consumato emettendo l'umore seminale, ancorchè lo sperma non sia caduto sul pavimento del luogo sacro: Decret. tit. 68, c. 3, e della Consacr. tit. I, c. 20. Ciò che in questo caso dà luogo alla profanazione non è la pubblicità del sito, ma la notorietà che da essa pubblicità deriva e che obbliga a tenersi lontani da quel luogo fino a che non sia purificato. Billuart, t. 13, p. 404.

Molti dicono che gli sguardi, i baci, le parole oscene, i contatti impudichi in un luogo sacro, ancorchè non v'abbia pericolo di polluzione, implicano la malizia del sacrilegio[4], tanto pel rispetto dovuto a Dio, quanto pel pericolo di polluzione, che può sempre sorgere. Altri però negano ciò, appoggiati a questo assioma: Le cose odiose devono interpretarsi in senso restrittivo; del resto, giustamente parlando, è la sola effusione dello sperma che profana un luogo sacro

[4] Ciò ammesso, non si dovrebbero veder più chiese aperte, se si volessero davvero impedire in esse le quotidiane profanazioni e i continui sacrilegii d'amore. Non c'è chiesa che non sia profanata; bisognerebbe chiuderle tutte per purificarle: ma appena aperte, si sarebbe da capo. «Gli itaiiani s'innamorano in chiesa» diceva Guerrazzi. (Nota del traduttore).

Questa stessa controversia, che s'agita fra dottori, persuade che la circostanza del luogo sacro deve essere rivelata in confessione, specialmente se gli atti venerei fossero enormemente turpi, come sarebbero quelli di mostrare in luogo sacro o di toccare le parti sessuali del corpo.

Quasi tutti i teologi affermano che questi atti contengono la malizia del sacrilegio se sono tali da esporre a prossimo pericolo di polluzione, imperocchè la legge ecclesiastica, proibendo la polluzione in luogo sacro, proibisce eziandio di esporsi al pericolo prossimo di tale ignominia: ora è certo che atti tanto turpi, e volontarii, espongono evidentemente a tale pericolo: dunque, ecc.

Tutti gli Autori però sono d'accordo in ciò, che i peccati meramente interni contro la castità non portano con se una speciale peccaminosità per la circostanza del luogo sacro, a meno che la persona non abbia la volontà di consumarli nel luogo stesso: esclusa questa volontà, non si reca più grave oltraggio al luogo sacro. Così Dins, t. 4 p. 261.

L'accoppiamento carnale, ancorchè leggittimo, fra sposi, in luogo sacro, e senza che vi fosse necessità alcuna, implica la malizia del sacrilegio; così i Dottori, giusta tit. 68, c. 3. Se poi questo accoppiamento avviene in luogo sacro per sola necessità, per esempio, se marito e moglie fossero rinchiusi dentro un luogo sacro come prigionieri in caso di guerra, e se, non accoppiandosi, fossero minacciati dal pericolo della incontinenza, molti negano che il luogo resti profanato e che i coniugi pecchino, imperocchè la Chiesa non può in tali circostanze proibire un atto che in fine per sè stesso è lecito.

Ma i più—e noi con essi—affermano che l'accoppiamento matrimoniale è, in questo caso, illecito e sacrilego, perchè è impossibile che vi sia tale una necessità che possa indurre la Chiesa a trasgredire alla severità della sua legge, legge istituita per onorare Dio. Del resto ognuno, colla preghiera, col digiuno e con altri espedienti, può sedare gli stimoli della carne, come sarebbe obbligato a sedarli se, per esempio, il suo coniuge fosse assente, o infermo, o morto. Non si deve accettare in pratica che questa sola opinione. Vedi Billuart, t. 13, p. 406 e S. Lig. t. 3, n. 458.

3. Per cose sacre intendonsi quegli oggetti, che non sono nè persone nè luoghi sacri, ma che sono consacrati al culto divino, come gli ornamenti e i vasi sacri. E' certo che è un orribile sacrilegio abusare di queste cose per compiere atti turpi, per esempio, servirsi falsamente e con intendimenti lascivi dell'acqua benedetta, dell'olio santo o della sacra Eucaristia.

Alcuni teologi asseriscono che un sacerdote che porta con sè la divina Eucaristia non commette sacrilegio, se internamente o esternamente pecca contro la castità, semprechè non ci sia disprezzo al Sacramento stesso. Ma molti alrri dicono essere esso reo di sacrilegio, perchè colle cose sante bisogna comportarsi santamente; e in questo caso il sacerdote si comporta verso il Santo dei Santi non santamente ma orribilmente.

Egualmente, il prete che amministra i Sacramenti, che celebra la messa, o coperto dei sacri indumenti sta per celebrarla, ovvero sta scendendo dall'altare, e si abbandona volontariamente aila polluzione o si diletta con altri piaceri venerei, è colpevole di doppio sacrilegio. San Liquori, l. 3, n. 463.

P. Concina va più in là e sostiene, contro molti teologi, che quegli il quale porta con sè reliquie di Santi si fa reo di sacrilegio se esternamente o internamente pecca contro la castità, imperocchè—egli prosegue—si tratti di reliquie o di sacra Eucaristia, la ragione è sempre la stessa, colla sola differenza che un sacrilegio sarà più grave dell'altro.

Parecchi opinano altresì che il peccato della carne contenga la peccaminosità del sacrilegio se vi ha la circostanza del giorno domenicale o feriale. Ma molti altri negano questa specie di sacrilegio oppure dicono ch'essa non è mortale, e che perciò non è necessario di determinarla in confessione, pel motivo che il precetto della santificazione del giorno domenicale non è veramente violato da atti di quella natura.

APPENDICE

DEI PRETI PROVOCATORI DI TURPITUDINI.

Tutti coloro che amano la gloria del Signore e che hanno a cuore l'onore della Chiesa devono essere compresi d'angoscia udendo che v'hanno preti, e, quel che è più, sacerdoti vincolati al servizio dell'altare, che si avvoltolano indegnamente nel fango;—che celebrano altissimi misteri, che tengono nelle loro mani l'Agnello immacolato, mentro sono ebbri d'ardori lascivi e si insozzano di turpissime macchie; che, preposti alla salvezza delle anime, le uccidono invece, convertendo il divino ministero ad essi affidato in istromento di perdizione. Chi è quegli che, vedendo tanto abbominio nei luoghi sacri, non inorridirà, e non tenterà con tutte le sue forze di estirparlo?

Molti Sommi Pontefici ordinarono che i penitenti denunciassero agli Inquisitori o ai Vescovi locali quei confessori che avessero tentato di sedurli a cose disoneste: così Paolo IV, 16 aprile 1561 Pio IV, 6 aprile 1564; Clemente VIII, 3 dicembre 1592; e Paolo V, 1608, pei regni di Spagna, Portogallo, ecc., ecc.

Gregorio XV, colla sua Costituzione del giorno 30 agosto 1622, ampiò queste disposizioni e le estese a tutti quanti i fedeli in Cristo; egli ordinò doversi denunciare quei sacerdoti che, sia al confessionale, sia in altro luogo destinato per ascoltare i penitenti, attendendo alla confessione, o fingendo di attendere ad essa, eccitassero a cose turpi, tenessero discorsi lascivi; ecc., ecc. Ed ordinò eziandio che i confessori avvertissero i penitenti di questo loro obbligo di denuncia.

Alessandro VII decretò, nel giorno 8 luglio 1630, che il penitente è obbligato a denunciare, anche senza avere premesso un fraterno rimprovero o altra ammonizione, e nel giorno 24 settembre 1655 condannò due proposizioni che contenevano insegnamenti a ciò opposti.